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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/04/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello n. 3350/2024 R.G. promossa da:
– C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Pulli Parte_1 C.F._1
C.F.: elettivamente domiciliato presso il suo studio in Somma Lombardo Via C.F._2
Dolci N° 3,
APPELLANTE
CONTRO
, CF nata a [...] il [...] rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. Mussi Chiara del foro di Busto Arsizio e presso il suo studio sito in Somma Lombardo
Via Mazzini 4 elettivamente domiciliata,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza N° 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il
25/10/2024, pubblicata il 28/10/2024 ad esito del giudizio N° 3593/2023 R.G. e notificata il
04/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta:
Ad integrale riforma della sentenza N° 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il 25/10/2024, pubblicata il 28/10/2024 e previa conferma della declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
- Esonerare il marito dall'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di assegno alimentare.
- Darsi atto che con l'intervenuta separazione i coniugi hanno già risolto qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale e che pertanto tra gli stessi non vi è più alcuna pretesa da far valere e reclamare reciprocamente a qualsivoglia titolo.
In subordine, e qualora si ritenessero sussistere le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento:
- Disporre che il marito provveda a corrispondere mensilmente l'assegno di importo non superiore ad € 100,00.= mensili od eventualmente in quell'altro diverso che si ritenesse di giustizia, ed in ogni caso sino e non oltre il compimento da parte della moglie del 65° anno di età.
In ogni caso
Disporsi il rimborso al ricorrente della somma di € 4.534,75.=, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge siccome liquidate, e che il ricorrente stesso avrà esborsato ad esecuzione della sentenza di 1° grado siccome resa.
Disporsi a carico della moglie apposita indagine fiscale al fine di accertare il proprio effettivo tenore di vita e le entrate tutte delle quali può effettivamente disporre per poterlo sostenere, tenuto conto che quanto mensilmente ricevuto a titolo di assegno alimentare viene poi all'ex marito mensilmente corrisposto quale rata per il versamento del prezzo convenuto per la cessione della quota di metà della casa già costituente la residenza coniugale in pendenza di matrimonio.
Spese e compensi professionali rifusi per entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto per i suesposti motivi e conseguentemente Parte_1
confermare la sentenza n. 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il giorno 25.10.2024, pubblicata il 28.10.2024, nel giudizio n. 3593/2023 RG con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza N° 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il 25/10/2024, pubblicata il
28/10/2024 ad esito del giudizio N° 3593/2023 R.G. e notificata il 04/11/2024 (doc. 1), il Tribunale di Busto Arsizio – Prima Sezione Civile – assumeva la decisione dal seguente letterale tenore:
“Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 12.09.2001 in
Somma Lombardo (VA).
2) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre n. 369.
3) DISPONE CHE il ricorrente corrisponda alla resistente l'assegno di mantenimento concordato in data 15.06.2022 sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) DISPONE CHE il ricorrente corrisponda alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
5) CONDANNA il ricorrente a rifondere all'Erario o alla resistente (come meglio esplicitato in parte motiva) le spese di lite che liquida in complessivi € 4.534,75, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge.
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
Insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno alimentare
Erroneamente ed attraverso una valutazione fuorviante delle risultanze processuali, il Giudice di prime cure ha riconosciuto a favore della ex moglie l'assegno alimentare addirittura nell'importo di
€ 400,00.= mensili.
Secondo parte appellante, il giudice di primo grado non ha tenuto conto di varie circostanze, che avrebbero dovuto indurlo ad una diversa decisione:
In primo luogo, si deve considerare che in sede di separazione, risalente a breve distanza dalla radicazione del giudizio divorzile, il ricorrente:
a) ha acconsentito all'assegnazione a favore della moglie della casa coniugale, pur essendone il comproprietario ed in assenza di figli minori;
b) ha ceduto alla moglie, la quota parte di propria appartenenza di detto immobile, comprensiva di ogni relativo arredo e corredo, pure di propria quantomeno contitolarità, al prezzo “calmierato” di € 50.000,00.= dopoché per il relativo acquisto era stata esborsata a mezzo di mutuo la somma di
e 150.000,00.=, mutuo alla cui estinzione naturalmente ha provveduto il medesimo in via esclusiva;
3 c) ha acconsentito alla moglie di provvedere al pagamento del prezzo di cessione mediante N° 90 rate mensili di € 350,00.= ciascuna a decorrere dall'01/04/2023, la prima, sino all'01/09/2030,
l'ultima;
d) ha riconosciuto alla moglie la metà del valore dei titoli depositati presso la Controparte_2 ammontante ad € 18.500,00.=;
e) ha rimesso la querela sporta in data 21/06/2022 a carico della consorte;
f) ha riconosciuto alla moglie la proprietà esclusiva dell'autovettura Ford Fiesta targata
FF565CF provvedendo, ancora una volta in via esclusiva, all'estinzione del finanziamento contratto per il relativo acquisto.
