TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2466/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Marta Schepis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, C.so di Porta Romana;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lett. B L 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in Bosisio Parini (LC), il 18 settembre 2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bosisio Parini al n. 29 serie C parte II anno 2021 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
2. avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento ed avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
3. Le parti rinunciano al diritto di impugnare la sentenza pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 18.9.2021 Parte_1 Parte_2
a Bosisio Parini;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 16.12.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi con la modalità della trattazione scritta non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 7.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n Bosisio Parini in data 18.9.2021 (Atto n. 29, Parte II, Serie C del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Bosisio Parini), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bosisio Parini, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025 pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
7.4.2025, assunto in decisione in data 26.5.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Marta Schepis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, C.so di Porta Romana;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - SCIOGLIMENTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 punto 2 lett. B L 898/1970 lo scioglimento del matrimonio contratto in Bosisio Parini (LC), il 18 settembre 2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bosisio Parini al n. 29 serie C parte II anno 2021 e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396 e successive modificazioni;
2. avendo redditi propri, i coniugi rinunciano ad ogni reciproco mantenimento ed avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali non hanno più nulla reciprocamente a pretendere;
3. Le parti rinunciano al diritto di impugnare la sentenza pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 18.9.2021 Parte_1 Parte_2
a Bosisio Parini;
- Dall'unione non sono nati figli.
Ritenuto che:
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è stata pronunciata la separazione personale omologata dal Tribunale di Monza in data 16.12.2022.
Non è contestato che dalla data della comparizione delle parti, svoltasi con la modalità della trattazione scritta non vi è stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 7.4.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
n Bosisio Parini in data 18.9.2021 (Atto n. 29, Parte II, Serie C del registro degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Bosisio Parini), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bosisio Parini, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 29.5.2025 pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4