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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1608/2023, ivi riunita la causa rg. n. 1667/2023
T R A
, in persona del suo legale rapp.te Presidente p.t. della Giunta Regionale, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
Appellante-Appellato
E
, nato a Giugliano in [...] il [...], ivi residente a[...]
Giornate n.15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parisi e Francesco Paolo Pianese, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n.
139; Appellato-Appellante
FATTO
Con la sentenza n. 3936/2023 pubblicata in data 12.6.2023 (impugnata) il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso proposto da per l'erogazione in suo favore del compenso aggiuntivo CP_1 di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM n. 502/1995 per gli anni dal 2009 al 2014 durante i quali l'istante era stato Direttore Generale dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli. Ha quindi condannato la Pt_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 88.878,71, con condanna alle
[...] spese processuali, quantificate in euro 2.500, con attribuzione.
Nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva esposto: CP_1
-di avere presentato identico ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, al fine di chiedere ed ottenere l'annullamento della nota prot. n. 0413812 del 14.06.2017, a firma del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania, nella parte in cui, per gli anni 2009/2010,
2011, 2013 e 2014, non gli veniva riconosciuto, quale Direttore Generale dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli, il diritto all'attribuzione della quota premiale per i risultati di gestione conseguiti;
-che, costituitasi la il TAR Campania aveva accolto l'eccezione di difetto di Parte_1 giurisdizione del g.a. in favore del g.o., formulata in via preliminare dalla Amministrazione resistente;
-che, riproposto il giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nel merito il aveva CP_1 rilevato di essere stato nominato Direttore Generale della A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli con incarico avente durata di cinque anni (dal 15.07.2009 al 28.08.14);
-che relativamente alla verifica degli obiettivi, l'art.7 del contratto di conferimento dell'incarico del
3.3.2010 prevedeva che: “la Giunta Regionale fissa le modalità di verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi … da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, ai fini della corresponsione della percentuale di incremento del compenso entro il limite massimo del 20% del trattamento economico”;
-che, quindi, in caso di positiva verifica dei risultati maturati, al andava riconosciuta, oltre il CP_1 compenso annuo lordo stabilito nella misura di €.149.772,50, anche la maggiore quota determinata in proporzione al risultato conseguito e fino al 20% del trattamento economico;
-che, all'atto dell'insediamento, egli adottava la deliberazione n. 1318 del 27.07.2009, con la quale rappresentava che, a seguito dei controlli effettuati dalla e dal suo Advisor Parte_1 CP_2 emergeva una perdita di esercizio, in soli sei mesi di gestione, di €.42.765.000,00, con una presumibile perdita di esercizio, al 31 dicembre, di circa €.85.000.000,00;
-che l'esercizio dell'anno precedente 2008 era stato chiuso con un disavanzo consolidato di
€.81.251.207,00, rispetto alla quota assegnata, come da delibera 1101 del 19.06.2009, adottata dal precedente Direttore per il Bilancio di Esercizio dell'anno 2008;
-che, quindi, la gestione finanziaria relativa al periodo in cui egli ha svolto l'incarico era gravata, ab initio, da un debito di circa €.85.000.000,00 (in crescita rispetto all'anno precedente), che si è ineluttabilmente riverberato sulle gestioni successive, dato il mancato ripianamento della Pt_1
-che, nonostante ciò, il conseguiva risultati notevolissimi in termini di bilancio, con CP_1 l'azzeramento del deficit consolidato sia in termini economici che sanitari, mediante l'attivazione di nuovi servizi e reparti medici;
-che nonostante gli apprezzati risultati, la non gli riconosceva l'indennità premiale, per Pt_1 ragioni probabilmente slegate dall'assetto medico-sanitario e più vicine a sottese questioni politiche;
-che sin dagli inizi del proprio insediamento il provvedeva ad attuare una serie di interventi CP_1 mirati a ridurre l'enorme disavanzo “ereditato”, sempre col fine ultimo di perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati cui era tenuto, in forza dell'incarico assunto, e, nonostante il pesante handicap finanziario iniziale, attraverso un'oculata gestione e con l'adozione di provvedimenti riorganizzativi fatti nei suoi primi sei mesi di gestione (delibera 1333 del 07.08.2009; delibere 1666 e 1667 del 31.12.2009), chiudeva il bilancio nel seguente modo: anno 2009, con un disavanzo di €.78.102.802,00 rispetto ad €.85.000.000,00 previsti (delib. 243/2010); anno 2010, con un disavanzo di €.5.785.378,00 (delib. 484/2011); anno 2011, con un disavanzo di €.12.521.646 (delib. 314/2012); anno 2012, con un “utile” di €.11.194,00 (delib. 710/2013), recuperando in tre anni il disavanzo iniziale di circa € 85.000.000,00 (risultato certificato dalla stessa con Parte_1 nota prot. 0684568 del 04.10.2013); anno 2013, con un disavanzo di €.9.919.668,00 (delib. 701/2014), derivato da una riduzione inspiegabile del finanziamento, rispetto all'anno precedente, di ben €.9.947.000,00, al di sotto comunque del disavanzo;
anno 2014, con un “utile” di €.353.633,00 (delib. 652/2015);
-che, quindi, nel 2012 l'attività di gestione da lui posta in essere favoriva l'azzeramento del disavanzo,
a fronte del raggiungimento del pareggio di bilancio e solo in tale anno gli veniva riconosciuta un'indennità premiale ma in misura inferiore rispetto ai risultati conseguiti, pari al 15% del trattamento economico;
-che nell'anno 2013, la gestione da egli operata evidenziava un trend di risanamento che avrebbe, quindi, dovuto comportare il diritto al compenso aggiuntivo anche per siffatta annualità (mai corrisposto); -che relativamente all'anno 2014 il bilancio di esercizio veniva chiuso con un avanzo di gestione di ben €.353.633,00 e neppure per detto periodo veniva riconosciuta alcuna quota premiale;
-che la normativa di riferimento in materia ovvero L. 502/1992 prevede che, decorsi 18 mesi dalla nomina, i Direttori siano sottoposti a verifica, per essere confermati nell'incarico, da parte Pt_2 di un'apposita Commissione nominata dalla che procede alla riconferma o meno Pt_1 dell'incarico entro i tre mesi successivi;
-che la procedura di valutazione del decorsi i 18 mesi dal conferimento del proprio incarico CP_1
(periodo dal 15.7.2009 al 15.1.2011), conclusa con un giudizio negativo, era viziata da gravi violazioni di legge, presumibilmente commesse allo scopo di denigrare l'operato del neo Direttore in modo da giungerne alla revoca e consentire, così, l'insediamento di un altro Direttore;
-che, notificato al l'avviso dell'avvio del procedimento di revoca dell'incarico, a seguito di CP_1 istanze di accesso, richieste di verbali ed esposti alla Procura nessun provvedimento di alcuna natura veniva mai adottato dalla nei confronti del che concludeva il suo Parte_1 CP_1 mandato il 30.08.2014, a seguito di una proroga di 45gg, prevista dalla legge, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale del Cardarelli;
-che la gestione attuata dal ricorrente era stata diligente e conforme agli obiettivi da conseguire, ancor di più se si considera che il grave disavanzo, così come “ereditato”, veniva notevolmente ridotto in soli due anni di gestione, per poi portare in pareggio l'esercizio e lasciare addirittura l'Azienda
Ospedaliera con un avanzo di bilancio;
-che, quindi, proprio grazie all'operato cauto e responsabile del dott. l'A.O.R.N. “A. CP_1 Cardarelli” riusciva a smaltire il poderoso dissesto accumulato negli anni;
-che l'Amministrazione Regionale, in modo alquanto equivocabile, non ha riconosciuto all'istante l'indennità premiale in discorso per gli anni 2009-2010, 2011, 2013 e 2014, almeno nella misura del 15%, pur sussistendone tutti i requisiti, ovvero la positività dei risultati raggiunti, essendo stato il disavanzo notevolmente ridotto sino a raggiungere, addirittura, un bilancio di esercizio in positivo.
