CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 4532/2015 del ruolo generale dell'anno 2015, trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del
6.3.2025 in esito all'udienza collegiale del 5.3.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1840/2015 pubblicata il 23.6.2015 e notificata il 9.9.2015, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla II Trav. Tommaso De Amicis n.41, presso lo studio degli Avv.ti Gianluca
Catalano (C.F. ) e Antonella Barbarito (C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec : e/o l fax n. 0818848911 Email_1
Appellante
Contro (C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._4
alla Piazza Sannazzaro n. 57 presso lo studio dell'Avv. Nicola Pignatiello (C.F.
pec fax n. 0818848602)), C.F._5 Email_2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti del giudizio di primo grado
Appellato
E
(C.F ) Controparte_2 C.F._6
elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) ala Via Leonardo Da Vinci n. 57 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Esposito (C.F. ) e dell'Avv. C.F._7
Alessandro Romito (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa, C.F._8
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato a margine dell'atto di comparsa e di costituzione nel presente giudizio, i quali dichiarano di voler ricevere le sole comunicazioni di cancelleria alle pec : e Email_3
e/o al numero di fax 0818449128 Email_4
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti che hanno originato il presente giudizio sono riportati nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 3889/2023 depositata in data 15.9.2023 alla cui lettura si rimanda sul punto.
2. Con tale pronuncia non definitiva questa Corte, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Nola n. 1840/2015 pubblicata il 23.6.2015 – nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione proposta da della donazione del Parte_1
14.11.2003 effettuata dai de cuius (genitori) e in favore Persona_1 Controparte_3 del figlio (germano dell'attore)- ha così provveduto: Controparte_1
“1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, dichiara inefficace la donazione per notaio Controparte_1 [...]
del 14.11.2003 effettuata da e a favore di Persona_2 Controparte_3 Persona_1 nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva lesa di Controparte_1
come determinata in motivazione;
Parte_1
2) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per determinare le modalità della riduzione;
3) Riserva al definitivo le spese del giudizio”.
3. Con separata ordinanza di pari data questa Corte ha disposto la comparizione personale delle parti onde verificare la possibilità di una definizione concorde della controversia circa le modalità della riduzione prima di procedere ad un eventuale supplemento di CTU.
4. Falliti i ripetuti tentativi di conciliazione, con ordinanza collegiale del 16.5.2024 è stato disposto un supplemento di CTU, affidato all'arch. , autrice della CTU Persona_3
posta a fondamento della sentenza non definitiva, alla quale è stato affidato l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“1- Determini il ctu la quota di compartecipazione di sull'immobile Controparte_4 donato nella misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (cfr. in termini Cass. n. 39368/2021, secondo cui,
a titolo esemplificativo, “ove per ipotesi, la disposizione testamentaria debba essere ridotta al fine di assicurare al IT il recupero di una lesione pari a 10 ed il bene oggetto della disposizione valga 30, sul bene stesso verrà ad determinarsi una comunione che vede il IT titolare della quota di un terzo ed il beneficiario della residua quota dei due terzi”);
2- tenuto conto dell'entità della lesione della quota di legittima, come determinata, all'epoca dell'apertura della successione, elabori il ctu un progetto per pervenire alla riduzione della donazione del 2003 mediante l'assegnazione al IT LE Parte_1
– sulla scorta dei criteri precisati dalla pronuncia della Suprema Corte n.
[...]
39368/2021 - di una porzione in natura dei beni oggetto della predetta donazione, tenendo conto della quota di partecipazione del IT come determinata al punto che precede;
3- verifichi il ctu, ai sensi dell'art. 560 c.c., se sia possibile la comoda separazione in natura di parte del predetto immobile occorrente a reintegrare la su detta quota e, ove ciò non sia possibile, se ricorrono i presupposti per procedere ai sensi dei commi II e III dell'art. 560 c.c.;
4- qualora non sia possibile soddisfare in natura il diritto alla reintegrazione, determini il ctu la somma di denaro necessaria a reintegrare la quota riservata, tenendo conto del principio secondo cui, accertata la quota di legittima, mediante la riunione fittizia dei beni
e la determinazione dell'asse ereditario, da valutarsi secondo i valori del tempo dell'apertura della successione, “nel procedere alla sua liquidazione il IT ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del IT non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua” ( ancora, Cass. n. 39368/2021);
5- riferisca quanto altro ritenuto utile a fini di giustizia, fornendo analitico riscontro alle contestazioni sollevate dalle parti ed adoperandosi concretamente per una definitiva soluzione conciliativa della controversia “
5. Successivamente al deposito della relazione peritale in data 20.2.2025, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del
6.3.2025 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
6. Preliminarmente, si osserva che il thema decidendum, residuato all'esito della sentenza d'appello non definitiva, sul quale questa Corte è chiamata ora a pronunciarsi, attiene alle modalità con cui operare la riduzione della donazione del 14.11.2003 in favore di _1
, lesiva della quota di legittima di , mancando sul punto una
[...] Parte_1
concorde volontà delle parti, posto che (il IT LE) in comparsa Parte_1 conclusionale ha chiesto la reintegra della sua quota di riserva mediante conguaglio in denaro o, in subordine, la vendita del bene donato con riparto del ricavato, soluzioni entrambe avversate da ( donatario tenuto alla reintegrazione), secondo cui Controparte_1
alla non comoda divisibilità dell'immobile donato accertata dall'ausiliario conseguirebbe uno stato di comunione indivisa sul bene donato, insuscettibile di essere sciolta mediante la vendita (perché ipotesi non contemplata dall'art. 560 c.c.) con possibilità di una pronuncia di mero accertamento del diritto di credito del IT LE verso la massa ereditaria.
