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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/07/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1768 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , e ivi residente, Parte_1 C.F._1
el.nte dom.to in Porto Empedocle nella via Granet n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aiello ( c.f.
- pec che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1
procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
, nato a [...] [...], c.f. Controparte_1 [...]
ed ivi residente in [...], e , nata ad [...] il C.F._3 Controparte_2
29/2/1980 ed ivi residente in [...], c.f. entrambi elettivamente C.F._4
domiciliati in Palermo, via Versilia 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Menallo (c.f. C.F._5
pagina 1 di 10 – Pec: - fax: 091/526716) che li rappresenta e difende C.F._6 Email_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO (…)
Ritenere e dichiarare che il sig. , essendo titolare di un diritto di usufrutto sul terreno, Parte_1
identificato catastalmente, particella n. 308 del foglio di mappa n. 14, in virtù dell'atto di
compravendita del 18/12/2002, rep. 770 – racc. 260, registrato ad Agrigento con il n. 5079 del
30/12/2002, ha diritto a percepire una indennità proporzionata all'effettivo reddito percepito dallo
sfruttamento del terreno su cui grava il diritto dello stesso a decorrere dall'anno 2002; per l'effetto
condannare, gli odierni convenuti al pagamento della somma di €. 100.000,00 o alla maggior o minor
somma che sarà accertata dall'espletanda ctu. Con vittoria di spese e competenze”.
Nell'interesse di parte convenuta : “VOGLIA IL Controparte_1
TRIBUNALE DI AGRIGENTO 1)Rigettare tutte le richieste avversarie, gradatamente per intervenuta
prescrizione, difetto di legittimazione passiva del comparente e nullità della citazione per genericità
assoluta delle richiesta in violazione delle norme di cui agli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 cpc;
2)Condannare controparte alle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta : “VOGLIA IL TRIBUNALE DI Controparte_2
AGRIGENTO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria, 1)Ritenere e
dichiarare improcedibile la presente azione perchè non è stato esperito il tentativo obbligatorio di
mediazione ex art. 5bis del d.lgs. 28/2010; 2)In ogni caso e comunque, rigettare con qualsiasi
statuizione le domande avversarie, spese rifuse”.
MOTIVAZIONE
pagina 2 di 10 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i suoi figli Parte_1
e esponendo: Controparte_1 Controparte_2
a. di aver acquistato con atto pubblico del 18/12/2002, unitamente alla coniuge in regime di comunione legale per tre dodicesimi (3/12) ciascuno dell'usufrutto Controparte_3
congiuntivo vitalizio a favore del più longevo di essi, appezzamento di terreno agricolo sito in Siculiana, esteso catastalmente ettari cinque e are settantuno identificato negli atti del catasto terreni, foglio 14, particella 308, pascolo di classe 2;
b. che, con lo stesso atto, la nuda proprietà dell'immobile è stata acquistata da una pluralità
di soggetti, tra i quali gli odierni convenuti e per tre Controparte_1 Controparte_2
dodicesimi (3/12) ciascuno:
c. che il suddetto appezzamento di terreno è stato sfruttato, a seguito di una concessione per lo svolgimento di attività estrattiva del giacimento calcareo, attraverso la costituzione di una società;
d. che, sia per la procedura di ottenimento della autorizzazione all'estrazione che per la costituzione della società, l'odierno attore avrebbe svolto intensa attività utilizzando anche capitali propri e ciò per assicurare un futuro lavorativo ai propri figli;
e. che da tale attività di sfruttamento del terreno per l'estrazione di pietra calcarea,
l'odierno attore non avrebbe ricevuto alcun provento.
2. Sulla base di tali allegazioni, l'odierno attore ha chiesto la condanna dei convenuti, ai sensi degli artt. 984 e 987 c.c., al pagamento di una indennità proporzionata all'effettivo reddito percepito dallo sfruttamento del terreno a decorrere dall'anno 2002; ha quantificato l'indennità
dovuta nella somma di €. 100.000,00 o nella maggiore o minor somma da accertare in corso di pagina 3 di 10 causa mediante CTU.
3. Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato la Controparte_4
fondatezza della domanda eccependo la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice e deducendo:
a. che l'attività estrattiva sarebbe stata esercitata da una società terza rispetto ad esso convenuto;
b. che l'indennità dell'usufruttuario andrebbe parametrata alla diminuzione di valore del fondo e non all'utile conseguito.