In secondo luogo, la ex moglie ha intrattenuto, ed ancora intratterrebbe, una relazione con altra persona;
In terzo luogo, la resistente ha documentato, attraverso le allegazioni in atti, di svolgere una regolare attività lavorativa remunerata e per ciò stesso fonte di reddito.
In quarto luogo, la resistente non ha fornito alcuna prova, nonostante il preciso onere a tal fine gravante a proprio esclusivo carico, indispensabile ad accertare la presunta e comunque contestata inadeguatezza dei mezzi di cui dispone ed ancor di più dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A tal fine, non si ritiene invero idonea a sopperire a tale carenza la semplice affermazione del tutto soggettiva e priva di alcun realistico e fattuale riscontro, che la resistente sia “la parte debole
(casalinga priva di reddito)”.
In quinto luogo, appare ictu oculi come la resistente non possa non disporre di entrate e fonti di reddito, evidentemente non dichiarate e regolarizzate, tali da poterle consentire un tenore di vita più che dignitoso e tale addirittura da soddisfare ogni propria esigenza di vita.
Parte appellante lamentava quindi che il Tribunale non avesse correttamente valutato le sue capacita' economiche, dovendo:
a) Pagare mensilmente la rata di mutuo per l'acquisto della sua nuova abitazione b) Pagare mensilmente la rata per il finanziamento per l'acquisto della propria autovettura c) Dover pagare le esigenze quotidiane di vita proprie e della nuova famiglia formata
Lamentava altresi' la situazione di autosufficienza economica della ex moglie, percettrice di redditi non dichiarati.
Si doleva infine della violazione del principio della proporzionalita' e della durata dell'assegno e, in generale, di aver errato il Tribunale nella valutazione delle prove documentali e fattuali a sua disposizione.
4 Nel giudizio di appello si costituiva la contestando le tesi avversarie e chiedendo la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
All'udienza cartolare del 18 marzo 2025, previo deposito di note scritte da ambo le parti, che sostanzialmente ripetevano quanto espresso in ricorso e in comparsa di costituzione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado resiste alle censure mosse da parte appellante.
Ed invero, il Tribunale ha correttamente valutato ogni circostanza rilevante.
Ha valorizzato la lunga durata del matrimonio, che ha visto una convivenza durata oltre 21 anni;
Ha considerato quanto liberamente pattuito fra le parti in sede della recente separazione coniugale, ovvero un contributo di mantenimento di euro 350,00, concordato pur in presenza di tutte le altre condizioni di separazione peraltro ricordate anche dallo stesso nel proprio appello. Pt_1
Ha tenuto conto dell'eta' della appellata, ultra sessantenne e della mancanza di una specifica e spendibile capacita' lavorativa;
Ha tenuto conto del debito di 350,00 euro mensili della verso l'ex marito per il saldo prezzo CP_1
della ex casa coniugale, che sostanzialmente si compensa con il concesso assegno divorzile.