7. Ritiene la Corte, in esito alle risultanze della CTU e alle contrastanti posizioni difensive delle parti, che la reintegrazione della quota di vada attuata, ai sensi Parte_1 dell'art. 560 comma 2 c.c., lasciando l'intero immobile donato nell'eredità e disponendo lo scioglimento della comunione così instauratasi tra egli e il donatario Controparte_1 mediante vendita e distribuzione del ricavato secondo le quote di spettanza, posto che la domanda di divisione risulta avanzata, cumulativamente con quella di riduzione, nelle conclusioni rese nell'atto di citazione in primo grado di . Parte_1
8. Il percorso logico-giuridico che conduce a tale soluzione prende necessariamente le mosse dagli insegnamenti della Corte regolatrice in tema di corretta individuazione delle modalità di reintegra della quota di riserva lesa per effetto di disposizioni testamentarie e/o donazioni.
9. Con orientamento costante e recentemente ribadito (cfr. Cass. sentenza n. 39368/2021 già richiamata nella sentenza non definitiva di questa Corte di merito) la Suprema Corte ha, in primo luogo, affermato che l'accoglimento dell'azione di riduzione determina, con efficacia costitutiva, l'inefficacia per il IT della disposizione lesiva e comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e IT, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (ove per ipotesi, la disposizione testamentaria debba essere ridotta al fine di assicurare al IT il recupero di una lesione pari a 10 ed il bene oggetto della disposizione valga
30, sul bene stesso verrà ad determinarsi una comunione che vede il legittimarlo titolare della quota di un terzo ed il beneficiario della residua quota dei due terzi).
9.1.Tale conclusione, secondo i giudici di legittimità, trova conforto nell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il IT, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali (per l'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene) specificamente individuati dal secondo comma ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c.
9.2. E' stato, altresì, ricordato che in ipotesi di reintegra della quota del IT in denaro (cfr. da ultimo Cass. n. 5230/2016), l'obbligazione ha natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.
9.3. Laddove non ricorrano tali condizioni, resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie (ma lo stesso può dirsi delle donazioni), quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina il subentro del IT nella comunione ereditaria
(ove la disposizione lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche e quindi la reintegra in natura.
9.4. Dunque, come pure riaffermato da Cass. n. 16515/2020, la reintegrazione, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte.
9.5. Con la precisazione che tale affermazione viene di norma compiuta a tutela del diritto del IT, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito (Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010), ma che ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il IT ha diritto di recuperare in natura.
10. Alla luce dei formanti sopra illustrati, vanno vagliate le risultanze della CTU dell'arch.
(cfr. relazione depositata il 20.2.2025), che la Corte ritiene di poter adottare Persona_3
a fondamento del proprio convincimento, facendole proprie, in quanto rispettose dei quesiti oggetto del mandato peritale e frutto di una approfondita ed analitica verifica della praticabilità di una delle opzioni previste dal citato art. 560 c.c., con argomenti del tutto condivisibili e immuni da critiche delle parti.
10.1. In primo luogo, l'ausiliario ha determinato la quota di compartecipazione di Parte_1
sull'immobile donato in base alla lesione della legittima e al valore del bene
[...] seguendo il principio indicato dalla Cassazione nella sentenza n. 39368/2021, che prevede la proporzione tra il valore della lesione e il valore dell'immobile oggetto della disposizione.
10.2. A tal fine, sulla base di quanto statuito nella sentenza non definitiva di questa Corte n.
3889/2023 del 15.9.2023, ha considerato il valore dell'immobile oggetto della disposizione donativa, pari ad €.444.664,00, il valore della lesione da reintegrare, pari complessivamente ad € 143.001,90 ed applicato la seguente formula: Quota di IT=Lesione da recuperare /Valore del bene che, in termini numerici, risulta così espressa: Quota di IT=143.001,90 /€.444.664,00 = 0,3216, equivalente al 32,16% del valore dell'immobile donato.
10.3 La successiva operazione è consistita nell'accertare la possibilità della reintegrazione della suddetta quota in natura, mediante comodo frazionamento dell'immobile in questione.
10.4. A tale verifica l'ausiliario ha fatto precedere la puntuale descrizione dell'immobile donato, anche mediante reperti fotografici (cfr. pagg. 9-14) e dato conto dei criteri da rispettare per ritenere la possibilità di effettuare una "comoda separazione" del bene, che ha così illustrato (cfr. pagg.13 e 14):
“- La porzione frazionata dell'unità immobiliare deve poter essere utilizzata come unità abitativa autonoma e deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti, così come da regolamento edilizio del Comune di Pomigliano d'Arco.
• Il frazionamento non deve comportare un notevole deprezzamento delle nuove unità.
• Le porzioni frazionate devono mantenere un valore economico adeguato e proporzionato.
Il frazionamento deve consentire di ottenere delle porzioni immobiliari suscettibili di libero godimento e di utilizzo autonomo.
• Ogni nuova unità abitativa deve disporre di un ingresso separato. • Non saranno prese in considerazione soluzioni che richiedono modifiche alle strutture portanti o ai solai intermedi;
questo vincolo è particolarmente importante dato che la costruzione è in muratura di tufo.
• La frazione dell'unità immobiliare risultante deve poter usufruire in maniera equa del giardino condominiale,
• Tutte le spese necessarie per effettuare il frazionamento e separare le unità immobiliari, inclusi i lavori di adeguamento e gli interventi sugli impianti, devono essere ripartite in funzione delle percentuali di possesso”.