Il aveva quindi contestato la condotta della Commissione di valutazione, nominata con CP_1 decreto Pres. Reg. 43/2016, che gli aveva riconosciuto, soltanto per l'anno 2012 e nella misura del 15%, la quota premiale di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM n.502/95, escludendo dall'attribuzione il periodo relativo agli anni luglio/dicembre 2009-2010-2011-2013 e 2014, senza fornire giustificata ragione.
Lamentata la violazione dell'art. 3bis del D. Lgs. 502/1992, il aveva rivendicato il diritto al CP_1 riconoscimento della quota premiale per gli anni indicati (2009-2010, 2011, 2013 e 2014). Nello specifico, richiamata la griglia di valutazione della Commissione di cui alla delibera n.176/2012 (dalla quale si evince che ai Direttori che conseguivano un utile superiore al 5% del bilancio, Pt_2 rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato all'azienda ospedaliera, veniva riconosciuta una quota premiale del 20%; invece, una quota premiale del 15%, ai Direttori che Pt_2 conseguivano un utile sino al 5% del bilancio rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato alla suddetta azienda ospedaliera;
infine, una quota premiale del 10%, ai Direttori che Pt_2 raggiungevano i 4 obiettivi indicati nella succitata delibera), ritenuto di dover percepire il compenso aggiuntivo nella misura del 15% del trattamento economico avendo fatto registrare alla Amministrazione resistente un utile fino al 5%, aveva quantificato la quota premiale maturata e mai riconosciuta dall'Ente nell'importo complessivo di €.88.878,71, così suddiviso:
-nell'anno 2009, una quota premiale del valore di €.10.402,01;
-nell'anno 2010, una quota premiale del valore di €.22.465,88;
-nell'anno 2011, una quota premiale del valore di €.21.542,62;
-nell'anno 2013, una quota premiale del valore di €.22.465,88;
-nell'anno 2014, una quota premiale del valore di €.12.002,32. Tanto premesso, aveva chiesto di accertare la sussistenza della pretesa creditoria da lui vantata, nell'allora qualità di Direttore Generale dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli”, a titolo di compenso aggiuntivo di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM n.502/95, e per l'effetto condannare la Parte_1 a corrispondergli la somma di €.88.878,71, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
vinte le spese con attribuzione.
Si era costituita la eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del g.o. Parte_1 in favore del giudice amministrativo e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente aveva, tra l'altro, rilevato che l'erogazione in discussione (discrezionale) può avvenire solo se si è conseguito l'obiettivo annuo del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, obiettivo inequivocabilmente non raggiunto durante la gestione del ricorrente, e che i provvedimenti regionali censurati si pongono come meri atti chiarificatori dei criteri disposti dal DPCM n. 502/95, risultando privi di qualsivoglia forza provvedimentale e di capacità lesiva autonoma. Aveva sottolineato come le corresponsioni di cui parte attorea lamenta la mancata attribuzione non sono automatiche ma devono formare oggetto di precise valutazioni perché diversamente si potrebbe addivenire ad un danno erariale. L'attribuzione di premi incentivanti è vincolata all'esito positivo dell'attività svolta dall'istante nel corso dell'esercizio, idoneo a giustificare il riconoscimento di premialità conseguenti ad apprezzabili miglioramenti in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità dallo stesso apportata all'organizzazione dell'ente e alla gestione dei servizi erogati in favore della collettività.
Secondo la prospettazione dell'ente, dunque, il provvedimento di diniego del compenso aggiuntivo per gli anni luglio/dicembre 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 era stato adottato dalla Regione a seguito di necessari scrupolosi accertamenti e verifiche, da cui era emersa una situazione di incompatibilità con il trattamento economico integrativo (cd indennità premiale) richiesto.
Con la sentenza gravata il Tribunale, confermata la giurisdizione del g.o., peraltro già dichiarata dal
TAR Campania, ha accolto la domanda del Direttore Generale e condannato la al Parte_1 pagamento in suo favore dell'importo di euro 88.878,71, oltre spese processuali liquidate in euro 2.500,00, con attribuzione.
Il giudice di prime cure ha osservato come il ricorrente fosse stato escluso dal godimento del premio di risultato non in base a valutazioni espresse sulla base dei poteri discrezionali della P.A. bensì per errata lettura dei documenti e per ragioni procedimentali.
Ha menzionato il provvedimento prot. n. 2017 0413812, finalizzato a verificare i risultati di gestione del presso la direzione generale dell'A.O.R.N. Cardarelli dal 15.1.2011 al 14.7.2014 (all. n. CP_1
8 del ricorso), dal quale emerge che il ricorrente è stato positivamente valutato per l'anno 2012 “in ragione di una percentuale di utile in bilancio” e con riconoscimento della quota premiale per questo anno, mentre gli altri anni la quota premiale non è stata riconosciuta “avendo riportato un risultato di Bilancio di esercizio in perdita”. Ha elencato gli errori presenti in detta valutazione, che si ferma al 14.7.2014 (e non al 28.8.2014, ultimo giorno in cui il ha – documentalmente - ricoperto il CP_1 ruolo di Direttore Generale dell'A.O.R.N. Cardarelli); non tiene conto che il ricorrente era riuscito in realtà a smaltire con le risorse in dotazione il dissesto accumulato negli anni precedenti alla sua gestione, né che nell'ultimo anno di svolgimento delle funzioni apicali (2014) il chiudeva il CP_1 bilancio di esercizio con un avanzo di gestione di ben € 353.633,00.
Il Tribunale ha quindi ritenuto irragionevole e non spiegabile il riconoscimento della quota premiale solo per l'anno 2012, e non anche per gli anni precedenti e successivi (visto il disavanzo iniziale del 2008 e l'avanzo finale del 2014), e ha censurato la Commissione di valutazione, nominata con decreto Pres. Reg. 43/2016, che nell'escludere l'attribuzione per gli anni luglio/dicembre 2009-2010- 2011- 2013 e 2014, si è limitata sinteticamente a specificare che la quota premiale non viene riconosciuta “avendo riportato un risultato di Bilancio di esercizio in perdita”, senza fornire alcun dato specifico. Poste le suddette incongruenze, ha concluso nel senso della fondatezza, risultante in via documentale, delle pretese attoree.
Avverso detta statuizione, con ricorso depositato il 6.7.2023 (rg. n. 1608/2023) ha proposto appello la ribadendo la correttezza del proprio operato conforme alle disposizioni di legge Parte_1
e contrattuali e l'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure.