Ha tenuto conto del fatto che, dopo un primo matrimonio da cui aveva gia' avuto tre figli, la CP_1
ha concepito un quarto figlio con il per venire incontro alle sue comprensibili richieste, Pt_1 circostanza non smentita dall'appellante;
Ha tenuto conto della valenza non solo assistenziale, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, giustificandola, nel caso concreto, con l'attivita' familiare della ed in CP_1
particolare per essersi presa cura della crescita della figlia, ora divenuta maggiorenne ed autosufficiente;
Ha tenuto conto del reddito mensile netto del , di oltre 2.500 euro e della circostanza, non Per_1 contestata, che la sua nuova compagna ha un lavoro e dunque puo' contribuire alle esigenze della nuova famiglia;
Ha valutato il reddito vicino allo zero della appellata, che risulta svolgere lavori precari di pulizia presso famiglie;
Ha quindi valorizzato la importante diversita' di capacita' reddituale tra le parti;
Quanto alla lamentata convivenza della , tale circostanza non e' stata confermata dai CP_1 testimoni ascoltati in corso di causa e dunque non puo' fondare la odierna decisione.
5 L'eventuale pensionamento, che non potrà che essere con un importo minimo, potra' essere fatto valere, se e quando avverrà, tramite un nuovo e distinto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
Concludendo, l'appello deve essere rigettato;
il suo rigetto ha come conseguenza la condanna alle spese di lite della parte soccombente, da liquidarsi in favore dell'Erario attesa la ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte appellata.
Tutto cio' premesso,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro per la riforma della sentenza n. 1268/2024 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Busto Arsizio pubblicata il 28.10.2024 a definizione della causa n. 35932/2023, cosi provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Condanna parte appellante alla refusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in euro 1.984,00, di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n, 147/22 nello scaglione minimo, escluse le competenze per la fase istruttoria che non si e' tenuta., oltre spese forfettarie 15%, cap 4% ed Iva 22% se dovuta.
c) Dichiara sussistere la condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al momento della iscrizione a ruolo della presente causa, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/2002.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
FABIO LAURENZI Presidente
VALENTINA PALETTO Consigliere
MARC ANTHONY GAMBARDELLA Giudice Aus. rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello n. 3350/2024 R.G. promossa da:
– C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Pulli Parte_1 C.F._1
C.F.: elettivamente domiciliato presso il suo studio in Somma Lombardo Via C.F._2
Dolci N° 3,
APPELLANTE
CONTRO
, CF nata a [...] il [...] rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. Mussi Chiara del foro di Busto Arsizio e presso il suo studio sito in Somma Lombardo
Via Mazzini 4 elettivamente domiciliata,
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza N° 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il
25/10/2024, pubblicata il 28/10/2024 ad esito del giudizio N° 3593/2023 R.G. e notificata il
04/11/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma ogni contraria istanza, azione ed eccezione reietta:
Ad integrale riforma della sentenza N° 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il 25/10/2024, pubblicata il 28/10/2024 e previa conferma della declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
- Esonerare il marito dall'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di assegno alimentare.
- Darsi atto che con l'intervenuta separazione i coniugi hanno già risolto qualsiasi rapporto di carattere patrimoniale e che pertanto tra gli stessi non vi è più alcuna pretesa da far valere e reclamare reciprocamente a qualsivoglia titolo.
In subordine, e qualora si ritenessero sussistere le condizioni per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento:
- Disporre che il marito provveda a corrispondere mensilmente l'assegno di importo non superiore ad € 100,00.= mensili od eventualmente in quell'altro diverso che si ritenesse di giustizia, ed in ogni caso sino e non oltre il compimento da parte della moglie del 65° anno di età.
In ogni caso
Disporsi il rimborso al ricorrente della somma di € 4.534,75.=, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge siccome liquidate, e che il ricorrente stesso avrà esborsato ad esecuzione della sentenza di 1° grado siccome resa.
Disporsi a carico della moglie apposita indagine fiscale al fine di accertare il proprio effettivo tenore di vita e le entrate tutte delle quali può effettivamente disporre per poterlo sostenere, tenuto conto che quanto mensilmente ricevuto a titolo di assegno alimentare viene poi all'ex marito mensilmente corrisposto quale rata per il versamento del prezzo convenuto per la cessione della quota di metà della casa già costituente la residenza coniugale in pendenza di matrimonio.
Spese e compensi professionali rifusi per entrambi i gradi del giudizio.
Parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto ed in diritto per i suesposti motivi e conseguentemente Parte_1
confermare la sentenza n. 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il giorno 25.10.2024, pubblicata il 28.10.2024, nel giudizio n. 3593/2023 RG con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza N° 1268/2024 resa dal Tribunale di Busto Arsizio il 25/10/2024, pubblicata il
28/10/2024 ad esito del giudizio N° 3593/2023 R.G. e notificata il 04/11/2024 (doc. 1), il Tribunale di Busto Arsizio – Prima Sezione Civile – assumeva la decisione dal seguente letterale tenore:
“Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 12.09.2001 in
Somma Lombardo (VA).
2) DISPONE CHE la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre n. 369.
3) DISPONE CHE il ricorrente corrisponda alla resistente l'assegno di mantenimento concordato in data 15.06.2022 sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) DISPONE CHE il ricorrente corrisponda alla resistente l'importo mensile di € 400,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
5) CONDANNA il ricorrente a rifondere all'Erario o alla resistente (come meglio esplicitato in parte motiva) le spese di lite che liquida in complessivi € 4.534,75, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e c.p.a. come per legge.
Avverso tale sentenza il ha proposto l'odierno appello, lamentando: Pt_1
Insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno alimentare
Erroneamente ed attraverso una valutazione fuorviante delle risultanze processuali, il Giudice di prime cure ha riconosciuto a favore della ex moglie l'assegno alimentare addirittura nell'importo di
€ 400,00.= mensili.
Secondo parte appellante, il giudice di primo grado non ha tenuto conto di varie circostanze, che avrebbero dovuto indurlo ad una diversa decisione:
In primo luogo, si deve considerare che in sede di separazione, risalente a breve distanza dalla radicazione del giudizio divorzile, il ricorrente:
a) ha acconsentito all'assegnazione a favore della moglie della casa coniugale, pur essendone il comproprietario ed in assenza di figli minori;
b) ha ceduto alla moglie, la quota parte di propria appartenenza di detto immobile, comprensiva di ogni relativo arredo e corredo, pure di propria quantomeno contitolarità, al prezzo “calmierato” di € 50.000,00.= dopoché per il relativo acquisto era stata esborsata a mezzo di mutuo la somma di
e 150.000,00.=, mutuo alla cui estinzione naturalmente ha provveduto il medesimo in via esclusiva;
3 c) ha acconsentito alla moglie di provvedere al pagamento del prezzo di cessione mediante N° 90 rate mensili di € 350,00.= ciascuna a decorrere dall'01/04/2023, la prima, sino all'01/09/2030,
l'ultima;
d) ha riconosciuto alla moglie la metà del valore dei titoli depositati presso la Controparte_2 ammontante ad € 18.500,00.=;
e) ha rimesso la querela sporta in data 21/06/2022 a carico della consorte;
f) ha riconosciuto alla moglie la proprietà esclusiva dell'autovettura Ford Fiesta targata
FF565CF provvedendo, ancora una volta in via esclusiva, all'estinzione del finanziamento contratto per il relativo acquisto.
In secondo luogo, la ex moglie ha intrattenuto, ed ancora intratterrebbe, una relazione con altra persona;
In terzo luogo, la resistente ha documentato, attraverso le allegazioni in atti, di svolgere una regolare attività lavorativa remunerata e per ciò stesso fonte di reddito.
In quarto luogo, la resistente non ha fornito alcuna prova, nonostante il preciso onere a tal fine gravante a proprio esclusivo carico, indispensabile ad accertare la presunta e comunque contestata inadeguatezza dei mezzi di cui dispone ed ancor di più dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
A tal fine, non si ritiene invero idonea a sopperire a tale carenza la semplice affermazione del tutto soggettiva e priva di alcun realistico e fattuale riscontro, che la resistente sia “la parte debole
(casalinga priva di reddito)”.
In quinto luogo, appare ictu oculi come la resistente non possa non disporre di entrate e fonti di reddito, evidentemente non dichiarate e regolarizzate, tali da poterle consentire un tenore di vita più che dignitoso e tale addirittura da soddisfare ogni propria esigenza di vita.
Parte appellante lamentava quindi che il Tribunale non avesse correttamente valutato le sue capacita' economiche, dovendo:
a) Pagare mensilmente la rata di mutuo per l'acquisto della sua nuova abitazione b) Pagare mensilmente la rata per il finanziamento per l'acquisto della propria autovettura c) Dover pagare le esigenze quotidiane di vita proprie e della nuova famiglia formata
Lamentava altresi' la situazione di autosufficienza economica della ex moglie, percettrice di redditi non dichiarati.
Si doleva infine della violazione del principio della proporzionalita' e della durata dell'assegno e, in generale, di aver errato il Tribunale nella valutazione delle prove documentali e fattuali a sua disposizione.
4 Nel giudizio di appello si costituiva la contestando le tesi avversarie e chiedendo la conferma CP_1
della sentenza di primo grado.
All'udienza cartolare del 18 marzo 2025, previo deposito di note scritte da ambo le parti, che sostanzialmente ripetevano quanto espresso in ricorso e in comparsa di costituzione, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado resiste alle censure mosse da parte appellante.
Ed invero, il Tribunale ha correttamente valutato ogni circostanza rilevante.
Ha valorizzato la lunga durata del matrimonio, che ha visto una convivenza durata oltre 21 anni;
Ha considerato quanto liberamente pattuito fra le parti in sede della recente separazione coniugale, ovvero un contributo di mantenimento di euro 350,00, concordato pur in presenza di tutte le altre condizioni di separazione peraltro ricordate anche dallo stesso nel proprio appello. Pt_1
Ha tenuto conto dell'eta' della appellata, ultra sessantenne e della mancanza di una specifica e spendibile capacita' lavorativa;
Ha tenuto conto del debito di 350,00 euro mensili della verso l'ex marito per il saldo prezzo CP_1
della ex casa coniugale, che sostanzialmente si compensa con il concesso assegno divorzile.
Ha tenuto conto del fatto che, dopo un primo matrimonio da cui aveva gia' avuto tre figli, la CP_1
ha concepito un quarto figlio con il per venire incontro alle sue comprensibili richieste, Pt_1 circostanza non smentita dall'appellante;
Ha tenuto conto della valenza non solo assistenziale, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, giustificandola, nel caso concreto, con l'attivita' familiare della ed in CP_1
particolare per essersi presa cura della crescita della figlia, ora divenuta maggiorenne ed autosufficiente;
Ha tenuto conto del reddito mensile netto del , di oltre 2.500 euro e della circostanza, non Per_1 contestata, che la sua nuova compagna ha un lavoro e dunque puo' contribuire alle esigenze della nuova famiglia;
Ha valutato il reddito vicino allo zero della appellata, che risulta svolgere lavori precari di pulizia presso famiglie;
Ha quindi valorizzato la importante diversita' di capacita' reddituale tra le parti;
Quanto alla lamentata convivenza della , tale circostanza non e' stata confermata dai CP_1 testimoni ascoltati in corso di causa e dunque non puo' fondare la odierna decisione.
5 L'eventuale pensionamento, che non potrà che essere con un importo minimo, potra' essere fatto valere, se e quando avverrà, tramite un nuovo e distinto ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
Concludendo, l'appello deve essere rigettato;
il suo rigetto ha come conseguenza la condanna alle spese di lite della parte soccombente, da liquidarsi in favore dell'Erario attesa la ammissione al patrocinio a spese dello Stato di parte appellata.
Tutto cio' premesso,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, quinta sezione civile, definitivamente decidendo l'appello proposto da contro per la riforma della sentenza n. 1268/2024 del Tribunale di Parte_1 CP_1
Busto Arsizio pubblicata il 28.10.2024 a definizione della causa n. 35932/2023, cosi provvede:
a) Rigetta l'appello.
b) Condanna parte appellante alla refusione in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in euro 1.984,00, di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva ed euro 956,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n, 147/22 nello scaglione minimo, escluse le competenze per la fase istruttoria che non si e' tenuta., oltre spese forfettarie 15%, cap 4% ed Iva 22% se dovuta.
c) Dichiara sussistere la condizioni affinche' parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato al momento della iscrizione a ruolo della presente causa, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/2002.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Fabio Laurenzi
Giudice Aus. Rel.
Marc Anthony Gambardella
6