4. Si è costituita in giudizio anche la convenuta eccependo l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per la mancata attivazione della mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010, e il suo difetto di legittimazione passiva. A tale ultimo riguardo, ha dedotto di non aver esercitato alcuna attività sul fondo, di non aver percepito alcun reddito dalla attività estrattiva e di non essere mai stata neanche socia della Si è associata all'argomentazione Controparte_5
difensiva dell'altro convenuto in base alla quale l'art. 987 c.c. non consente all'usufruttuario di ottenere una quota del reddito estrattivo prodotto da terzi ma soltanto un'indennità per l'eventuale diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
5. Assegnato alle parti il termine di quindi giorni per l'espletamento del tentativo di mediazione e verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
6. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attore ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione del 15/01/2003, che ha riferito di aver menzionato nell'atto introduttivo omettendo, per mera dimenticanza, “di scrivere che nel caso
pagina 4 di 10 in cui controparte avesse prodotto tale scrittura, a priori di disconosce la firma apposta”.
7. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte,
senza attività istruttoria, e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Tutto ciò premesso, va innanzitutto dato atto che la parte convenuta ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 28/2010 affermando l'invalidità,
sotto una pluralità di profili, del procedimento di mediazione.
9. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia priva di fondamento in quanto:
a. non rileva l'invio dell'istanza di mediazione da parte del difensore degli odierni attori non munito di procura sostanziale da parte di questi ultimi;
deve infatti osservarsi che l'istanza di mediazione risulta essere stata regolarmente proposta dal difensore dell'odierno attore, in nome di quest'ultimo; deve ritenersi che la mera proposizione dell'istanza non richieda alcuna procura sostanziale a disporre del diritto in contesa,
trattandosi di mero atto di impulso dell'attività finalizzata alla definizione amichevole della controversia, destinata a svilupparsi con l'incontro dinanzi al mediatore che, nel caso qui in esame, non ha condotto ad alcun esito a causa della mancata comparizione dei convenuti;
b. neppure rileva il lamentato mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 28/2010 (art. 5 e 8); va infatti condiviso il principio di diritto per il quale, ove la mediazione si sia comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, è in ogni caso raggiunto lo scopo della norma -cioè di favorire gli accordi conciliativi- senza aggravio della durata del processo (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. conclusa infruttuosamente in data 19/10/2023, prima dell'udienza fissata per la prosecuzione in data 6/11/2023; ne consegue che, raggiunto lo scopo della norma, la domanda è da considerare procedibile.
10. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere respinta in quanto rivolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva.
11. La parte attrice ha allegato in atto di citazione che l'attività di cava di calcare che sorge sul terreno in questione è esercitata dalla in virtù Parte_2
dell'autorizzazione n. 3/03 del Distretto Minerario di Caltanissetta. Al fine di dimostrare l'effettiva fruttuosità dell'attività estrattiva, inoltre, la parte attrice ha depositato degli estratti dei registri fatture della società La parte attrice ha inoltre riferito Controparte_5
di aver personalmente contribuito alla costituzione della società impiegando capitali propri.
12. Dalle stesse allegazioni della parte attrice, si evince dunque che l'attività d'impresa estrattiva non è direttamente imputabile agli odierni convenuti ma alla società Controparte_5
soggetto da essi distinto, munito di legittimazione passiva rispetto alla domanda avanza
[...]
ai sensi degli artt. 937 cod. civ..
13. Neppure rileva in questa sede la circostanza per la quale il convenuto Controparte_1
sarebbe socio illimitatamente responsabile della predetta società.
[...]
14. Va infatti ricordato il principio di diritto, che qui si condivide, in base al quale <
società in nome collettivo, che pur risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, è carente di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società,
venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio> (Cass. 16 agosto 2010, n.
18718; Cass. 18 aprile 2006, n. 8956; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 279 del 10/01/2017 (Rv. 15. Nel caso di specie, il convenuto non è stato convenuto nella Controparte_1
sua qualità di socio della società in nome collettivo, ma personalmente, dunque non può
neppure essere esaminata la questione relativa alla sua eventuale responsabilità solidale per i debiti sociali.
16. Neppure rileva la difesa dell'odierno attore che ha dichiarato, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di disconoscere la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione del 15/01/2003, che ha riferito di aver menzionato nell'atto introduttivo omettendo,
per mera dimenticanza, “di scrivere che nel caso in cui controparte avesse prodotto tale
scrittura, a priori di disconosce la firma apposta”.