Con separato ricorso, cui veniva attribuito rg. n. 1667/2023, ha proposto appello CP_1 parziale avverso la medesima sentenza n. 3936/2023 del 12.6.2023 nella parte in cui il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sebbene oggetto di specifica richiesta, nonché per la errata iniqua ed ingiusta quantificazione delle spese processuali.
Nella memoria difensiva del giudizio portante il ha poi contestato il gravame della CP_1 Pt_1 chiedendone, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
[...]
c.p.cl e in via principale il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento e poi la riunione obbligatoria dei due giudizi in applicazione dell'art. 335 c.p.c.. Quindi, depositate le note di trattazione scritta, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L'appello proposto dalla è fondato e va accolto. Parte_1
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza per falsa o errata applicazione dell'art. 3bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92 e del D.P.C.M. 502/95 per aver il giudice accolto la domanda basandosi sul solo esame del disavanzo di bilancio, disattendendo i diversi criteri, ossia il pareggio di bilancio, fissati dalla normativa ai fini della corresponsione della pretesa indennità. La difesa regionale, richiamando le prescrizioni enucleate nella normativa di riferimento, ha ribadito, come già evidenziato nel precedente grado, che gli emolumenti in esame non possono erogarsi tout court, ma solo laddove ricorrano in maniera rigorosa i requisiti previsti dalla legge e in presenza quindi di un'attività che abbia superato la gestione ordinaria nel corso dell'annualità presa in considerazione.
Ha quindi concluso chiedendo di modificare l'appellata sentenza, rigettando integralmente le domande proposte dal in quanto infondate in fatto e diritto. CP_1
Il viceversa, ha osservato come il giudice di prime cure abbia fondato i propri assunti sulle CP_1 evidenze documentali e ragionevolmente riconosciuto il suo diritto alla integrazione del trattamento economico a fronte dell'operato eseguito e dei risultati raggiunti durante la sua gestione, comprovati dalla documentazione di approvazione dei bilanci, depositata in primo grado e riprodotta in sede di gravame. Ha menzionato, anche nel presente grado, l'oculata gestione e i provvedimenti riorganizzativi adottati che hanno consentito, nonostante il pesante handicap finanziario iniziale, di ottenere notevoli risultanti in termini di bilancio, presupposto per il riconoscimento e la conseguente attribuzione della indennità premiale ex art. 1 co. 5 del D.P.C.M. 502/95, conformemente ai parametri di cui al medesimo artt. 1, co. 5, e art. 3bis, co. 5, del D. Lgs. 502/92. La soluzione della controversia richiede l'esame della normativa di riferimento, menzionata da entrambi le parti in causa.
L'art. 1 (intitolato “Contratto del Direttore Generale”) del D.P.C.M. 502/1995 (“Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”) statuisce che “Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale” (comma 3) e che “Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto” (comma 4).
Sul trattamento economico il successivo comma 5 dell'art. 1 (come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001) ha previsto che “Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti. Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c) … può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione”.
L'art.
3-bis co. 5 del D.Lgs. 502/1992 (applicabile ratione temporis e poi abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016), richiamato espressamente nel predetto art. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/1995, così dispone: “
5.Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di CP_3 ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi”.
I successivi commi 6 e 7 dell'art.
3-bis prevedono inoltre che “6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione…”.
Va anche menzionato l'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 502/1992 secondo cui “Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale”.
Quindi il legislatore ha sì previsto una possibile integrazione del trattamento economico annuo, ma da riconoscersi solo previa valutazione dei risultati di gestione, da un lato, e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati, dall'altro, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto sia della efficienza, efficacia, sicurezza ed ottimizzazione dei servizi sanitari sia degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
Per la rilevanza che l'indennità aggiuntiva in discussione ha sull'erario pubblico, le norme evocate dettano precisi e rigidi criteri per il riconoscimento da parte delle Regioni dell'emolumento, assegnando rilievo ai risultati di gestione del servizio, al raggiungimento degli obiettivi ma anche al pareggio di bilancio. Disavanzi di gestione ingiustificati comportano il commissariamento e la perdita di autonomia dell'azienda (art. 4 co. 8 cit.) e situazioni di grave disavanzo Parte_3 determinano la decadenza dell'incarico di direttore generale (art.
3-bis comma 7 cit.).
In applicazione del predetto quadro normativo, con delibera della Giunta Regionale n. 43 del 2016 è stata costituita la commissione per la valutazione dei Direttori Generali di Aziende ed Enti del
Servizio sanitario regionale e sono stati individuati i criteri di valutazione. Con delibera n. 3 del 26.10.2016 (all. 4 ricorso in appello, già prodotto in primo grado) la commissione ha stabilito, “per continuità amministrativa, di recepire la griglia di valutazione della Commissione di cui alla Delibera
n. 176/2012 (atto indicante criteri riproposti nella Delibera 43/2016) che prevedeva la graduazione della quota premiale di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM 502/95, secondo cui: a)una premialità del 10% del trattamento economico viene attribuita ai Direttori Generali che hanno raggiunto i 4 obiettivi indicati nella delibera 176/2012;
b)una premialità del 15% del trattamento economico viene attribuita ai Direttori Generali che hanno fatto registrare un utile fino al 5% del bilancio rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato all'Azienda;
c)una premialità del 20% del trattamento economico viene attribuita ai Direttori Generali che hanno fatto registrare un utile superiore al 5% del bilancio rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato all'Azienda”.
Con prot. 2017 0413812 del 14.6.2017, avente ad oggetto “Verifica dei risultati di Gestione del Dr. già Direttore Generale dell' dal 15.1.2011 al CP_1 Controparte_4 14.7.2014” (all. 8 ricorso in appello, già in atti nel precedente grado), è stato comunicato al CP_1 che, all'esito delle valutazioni di competenza effettuate dalla Commissione di cui al Decreto Presidenziale n. 43/2016 con rifermento ai risultati di gestione dell'AORN Cardarelli, lo stesso è risultato solamente per l'anno 2012 titolato alla attribuzione della quota premiale di cui all'art. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/95; è stata richiamata la griglia di graduazione della quota premiale definita con il verbale n. 3/2016 (già menzionata nella Delibera 43/2016) e rappresentato che:
-per il periodo dal 15.1.2011 al 31.12.2011 e dal 1.1.2013 al 14.7.2014 è stato riportato un risultato di bilancio di esercizio in perdita;
-per l'ano 2012, in ragione di una percentuale di utile di bilancio corrispondente al 0,01% rispetto alla quota annuale di riparto attribuita dal F.S.R. è stata riconosciuta l'attribuzione di una quota premiale pari al 15% del trattamento economico.
