Sentenza 28 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2003, n. 18247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18247 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2003 |
Testo completo
I 3 0 A 1 3 D S I , ITAL S . 5 T O A . L T R REPUBBLICA L , N A ' A O L 3 S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 0 I - I A 1 3 7 N S T 7 1 G - S N O 8 O E - E IN NOME DEL POR ITALIAN P 1 4 A G 1 M D I A , 2 DI CASSAZIONE LA CORTE SU D Oggetto E A T T L N Cessazione 8 L S D TERZA CIVILE E E E S affitto agrario D R O E " Composta gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16503/00 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Cron.36128 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 04/06/03 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TO AN, AC DA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CATANZARO 29, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE FORESTIERO, difesi dall'avvocato GIUSEPPINA MAURO, giusta delega in atti;
ricorrenti contro t EL, elettivamente domiciliata in ROMA PRANNO VIA DI TRASONE 8/12, presso 10 studio dell'avvocato ERCOLE FORGIONE, difesa dagli avvocati VINCENZO VETERE, ENZO PAOLINI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 1295 nonchè
contro
BA LA;
- intimata avversO la sentenza n. 9/00 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione specializzata agraria 11/3/2000, depositata il 01/06/00; rg.780/99, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO дег NO AR, con ricorso del 19.12.1997, pre- messo di essere proprietaria del fondo sito in agro di Cerisano, C. da Valli, condotto in affitto dal 1962 da TU AR, coadiuvata, dal 1987, dalla figlia CC DA e dal genero UT CO, adiva la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Cosenza per ottenere declaratoria di cessazione del rapporto al - 10.11.1997. Costituitisi in giudizio, il UT e la CC deducevano che il rapporto agrario era iniziato nel no- vembre 1950, per cui il contratto andava a scadere nel 2010, e che essi avevano effettuato migliorie sul fon- do. La TU, per parte sua, aderiva alla domanda di 2 ... rilascio, sull'assunto che il rapporto in oggetto era iniziato nel 1962, e faceva presente che da circa sette anni era stata costretta dagli altri conduttori ad ab- bandonare il fondo. Con sentenza emessa il 1°.10.1999 l'adita Sezione dichiarava cessato il rapporto di affitto alla data del 10.11.1997, condannando i resistenti al rilascio del terreno entro il 10.11.1999. Avverso la sentenza proponevano appello i coniugi UT/CC, i quali deducevano: che la decisione impugnata era basata sul solo interrogatorio formale della TU, la quale aveva dichiarato che il rap- porto di affitto in questione aveva avuto inizio nel 1962; che la presunta confessione della TU era inefficace ai sensi dell'art. 2731 c.c., in quanto non più nella detenzione del fondo dal 1987; che lo stesso primo giudice non aveva tenuto alcun conto di altro in- terrogatorio formale della medesima TU, di segno opposto, reso in altro giudizio;
che, inoltre, era man- cata la dovuta indagine in ordine alla sussistenza de- gli elementi propri e necessari della confessione. Im- pugnavano, infine, il capo relativo alle spese. Il gravame era contrastato dalla NO. La Corte d'appello di Catanzaro/Sezione specializ- zata agraria con sentenza emessa 1'11.3.2000 accoglieva 3 l'appello quanto alle spese del primo grado e conferma- va nel resto la decisione impugnata, compensando le spese del grado. Avverso la sentenza UT CO e CC DA hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi. Re- siste NO AR con controricorso. L'altra in- timata TU AR non ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudiziale, per la sua assorbenza logico- giuridica, è l'esame del terzo motivo, col quale i ri- correnti deducono la violazione dell'art. 2733 C.C., sul rilievo che l'interrogatorio formale reso da Bar- tucci AR [quanto all'inizio del rapporto agrario dh nel 1962] non poteva assumere il valore di prova lega- le, non rappresentando la medesima gli altri convenuti [ovvero essi UT/CCl, ai quali, quindi, non po- dell'interrogatorio tevano essere estesi gli effetti stesso. La censura è fondata. Ha argomentato in proposito la Corte catanzarese che per consolidata affermazione giurisprudenziale alla famiglia coltivatrice, equiparabile alla società sem- plice, si applica il principio dell'amministrazione di- sgiunta da parte di tutti i partecipanti, con la conse- 4 guenza che, quando non vi sia stata la nomina del rap- presentante (la cui sussistenza era nella specie indi- mostrata), ciascuno dei suoi componenti può, in nome e per conto di detta famiglia, agire nei confronti del concedente essere da questi convenuto, con effetti che si estendono ope legis agli altri familiari, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei con- fronti di quei componenti della famiglia che sono rima- sti estranei al giudizio, non ricorrendo ipotesi di li- tisconsorzio necessario. Il criterio, fatto proprio e applicato nella specie dai giudici d'appello, in sé indiscutibile (v. da ulti- mo, Cass. n. 3068/1998, richiamata dalla stessa senten- za impugnata), poggia, però, su un presupposto non esatto né dedotto. Rileva, invero, la stessa Corte che con sua senten- za n. 4/1996, passata in giudicato, è stata rigettata una domanda proposta da TU AR
contro
UT CO e CC DA diretta ad ottenere il rila- I scio del fondo in oggetto, statuendosi che questi ulti- mi erano "contitolari" del rapporto di affitto "unitamente all'attrice". Nella presente fattispecie, dunque, la TU è stata convenuta in giudizio non come componente della famiglia coltivatrice -in quanto situazione non dedotta 5 a presupposto della sua evocazione in causa- bensì come "contitolare" del rapporto d'affitto unitamente agli altri contitolari UT e CC, ai quali tutti il ricorso introduttivo stato infatti individualmente notificato e che in tale stato si sono costituiti in giudizio. Posto tutto ciò, è evidente che nella fattispecie versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, per si cui la confessione dei fatti da parte di uno dei liti- sconsorti può avere rilevanza nei confronti del suo au- tore, ma non può acquistare valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto questi non ha il potere di disposizione in ordine a si- tuazioni giuridiche che fanno capo ad altri distinti soggetti del rapporto processuale. La confessione dei fatti da parte della TU, a seguito di interrogatorio formale -ovvero che il rap- porto agrario relativo al fondo richiesto dalla NO era iniziato nel 1962-, non poteva pertanto assumere 7 di per sé- il valore di prova legale a sfavore degli al- tri per l'impossibilità d estendere alla parte non con- fitente la forza vincolante della confessione. Il motivo (e con esso il ricorso) va quindi accol- restando assorbiti il primo motivo (per vizi della to, motivazione e violazione dell'art. 2731 c.c., relativa- 6 mente alla inammissibilità dell'interrogatorio formale della TU), il secondo (per violazione degli artt. 230 bis e 1394 C.C., relativamente alla insussistenza della famiglia coltivatrice e all'assenza di autorizza- zione rappresentativa in capo alla TU), il quarto (per violazione dell'art. 2730 C.C., in ordine all'elemento sfavorevole della confessione), il quinto (per violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per non essere stato "tenuto in debito conto" l'interrogatorio reso dalla TU nell'altro giudi- zio). L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla stessa Se- zione specializzata agraria della Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, as- sorbiti gli altri motivi;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla stessa Sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Catan- zaro. Così deciso, il 4.6.2003, nella Camera di Consi- H glio. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Jonato Calabrese Vinoris fina IL CANCELLIERE/C1 Innocenzo tista