17. Va infatti considerato, sotto un primo profilo, che la parte che contesta l'autenticità di una scrittura privata deve fornire la prova con gli ordinari mezzi, della falsità della sua sottoscrizione, non sussistendo alcun onere in capo alla controparte di chiederne la verificazione, né operando gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24539 del 01/12/2016 (Rv. 642806 -
03)).
18. Nel caso di specie, dunque, non assume alcun rilievo il disconoscimento di una scrittura privata non prodotta dalla controparte ed anzi la cui esistenza è stata affermata, senza nessuna contestazione di inautenticità, dalla stessa parte attrice.
19. La parte attrice, inoltre, non ha tempestivamente avanzato domanda di accertamento della falsità
del documento né ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno della falsità della sua sottoscrizione.
20. In ogni caso, l'accertamento dell'autenticità o meno della scrittura privata non assumerebbe pagina 7 di 10 alcun rilievo. La circostanza in base alla quale lo sfruttamento della cava è avvenuto in forma societaria, infatti, è desumibile dalle stesse allegazioni di parte attrice che, ancora nella memoria istruttoria, ha riferito e chiesto di poter provare di aver personalmente contribuito alla costituzione della società finalizzata all'attività estrattiva.
21. Da ultimo, non assume rilievo la qualità degli odierni convenuti, di nudi proprietari pro quota,
dei terreni sui quali è stata esercitata l'attività estrattiva.
22. La fattispecie risulta infatti regolata dall'art. 987 cod. civ. che stabilisce che l'usufruttuario di un terreno sul quale viene esercitata attività di cava, miniera o torbiera, ove il permesso sia stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, ha diritto di ottenere dal titolare del permesso un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
23. La disposizione in esame, dunque, che prevale in virtù del principio della specialità sul disposto dell'art. 984 cod. civ., stabilisce a vantaggio dell'usufruttuario esclusivamente un diritto a percepire un'indennità commisurata al diminuito godimento del fondo. L'obbligo ricade sul proprietario o sul terzo che abbiano ottenuto il permesso per l'effettivo esercizio dell'attività
estrattiva.
24. Nel caso di specie, in base alle stesse allegazioni attoree, il permesso sarebbe stato ottenuto da un terzo, la menzionata società che avrebbe esercitato l'attività Controparte_5
estrattiva, con la conseguenza che alcuna legittimazione passiva può essere riconosciuta ai proprietari del fondo.
25. Analoghe considerazioni varrebbero anche ove si potesse, in ipotesi, ritenere applicabile l'art. 984 cod. civ..
26. Dalle allegazioni attoree, infatti, si ricava, come già rilevato, che è una società terza ad pagina 8 di 10 esercitare l'attività finalizzata all'estrazione dei frutti naturali del fondo (ammesso che possa in tal senso qualificarsi la materia prima estratta da una cava).
27. Neppure è stata allegata dalla parte attrice la percezione di frutti civili da parte dei convenuti,
quali, ad esempio, canoni costituenti il corrispettivo per il godimento dell'immobile da parte della società.
28. In ogni caso, non è stato offerto alcun elemento utile alla quantificazione di tali frutti civili. La
parte attrice si è limitata, infatti, al deposito del documento denominato “situazione contabile a sezioni contrapposte” attribuito al convenuto . Il contenuto di Controparte_1
tale documento è infatti parziale, in quanto riferito ai soli anni 2011-2014, oltre che del tutto generico, non potendosi in alcun modo ritenere dimostrato che le voci ivi indicate
(genericamente denominate come “ricavi”) derivino dalla concessione a terzi del terreno in questione.
29. La domanda va dunque respinta in quanto rivolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva.
30. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1768/2022 promossa da
[...]
conto e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 9 di 10 - respinge la domanda della parte attrice in quanto rivolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dei convenuti,
unitariamente, nella somma di Euro 3.809,00 per compenso, oltre al 15 % per spese generali,
iva e cpa come per legge.
Agrigento, 16/07/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
32454 del 13/12/2024 (Rv. 673144 - 01); nel caso di specie la mediazione risulta essersi pagina 5 di 10
643246 - 02)).
pagina 6 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1768 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. , e ivi residente, Parte_1 C.F._1
el.nte dom.to in Porto Empedocle nella via Granet n. 5 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Aiello ( c.f.
- pec che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 Email_1
procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
contro
, nato a [...] [...], c.f. Controparte_1 [...]
ed ivi residente in [...], e , nata ad [...] il C.F._3 Controparte_2
29/2/1980 ed ivi residente in [...], c.f. entrambi elettivamente C.F._4
domiciliati in Palermo, via Versilia 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Menallo (c.f. C.F._5
pagina 1 di 10 – Pec: - fax: 091/526716) che li rappresenta e difende C.F._6 Email_2
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO (…)
Ritenere e dichiarare che il sig. , essendo titolare di un diritto di usufrutto sul terreno, Parte_1
identificato catastalmente, particella n. 308 del foglio di mappa n. 14, in virtù dell'atto di
compravendita del 18/12/2002, rep. 770 – racc. 260, registrato ad Agrigento con il n. 5079 del
30/12/2002, ha diritto a percepire una indennità proporzionata all'effettivo reddito percepito dallo
sfruttamento del terreno su cui grava il diritto dello stesso a decorrere dall'anno 2002; per l'effetto
condannare, gli odierni convenuti al pagamento della somma di €. 100.000,00 o alla maggior o minor
somma che sarà accertata dall'espletanda ctu. Con vittoria di spese e competenze”.
Nell'interesse di parte convenuta : “VOGLIA IL Controparte_1
TRIBUNALE DI AGRIGENTO 1)Rigettare tutte le richieste avversarie, gradatamente per intervenuta
prescrizione, difetto di legittimazione passiva del comparente e nullità della citazione per genericità
assoluta delle richiesta in violazione delle norme di cui agli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 comma 4 cpc;
2)Condannare controparte alle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte convenuta : “VOGLIA IL TRIBUNALE DI Controparte_2
AGRIGENTO Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria, 1)Ritenere e
dichiarare improcedibile la presente azione perchè non è stato esperito il tentativo obbligatorio di
mediazione ex art. 5bis del d.lgs. 28/2010; 2)In ogni caso e comunque, rigettare con qualsiasi
statuizione le domande avversarie, spese rifuse”.
MOTIVAZIONE
pagina 2 di 10 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio i suoi figli Parte_1
e esponendo: Controparte_1 Controparte_2
a. di aver acquistato con atto pubblico del 18/12/2002, unitamente alla coniuge in regime di comunione legale per tre dodicesimi (3/12) ciascuno dell'usufrutto Controparte_3
congiuntivo vitalizio a favore del più longevo di essi, appezzamento di terreno agricolo sito in Siculiana, esteso catastalmente ettari cinque e are settantuno identificato negli atti del catasto terreni, foglio 14, particella 308, pascolo di classe 2;
b. che, con lo stesso atto, la nuda proprietà dell'immobile è stata acquistata da una pluralità
di soggetti, tra i quali gli odierni convenuti e per tre Controparte_1 Controparte_2
dodicesimi (3/12) ciascuno:
c. che il suddetto appezzamento di terreno è stato sfruttato, a seguito di una concessione per lo svolgimento di attività estrattiva del giacimento calcareo, attraverso la costituzione di una società;
d. che, sia per la procedura di ottenimento della autorizzazione all'estrazione che per la costituzione della società, l'odierno attore avrebbe svolto intensa attività utilizzando anche capitali propri e ciò per assicurare un futuro lavorativo ai propri figli;
e. che da tale attività di sfruttamento del terreno per l'estrazione di pietra calcarea,
l'odierno attore non avrebbe ricevuto alcun provento.
2. Sulla base di tali allegazioni, l'odierno attore ha chiesto la condanna dei convenuti, ai sensi degli artt. 984 e 987 c.c., al pagamento di una indennità proporzionata all'effettivo reddito percepito dallo sfruttamento del terreno a decorrere dall'anno 2002; ha quantificato l'indennità
dovuta nella somma di €. 100.000,00 o nella maggiore o minor somma da accertare in corso di pagina 3 di 10 causa mediante CTU.
3. Costituendosi in giudizio, il convenuto ha contestato la Controparte_4
fondatezza della domanda eccependo la prescrizione del diritto fatto valere da parte attrice e deducendo:
a. che l'attività estrattiva sarebbe stata esercitata da una società terza rispetto ad esso convenuto;
b. che l'indennità dell'usufruttuario andrebbe parametrata alla diminuzione di valore del fondo e non all'utile conseguito.