L'Amministrazione resistente ha poi precisato (e provato documentalmente) che: -per le annualità 2011 e 2013, l'indennità premiale è stata esclusa poiché dai dati in possesso dell'ufficio regionale è risultato che l'A.O.R.N. Cardarelli ha riportato un risultato di esercizio in perdita (cfr. risultati economici , all. 5 ricorso in appello, già prodotto in primo Controparte_5 grado);
-per la parziale annualità 2014, come si legge nel verbale n. 9 del 16.2.2017 redatto dalla Commissione, “benché risulti il conseguimento di un utile di bilancio pari al 0,10, atteso che l'incarico è stato svolto sino al 14.07.2014, la Commissione, a seguito dell'esame afferente al II trimestre, non riconosce l'attribuzione dell'indennità premiale in quanto agli atti risulta che il medesimo trimestre si è chiuso con una perdita di €6.267.000,00” (cfr. monitoraggio II semestre 2014, all. 7 della memoria di costituzione della in primo grado); Parte_1
- per quanto concerne il periodo dal 15.07.2009 al 15.01.2011 (primi 18 mesi di gestione), il DG
è stato valutato, alla scadenza dei primi 18 mesi di gestione ex art.
3-bis comma 6 CP_1
D.Lgs. 502/92, negativamente dalla Commissione Regionale istituita con DGRC 854/2010 e nominata con decreto presidenziale 7/2011 per la verifica dei risultati di gestione dei Direttori
Generali delle (cfr. valutazione della Commissione 19.7.2011 in atti). A seguito di Controparte_5 richiesta di riesame la predetta Commissione con nota del 26.09.2011 ha confermato il giudizio già espresso ribadendo che le segnalate criticità a tutt'oggi acclarate, impongono una valutazione negativa sulla gestione del Direttore Generale dell'AORN Cardarelli.
La documentazione in atti (cfr. delibere di approvazione dei bilanci di esercizio dal 2009 al 2014, allegati al ricorso Granata di primo grado) mostra che per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2013 il bilancio di esercizio dell'AORN Cardarelli si è chiuso in perdita. Solo il bilancio 2012 ha evidenziato un utile di esercizio. Per quanto riguarda l'esercizio 2014, il bilancio finale ha registrato un utile di esercizio (di euro 353.633,00), ma il secondo trimestre (rilevante nella specie) si è chiuso in negativo
(cfr. all. 6 e 7 ricorso in appello citt.).
Le risultanze documentali indicano che soltanto nell'anno 2012 è stata soddisfatta la condizione richiesta per l'attribuzione del compenso premiale ex art. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/95, ossia il pareggio di bilancio, mentre nel periodo precedente (da luglio 2009 a dicembre 2011) e successivo al 2012 (da gennaio 2013 al II semestre 2014) la medesima condizione non è stata integrata, posto che i bilanci s sono chiusi in negativo. E ciò prescindendo dalla gestione cauta e responsabile che ha consentito la riduzione del disavanzo “ereditato” dalle gestioni precedenti.
Sulla scorta dei descritti rilievi, questo collegio ritiene che correttamente l'amministrazione appellante ha riconosciuto al DG Granta l'indennità premiale in esame nella misura del 15% solo per l'annualità 2012, atteso l'avanzo di gestione conseguito, mentre ha escluso la medesima erogazione per i periodi luglio-dicembre 2010, 2011, 2013 e 2014 (II trimestre), che hanno registrato un disavanzo di gestione, sia pur ridotto rispetto alle annualità precedenti. La si è Parte_1 così conformata alle prescrizioni normative, e in particolare agli artt. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/1995 e 3- bis, comma 5, D.Lgs. 502/1992 che impongono ai fini della attribuzione del compenso premiale il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio, e alla griglia di graduazione della quota premiale di cui alla delibera n. 3/2016 della commissione di valutazione (già adottata nella precedente delibera della commissione n. 176/2012 e richiamata nella Delibera della Giunta
Regionale 43/2016).
Sono ininfluenti gli errori di valutazione risultanti dalla documentazione ed evidenziati dal giudice di prime cure.
Ed infatti, per quanto riguarda l'ultimo anno di svolgimento delle funzioni apicali (2014), occorre fare riferimento al disavanzo registrato al termine del mandato del Direttore Generale (II trimestre), chiuso in negativo, e non al bilancio finale di esercizio, atteso che l'incarico del è scaduto in Pt_4 corso di anno. E' poi indifferente che la valutazione si ferma al 14.7.2014 (e non al 28.8.2014, ultimo giorno in cui il ha – documentalmente - ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell'A.O.R.N. CP_1
Cardarelli), atteso che in ogni caso rileva la perdita registrata al termine del II trimestre dell'anno in corso (2014), non essendosi ancora chiuso, né a luglio né ad agosto 2014, il trimestre successivo.
Sul peso assegnato dal giudice di prime cure alla corretta ed oculata gestione, che ha consentito al
Direttore Generale di smaltire con le risorse in dotazione il dissesto accumulato negli anni precedenti alla sua gestione, si tratta di circostanza indicativa della buona gestione economico-finanziaria attuata dall'istante, inidonea tuttavia ad integrare il presupposto del pareggio di bilancio, normativamente prescritto per l'attribuzione del compenso premiale ex art. 1 comma 5 D.P.C.M. 502/1995.
Il Tribunale ha valorizzato i risultati raggiunti dal ricorrente anche nelle annualità precedenti al 2012 e successive, in cui il premio incentivante non era stato concesso, e la riduzione del disavanzo conseguita, obiettivi il cui raggiungimento può incidere sulla valutazione della attività del direttore generale ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.
3-bis (per la conferma dell'incarico apicale), ma che sono insufficienti a consentire l'erogazione dell'incentivo in esame, legato in maniera rigorosa ai requisiti previsti dalla legge, ossia al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, obiettivo inequivocabilmente non raggiunto durante la gestione del ricorrente nelle annualità predette (luglio/dicembre 2009, 2010,
2011, 2023 e 2014 II semestre).
La chiusura della gestione in pareggio/positivo per l'attribuzione della indennità premiale ex art. 1 co. 5 risponde, peraltro, ad esigenze di tutela della contabilità pubblica (atteso che diversamente il compenso aggiuntivo finirebbe per gravare sul disavanzo dell'azienda ospedaliera, accentuandolo) e alla stessa natura “premiale” dell'erogazione, riconosciuta solo in presenza di un'attività che abbia superato la gestione ordinaria nel corso dell'annualità presa in considerazione.
Per le ragioni descritte, in accoglimento dell'appello proposto dalla va riformata Parte_1 la sentenza appellata, con rigetto della domanda di primo grado proposta dal CP_1
Le medesime considerazioni, cui consegue l'accoglimento del gravame della Parte_1 assorbono i motivi di appello proposto dal oggetto di riunione ex art.335 c.p.c. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste interamente a carico del parte soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza CP_1 delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
A norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/201, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, a carico di dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla e, assorbito l'appello proposto dal in Parte_1 CP_1 riforma della gravata sentenza, respinge la domanda formulata in primo grado da CP_1
-condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, che liquida in complessivi CP_1 euro 6699,00 per il primo grado ed in euro 4997,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. -Dà atto della sussistenza, a carico del dei presupposti processuali per il versamento di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.
Napoli, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 03/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1608/2023, ivi riunita la causa rg. n. 1667/2023
T R A
, in persona del suo legale rapp.te Presidente p.t. della Giunta Regionale, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luigia Schiano di Colella Lavina ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;
Appellante-Appellato
E
, nato a Giugliano in [...] il [...], ivi residente a[...]
Giornate n.15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Parisi e Francesco Paolo Pianese, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Giugliano in Campania (NA) al Corso Campano n.