10.5. E' passato, quindi, ad elaborare quattro ipotesi di frazionamento, corredate da grafici e calcolo dei costi di realizzazione, nessuna delle quali ha, tuttavia, ritenuto praticabile in concreto per le ragioni, anche esse del tutto condivisibili, illustrate nell'elaborato, peraltro immuni da critiche delle parti (cfr. pagg. 15-26), pervenendo alla ragionata conclusione che
“La comoda separazione non è possibile, perché il frazionamento dell'immobile comporterebbe un deprezzamento significativo e costi elevati”.
10.6. L'ausiliario, nel passare in rassegna le altre ipotesi contemplate dall'art. 560 c.c., ha ritenuto ricorrente nella specie quella contemplata dal II comma prima parte di detta norma, avendo il donatario sull'immobile donato un'eccedenza superiore a un Controparte_1
quarto della porzione disponibile (Valore dell'immobile donato: € 444.664,00; Disponibile complessiva della massa ereditaria: € 207.883,00) e non essendo applicabile il comma III della suddetta disposizione, in quanto il valore dell'immobile risulta eccedere l'importo della disponibile e della legittima spettante al donatario (Valore dell'immobile: euro
444.664. Quota spettante a -IT: euro 301.662,18. Quota Controparte_1
IT : euro 143.001,90). Parte_1
10.7. La conclusione è stata che “l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo accordi che compensino in denaro il IT LE”.
11. Alla luce delle risultanze della consulenza d'ufficio sopra riportate, la reintegrazione della quota del IT LE , come già anticipato, non può essere Parte_1 effettuata in natura, stante la acclarata non comoda separabilità della porzione di spettanza dello stesso dall'immobile donato oggetto di riduzione, e neanche può avvenire mediante attribuzione secondo le regole specifiche dettate dai commi II e III dell'art. 560 c.c. non ricorrendone le condizioni, come ben rappresentato nella relazione del CTU, da intendersi sul punto richiamata.
11.1. A tal proposito si osserva, infatti, che avendo il donatario nell'immobile donato oggetto di riduzione un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, ai sensi del comma II della suddetta disposizione la facoltà per il IT LE di conseguire la reintegra mediante assegnazione dell'intero bene in natura è subordinata all'obbligo a suo carico di compensare il destinatario della liberalità del valore della porzione disponibile. In mancanza di siffatta volontà- che nel caso in esame va senz'altro esclusa a fronte delle conclusioni rassegnate da non è possibile procedere all'assegnazione Parte_1
dell'immobile in natura né al IT LE né al donatario, atteso che in materia di riduzione il criterio non è quello della titolarità della quota maggiore bensì dell'eccedenza superiore o inferiore al quarto della disponibile che il beneficiario della liberalità ha nella cosa ricevuta.
11.2. Si è, quindi, di fronte alla situazione in cui il IT LE non ha chiesto di trattenere per sé la cosa donata, evidentemente non intendendo far fronte all'obbligo di compensare in danaro il beneficiario della liberalità; allo stesso modo, quest'ultimo non vuole trattenere per sé il bene con conguaglio in danaro a favore del IT LE, avendo espresso chiara opposizione all'adozione di siffatta modalità.
11.1. Inoltre, non è percorribile neanche la soluzione di liquidare in denaro la lesione che il IT ha diritto di recuperare in natura, trattandosi di modalità che richiede necessariamente l'accordo delle parti, secondo i principi di legittimità sopra richiamati, accordo che difetta nella specie, posto che ha chiaramente espresso il suo Controparte_1 dissenso alla richiesta del germano di essere reintegrato per equivalente.
11.3. Non resta, allora, che applicare il disposto dell'art. 560 comma II c.c. secondo cui
“l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità”, con inefficacia della donazione nella misura necessaria ad integrare il contenuto della quota del IT. Si viene, così, a determinare una situazione di comunione tra IT LE e donatario sull'immobile oggetto di riduzione, secondo le quote di reciproca spettanza, vale a dire per la quota ideale del 32,16% ( misura della lesione) di spettanza di e per la quota ideale del Parte_1
67,84% di spettanza di . Controparte_1
12. Tanto affermato, in relazione alla comunione così costituita, occorre prendere in esame la domanda di divisione fin dal primo grado avanzata da nel libello Parte_1 introduttivo, ove risultano rassegnate le seguenti conclusioni (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione del primo grado): “Determinare a mezzo CTU che fin da ora si chiede, il valore della massa ereditaria al fine di:
- accertare la lesione della quota di legittima in danno dell'istante, e conseguentemente disporre la riduzione della donazione effettuata dai coniugi , in favore Controparte_5 del figlio , datata 14.11.03 (già debitamente impugnata ex art. 563 u.c. Controparte_1
c.c.), nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva;
ordinare la divisione dei beni tutti nonché delle somme di denaro rinvenute e/ a rinvenirsi, facenti parte della predetta massa, mediante formazione delle singole porzioni spettanti ai coeredi;
- nominare un Notaio per le necessarie operazioni divisionali;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della emananda sentenza;
-emettere ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento;
-in ogni caso con condanna dei convenuti alla refusione delle spese, diritti, rimborso forfettario ed onorari di giudizio”.
12.1. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'azione di riduzione è diversa e distinta dall'azione di divisione ereditaria (cfr. Cass. sentenza 24755 del 2015). Si è detto, infatti, che mentre l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente.
12.2.L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria ha, dunque, come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto alla eredità, la quale non sussiste necessariamente nella situazione tutelabile con l'azione di reintegrazione della quota di legittima. Tanto è vero che il IT pretermesso dal testatore, escluso — in quanto tale — dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 35 del 05/01/1967, Rv. 325650).