4. Si è costituita in giudizio anche la convenuta eccependo l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per la mancata attivazione della mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010, e il suo difetto di legittimazione passiva. A tale ultimo riguardo, ha dedotto di non aver esercitato alcuna attività sul fondo, di non aver percepito alcun reddito dalla attività estrattiva e di non essere mai stata neanche socia della Si è associata all'argomentazione Controparte_5
difensiva dell'altro convenuto in base alla quale l'art. 987 c.c. non consente all'usufruttuario di ottenere una quota del reddito estrattivo prodotto da terzi ma soltanto un'indennità per l'eventuale diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
5. Assegnato alle parti il termine di quindi giorni per l'espletamento del tentativo di mediazione e verificato l'avveramento della condizione di procedibilità, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
6. Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attore ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione del 15/01/2003, che ha riferito di aver menzionato nell'atto introduttivo omettendo, per mera dimenticanza, “di scrivere che nel caso
pagina 4 di 10 in cui controparte avesse prodotto tale scrittura, a priori di disconosce la firma apposta”.
7. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte,
senza attività istruttoria, e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Tutto ciò premesso, va innanzitutto dato atto che la parte convenuta ha insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. 28/2010 affermando l'invalidità,
sotto una pluralità di profili, del procedimento di mediazione.
9. Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia priva di fondamento in quanto:
a. non rileva l'invio dell'istanza di mediazione da parte del difensore degli odierni attori non munito di procura sostanziale da parte di questi ultimi;
deve infatti osservarsi che l'istanza di mediazione risulta essere stata regolarmente proposta dal difensore dell'odierno attore, in nome di quest'ultimo; deve ritenersi che la mera proposizione dell'istanza non richieda alcuna procura sostanziale a disporre del diritto in contesa,
trattandosi di mero atto di impulso dell'attività finalizzata alla definizione amichevole della controversia, destinata a svilupparsi con l'incontro dinanzi al mediatore che, nel caso qui in esame, non ha condotto ad alcun esito a causa della mancata comparizione dei convenuti;
b. neppure rileva il lamentato mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 28/2010 (art. 5 e 8); va infatti condiviso il principio di diritto per il quale, ove la mediazione si sia comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, è in ogni caso raggiunto lo scopo della norma -cioè di favorire gli accordi conciliativi- senza aggravio della durata del processo (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. conclusa infruttuosamente in data 19/10/2023, prima dell'udienza fissata per la prosecuzione in data 6/11/2023; ne consegue che, raggiunto lo scopo della norma, la domanda è da considerare procedibile.
10. Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che la domanda debba essere respinta in quanto rivolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva.
11. La parte attrice ha allegato in atto di citazione che l'attività di cava di calcare che sorge sul terreno in questione è esercitata dalla in virtù Parte_2
dell'autorizzazione n. 3/03 del Distretto Minerario di Caltanissetta. Al fine di dimostrare l'effettiva fruttuosità dell'attività estrattiva, inoltre, la parte attrice ha depositato degli estratti dei registri fatture della società La parte attrice ha inoltre riferito Controparte_5
di aver personalmente contribuito alla costituzione della società impiegando capitali propri.
12. Dalle stesse allegazioni della parte attrice, si evince dunque che l'attività d'impresa estrattiva non è direttamente imputabile agli odierni convenuti ma alla società Controparte_5
soggetto da essi distinto, munito di legittimazione passiva rispetto alla domanda avanza
[...]
ai sensi degli artt. 937 cod. civ..
13. Neppure rileva in questa sede la circostanza per la quale il convenuto Controparte_1
sarebbe socio illimitatamente responsabile della predetta società.
[...]
14. Va infatti ricordato il principio di diritto, che qui si condivide, in base al quale <
società in nome collettivo, che pur risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, è carente di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società,
venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio> (Cass. 16 agosto 2010, n.
18718; Cass. 18 aprile 2006, n. 8956; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 279 del 10/01/2017 (Rv. 15. Nel caso di specie, il convenuto non è stato convenuto nella Controparte_1
sua qualità di socio della società in nome collettivo, ma personalmente, dunque non può
neppure essere esaminata la questione relativa alla sua eventuale responsabilità solidale per i debiti sociali.
16. Neppure rileva la difesa dell'odierno attore che ha dichiarato, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di disconoscere la sottoscrizione apposta sul contratto di locazione del 15/01/2003, che ha riferito di aver menzionato nell'atto introduttivo omettendo,
per mera dimenticanza, “di scrivere che nel caso in cui controparte avesse prodotto tale
scrittura, a priori di disconosce la firma apposta”.