139; Appellato-Appellante
FATTO
Con la sentenza n. 3936/2023 pubblicata in data 12.6.2023 (impugnata) il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso proposto da per l'erogazione in suo favore del compenso aggiuntivo CP_1 di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM n. 502/1995 per gli anni dal 2009 al 2014 durante i quali l'istante era stato Direttore Generale dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli. Ha quindi condannato la Pt_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di euro 88.878,71, con condanna alle
[...] spese processuali, quantificate in euro 2.500, con attribuzione.
Nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva esposto: CP_1
-di avere presentato identico ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, al fine di chiedere ed ottenere l'annullamento della nota prot. n. 0413812 del 14.06.2017, a firma del Direttore Generale della Giunta Regionale della Campania, nella parte in cui, per gli anni 2009/2010,
2011, 2013 e 2014, non gli veniva riconosciuto, quale Direttore Generale dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli, il diritto all'attribuzione della quota premiale per i risultati di gestione conseguiti;
-che, costituitasi la il TAR Campania aveva accolto l'eccezione di difetto di Parte_1 giurisdizione del g.a. in favore del g.o., formulata in via preliminare dalla Amministrazione resistente;
-che, riproposto il giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nel merito il aveva CP_1 rilevato di essere stato nominato Direttore Generale della A.O.R.N. “A. Cardarelli” di Napoli con incarico avente durata di cinque anni (dal 15.07.2009 al 28.08.14);
-che relativamente alla verifica degli obiettivi, l'art.7 del contratto di conferimento dell'incarico del
3.3.2010 prevedeva che: “la Giunta Regionale fissa le modalità di verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi … da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, ai fini della corresponsione della percentuale di incremento del compenso entro il limite massimo del 20% del trattamento economico”;
-che, quindi, in caso di positiva verifica dei risultati maturati, al andava riconosciuta, oltre il CP_1 compenso annuo lordo stabilito nella misura di €.149.772,50, anche la maggiore quota determinata in proporzione al risultato conseguito e fino al 20% del trattamento economico;
-che, all'atto dell'insediamento, egli adottava la deliberazione n. 1318 del 27.07.2009, con la quale rappresentava che, a seguito dei controlli effettuati dalla e dal suo Advisor Parte_1 CP_2 emergeva una perdita di esercizio, in soli sei mesi di gestione, di €.42.765.000,00, con una presumibile perdita di esercizio, al 31 dicembre, di circa €.85.000.000,00;
-che l'esercizio dell'anno precedente 2008 era stato chiuso con un disavanzo consolidato di
€.81.251.207,00, rispetto alla quota assegnata, come da delibera 1101 del 19.06.2009, adottata dal precedente Direttore per il Bilancio di Esercizio dell'anno 2008;
-che, quindi, la gestione finanziaria relativa al periodo in cui egli ha svolto l'incarico era gravata, ab initio, da un debito di circa €.85.000.000,00 (in crescita rispetto all'anno precedente), che si è ineluttabilmente riverberato sulle gestioni successive, dato il mancato ripianamento della Pt_1
-che, nonostante ciò, il conseguiva risultati notevolissimi in termini di bilancio, con CP_1 l'azzeramento del deficit consolidato sia in termini economici che sanitari, mediante l'attivazione di nuovi servizi e reparti medici;
-che nonostante gli apprezzati risultati, la non gli riconosceva l'indennità premiale, per Pt_1 ragioni probabilmente slegate dall'assetto medico-sanitario e più vicine a sottese questioni politiche;
-che sin dagli inizi del proprio insediamento il provvedeva ad attuare una serie di interventi CP_1 mirati a ridurre l'enorme disavanzo “ereditato”, sempre col fine ultimo di perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati cui era tenuto, in forza dell'incarico assunto, e, nonostante il pesante handicap finanziario iniziale, attraverso un'oculata gestione e con l'adozione di provvedimenti riorganizzativi fatti nei suoi primi sei mesi di gestione (delibera 1333 del 07.08.2009; delibere 1666 e 1667 del 31.12.2009), chiudeva il bilancio nel seguente modo: anno 2009, con un disavanzo di €.78.102.802,00 rispetto ad €.85.000.000,00 previsti (delib. 243/2010); anno 2010, con un disavanzo di €.5.785.378,00 (delib. 484/2011); anno 2011, con un disavanzo di €.12.521.646 (delib. 314/2012); anno 2012, con un “utile” di €.11.194,00 (delib. 710/2013), recuperando in tre anni il disavanzo iniziale di circa € 85.000.000,00 (risultato certificato dalla stessa con Parte_1 nota prot. 0684568 del 04.10.2013); anno 2013, con un disavanzo di €.9.919.668,00 (delib. 701/2014), derivato da una riduzione inspiegabile del finanziamento, rispetto all'anno precedente, di ben €.9.947.000,00, al di sotto comunque del disavanzo;
anno 2014, con un “utile” di €.353.633,00 (delib. 652/2015);
-che, quindi, nel 2012 l'attività di gestione da lui posta in essere favoriva l'azzeramento del disavanzo,
a fronte del raggiungimento del pareggio di bilancio e solo in tale anno gli veniva riconosciuta un'indennità premiale ma in misura inferiore rispetto ai risultati conseguiti, pari al 15% del trattamento economico;
-che nell'anno 2013, la gestione da egli operata evidenziava un trend di risanamento che avrebbe, quindi, dovuto comportare il diritto al compenso aggiuntivo anche per siffatta annualità (mai corrisposto); -che relativamente all'anno 2014 il bilancio di esercizio veniva chiuso con un avanzo di gestione di ben €.353.633,00 e neppure per detto periodo veniva riconosciuta alcuna quota premiale;
-che la normativa di riferimento in materia ovvero L. 502/1992 prevede che, decorsi 18 mesi dalla nomina, i Direttori siano sottoposti a verifica, per essere confermati nell'incarico, da parte Pt_2 di un'apposita Commissione nominata dalla che procede alla riconferma o meno Pt_1 dell'incarico entro i tre mesi successivi;
-che la procedura di valutazione del decorsi i 18 mesi dal conferimento del proprio incarico CP_1
(periodo dal 15.7.2009 al 15.1.2011), conclusa con un giudizio negativo, era viziata da gravi violazioni di legge, presumibilmente commesse allo scopo di denigrare l'operato del neo Direttore in modo da giungerne alla revoca e consentire, così, l'insediamento di un altro Direttore;
-che, notificato al l'avviso dell'avvio del procedimento di revoca dell'incarico, a seguito di CP_1 istanze di accesso, richieste di verbali ed esposti alla Procura nessun provvedimento di alcuna natura veniva mai adottato dalla nei confronti del che concludeva il suo Parte_1 CP_1 mandato il 30.08.2014, a seguito di una proroga di 45gg, prevista dalla legge, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale del Cardarelli;
-che la gestione attuata dal ricorrente era stata diligente e conforme agli obiettivi da conseguire, ancor di più se si considera che il grave disavanzo, così come “ereditato”, veniva notevolmente ridotto in soli due anni di gestione, per poi portare in pareggio l'esercizio e lasciare addirittura l'Azienda
Ospedaliera con un avanzo di bilancio;
-che, quindi, proprio grazie all'operato cauto e responsabile del dott. l'A.O.R.N. “A. CP_1 Cardarelli” riusciva a smaltire il poderoso dissesto accumulato negli anni;
-che l'Amministrazione Regionale, in modo alquanto equivocabile, non ha riconosciuto all'istante l'indennità premiale in discorso per gli anni 2009-2010, 2011, 2013 e 2014, almeno nella misura del 15%, pur sussistendone tutti i requisiti, ovvero la positività dei risultati raggiunti, essendo stato il disavanzo notevolmente ridotto sino a raggiungere, addirittura, un bilancio di esercizio in positivo.