12.3.E' stato anche precisato che dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra; senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione (cfr., Sez. 2,
Sentenza n. 20143 del 03/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 23/01/2007; Sez. 2,
Sentenza n. 866 del 12/02/1981; Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975).
12.4. Sulla base di tali premesse ermeneutiche, posto che l'attore in riduzione ha, nello stesso giudizio, avanzato domanda di divisione, nei termini che sopra sono stati letteralmente riportati, occorre dare seguito a quest'ultima.
12.5. Si applicano, a tal fine le regole dell'art. 720 c.c., che non sono escluse dalla disciplina peculiare dettata dall'art. 560 c.c. – come vorrebbe l'appellato- la quale ultima prevale ai limitati effetti della reintegrazione in natura della quota di riserva lesa (in base al principio dell'eccedenza superiore o inferiore al quarto della disponibile in luogo del criterio dell'assegnazione al maggior quotista, e tanto a tutela del IT LE) ma che non può costringere il IT LE a permanere in uno stato di comunione pro indiviso, come perorato da . Controparte_1
12.6. Ciò posto, poiché dalla CTU risulta l'indivisibilità del bene oggetto di comunione e non vi è richiesta di attribuzione da parte di alcuno dei comunisti, la reintegrazione della quota di riserva lesa può avvenire soltanto mediante il prelevamento, dal ricavato della vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c, di una somma pari al controvalore della legittima spettante a . Parte_1
Va, dunque, disposta la vendita del bene oggetto di donazione, alle condizioni e con le modalità stabilite con separata ordinanza di questo Collegio. Spese del giudizio.
In adesione all'orientamento di legittimità più recente in materia (cfr. Cass. sentenza n. 1665 del 23.1.2017), la presente pronuncia, che ha definito le modalità della reintegrazione della quota lesa del IT e disposto lo scioglimento della comunione venutasi a determinare sull'immobile donato mediante vendita, ha natura definitiva, con la conseguenza che vanno liquidate le spese dell'intero giudizio, stante la riforma della statuizione di primo grado.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, si osserva che è rimasto Parte_1
totalmente vittorioso nei confronti di , nei cui soli confronti ha proposto Controparte_1
l'azione di riduzione, mentre alcuna domanda ha svolto contro la germana Controparte_2
inoltre, le domande riconvenzionali reciprocamente avanzate da
[...]
e sono state dichiarate inammissibili Controparte_1 Controparte_2
dal tribunale, con pronuncia non oggetto di appello incidentale.
Ne consegue che nei rapporti tra e e tra Parte_1 Controparte_2 quest'ultima e vanno integralmente compensate le spese del doppio grado. Controparte_1
Invece, in applicazione del principio della soccombenza, va condannato al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado in favore di , la cui liquidazione va Parte_1
operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55 del
2014 , tenuto conto del valore della causa (in relazione al decisum: scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
anche fase istruttoria per il secondo grado).
Anche le spese della CTU svolta in appello vanno poste a carico di , nella Controparte_1
misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Nola n. Parte_1
1840/2015 del 23.6.2015 così provvede: 1) dispone che la reintegra della quota di legittima lesa di avvenga da Parte_1
lasciando l'immobile oggetto della donazione per notaio di Controparte_1 Persona_2
Afragola del 14.11.2003 interamente nell'eredità ai sensi dell'art. 560 comma II c.c. e in comunione tra i predetti, per la quota ideale di 32,16% in titolarità di e di Parte_1
67,84% in titolarità di;
Controparte_1
2) accoglie la domanda di scioglimento della comunione relativa all'immobile di cui al capo che precede avanzata da e per l'effetto, attesa la non comoda Parte_1
divisibilità dell'immobile stesso, ne dispone la vendita come da separata ordinanza, con diritto di al prelevamento, dal ricavato della vendita dell'immobile ai sensi Parte_1 dell'art. 720 c.c, di una somma pari al controvalore della legittima a lui spettante, pari alla quota ideale di comproprietà del 32,16%;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra e Parte_1 [...]
e tra quest'ultima e;
Controparte_2 Controparte_1
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida: per il primo grado in euro 340,00 per spese ed euro 8.433,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 777,00 per spese ed euro 14.317,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese di CTU del presente Controparte_1 grado, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Napoli, li 9 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado d'appello iscritta al n. 4532/2015 del ruolo generale dell'anno 2015, trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del
6.3.2025 in esito all'udienza collegiale del 5.3.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1840/2015 pubblicata il 23.6.2015 e notificata il 9.9.2015, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli alla II Trav. Tommaso De Amicis n.41, presso lo studio degli Avv.ti Gianluca
Catalano (C.F. ) e Antonella Barbarito (C.F. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio, C.F._3
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec : e/o l fax n. 0818848911 Email_1
Appellante
Contro (C.F. ) elettivamente domiciliato in Napoli Controparte_1 C.F._4
alla Piazza Sannazzaro n. 57 presso lo studio dell'Avv. Nicola Pignatiello (C.F.
pec fax n. 0818848602)), C.F._5 Email_2
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura agli atti del giudizio di primo grado
Appellato
E
(C.F ) Controparte_2 C.F._6
elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) ala Via Leonardo Da Vinci n. 57 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Esposito (C.F. ) e dell'Avv. C.F._7
Alessandro Romito (C.F. ), dai quali è rappresentata e difesa, C.F._8
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato a margine dell'atto di comparsa e di costituzione nel presente giudizio, i quali dichiarano di voler ricevere le sole comunicazioni di cancelleria alle pec : e Email_3
e/o al numero di fax 0818449128 Email_4
Appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti che hanno originato il presente giudizio sono riportati nella sentenza non definitiva di questa Corte n. 3889/2023 depositata in data 15.9.2023 alla cui lettura si rimanda sul punto.
2. Con tale pronuncia non definitiva questa Corte, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Nola n. 1840/2015 pubblicata il 23.6.2015 – nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione proposta da della donazione del Parte_1
14.11.2003 effettuata dai de cuius (genitori) e in favore Persona_1 Controparte_3 del figlio (germano dell'attore)- ha così provveduto: Controparte_1
“1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma sul punto della sentenza gravata, accoglie la domanda di riduzione proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, dichiara inefficace la donazione per notaio Controparte_1 [...]
del 14.11.2003 effettuata da e a favore di Persona_2 Controparte_3 Persona_1 nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva lesa di Controparte_1
come determinata in motivazione;
Parte_1
2) Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per determinare le modalità della riduzione;
3) Riserva al definitivo le spese del giudizio”.
3. Con separata ordinanza di pari data questa Corte ha disposto la comparizione personale delle parti onde verificare la possibilità di una definizione concorde della controversia circa le modalità della riduzione prima di procedere ad un eventuale supplemento di CTU.
4. Falliti i ripetuti tentativi di conciliazione, con ordinanza collegiale del 16.5.2024 è stato disposto un supplemento di CTU, affidato all'arch. , autrice della CTU Persona_3
posta a fondamento della sentenza non definitiva, alla quale è stato affidato l'incarico di rispondere ai seguenti quesiti:
“1- Determini il ctu la quota di compartecipazione di sull'immobile Controparte_4 donato nella misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (cfr. in termini Cass. n. 39368/2021, secondo cui,
a titolo esemplificativo, “ove per ipotesi, la disposizione testamentaria debba essere ridotta al fine di assicurare al IT il recupero di una lesione pari a 10 ed il bene oggetto della disposizione valga 30, sul bene stesso verrà ad determinarsi una comunione che vede il IT titolare della quota di un terzo ed il beneficiario della residua quota dei due terzi”);
2- tenuto conto dell'entità della lesione della quota di legittima, come determinata, all'epoca dell'apertura della successione, elabori il ctu un progetto per pervenire alla riduzione della donazione del 2003 mediante l'assegnazione al IT LE Parte_1
– sulla scorta dei criteri precisati dalla pronuncia della Suprema Corte n.
[...]
39368/2021 - di una porzione in natura dei beni oggetto della predetta donazione, tenendo conto della quota di partecipazione del IT come determinata al punto che precede;
3- verifichi il ctu, ai sensi dell'art. 560 c.c., se sia possibile la comoda separazione in natura di parte del predetto immobile occorrente a reintegrare la su detta quota e, ove ciò non sia possibile, se ricorrono i presupposti per procedere ai sensi dei commi II e III dell'art. 560 c.c.;
4- qualora non sia possibile soddisfare in natura il diritto alla reintegrazione, determini il ctu la somma di denaro necessaria a reintegrare la quota riservata, tenendo conto del principio secondo cui, accertata la quota di legittima, mediante la riunione fittizia dei beni
e la determinazione dell'asse ereditario, da valutarsi secondo i valori del tempo dell'apertura della successione, “nel procedere alla sua liquidazione il IT ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del IT non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua” ( ancora, Cass. n. 39368/2021);
5- riferisca quanto altro ritenuto utile a fini di giustizia, fornendo analitico riscontro alle contestazioni sollevate dalle parti ed adoperandosi concretamente per una definitiva soluzione conciliativa della controversia “
5. Successivamente al deposito della relazione peritale in data 20.2.2025, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del
6.3.2025 a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
6. Preliminarmente, si osserva che il thema decidendum, residuato all'esito della sentenza d'appello non definitiva, sul quale questa Corte è chiamata ora a pronunciarsi, attiene alle modalità con cui operare la riduzione della donazione del 14.11.2003 in favore di _1
, lesiva della quota di legittima di , mancando sul punto una
[...] Parte_1
concorde volontà delle parti, posto che (il IT LE) in comparsa Parte_1 conclusionale ha chiesto la reintegra della sua quota di riserva mediante conguaglio in denaro o, in subordine, la vendita del bene donato con riparto del ricavato, soluzioni entrambe avversate da ( donatario tenuto alla reintegrazione), secondo cui Controparte_1
alla non comoda divisibilità dell'immobile donato accertata dall'ausiliario conseguirebbe uno stato di comunione indivisa sul bene donato, insuscettibile di essere sciolta mediante la vendita (perché ipotesi non contemplata dall'art. 560 c.c.) con possibilità di una pronuncia di mero accertamento del diritto di credito del IT LE verso la massa ereditaria.
7. Ritiene la Corte, in esito alle risultanze della CTU e alle contrastanti posizioni difensive delle parti, che la reintegrazione della quota di vada attuata, ai sensi Parte_1 dell'art. 560 comma 2 c.c., lasciando l'intero immobile donato nell'eredità e disponendo lo scioglimento della comunione così instauratasi tra egli e il donatario Controparte_1 mediante vendita e distribuzione del ricavato secondo le quote di spettanza, posto che la domanda di divisione risulta avanzata, cumulativamente con quella di riduzione, nelle conclusioni rese nell'atto di citazione in primo grado di . Parte_1
8. Il percorso logico-giuridico che conduce a tale soluzione prende necessariamente le mosse dagli insegnamenti della Corte regolatrice in tema di corretta individuazione delle modalità di reintegra della quota di riserva lesa per effetto di disposizioni testamentarie e/o donazioni.
9. Con orientamento costante e recentemente ribadito (cfr. Cass. sentenza n. 39368/2021 già richiamata nella sentenza non definitiva di questa Corte di merito) la Suprema Corte ha, in primo luogo, affermato che l'accoglimento dell'azione di riduzione determina, con efficacia costitutiva, l'inefficacia per il IT della disposizione lesiva e comporta, ove la disposizione abbia ad oggetto determinati beni, l'instaurarsi di una comunione tra beneficiario della disposizione lesiva e IT, nella quale la quota di compartecipazione del secondo è determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso (ove per ipotesi, la disposizione testamentaria debba essere ridotta al fine di assicurare al IT il recupero di una lesione pari a 10 ed il bene oggetto della disposizione valga
30, sul bene stesso verrà ad determinarsi una comunione che vede il legittimarlo titolare della quota di un terzo ed il beneficiario della residua quota dei due terzi).
9.1.Tale conclusione, secondo i giudici di legittimità, trova conforto nell'art. 560 c.c. che regola proprio la disciplina della comunione così determinatasi, prevedendo che preferibilmente la quota di legittima debba essere reintegrata mediante la separazione della parte del bene necessaria per soddisfare il IT, aggiungendo però che, laddove la separazione in natura non sia possibile, ed il bene quindi sia non comodamente divisibile, lo scioglimento della comunione avverrà sulla base di criteri preferenziali (per l'ipotesi di concorso di richieste di attribuzione del bene) specificamente individuati dal secondo comma ed in deroga a quelli di carattere generale posti dall'art. 720 c.c.
9.2. E' stato, altresì, ricordato che in ipotesi di reintegra della quota del IT in denaro (cfr. da ultimo Cass. n. 5230/2016), l'obbligazione ha natura di debito di valore, necessitante di adeguamento, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore dei beni in natura esistenti nell'asse, ma ciò presuppone che la reintegra in denaro o sia frutto di una concorde volontà delle parti o che scaturisca dallo scioglimento della comunione secondo le modalità specificamente dettate dall'art. 560 c.c.
9.3. Laddove non ricorrano tali condizioni, resta fermo che l'inefficacia delle disposizioni testamentarie (ma lo stesso può dirsi delle donazioni), quale effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, determina il subentro del IT nella comunione ereditaria
(ove la disposizione lesiva non abbia ad oggetto singoli beni) oppure nella comunione dei singoli beni oggetto di attribuzioni specifiche e quindi la reintegra in natura.
9.4. Dunque, come pure riaffermato da Cass. n. 16515/2020, la reintegrazione, in linea di principio, va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, dei beni oggetto delle disposizioni ridotte.
9.5. Con la precisazione che tale affermazione viene di norma compiuta a tutela del diritto del IT, che non è in linea di principio suscettibile di essere convertito in un diritto di credito (Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010), ma che ciò non toglie che la osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il IT ha diritto di recuperare in natura.
10. Alla luce dei formanti sopra illustrati, vanno vagliate le risultanze della CTU dell'arch.
(cfr. relazione depositata il 20.2.2025), che la Corte ritiene di poter adottare Persona_3
a fondamento del proprio convincimento, facendole proprie, in quanto rispettose dei quesiti oggetto del mandato peritale e frutto di una approfondita ed analitica verifica della praticabilità di una delle opzioni previste dal citato art. 560 c.c., con argomenti del tutto condivisibili e immuni da critiche delle parti.
10.1. In primo luogo, l'ausiliario ha determinato la quota di compartecipazione di Parte_1
sull'immobile donato in base alla lesione della legittima e al valore del bene
[...] seguendo il principio indicato dalla Cassazione nella sentenza n. 39368/2021, che prevede la proporzione tra il valore della lesione e il valore dell'immobile oggetto della disposizione.
10.2. A tal fine, sulla base di quanto statuito nella sentenza non definitiva di questa Corte n.
3889/2023 del 15.9.2023, ha considerato il valore dell'immobile oggetto della disposizione donativa, pari ad €.444.664,00, il valore della lesione da reintegrare, pari complessivamente ad € 143.001,90 ed applicato la seguente formula: Quota di IT=Lesione da recuperare /Valore del bene che, in termini numerici, risulta così espressa: Quota di IT=143.001,90 /€.444.664,00 = 0,3216, equivalente al 32,16% del valore dell'immobile donato.
10.3 La successiva operazione è consistita nell'accertare la possibilità della reintegrazione della suddetta quota in natura, mediante comodo frazionamento dell'immobile in questione.
10.4. A tale verifica l'ausiliario ha fatto precedere la puntuale descrizione dell'immobile donato, anche mediante reperti fotografici (cfr. pagg. 9-14) e dato conto dei criteri da rispettare per ritenere la possibilità di effettuare una "comoda separazione" del bene, che ha così illustrato (cfr. pagg.13 e 14):
“- La porzione frazionata dell'unità immobiliare deve poter essere utilizzata come unità abitativa autonoma e deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti, così come da regolamento edilizio del Comune di Pomigliano d'Arco.
• Il frazionamento non deve comportare un notevole deprezzamento delle nuove unità.
• Le porzioni frazionate devono mantenere un valore economico adeguato e proporzionato.
Il frazionamento deve consentire di ottenere delle porzioni immobiliari suscettibili di libero godimento e di utilizzo autonomo.
• Ogni nuova unità abitativa deve disporre di un ingresso separato. • Non saranno prese in considerazione soluzioni che richiedono modifiche alle strutture portanti o ai solai intermedi;
questo vincolo è particolarmente importante dato che la costruzione è in muratura di tufo.
• La frazione dell'unità immobiliare risultante deve poter usufruire in maniera equa del giardino condominiale,
• Tutte le spese necessarie per effettuare il frazionamento e separare le unità immobiliari, inclusi i lavori di adeguamento e gli interventi sugli impianti, devono essere ripartite in funzione delle percentuali di possesso”.
10.5. E' passato, quindi, ad elaborare quattro ipotesi di frazionamento, corredate da grafici e calcolo dei costi di realizzazione, nessuna delle quali ha, tuttavia, ritenuto praticabile in concreto per le ragioni, anche esse del tutto condivisibili, illustrate nell'elaborato, peraltro immuni da critiche delle parti (cfr. pagg. 15-26), pervenendo alla ragionata conclusione che
“La comoda separazione non è possibile, perché il frazionamento dell'immobile comporterebbe un deprezzamento significativo e costi elevati”.
10.6. L'ausiliario, nel passare in rassegna le altre ipotesi contemplate dall'art. 560 c.c., ha ritenuto ricorrente nella specie quella contemplata dal II comma prima parte di detta norma, avendo il donatario sull'immobile donato un'eccedenza superiore a un Controparte_1
quarto della porzione disponibile (Valore dell'immobile donato: € 444.664,00; Disponibile complessiva della massa ereditaria: € 207.883,00) e non essendo applicabile il comma III della suddetta disposizione, in quanto il valore dell'immobile risulta eccedere l'importo della disponibile e della legittima spettante al donatario (Valore dell'immobile: euro
444.664. Quota spettante a -IT: euro 301.662,18. Quota Controparte_1
IT : euro 143.001,90). Parte_1
10.7. La conclusione è stata che “l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo accordi che compensino in denaro il IT LE”.
11. Alla luce delle risultanze della consulenza d'ufficio sopra riportate, la reintegrazione della quota del IT LE , come già anticipato, non può essere Parte_1 effettuata in natura, stante la acclarata non comoda separabilità della porzione di spettanza dello stesso dall'immobile donato oggetto di riduzione, e neanche può avvenire mediante attribuzione secondo le regole specifiche dettate dai commi II e III dell'art. 560 c.c. non ricorrendone le condizioni, come ben rappresentato nella relazione del CTU, da intendersi sul punto richiamata.
11.1. A tal proposito si osserva, infatti, che avendo il donatario nell'immobile donato oggetto di riduzione un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, ai sensi del comma II della suddetta disposizione la facoltà per il IT LE di conseguire la reintegra mediante assegnazione dell'intero bene in natura è subordinata all'obbligo a suo carico di compensare il destinatario della liberalità del valore della porzione disponibile. In mancanza di siffatta volontà- che nel caso in esame va senz'altro esclusa a fronte delle conclusioni rassegnate da non è possibile procedere all'assegnazione Parte_1
dell'immobile in natura né al IT LE né al donatario, atteso che in materia di riduzione il criterio non è quello della titolarità della quota maggiore bensì dell'eccedenza superiore o inferiore al quarto della disponibile che il beneficiario della liberalità ha nella cosa ricevuta.
11.2. Si è, quindi, di fronte alla situazione in cui il IT LE non ha chiesto di trattenere per sé la cosa donata, evidentemente non intendendo far fronte all'obbligo di compensare in danaro il beneficiario della liberalità; allo stesso modo, quest'ultimo non vuole trattenere per sé il bene con conguaglio in danaro a favore del IT LE, avendo espresso chiara opposizione all'adozione di siffatta modalità.
11.1. Inoltre, non è percorribile neanche la soluzione di liquidare in denaro la lesione che il IT ha diritto di recuperare in natura, trattandosi di modalità che richiede necessariamente l'accordo delle parti, secondo i principi di legittimità sopra richiamati, accordo che difetta nella specie, posto che ha chiaramente espresso il suo Controparte_1 dissenso alla richiesta del germano di essere reintegrato per equivalente.
11.3. Non resta, allora, che applicare il disposto dell'art. 560 comma II c.c. secondo cui
“l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità”, con inefficacia della donazione nella misura necessaria ad integrare il contenuto della quota del IT. Si viene, così, a determinare una situazione di comunione tra IT LE e donatario sull'immobile oggetto di riduzione, secondo le quote di reciproca spettanza, vale a dire per la quota ideale del 32,16% ( misura della lesione) di spettanza di e per la quota ideale del Parte_1
67,84% di spettanza di . Controparte_1
12. Tanto affermato, in relazione alla comunione così costituita, occorre prendere in esame la domanda di divisione fin dal primo grado avanzata da nel libello Parte_1 introduttivo, ove risultano rassegnate le seguenti conclusioni (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione del primo grado): “Determinare a mezzo CTU che fin da ora si chiede, il valore della massa ereditaria al fine di:
- accertare la lesione della quota di legittima in danno dell'istante, e conseguentemente disporre la riduzione della donazione effettuata dai coniugi , in favore Controparte_5 del figlio , datata 14.11.03 (già debitamente impugnata ex art. 563 u.c. Controparte_1
c.c.), nella misura necessaria a reintegrare la quota di riserva;
ordinare la divisione dei beni tutti nonché delle somme di denaro rinvenute e/ a rinvenirsi, facenti parte della predetta massa, mediante formazione delle singole porzioni spettanti ai coeredi;
- nominare un Notaio per le necessarie operazioni divisionali;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente la trascrizione della emananda sentenza;
-emettere ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento;
-in ogni caso con condanna dei convenuti alla refusione delle spese, diritti, rimborso forfettario ed onorari di giudizio”.
12.1. E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'azione di riduzione è diversa e distinta dall'azione di divisione ereditaria (cfr. Cass. sentenza 24755 del 2015). Si è detto, infatti, che mentre l'azione di riduzione tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui tali diritti siano stati lesi dalle disposizioni testamentarie, l'azione di divisione tende allo scioglimento della comunione ereditaria già esistente.
12.2.L'esercizio dell'azione di divisione ereditaria ha, dunque, come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto alla eredità, la quale non sussiste necessariamente nella situazione tutelabile con l'azione di reintegrazione della quota di legittima. Tanto è vero che il IT pretermesso dal testatore, escluso — in quanto tale — dalla comunione ereditaria, non è legittimato a chiedere la divisione se non dopo avere sperimentato con successo l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riserva ed essere così divenuto partecipe della comunione dei beni ereditari (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 35 del 05/01/1967, Rv. 325650).
12.3.E' stato anche precisato che dall'autonomia e dalla diversità delle due azioni deriva che le stesse possono essere esercitate sia cumulativamente nello stesso processo sia separatamente l'una dall'altra; senza che, in ogni caso, la domanda di riduzione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione né che la domanda di divisione possa ritenersi implicitamente proposta con la domanda di riduzione (cfr., Sez. 2,
Sentenza n. 20143 del 03/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 1408 del 23/01/2007; Sez. 2,
Sentenza n. 866 del 12/02/1981; Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975).
12.4. Sulla base di tali premesse ermeneutiche, posto che l'attore in riduzione ha, nello stesso giudizio, avanzato domanda di divisione, nei termini che sopra sono stati letteralmente riportati, occorre dare seguito a quest'ultima.
12.5. Si applicano, a tal fine le regole dell'art. 720 c.c., che non sono escluse dalla disciplina peculiare dettata dall'art. 560 c.c. – come vorrebbe l'appellato- la quale ultima prevale ai limitati effetti della reintegrazione in natura della quota di riserva lesa (in base al principio dell'eccedenza superiore o inferiore al quarto della disponibile in luogo del criterio dell'assegnazione al maggior quotista, e tanto a tutela del IT LE) ma che non può costringere il IT LE a permanere in uno stato di comunione pro indiviso, come perorato da . Controparte_1
12.6. Ciò posto, poiché dalla CTU risulta l'indivisibilità del bene oggetto di comunione e non vi è richiesta di attribuzione da parte di alcuno dei comunisti, la reintegrazione della quota di riserva lesa può avvenire soltanto mediante il prelevamento, dal ricavato della vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 720 c.c, di una somma pari al controvalore della legittima spettante a . Parte_1
Va, dunque, disposta la vendita del bene oggetto di donazione, alle condizioni e con le modalità stabilite con separata ordinanza di questo Collegio. Spese del giudizio.
In adesione all'orientamento di legittimità più recente in materia (cfr. Cass. sentenza n. 1665 del 23.1.2017), la presente pronuncia, che ha definito le modalità della reintegrazione della quota lesa del IT e disposto lo scioglimento della comunione venutasi a determinare sull'immobile donato mediante vendita, ha natura definitiva, con la conseguenza che vanno liquidate le spese dell'intero giudizio, stante la riforma della statuizione di primo grado.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, si osserva che è rimasto Parte_1
totalmente vittorioso nei confronti di , nei cui soli confronti ha proposto Controparte_1
l'azione di riduzione, mentre alcuna domanda ha svolto contro la germana Controparte_2
inoltre, le domande riconvenzionali reciprocamente avanzate da
[...]
e sono state dichiarate inammissibili Controparte_1 Controparte_2
dal tribunale, con pronuncia non oggetto di appello incidentale.
Ne consegue che nei rapporti tra e e tra Parte_1 Controparte_2 quest'ultima e vanno integralmente compensate le spese del doppio grado. Controparte_1
Invece, in applicazione del principio della soccombenza, va condannato al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado in favore di , la cui liquidazione va Parte_1
operata come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi medi di cui al DM 55 del
2014 , tenuto conto del valore della causa (in relazione al decisum: scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria per entrambi i gradi;
anche fase istruttoria per il secondo grado).
Anche le spese della CTU svolta in appello vanno poste a carico di , nella Controparte_1
misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale di Nola n. Parte_1
1840/2015 del 23.6.2015 così provvede: 1) dispone che la reintegra della quota di legittima lesa di avvenga da Parte_1
lasciando l'immobile oggetto della donazione per notaio di Controparte_1 Persona_2
Afragola del 14.11.2003 interamente nell'eredità ai sensi dell'art. 560 comma II c.c. e in comunione tra i predetti, per la quota ideale di 32,16% in titolarità di e di Parte_1
67,84% in titolarità di;
Controparte_1
2) accoglie la domanda di scioglimento della comunione relativa all'immobile di cui al capo che precede avanzata da e per l'effetto, attesa la non comoda Parte_1
divisibilità dell'immobile stesso, ne dispone la vendita come da separata ordinanza, con diritto di al prelevamento, dal ricavato della vendita dell'immobile ai sensi Parte_1 dell'art. 720 c.c, di una somma pari al controvalore della legittima a lui spettante, pari alla quota ideale di comproprietà del 32,16%;
3) compensa le spese del doppio grado di giudizio tra e Parte_1 [...]
e tra quest'ultima e;
Controparte_2 Controparte_1
4) condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio che liquida: per il primo grado in euro 340,00 per spese ed euro 8.433,00 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in euro 777,00 per spese ed euro 14.317,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese di CTU del presente Controparte_1 grado, nella misura già liquidata con separati decreti.
Così deciso in Napoli, li 9 luglio 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello