Versione
17 aprile 1994
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2 marzo 2006
2 marzo 2006
Art. 832.
(( (Rinvio a regolamenti arbitrali).)) ((La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento puo' prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.))
(( (Rinvio a regolamenti arbitrali).)) ((La convenzione d'arbitrato puo' fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.
Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.
Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.
Il regolamento puo' prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.
Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.))
Commentari • 40
- 1. Cassazione civile n. 7398/1998https://www.brocardi.it/ · 28.122196
(massima n. 1) Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 e dell'art. 832 c.p.c., agli arbitri stranieri può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta ad substantiam, che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale. […]
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Giurisprudenza • 89
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2013, n. 22338Provvedimento: […] In particolare, nella decisione impugnata non si attribuisce rilievo alle disposizioni contenute nell'art. 832 c.p.c. e segg., introdotte con L. n. 25 del 1994, ed applicabili, ratione temporis, […] che acquisterebbe così una dimensione peculiare, id est "internazionale", la quale verrebbe ad affiancarsi a quella "domestica". Conclude la corte di merito osservando che "un arbitrato irrituale che abbia le caratteristiche fattuali descritte nell'art.832 c.p.c., rimane sempre e comunque un arbitrato irrituale", con la conseguente nullità radicale, ovvero inesistenza, […]Leggi di più...
- arbitrato internazionale·
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- irrilevanza·
- distinzione tra arbitrato rituale e irrituale·
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