Il aveva quindi contestato la condotta della Commissione di valutazione, nominata con CP_1 decreto Pres. Reg. 43/2016, che gli aveva riconosciuto, soltanto per l'anno 2012 e nella misura del 15%, la quota premiale di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM n.502/95, escludendo dall'attribuzione il periodo relativo agli anni luglio/dicembre 2009-2010-2011-2013 e 2014, senza fornire giustificata ragione.
Lamentata la violazione dell'art. 3bis del D. Lgs. 502/1992, il aveva rivendicato il diritto al CP_1 riconoscimento della quota premiale per gli anni indicati (2009-2010, 2011, 2013 e 2014). Nello specifico, richiamata la griglia di valutazione della Commissione di cui alla delibera n.176/2012 (dalla quale si evince che ai Direttori che conseguivano un utile superiore al 5% del bilancio, Pt_2 rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato all'azienda ospedaliera, veniva riconosciuta una quota premiale del 20%; invece, una quota premiale del 15%, ai Direttori che Pt_2 conseguivano un utile sino al 5% del bilancio rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato alla suddetta azienda ospedaliera;
infine, una quota premiale del 10%, ai Direttori che Pt_2 raggiungevano i 4 obiettivi indicati nella succitata delibera), ritenuto di dover percepire il compenso aggiuntivo nella misura del 15% del trattamento economico avendo fatto registrare alla Amministrazione resistente un utile fino al 5%, aveva quantificato la quota premiale maturata e mai riconosciuta dall'Ente nell'importo complessivo di €.88.878,71, così suddiviso:
-nell'anno 2009, una quota premiale del valore di €.10.402,01;
-nell'anno 2010, una quota premiale del valore di €.22.465,88;
-nell'anno 2011, una quota premiale del valore di €.21.542,62;
-nell'anno 2013, una quota premiale del valore di €.22.465,88;
-nell'anno 2014, una quota premiale del valore di €.12.002,32. Tanto premesso, aveva chiesto di accertare la sussistenza della pretesa creditoria da lui vantata, nell'allora qualità di Direttore Generale dell'A.O.R.N. “A. Cardarelli”, a titolo di compenso aggiuntivo di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM n.502/95, e per l'effetto condannare la Parte_1 a corrispondergli la somma di €.88.878,71, o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
vinte le spese con attribuzione.
Si era costituita la eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del g.o. Parte_1 in favore del giudice amministrativo e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente aveva, tra l'altro, rilevato che l'erogazione in discussione (discrezionale) può avvenire solo se si è conseguito l'obiettivo annuo del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, obiettivo inequivocabilmente non raggiunto durante la gestione del ricorrente, e che i provvedimenti regionali censurati si pongono come meri atti chiarificatori dei criteri disposti dal DPCM n. 502/95, risultando privi di qualsivoglia forza provvedimentale e di capacità lesiva autonoma. Aveva sottolineato come le corresponsioni di cui parte attorea lamenta la mancata attribuzione non sono automatiche ma devono formare oggetto di precise valutazioni perché diversamente si potrebbe addivenire ad un danno erariale. L'attribuzione di premi incentivanti è vincolata all'esito positivo dell'attività svolta dall'istante nel corso dell'esercizio, idoneo a giustificare il riconoscimento di premialità conseguenti ad apprezzabili miglioramenti in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità dallo stesso apportata all'organizzazione dell'ente e alla gestione dei servizi erogati in favore della collettività.
Secondo la prospettazione dell'ente, dunque, il provvedimento di diniego del compenso aggiuntivo per gli anni luglio/dicembre 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014 era stato adottato dalla Regione a seguito di necessari scrupolosi accertamenti e verifiche, da cui era emersa una situazione di incompatibilità con il trattamento economico integrativo (cd indennità premiale) richiesto.
Con la sentenza gravata il Tribunale, confermata la giurisdizione del g.o., peraltro già dichiarata dal
TAR Campania, ha accolto la domanda del Direttore Generale e condannato la al Parte_1 pagamento in suo favore dell'importo di euro 88.878,71, oltre spese processuali liquidate in euro 2.500,00, con attribuzione.
Il giudice di prime cure ha osservato come il ricorrente fosse stato escluso dal godimento del premio di risultato non in base a valutazioni espresse sulla base dei poteri discrezionali della P.A. bensì per errata lettura dei documenti e per ragioni procedimentali.
Ha menzionato il provvedimento prot. n. 2017 0413812, finalizzato a verificare i risultati di gestione del presso la direzione generale dell'A.O.R.N. Cardarelli dal 15.1.2011 al 14.7.2014 (all. n. CP_1
8 del ricorso), dal quale emerge che il ricorrente è stato positivamente valutato per l'anno 2012 “in ragione di una percentuale di utile in bilancio” e con riconoscimento della quota premiale per questo anno, mentre gli altri anni la quota premiale non è stata riconosciuta “avendo riportato un risultato di Bilancio di esercizio in perdita”. Ha elencato gli errori presenti in detta valutazione, che si ferma al 14.7.2014 (e non al 28.8.2014, ultimo giorno in cui il ha – documentalmente - ricoperto il CP_1 ruolo di Direttore Generale dell'A.O.R.N. Cardarelli); non tiene conto che il ricorrente era riuscito in realtà a smaltire con le risorse in dotazione il dissesto accumulato negli anni precedenti alla sua gestione, né che nell'ultimo anno di svolgimento delle funzioni apicali (2014) il chiudeva il CP_1 bilancio di esercizio con un avanzo di gestione di ben € 353.633,00.
Il Tribunale ha quindi ritenuto irragionevole e non spiegabile il riconoscimento della quota premiale solo per l'anno 2012, e non anche per gli anni precedenti e successivi (visto il disavanzo iniziale del 2008 e l'avanzo finale del 2014), e ha censurato la Commissione di valutazione, nominata con decreto Pres. Reg. 43/2016, che nell'escludere l'attribuzione per gli anni luglio/dicembre 2009-2010- 2011- 2013 e 2014, si è limitata sinteticamente a specificare che la quota premiale non viene riconosciuta “avendo riportato un risultato di Bilancio di esercizio in perdita”, senza fornire alcun dato specifico. Poste le suddette incongruenze, ha concluso nel senso della fondatezza, risultante in via documentale, delle pretese attoree.
Avverso detta statuizione, con ricorso depositato il 6.7.2023 (rg. n. 1608/2023) ha proposto appello la ribadendo la correttezza del proprio operato conforme alle disposizioni di legge Parte_1
e contrattuali e l'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure.
Con separato ricorso, cui veniva attribuito rg. n. 1667/2023, ha proposto appello CP_1 parziale avverso la medesima sentenza n. 3936/2023 del 12.6.2023 nella parte in cui il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sebbene oggetto di specifica richiesta, nonché per la errata iniqua ed ingiusta quantificazione delle spese processuali.
Nella memoria difensiva del giudizio portante il ha poi contestato il gravame della CP_1 Pt_1 chiedendone, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis
[...]
c.p.cl e in via principale il rigetto.
Nelle more del giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento e poi la riunione obbligatoria dei due giudizi in applicazione dell'art. 335 c.p.c.. Quindi, depositate le note di trattazione scritta, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L'appello proposto dalla è fondato e va accolto. Parte_1
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza per falsa o errata applicazione dell'art. 3bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92 e del D.P.C.M. 502/95 per aver il giudice accolto la domanda basandosi sul solo esame del disavanzo di bilancio, disattendendo i diversi criteri, ossia il pareggio di bilancio, fissati dalla normativa ai fini della corresponsione della pretesa indennità. La difesa regionale, richiamando le prescrizioni enucleate nella normativa di riferimento, ha ribadito, come già evidenziato nel precedente grado, che gli emolumenti in esame non possono erogarsi tout court, ma solo laddove ricorrano in maniera rigorosa i requisiti previsti dalla legge e in presenza quindi di un'attività che abbia superato la gestione ordinaria nel corso dell'annualità presa in considerazione.
Ha quindi concluso chiedendo di modificare l'appellata sentenza, rigettando integralmente le domande proposte dal in quanto infondate in fatto e diritto. CP_1
Il viceversa, ha osservato come il giudice di prime cure abbia fondato i propri assunti sulle CP_1 evidenze documentali e ragionevolmente riconosciuto il suo diritto alla integrazione del trattamento economico a fronte dell'operato eseguito e dei risultati raggiunti durante la sua gestione, comprovati dalla documentazione di approvazione dei bilanci, depositata in primo grado e riprodotta in sede di gravame. Ha menzionato, anche nel presente grado, l'oculata gestione e i provvedimenti riorganizzativi adottati che hanno consentito, nonostante il pesante handicap finanziario iniziale, di ottenere notevoli risultanti in termini di bilancio, presupposto per il riconoscimento e la conseguente attribuzione della indennità premiale ex art. 1 co. 5 del D.P.C.M. 502/95, conformemente ai parametri di cui al medesimo artt. 1, co. 5, e art. 3bis, co. 5, del D. Lgs. 502/92. La soluzione della controversia richiede l'esame della normativa di riferimento, menzionata da entrambi le parti in causa.
L'art. 1 (intitolato “Contratto del Direttore Generale”) del D.P.C.M. 502/1995 (“Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”) statuisce che “Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale” (comma 3) e che “Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto” (comma 4).
Sul trattamento economico il successivo comma 5 dell'art. 1 (come modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001) ha previsto che “Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti. Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c) … può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione”.
L'art.
3-bis co. 5 del D.Lgs. 502/1992 (applicabile ratione temporis e poi abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016), richiamato espressamente nel predetto art. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/1995, così dispone: “
5.Al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di CP_3 ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi”.
I successivi commi 6 e 7 dell'art.
3-bis prevedono inoltre che “6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione…”.
Va anche menzionato l'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 502/1992 secondo cui “Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale”.
Quindi il legislatore ha sì previsto una possibile integrazione del trattamento economico annuo, ma da riconoscersi solo previa valutazione dei risultati di gestione, da un lato, e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati, dall'altro, sulla base di criteri predeterminati che tengano conto sia della efficienza, efficacia, sicurezza ed ottimizzazione dei servizi sanitari sia degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
Per la rilevanza che l'indennità aggiuntiva in discussione ha sull'erario pubblico, le norme evocate dettano precisi e rigidi criteri per il riconoscimento da parte delle Regioni dell'emolumento, assegnando rilievo ai risultati di gestione del servizio, al raggiungimento degli obiettivi ma anche al pareggio di bilancio. Disavanzi di gestione ingiustificati comportano il commissariamento e la perdita di autonomia dell'azienda (art. 4 co. 8 cit.) e situazioni di grave disavanzo Parte_3 determinano la decadenza dell'incarico di direttore generale (art.
3-bis comma 7 cit.).
In applicazione del predetto quadro normativo, con delibera della Giunta Regionale n. 43 del 2016 è stata costituita la commissione per la valutazione dei Direttori Generali di Aziende ed Enti del
Servizio sanitario regionale e sono stati individuati i criteri di valutazione. Con delibera n. 3 del 26.10.2016 (all. 4 ricorso in appello, già prodotto in primo grado) la commissione ha stabilito, “per continuità amministrativa, di recepire la griglia di valutazione della Commissione di cui alla Delibera
n. 176/2012 (atto indicante criteri riproposti nella Delibera 43/2016) che prevedeva la graduazione della quota premiale di cui all'art. 1 co. 5 del DPCM 502/95, secondo cui: a)una premialità del 10% del trattamento economico viene attribuita ai Direttori Generali che hanno raggiunto i 4 obiettivi indicati nella delibera 176/2012;
b)una premialità del 15% del trattamento economico viene attribuita ai Direttori Generali che hanno fatto registrare un utile fino al 5% del bilancio rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato all'Azienda;
c)una premialità del 20% del trattamento economico viene attribuita ai Direttori Generali che hanno fatto registrare un utile superiore al 5% del bilancio rispetto alla quota annuale di riparto del fondo assegnato all'Azienda”.
Con prot. 2017 0413812 del 14.6.2017, avente ad oggetto “Verifica dei risultati di Gestione del Dr. già Direttore Generale dell' dal 15.1.2011 al CP_1 Controparte_4 14.7.2014” (all. 8 ricorso in appello, già in atti nel precedente grado), è stato comunicato al CP_1 che, all'esito delle valutazioni di competenza effettuate dalla Commissione di cui al Decreto Presidenziale n. 43/2016 con rifermento ai risultati di gestione dell'AORN Cardarelli, lo stesso è risultato solamente per l'anno 2012 titolato alla attribuzione della quota premiale di cui all'art. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/95; è stata richiamata la griglia di graduazione della quota premiale definita con il verbale n. 3/2016 (già menzionata nella Delibera 43/2016) e rappresentato che:
-per il periodo dal 15.1.2011 al 31.12.2011 e dal 1.1.2013 al 14.7.2014 è stato riportato un risultato di bilancio di esercizio in perdita;
-per l'ano 2012, in ragione di una percentuale di utile di bilancio corrispondente al 0,01% rispetto alla quota annuale di riparto attribuita dal F.S.R. è stata riconosciuta l'attribuzione di una quota premiale pari al 15% del trattamento economico.