17. Va infatti considerato, sotto un primo profilo, che la parte che contesta l'autenticità di una scrittura privata deve fornire la prova con gli ordinari mezzi, della falsità della sua sottoscrizione, non sussistendo alcun onere in capo alla controparte di chiederne la verificazione, né operando gli artt. 214 e 215 c.p.c., che presuppongono che il documento del quale si deduca la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24539 del 01/12/2016 (Rv. 642806 -
03)).
18. Nel caso di specie, dunque, non assume alcun rilievo il disconoscimento di una scrittura privata non prodotta dalla controparte ed anzi la cui esistenza è stata affermata, senza nessuna contestazione di inautenticità, dalla stessa parte attrice.
19. La parte attrice, inoltre, non ha tempestivamente avanzato domanda di accertamento della falsità
del documento né ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno della falsità della sua sottoscrizione.
20. In ogni caso, l'accertamento dell'autenticità o meno della scrittura privata non assumerebbe pagina 7 di 10 alcun rilievo. La circostanza in base alla quale lo sfruttamento della cava è avvenuto in forma societaria, infatti, è desumibile dalle stesse allegazioni di parte attrice che, ancora nella memoria istruttoria, ha riferito e chiesto di poter provare di aver personalmente contribuito alla costituzione della società finalizzata all'attività estrattiva.
21. Da ultimo, non assume rilievo la qualità degli odierni convenuti, di nudi proprietari pro quota,
dei terreni sui quali è stata esercitata l'attività estrattiva.
22. La fattispecie risulta infatti regolata dall'art. 987 cod. civ. che stabilisce che l'usufruttuario di un terreno sul quale viene esercitata attività di cava, miniera o torbiera, ove il permesso sia stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, ha diritto di ottenere dal titolare del permesso un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.
23. La disposizione in esame, dunque, che prevale in virtù del principio della specialità sul disposto dell'art. 984 cod. civ., stabilisce a vantaggio dell'usufruttuario esclusivamente un diritto a percepire un'indennità commisurata al diminuito godimento del fondo. L'obbligo ricade sul proprietario o sul terzo che abbiano ottenuto il permesso per l'effettivo esercizio dell'attività
estrattiva.
24. Nel caso di specie, in base alle stesse allegazioni attoree, il permesso sarebbe stato ottenuto da un terzo, la menzionata società che avrebbe esercitato l'attività Controparte_5
estrattiva, con la conseguenza che alcuna legittimazione passiva può essere riconosciuta ai proprietari del fondo.
25. Analoghe considerazioni varrebbero anche ove si potesse, in ipotesi, ritenere applicabile l'art. 984 cod. civ..
26. Dalle allegazioni attoree, infatti, si ricava, come già rilevato, che è una società terza ad pagina 8 di 10 esercitare l'attività finalizzata all'estrazione dei frutti naturali del fondo (ammesso che possa in tal senso qualificarsi la materia prima estratta da una cava).
27. Neppure è stata allegata dalla parte attrice la percezione di frutti civili da parte dei convenuti,
quali, ad esempio, canoni costituenti il corrispettivo per il godimento dell'immobile da parte della società.
28. In ogni caso, non è stato offerto alcun elemento utile alla quantificazione di tali frutti civili. La
parte attrice si è limitata, infatti, al deposito del documento denominato “situazione contabile a sezioni contrapposte” attribuito al convenuto . Il contenuto di Controparte_1
tale documento è infatti parziale, in quanto riferito ai soli anni 2011-2014, oltre che del tutto generico, non potendosi in alcun modo ritenere dimostrato che le voci ivi indicate
(genericamente denominate come “ricavi”) derivino dalla concessione a terzi del terreno in questione.
29. La domanda va dunque respinta in quanto rivolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva.
30. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1768/2022 promossa da
[...]
conto e , Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 9 di 10 - respinge la domanda della parte attrice in quanto rivolta nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva;
- condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dei convenuti,
unitariamente, nella somma di Euro 3.809,00 per compenso, oltre al 15 % per spese generali,
iva e cpa come per legge.
Agrigento, 16/07/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
32454 del 13/12/2024 (Rv. 673144 - 01); nel caso di specie la mediazione risulta essersi pagina 5 di 10
643246 - 02)).
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