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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/05/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 2207/2023
R.G. promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Bovalino al Parte_1 C.F._1
Via Calfapetra n. 41 presso lo studio dell'avv. Francesco PELLE che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato nell'Agenzia di Locri, con gli avv.ti Massimo CP_1
AUTIERI e Dario ADORNATO, giusta procura generale alle liti del 23.01.2023, a rogito del notaio in Fiumicino, rep. 37590, pec: t;
Per_1 Email_2
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso depositato il 22.06.2023, ha esposto che ha lavorato come Parte_1
bracciante agricola negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 ed ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di , sita in Controparte_2
Careri, per un numero di 102 giornate lavorative per ogni singolo anno nei periodi di seguito
Pag. 1 a 10 indicati: per il 2013 dal 8 agosto al 31 dicembre;
per il 2015 dal 10 aprile al 31 agosto;
per il
2016 dal 9 giugno al 30 novembre;
per il 2017 dal 20 luglio al 31 dicembre;
che per gli anni
2014 e 2018, invece, ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola di IE Francesca, anch'essa sita in Careri, per un numero di 102 giornate lavorative per ogni singolo anno nei periodi di seguito indicati: per il 2012 dal 30 luglio al 31 dicembre;
per il 2018 dal 10 marzo al 18 luglio;
che l'azienda agricola si estende su una serie CP_2
di terreni prevalentemente situati nei comuni di Bovalino e Careri e consta di una superficie catastale di circa 353.80.08, ripartita in uliveti, seminativo e pascolo;
che la ditta concentra la sua principale attività produttiva nella raccolta delle olive e nella produzione di olio oltre che nella produzione di ortaggi vari;
che la ditta IE Francesca, alle cui dipendenze ha lavorato per gli anni 2014 e 2018, si estende su una serie di terreni concentrati nei comuni di Careri e
Bovalino per circa 159,89; che la maggior parte dei terreni di quest'ultima sono destinati ad area boschiva e che il resto è destinato ad uliveto, seminativo oltre ad un piccolo vitigno;
che ha svolto la sua attività lavorativa, per la ditta , prevalentemente, Controparte_2 nella seconda metà dell'anno, per 102 giornate per ogni anno, nei terreni siti in località
“Acone” del comune di Careri;
che negli anni 2013, 2015, 2016 e 2017, assunta nei periodi da giugno a dicembre, è stata impiegata in tutte le attività connesse e propedeutiche alla raccolta delle olive ed alla produzione dell'olio; che si è occupata della pulitura del terreno necessario in seguito all'attività di mantenimento dell'inerbimento controllato;
che ha partecipato alla preparazione dei terreni per la stesa delle reti poiché l'azienda ha sempre preferito la raccolta delle olive con il sistema “manuale con reti”; che ha partecipato alla successiva raccolta delle olive che si svolge, prevalentemente, nel periodo ottobre-novembre- dicembre nonché alla raccolta delle reti e loro risistemazione nei magazzini aziendali;
che nel
2015, invece, è stata assunta nel periodo aprile – agosto, occupandosi della gestione dei terreni adibiti ad uliveto in essa compresa l'attività di irrigazione controllata delle piante di ulivo,
l'irrigazione finalizzata al mantenimento di un inerbimento controllato;
che ha partecipato, insieme ad altri colleghi di lavoro, alle attività necessarie ad impedire il compattamento del terreno soprattutto in prossimità della pianta di ulivo;
che ha svolto anche attività di piantagione e successiva raccolta di ortaggi vari;
che negli anni 2014 e 2018, invece, ha svolto attività lavorativa per la ditta IE Francesca, nei terreni in agro di Careri, località “Acone”, anch'essi coltivati ad uliveto, per il 2013 da luglio a dicembre e per il 2018 da marzo a luglio;
Pag. 2 a 10 che si è occupata delle stesse mansioni già svolte, nei rispettivi periodi di assunzione, alle dipendenze della essendo le attività connesse ai terreni coltivati ad uliveto CP_3 ripartiti, come sopra detto, allo stesso modo in base ai diversi periodi dell'anno; che in entrambe le esperienze lavorative, l'attività lavorativa è stata espletata nell'arco di 8 ore giornaliere con presa di servizio alle 07,00 e fine attività alle 15,00/15,30, a seconda della durata della pausa pranzo (sei ore e mezza di lavoro effettivo ed un'ora o un'ora e mezza di pausa, di solito tra le 12,00 e le 13,30); che le direttive sull'attività giornaliera venivano, esclusivamente, impartite dai rispettivi titolari dell'aziende datrici di lavoro, CP_2
per gli anni alle sue dipendenze, e per gli altri periodi lavorativi;
[...] Persona_2
che ad inizio giornata lavorativa il datore di lavoro comunicava personalmente i compiti e le mansioni giornaliere, formando anche - in qualche caso particolare - eventuali gruppi di lavoro tra lavoratori anziani e lavoratori alla prima esperienza;
che è stata retribuita con circa
40,00 euro al giorno, per come risulta dalle buste paga allegate al presente ricorso;
che la retribuzione è stata pagata direttamente dal datore di lavoro;
che in forza di quanto sopra ha maturato il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, ai sensi del r.d. n. 1949 del 24 settembre 1940 e ss.mm.ii..; che nonostante l'assoluta regolarità del rapporto di lavoro della ricorrente l' con distinti provvedimenti, tutti datati 19.12.2022 CP_1
e notificati in data 11.01.2023, ha comunicato il disconoscimento del rapporto di lavoro con la ditta IE Francesca, per gli anni 2014 e 2018 e con la ditta , per Controparte_2
gli anni per gli anni 2013, 2015, 2016 e 2017; che quindi, le giornate di lavoro, regolarmente denunciate dai rispettivi datori di lavoro, ex art. 5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 375/93, sono state cancellate dall' nei succitati elenchi con provvedimento unilaterale, oltre Controparte_4
che privo di qualsiasi valida motivazione;
che unica presunta motivazione, riportata in detti provvedimenti, era costituita da un laconico riferimento a dei non meglio specificati
“accertamenti effettuati”; che ha provveduto, in ossequio al disposto di cui all'art. 11 del d.lgs.
375/93, a presentare ricorsi amministrativi, in prima e seconda istanza, ai competenti organi gerarchici rispettivamente in data 21.01.2023 e 15.05.2023; che detti ricorsi sono rimasti inevasi;
che ricorrono tutti gli elementi che la legge richiede perché si possa riscontrare la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato intercorso con le due ditte datori di lavoro per gli anni oggetto di contestazione;
che detti rapporti risultano pienamente provati dalla documentazione prodotta, e che non è dato sapere le reali motivazioni che hanno spinto
Pag. 3 a 10 l'Istituto a disconoscere le giornate agricole lavorate dalla ricorrente, così come tempestivamente segnalate dal datore di lavoro;
che l'eventuale accertamento dell'organo ispettivo finalizzato a contestare la validità del rapporto di lavoro denunciato ed intercorso tra il datore di lavoro e la lavoratrice agricola, è gravato dall'obbligo di comprovare puntualmente l'assunto su cui il medesimo si poggia, così come imposto espressamente dall'art. 16 del d.lgs.
124/2014, non essendo sufficiente a sostenere il provvedimento di diniego un mero accertamento di natura induttiva o improntato su semplici presunzioni. Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente lavorato in agricoltura in qualità di bracciante agricola per gli anni dal 2013 al 2018, per il numero di giornate regolarmente denunciate, alle dipendenze delle ditte CP_2
e IE Francesca, per le rispettive annualità, come meglio specificate nella
[...]
superiore narrativa;
b) Accertare e dichiarare che la medesima ha diritto ad essere reiscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di Careri per gli 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018, per 102 giornate lavorative per ogni singola annualità; c) Condannare
l in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in (00144) Roma, via Ciro CP_1
il Grande 21, a provvedere alla relativa iscrizione negli appositi elenchi nominativi, per come previsto dalla legge in materia;
d) Condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che si è CP_1
riportato alle risultanze emesse dai verbali ispettivi del 28.10.2022 redatti dagli ispettori incaricati nei confronti della ditta ed ha quindi così concluso: Parte_2 CP_2
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - nel merito: respingere integralmente il ricorso presentato da ,perché infondato in fatto e Parte_1
in diritto e tutte le domande promosse;
- per l' effetto: condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 13.09.2024 ed oggi è decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
Pag. 4 a 10 Va quindi rilevato che oggetto di causa è la richiesta iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nel caso in esame si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbale ispettivo del 28.10.2022, il rapporto di lavoro denunciato dall'azienda IE Francesca. Allo stesso modo, è opportuno indicare, sin dalla premessa che nulla è stato allegato da parte convenuta per quanto riguarda il disconoscimento delle giornate agricole oggetto del rapporto di lavoro con l'azienda di talchè sono ignote al CP_2
processo le risultanze ispettive che hanno determinato il disconoscimento delle giornate agricole imputate ai lavoratori assunti da detta azienda. L'indagine, dunque, prende le mosse esclusivamente dalla consultazione del solo verbale ispettivo elevato a carico dell'azienda
IE, per la quale le giornate lavorative restate dalla ricorrente per gli anni 2014 e 2018 sono state cancellate.
Va posto in premessa che presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. n. 212/1946 e per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, è la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate. Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'articolo 2094 c.c. per il quale “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cassazione n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il
Pag. 5 a 10 convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse. Ne consegue che qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Applicando le predette coordinate alla materia de qua ne deriva che spetta al ricorrente la formazione di una prova positiva in ordine all'espletamento del rapporto di lavoro subordinato, sia pure particolarmente atteggiato in relazione alle mansioni agricole rivendicate. Questi ha dunque l'onere di far emergere elementi tipici, o quantomeno sintomatici, del lavoro subordinato, ed è altresì necessario che la consistenza delle prove prodotte sia tale da superare le risultanze del verbale ispettivo.
La domanda è fondata.
Nel caso in esame la mancata iscrizione per gli anni 2014 e 2018 è scaturita dal verbale ispettivo del 28.10.2022, redatto nei confronti dell'azienda IE Francesca. Come su anticipato, dalla consultazione di detto verbale emerge che le 102 giornate a carico del ricorrente per gli anni 2014 e 2018 sono state cancellate mentre la mancata iscrizione per gli anni 2013, 2015, 2016 e 2017 da quanto eccepito dall' sarebbe scaturita da verbale CP_1
ispettivo redatto nei confronti della la cui produzione è stata omessa CP_3
dall' . CP_4
Va ricordato che la documentazione prodotta (buste paga, comunicazione Unilav, estratto contributivo) non è da sola sufficiente a supportare le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000). Il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola necessita infatti dell'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali,
Pag. 6 a 10 l'esistenza del rapporto di lavoro. In questo senso, le testimonianze possono essere valutate, unitariamente con altro materiale probatorio, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Ciò premesso, occorre dare conto delle risultanze testimoniali.
Pare opportuno iniziare dalla deposizione del teste che ha Testimone_1
dichiarato “…Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per parecchi anni.
Abbiamo lavorato insieme, mi pare, dal 2013 al 2018 da quello che ricordo. ADR Abbiamo lavorato nel comune di Careri. Ci siamo occupati di più attività: pulizia dei terreni, raccolta delle olive, diverse attività. Abbiamo lavorato sia con la ditta sia con la ditta IE. CP_2
Queste due persone hanno un'azienda agricola. ADR Noi lavoravamo 6 mesi l'anno per 102 giornate annue. ADR Durante questi anni lavoravamo seme insieme. ADR Non ricordo di preciso in che periodo dei singoli anni noi abbiamo lavorato, ci sono stati anni in cui abbiamo lavorato d'estate, altri d'inverno. ADR Lavoravamo 8 ore al giorno dalla mattina con un'ora di pausa a mezzogiorno sino a compiere le 8 ore di lavoro. ADR Noi abbiamo guadagnato
40 o 45 euro al giorno. ADR Ci impartivano le direttive i titolari delle aziende, erano loro in persona a dirci cosa fare. ADR Ci fornivano gli attrezzi di lavoro i datori di lavoro. ADR Sui fondi lavoravano anche altre persone, ricordo oltre la IE altre 5 o 6 persone, tra queste ricordo . ADR non ho avuto alcuna causa con l ADR Io ho lavorato 15 se Persona_3 CP_1 non 20 anni per queste due aziende agricole.”; e proseguire con che ha Controparte_5
dichiarato: “... Conosco la ricorrente perché è mia suocera, la conosco da quando avevo 10 anni, abitavamo nello stesso paese, è divenuta mia suocera nel 2007. Lei dal 2013 al 2018 ha fatto la bracciante agricola, lei comunque ha fatto questo lavoro per molti anni.. Lo so perché ho fatto anche io questo lavoro. Ero io che la portavo, insieme a mia moglie, sul luogo di lavoro. ADR Lei ha lavorato nel comune di Careri in contrada Acone, frazione di Natile superiore. ADR Io pure ho fatto il bracciante per le ditte e IE che sono mia zia e CP_2 mio zio, alternavo, a volte con uno a volte con l'altro. Ho lavorato con queste due aziende dal 2103 al 2015- 2016. ADR Anche lei ha lavorato per queste ditte negli anni dal 2013 al
Contr 2015-2016, poi ho trovato un altro lavoro e non la potevo portare più. la IE si è occupata della raccolta delle olive. ADR Noi cominciavamo a lavorare in luglio agosto sino
Contr a novembre-dicembre. in questo periodo si occupava di raccolta olive e relativa preparazione. ADR Noi lavoravamo dalle 7.30 alle 12.30, poi un'ora di pausa sino alle 16.15-
Pag. 7 a 10 16.30. ADR da quel che so guadagnava 40 euro al giorno. ADR gli attrezzi li forniva il datore di lavoro. ADR Era sempre il datore a dire cosa dovevamo fare. ADR Con noi lavoravano anche altre persone come e suo figlio, c'erano anche altre persone che Testimone_1
lavoravano, non ricordo i loro nomi. ADR Specifico poi che noi non lavoravamo insieme, io la lasciavo sui fondi aziendali poi vedeva lei andare a lavorare. ADR anche io ho una causa CP_ con l' per il disconoscimento di giornate agricole degli anni 2013-2014 e 2015. La mia causa non è ancora terminata. ADR Specifico che io non l'ho vista materialmente lavorare perché ero su fondi diversi, so quello che ho detto perché si parlava in auto nel tragitto andata/ritorno”.
Ebbene, occorre dare atto che in specie la prima testimonianza appare particolarmente qualificata. Ed infatti, essa risulta resa da un lavoratore che non ha visto disconosciuto il proprio rapporto di lavoro, di talchè la presenza non contestata nei luoghi di lavoro, nell'esercizio delle medesime attività, e negli anni di causa, risulta particolarmente attendibile.
Allo stesso modo, anche la dichiarazione resa dal secondo testimone conferma il costrutto di quanto allegato in ricorso. Tuttavia, molteplici sono gli elementi che inducono a ritenere le dichiarazioni rese non particolarmente attendibili. In tal senso, il Tribunale rileva che tra il teste e la persona della ricorrente esiste un rapporto di affinità di primo CP_5 grado, circostanza che di per sé indebolisce l'apporto dichiarativo, che sarà logicamente volto alla rappresentazione di fatti favorevoli per la persona della ricorrente. Inoltre, essa di per sé appare ulteriormente indebolita dalla circostanza che le giornate agricole del teste risultano cancellate per alcuni degli stessi anni di causa, e rispetto al cui disconoscimento il teste ha dichiarato di aver intentato un'azione giudiziaria. Ciò che definitivamente pare inficiare la testimonianza in esame è, in ultimo, la riportata circostanza secondo la quale il teste ha affermato di non aver mai visto la ricorrente lavorare direttamente (“Specifico che io non l'ho vista materialmente lavorare perché ero su fondi diversi, so quello che ho detto perché si parlava in auto nel tragitto andata/ritorno”). Ed allora, tutta la dichiarazione resa, altro non si trasforma se non in una dichiarazione de relato, la cui fonte è la medesima ricorrente.
Ciò chiarito, può comunque concludersi che dal materiale probatorio assunto e dalle dichiarazioni del teste sono emersi la tipologia delle mansioni svolte Testimone_1
Pag. 8 a 10 dal ricorrente, l'orario di lavoro, il luogo di lavoro, la retribuzione, il vincolo di subordinazione, ovvero tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato.
All'esito di tale disamina va dunque dato atto che l'esito della prova per testi, nei limiti già indicati, collima con quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine al periodo lavorativo, con la conferma delle mansioni svolte, della località di esecuzione della prestazione, della retribuzione percepita ed anche degli anni di lavoro rivendicati, seppure solo per i periodi in cui gli stessi hanno prestato attività lavorativa.
Dunque, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state in grado di superare quanto concluso in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente, in quanto quest'ultimo ha ottemperato all'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro.
Del resto, le difese formulate dall' non appaiono fondate, e, ad ogni modo, esse CP_1
sono generiche, ove non deficitarie, considerata l'assenza di prove offerte o prodotte per quanto attiene alle giornate di lavoro espletate per l'azienda negli anni 2013, 2015, CP_2
2016 e 2017.
In ragione di quanto premesso deve ritenersi raggiunta la prova dell'espletamento da parte del ricorrente dell'attività lavorativa di bracciante agricolo svolta per il numero di giornate e per gli anni indicati in ricorso, con conseguente dichiarazione del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e
2018 e per 102 giornate lavorative annue, con ogni conseguenza di legge, anche di natura previdenziale, ed obbligo per l' di provvedere ai relativi adempimenti. CP_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e visto il D.M. 55/2014 come modificato dal
D.M. 147/2022, considerata la natura previdenziale della materia trattata, visto lo scaglione indeterminabile secondo i valori minimi, esse sono liquidate €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 9 a 10 1.- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Parte_1
all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di Careri per gli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 e per 102 giornate lavorative, con ogni conseguenza di legge;
2.- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite che liquida in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed
€400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Locri, 7 maggio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 10 a 10