L'Amministrazione resistente ha poi precisato (e provato documentalmente) che: -per le annualità 2011 e 2013, l'indennità premiale è stata esclusa poiché dai dati in possesso dell'ufficio regionale è risultato che l'A.O.R.N. Cardarelli ha riportato un risultato di esercizio in perdita (cfr. risultati economici , all. 5 ricorso in appello, già prodotto in primo Controparte_5 grado);
-per la parziale annualità 2014, come si legge nel verbale n. 9 del 16.2.2017 redatto dalla Commissione, “benché risulti il conseguimento di un utile di bilancio pari al 0,10, atteso che l'incarico è stato svolto sino al 14.07.2014, la Commissione, a seguito dell'esame afferente al II trimestre, non riconosce l'attribuzione dell'indennità premiale in quanto agli atti risulta che il medesimo trimestre si è chiuso con una perdita di €6.267.000,00” (cfr. monitoraggio II semestre 2014, all. 7 della memoria di costituzione della in primo grado); Parte_1
- per quanto concerne il periodo dal 15.07.2009 al 15.01.2011 (primi 18 mesi di gestione), il DG
è stato valutato, alla scadenza dei primi 18 mesi di gestione ex art.
3-bis comma 6 CP_1
D.Lgs. 502/92, negativamente dalla Commissione Regionale istituita con DGRC 854/2010 e nominata con decreto presidenziale 7/2011 per la verifica dei risultati di gestione dei Direttori
Generali delle (cfr. valutazione della Commissione 19.7.2011 in atti). A seguito di Controparte_5 richiesta di riesame la predetta Commissione con nota del 26.09.2011 ha confermato il giudizio già espresso ribadendo che le segnalate criticità a tutt'oggi acclarate, impongono una valutazione negativa sulla gestione del Direttore Generale dell'AORN Cardarelli.
La documentazione in atti (cfr. delibere di approvazione dei bilanci di esercizio dal 2009 al 2014, allegati al ricorso Granata di primo grado) mostra che per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2013 il bilancio di esercizio dell'AORN Cardarelli si è chiuso in perdita. Solo il bilancio 2012 ha evidenziato un utile di esercizio. Per quanto riguarda l'esercizio 2014, il bilancio finale ha registrato un utile di esercizio (di euro 353.633,00), ma il secondo trimestre (rilevante nella specie) si è chiuso in negativo
(cfr. all. 6 e 7 ricorso in appello citt.).
Le risultanze documentali indicano che soltanto nell'anno 2012 è stata soddisfatta la condizione richiesta per l'attribuzione del compenso premiale ex art. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/95, ossia il pareggio di bilancio, mentre nel periodo precedente (da luglio 2009 a dicembre 2011) e successivo al 2012 (da gennaio 2013 al II semestre 2014) la medesima condizione non è stata integrata, posto che i bilanci s sono chiusi in negativo. E ciò prescindendo dalla gestione cauta e responsabile che ha consentito la riduzione del disavanzo “ereditato” dalle gestioni precedenti.
Sulla scorta dei descritti rilievi, questo collegio ritiene che correttamente l'amministrazione appellante ha riconosciuto al DG Granta l'indennità premiale in esame nella misura del 15% solo per l'annualità 2012, atteso l'avanzo di gestione conseguito, mentre ha escluso la medesima erogazione per i periodi luglio-dicembre 2010, 2011, 2013 e 2014 (II trimestre), che hanno registrato un disavanzo di gestione, sia pur ridotto rispetto alle annualità precedenti. La si è Parte_1 così conformata alle prescrizioni normative, e in particolare agli artt. 1 co. 5 D.P.C.M. 502/1995 e 3- bis, comma 5, D.Lgs. 502/1992 che impongono ai fini della attribuzione del compenso premiale il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio, e alla griglia di graduazione della quota premiale di cui alla delibera n. 3/2016 della commissione di valutazione (già adottata nella precedente delibera della commissione n. 176/2012 e richiamata nella Delibera della Giunta
Regionale 43/2016).
Sono ininfluenti gli errori di valutazione risultanti dalla documentazione ed evidenziati dal giudice di prime cure.
Ed infatti, per quanto riguarda l'ultimo anno di svolgimento delle funzioni apicali (2014), occorre fare riferimento al disavanzo registrato al termine del mandato del Direttore Generale (II trimestre), chiuso in negativo, e non al bilancio finale di esercizio, atteso che l'incarico del è scaduto in Pt_4 corso di anno. E' poi indifferente che la valutazione si ferma al 14.7.2014 (e non al 28.8.2014, ultimo giorno in cui il ha – documentalmente - ricoperto il ruolo di Direttore Generale dell'A.O.R.N. CP_1
Cardarelli), atteso che in ogni caso rileva la perdita registrata al termine del II trimestre dell'anno in corso (2014), non essendosi ancora chiuso, né a luglio né ad agosto 2014, il trimestre successivo.
Sul peso assegnato dal giudice di prime cure alla corretta ed oculata gestione, che ha consentito al
Direttore Generale di smaltire con le risorse in dotazione il dissesto accumulato negli anni precedenti alla sua gestione, si tratta di circostanza indicativa della buona gestione economico-finanziaria attuata dall'istante, inidonea tuttavia ad integrare il presupposto del pareggio di bilancio, normativamente prescritto per l'attribuzione del compenso premiale ex art. 1 comma 5 D.P.C.M. 502/1995.
Il Tribunale ha valorizzato i risultati raggiunti dal ricorrente anche nelle annualità precedenti al 2012 e successive, in cui il premio incentivante non era stato concesso, e la riduzione del disavanzo conseguita, obiettivi il cui raggiungimento può incidere sulla valutazione della attività del direttore generale ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.
3-bis (per la conferma dell'incarico apicale), ma che sono insufficienti a consentire l'erogazione dell'incentivo in esame, legato in maniera rigorosa ai requisiti previsti dalla legge, ossia al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, obiettivo inequivocabilmente non raggiunto durante la gestione del ricorrente nelle annualità predette (luglio/dicembre 2009, 2010,
2011, 2023 e 2014 II semestre).
La chiusura della gestione in pareggio/positivo per l'attribuzione della indennità premiale ex art. 1 co. 5 risponde, peraltro, ad esigenze di tutela della contabilità pubblica (atteso che diversamente il compenso aggiuntivo finirebbe per gravare sul disavanzo dell'azienda ospedaliera, accentuandolo) e alla stessa natura “premiale” dell'erogazione, riconosciuta solo in presenza di un'attività che abbia superato la gestione ordinaria nel corso dell'annualità presa in considerazione.
Per le ragioni descritte, in accoglimento dell'appello proposto dalla va riformata Parte_1 la sentenza appellata, con rigetto della domanda di primo grado proposta dal CP_1
Le medesime considerazioni, cui consegue l'accoglimento del gravame della Parte_1 assorbono i motivi di appello proposto dal oggetto di riunione ex art.335 c.p.c. CP_1
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste interamente a carico del parte soccombente, non potendosi ravvisare quelle particolari situazioni solo in presenza CP_1 delle quali, a mente dell'art.92 c.p.c. - nuova formulazione applicabile ratione temporis al presente procedimento - è possibile disporre la compensazione delle spese di lite.
A norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/201, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza, a carico di dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore CP_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello proposto dalla e, assorbito l'appello proposto dal in Parte_1 CP_1 riforma della gravata sentenza, respinge la domanda formulata in primo grado da CP_1
-condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, che liquida in complessivi CP_1 euro 6699,00 per il primo grado ed in euro 4997,00 per il grado di appello, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge. -Dà atto della sussistenza, a carico del dei presupposti processuali per il versamento di un CP_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.
Napoli, 03/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano