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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 04/04/2024, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE EX ART. 281-SEXIES CPC
Il giorno 04/04/2024 alle ore 10.58, innanzi alla giudice dott.ssa Tiziana Lottini, chiamata la causa iscritta nel r.g. al n. 168/2020 sono comparsi:
- per la parte appellante attrice l'avv. Alberto Russo Parte_1
e l'avv.to Agostino Luca Cesareo;
- per la parte convenuta l'avv. Cristina Ferrari;
Controparte_1
- per la parte intervenuta l'avv.to Agostino Luca CP_2
Cesareo.
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni: conclusioni dell'attore: Piaccia al Tribunale LL.mo , contrariis reiectis;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
-A1) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della società
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa Controparte_1 occorsi al conchiudente;
-A2) Accertare la responsabilità ex art. 2049 c.c. e 185 c.p. della società per i fatti commessi dai propri dipendenti e dichiarare la responsabilità Controparte_1 extracontrattuale della medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa occorsi al conchiudente;
-B) Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la stessa società al risarcimento dei danni tutti, diretti Controparte_1
e/o indiretti, subiti dal conchiudente per i fatti medesimi, da quantificarsi: -b1) in misura pari alla differenza tra il valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto e l'importo effettivamente corrisposto, a titolo di danno emergente;
-b2) in misura pari alla differenza tra il valore effettivamente corrisposto al momento dell'acquisto dei diamanti e l'ultimo valore comunicato Pa da quale ammontare dell'investimento ovvero, in subordine, al corrispettivo derivante dal possibile investimento del capitale in forme di investimento congrue rispetto al profilo di acquisto del risparmiatore, a titolo di lucro cessante;
-b3) infine, al pagamento di un importo pari alla rifusione integrale del valore reale dei diamanti al momento dell'acquisto, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, ovvero in misura diversa, meglio vista in corso di causa, alla luce dell'espletata istruttoria;
il tutto oltre rivalutazione ed interessi sui suddetti importi, ovvero del diverso importo derivante in corso di causa, alla luce dell'istruttoria da espletarsi, e comunque di ogni altra somma dovuta al conchiudente stesso a qualsiasi altro eventuale titolo. -C) Porre a carico di chi di ragione, in ossequio al criterio della soccombenza, le spese, competenze ed onorari di lite e di mediazione civile obbligatoria, oltre C.P.A., con distrazione in favore degli scriventi difensori»
conclusioni della convenuta: voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di
1 poiché generiche e inammissibili comunque prescritte nonché infondate in Controparte_1 fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;
- dichiarare inammissibile l'intervento di CP_2 per i motivi esposti in atti;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle
[...] domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla NC nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: - condannare l'attore a rifondere a favore di le spese di lite;
- Controparte_1 condannare a rifondere a favore di le spese di lite anche ai CP_2 Controparte_1 sensi degli artt. 92 e 88 c.p.c. Con ogni più ampia riserva di legge, impregiudicato ogni ulteriore e più approfondito esame e con espressa riserva di formulare, precisare, modificare, proporre domande e richieste anche in via riconvenzionale, di ulteriormente motivare e illustrare nel merito le proprie difese, di depositare documenti e dedurre istanze istruttorie, anche di CTU.
Contr conclusioni dell'intervenuta ASSOUTENTI
“Piaccia al Tribunale LL.mo, contrariis reiectis: Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
-A) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del dispiegato intervento adesivo di pendente di nel presente giudizio;
-B) In via principale e nel merito, accogliere CP_2 per quanto di ragione le conclusioni precisate nel proprio atto di citazione dal signor Parte_1
da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie;
-C) Porre a carico di chi di
[...] ragione, in virtù del principio della soccombenza, le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio, anche in favore della parte interveniente, con distrazione in favore degli scriventi difensori”. La Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale. Verbale chiuso alle ore 11.10
La Spezia, il 4 aprile 2024
LA GIUDICE Tiziana Lottini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia RG 2020/168
2 tra nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso per procura dagli avv. ti Alberto C.F._1
Russo , Rosanna Stifano e Luca Cesareo ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to Alberto Russo;
parte attrice
contro
la società (c.f. ), rappresentata e difesa per CP_1 P.IVA_1 procura dagli avvocati Nicola Scopsi, Lucia Dutto e Cristina Lydie Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi;
parte convenuta
con l'intervento
dell'associazione rappresentata e difesa per procura dagli CP_2 avv. Agosti Luca C o;
parte intervenuta
avente a oggetto: contratti NCri (cod. 146231)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 24 gennaio 2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio in relazione all'acquisto, il 19 settembre 2011, Controparte_1 di 2 (due) diamanti da investimento forniti dalla società Controparte_3
, per il prezzo complessivo € 14.818,72.
[...]
In particolare, allegava che: Pt_1
- egli era titolare di un rapporto di conto corrente NCrio e di un conto deposito titoli presso l'Agenzia di Levanto del;
CP_1
- l'acquisto del diamante gli era stato ripetutamente proposto e consigliato dai funzionari dalla Banca come una forma di investimento “sicura” (p. 13, atto di citazione), sia in riferimento alla capacità di conservazione di valore del bene, sia in termini di un'agevole possibilità di rivendita dello stesso sul mercato;
- il aveva, infatti, sottoscritto con la società Organizzazione_1
3 Part (in seguito, anche solo “ ”) un Parte_3 accordo commerciale volto a promuovere il commercio di diamanti grazie alla propria rete territoriale di agenzie del gruppo;
- soltanto a seguito di inchieste giornalistiche che ricostruivano il modus operandi delle società coinvolte nell'attività di vendita dei cd. diamanti da investimento, egli si sarebbe accorto di essere stato tratto in inganno circa il reale valore del prezioso acquistato;
infatti, come accertato dall'Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato (in seguito ) nella decisione n.10677 del 20 Org_2 settembre 2017, il prezzo di acquisto dei diamanti proposti ai clienti del gruppo on corrispondeva in alcun modo ai prezzi internazionali di vendita CP_1 degli stessi, bensì era il frutto di una precisa scelta di marketing delle società di intermediazione.
Pertanto, l'attore chiedeva l'accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale della e la condanna CP_4 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
In data 14 aprile 2020, si costituiva -tempestivamente- la parte convenuta
[...] che resisteva alla domanda, chiedendo il rigetto della medesima: CP_1
- eccependo la prescrizione dell'azione delle pretese risarcitorie a titolo di responsabilità extracontrattuale;
- affermando la propria l'assoluta estraneità agli acquisti di diamanti Part conclusi esclusivamente tra l'attrice, da un lato, e la , dall'altro;
- allegando l'accordo intercorso tra la stessa e , in cui alla Banca veniva chiesto unicamente di segnalare i clienti interessati all'acquisto dei diamanti e di mostrare loro il materiale divulgativo predisposto da Part
, senza mai svolgere un'attività di promozione o di sollecitazione all'investimento;
- affermando, in sostanza, di aver svolto un ruolo di “mero tramite”, tale da far escludere ogni responsabilità in merito all'operazione di acquisto
4 e anche ala veridicità delle informazioni sul valore dei diamanti fornite Part e predisposte da .
In data 28 settembre 2023 interveniva in giudizio ad adiuvandum l'associazione
. CP_2
Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le prove orali chieste dall'attore (il rappresentante legale del dott. l'audizione della Controparte_1 Persona_1 teste;
inoltre, con ordinanza del 9 novembre 2022, veniva disposta Testimone_1
CTU al fine di determinare il valore del diamante alla data dell'acquisto per poter definire eventualmente la somma versata in eccesso dall'acquirente.
Il Consulente, nella relazione depositata in data 7 febbraio 2023 acclarava che il valore del diamante al momento dell'acquisto era pari a € 6.360,00, con una differenza quindi di €. 8.458,72 rispetto a quanto pagato dall'attore.
All'odierna udienza le parti precisavano le proprie conclusioni, come sopra indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria di è fondata è deve essere Parte_1 accolta nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
Deve, preliminarmente, essere sottolineato che i provvedimenti dell' in Org_2 materia di pratiche commerciali scorrette hanno carattere di cosiddetta “prova privilegiata”, stante l'autorevolezza dell'organo dal quale promanano e considerati gli strumenti di indagine a disposizione della medesima Autorità nell'espletamento del suo ruolo pubblicistico di tutela della concorrenza e del mercato, in posizione di indipendenza, al solo scopo di dare attuazione alle norme regolatrici del mercato, in posizione;
i provvedimenti hanno, pertanto, elevata attitudine probatoria, in primis quanto all'accertamento di fatti storici rilevanti anche ai fini della decisione del giudice
5 civile.
Dal provvedimento dell'AGCM2 e dagli atti del fascicolo del procedimento, prodotti nella presente causa dall'attrice) si evince, per quanto ora di interesse:
- che la società (in seguito, Parte_3
Part anche solo ”), esercitante attività di commercio di diamanti e l'istituto creditizio (in seguito, anche ” o Controparte_1 CP_1
”) hanno tenuto pratiche commerciali scorrette ai sensi CP_1 degli artt. 20 e 21 comma 1, lettere b), c), d) e f), 22, nonché 23, comma
1, lettera t), del Codice del Consumo;
- che tali pratiche consistevano nei comportamenti messi in atto da
[...]
nell'offerta di diamanti da investimento, poiché, in Org_3 particolare:
• , sia direttamente sia tramite (e , ha CP_1 Org_4 offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive ed ingannevoli in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto;
nel materiale Part promozionale e illustrativo di e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici;
b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in
6 -
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mercati regolamentati;
c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti;
d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta;
che tali pratiche di IDB sono state favorite dai canale di vendita utilizzati dalla società e, in particolare, dagli Istituti di Credito, tra i quali proprio (cioè l'odierna convenuta); CP_1
che dall'istruttoria espletata da è emerso che le banche – con Org_2
tutte le loro agenzie- rappresentavano il principale canale attraverso il Part quale i diamanti di venivano offerti ai consumatori finali, avendo Part
stipulato appositi accordi commerciali con (e CP_1 Org_4 che prevedevano un ritorno economico per queste ultime parametrato al volume di vendita;
che aveva interesse all'attività di collocamento dei diamanti -sia CP_1
per il ritorno economico derivante dall'accordo con sia per Pt_2 fidelizzare la clientela ampliando i servizi offerti ai propri clienti;
che i funzionari di deputati ai servizi di consulenza ai clienti per CP_1
gli investimenti proponevano alla clientela, qualora ricorressero alcuni requisiti patrimoniali e l'inclinazione ad investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa;
nel far ciò, utilizzavano il Part materiale divulgativo (brochures e leaflets) predisposto da per illustrare l'investimento, come loro indicato nelle circolari operative interne (citate da come comunicazione 2011P176, norma di Org_2 processo 2015CNP232)– e come previsto dai contratti stipulati con Part
(indicati come contratto del 23 settembre 2011 tra e integrazione del 28 aprile 2014); nel materiale divulgativo l'acquisto di diamanti veniva proposto come un bene rifugio idoneo a conservare il valore dei risparmi, sottolineando la facilità di controllo dell'andamento
7 dell'investimento, in virtù della periodica pubblicazione delle quotazioni IDB su quotidiani economico-finanziari;
- che i funzionari di , sempre in ossequio agli accordi CP_1
Part contrattuali, curavano la compilazione e l'invio a del modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e Part presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il Part cliente non avesse richiesto la custodia presso i caveaux di .
Peraltro, , negli atti difensivi ammetteva esplicitamente: CP_1
Part
- di aver segnalato i prodotti di , dopo che la cliente aveva richiesto informazioni, espressamente e specificamente;
- di aver consegnato al copia delle brochure informative Pt_1
Part predisposte da e informato la società dell'interesse manifestato dalla cliente;
- di aver dato disponibilità a fare da referente per le successive comunicazioni;
Part
- che la convenuta era legata a da accordi di collaborazione, e, in Part particolare che e alcune banche appartenenti all'ex Organizzazione_5
(confluito dal 1° gennaio 2017 nel nuovo ) intercorrevano “accordi Org_1 di collaborazione”.
Inoltre, nel corso dell'interpello, inoltre, il rappresentante legale della convenuta, ammetteva[3]:
• che la riconosceva alla di una percentuale rapportata al Org_5
volume degli ordini di acquisto andati a buon fine, pari, nel 2011, al 18%.
Altresì, la teste già dipendente della convenuta e gestore del Testimone_2 affermava che esistevano circolari interne relative alle modalità di Pt_1 presentazione dei diamanti, pur non ricordando di averle personalmente lette prima
8 Part del collocamento dei diamanti, che ai dipendenti venivano fornite le brochures di Part e le “quotazioni” del 24H, di avere preso contatto con per fissare Org_6
l'appuntamento col di aver compilato la proposta di acquisto;
in generale Pt_1 aggiungeva che i clienti si recavano in filiale per informarsi dell'investimento che veniva consigliato ai clienti di mantenere l'investimento almeno 7/8 anni.
Per inciso, non vengono, invece, presi in considerazione, in quanto tali, e valutati i documenti allegati dall'intervenuta ASSOUTENTI, atteso che l'intervento è sopravvenuto dopo ampiamente dopo il maturare delle preclusioni istruttorie4-e senza che sia stata avanzata istanza di rimessione in termini-.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, nella relazione depositata l'8 febbraio 2023, riferiva che il diamante acquistato dall'attrice ha oggettivamente un valore di €.
6.360,00, con una differenza quindi di €. 8.458,72 rispetto al prezzo pagato dall'attore.
Le valutazioni espresse dal consulente appaiono attendibili, rese all'esito di accertamenti approfonditi, supportate da documentazione fotografica e bibliografia, ed esposte in modo chiaro, logico e senza contraddizioni. Il CTU ha, inoltre, replicato in modo adeguato e puntuale alle osservazioni dei CTP (cfr allegato alla relazione denominato CONTRODEDUZIONI CTU) spiegando, in modo convincente, come abbia individuato il ricarico da praticare rispetto al valore del listino e Org_7
Part precisando come esulasse dal suo incarico valutare gli oneri accessori che avrebbe applicato per determinare il prezzo di vendita.
In definitiva, pertanto, può ritenersi accertato, sulla base dei precisi e concordanti elementi di prova sopra esposti, che:
- il prezzo di acquisto del diamante pagato dall'attore non corrispondeva ai prezzi internazionali di vendita, essendo invece il frutto di una scelta Part di marketing delle società ;
9 - le procedure di offerta dei diamanti da investimento da parte di
[...]
e degli istituti di credito con cui operava, tra i quali la convenuta Pt_3 possono considerarsi gravemente ingannevoli e omissive;
- il danno cagionato all'attrice deve essere risarcito dalla convenuta, ricorrendo una responsabilità contrattuale (da contatto sociale) di poiché l'attività posta in essere dalla NC Controparte_1 convenuta nelle operazioni di investimento dei diamanti -la segnalazione e la consegna di materiale divulgativo da parte dei funzionari NCri, ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sugli investimenti, l'utilizzo dei locali della NC, Part garantivano la riuscita dell'operazione di , la quale poteva contare sul rapporto di fiducia instaurato tra il risparmiatore e la NC;
- il ruolo della NC, dunque, può essere ritenuto -come in effetti ritenuto anche da on di “mero segnalatore”, ma di “sollecitazione Org_2 all'investimento”, poiché i funzionari addetti utilizzavano il materiale Part divulgativo predisposto da per illustrare la vantaggiosità dell'investimento, mettevano a disposizione della clientela, all'interno delle filiali della Banca, il materiale divulgativo e informativo di
[...]
e di facevano da tramite per l'invio dell'ordine d'acquisto, Pt_3 mettendolo così in contatto i clienti, e nella specie , Parte_1 con la società venendo poi, per l'attività in parola, Parte_3
Part remunerata proprio dalla medesima .
La responsabilità della NC da contatto sociale, consegue alla circostanza che tra i funzionari della predetta e la cliente, si è instaurato un rapporto e che a Pt_1 costoro si era affidato.
Invero:
- l'art. 1173 c.c. prevede che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico;
10 - la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo individuato fonte atipica di obbligazione, riconducibile all'art. 1173 c.c., proprio nel c.d. «contatto sociale»5, dal quale sorge un rapporto contrattuale in senso lato, avente fonte non in un atto negoziale, ma in un evento che porta due soggetti ad entrare in relazione due soggetti, facendo sorgere in capo all'uno o all'altro l'obbligo di eseguire una prestazione;
Nel caso di specie, sussistono, infatti:
- da un lato, il rapporto tra l'attore, cliente, e la convenuta, soggetto CP_4
qualificato, con la quale la prima aveva da tempo instaurato un rapporto di fiducia: l'attore (già correntista da tempo), faceva affidamento sulla correttezza dei funzionari a lui noti, contava sul fatto che i medesimi fossero diligenti nell'adempiere ai doveri di informazione e protezione nei confronti dei propri clienti;
- dall'altro, la condotta della NC, la segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti, in mancanza di qualsiasi basilare informazione in merito alla reale natura della stessa, alle alte provvigioni e commissioni, alla intrinseca rischiosità dell'operazione: circostanze, tutte, note alla Org NC (a causa dei rapporti della medesima con , dalla quale veniva remunerata);
Nella fattispecie, pertanto, è configurabile, una situazione atta ad essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 1173 c.c., perché:
- sussiste una relazione tra due soggetti determinati, tale per cui, una parte faccia affidamento sull'adempimento da parte dell'altra di obblighi di protezione ed informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., in ragione della qualità rivestita da uno di essi;
- la infatti, è senz'altro, un soggetto qualificato al quali i clienti si CP_4
rivolge con fiducia, confidando che i funzionari espletino i propri
11 compiti, con trasparenza e con serietà, con competenza e avendo accesso -a differenza, in genere, dei clienti-di ad informazioni tali da consentire valutazioni più accorte, di individuare eventuali aspetti critici: ad esempio, la NC avrebbe potuto, senza difficoltà consultare le quotazioni internazionali dei diamanti e accorgersi che il prezzo Part d'acquisto proposto, fissato da , era assai più alto delle predette quotazioni e che, in nessun modo, veniva presa in considerazione la Cont reale liquidabilità dei preziosi. Peraltro, sapeva che il prezzo d'acquisto non era determinato solo in base alla quotazione (dunque al valore oggettivo), ma anche da commissioni, non fosse altro che per il Part fatto che essa stessa percepiva una lucrosa commissione da . Cont La responsabilità da contatto sociale– a differenza di quanto sostenuto da – non è esclusa dal fatto che nella proposta di acquisto6 sia contenuta la frase del diamante il cliente abbia sottoscritto di essere “consapevole che la NC stessa non assume Part alcuna responsabilità in merito al contratto, che intercorre solo tra il proponente e ” (doc. 1, pag. 2, punto 6, comparsa di costituzione). Da essa può desumersi, solo, che la cliente fosse stata informata che il contratto di acquisto dei diamanti intercorreva tra la Part medesima e : la responsabilità della NC, infatti, sorge per il contatto sociale - nei termini sopra rappresentati- con la cliente, stante la posizione di professionista qualificato della NC. Deve, pertanto, essere disattesa la prospettazione della convenuta, che vorrebbe veder esclusa la propria responsabilità per il mero fatto di non essere stata parte negoziale dell'operazione: nonostante l'assenza di un rapporto contrattuale tra il cliente e la nell'acquisto del diamante, l'affidamento CP_4 ingenerato nel primo è tale da far sorgere nei confronti della degli obblighi di CP_4 protezione e di informazione il cui contenuto è del tutto analogo a quello che sarebbe sorto se tra le parti fosse intercorso un contratto. Il cliente era indotto a fidarsi perché
l'acquisto era stato proposto dal personale della Banca -a lei, tra l'altro. da tempo Part noto-, perché informazioni contenute nel materiale promozionale di le venivano prospettate dalla NC, o comunque, nei locali della medesima, sicché l'acquisto
12 veniva percepito come vantaggioso, come un prodotto del quale anche la NC non Cont aveva ragione di diffidare. Si sottolinea, altresì, che non ha neppure asserito di aver rappresentato alla cliente il proprio ruolo e le proprie provvigioni (circa il 18%).
La NC è -dunque- tenuta a risarcire all'attore il danno patito, a titolo di responsabilità da contatto sociale ex art. 1173 c.c.
La parte attrice non ha, invece, provato di aver patito danni ulteriori;
in particolare non ha fornito prova del danno preteso quale lucro cessante, degli elementi necessari per far ritenere che le somme sarebbero state diversamente investite e con quale guadagno.
La commisurazione del danno.
Il danno consiste nella differenza tra il valore reale del diamante acquistato -al momento dell'acquisto- e il prezzo d'acquisto pagato, con le precisazioni di seguito illustrate.
Il Consulente Tecnico indicava il valore reale del diamante (sulla base di quanto indicato nel listino internazionale - quale parametro di riferimento per il Org_7 prezzo dei brillanti di qualità eccelsa al momento dell'acquisto in € 6.360,00, a fronte del corrispettivo versato di € 14.818,72, con una differenza quindi di €. 8.458,72 rispetto al prezzo pagato dall'attore.
Il CTU, oltre a consultare il listino ha valutato lo sconto che un venditore Org_7 all'ingrosso, poteva ottenere (considerando IDB inquadrabile come negozio di buona qualità, cioè non marginali (vale a dire di piccoli centri con un numero limitato di vendite di brillanti da investimento) ma nemmeno di quelli top level, che hanno accesso diretto al mercato dei preziosi di Anversa con la possibilità di saltare un passaggio nella catena di approvvigionamento dei preziosi); inoltre, aggiungeva un ricarico del
36% quale remunerazione del venditore (valutazione prudenziale i linea con i ricarichi al tempo applicati).
A tale importo deve essere aggiunta solo l'IVA -pari al 22%- (€ 744,7), ottenendo così un prezzo congruo d'acquisto lordo pari a 7.759,20.
Il danno patito, dunque -la differenza tra il prezzo di mercato al dettaglio al
13 momento dell'acquisto e il prezzo pagato da parte attrice- è pari a € 7.059,52: tale somma, trattandosi di debito di valore, deve essere rivalutata-. Sono dovuti, inoltre, gli interessi in misura legale, sulla somma via via rivalutata. zione monetaria dalla data dell'investimento.
L'intervento di Assoutenti e spese di lite
L'intervento di Assoutenti appare ammissibile.
Le associazioni esponenziali di interessi diffusi, riconosciute altresì dal
[...]
e inserite nell'elenco di quelle legittimate ad agire a tutela Controparte_5 degli interessi collettivi, soano legittimate ad intervenire ad adiuvandum nei giudizi proposti individualmente dai singoli consumatori.
Dalla lettura delle previsioni dello Statuto7 dell'intervenuta emerge che essa può essere ritenuta effettivamente rappresentativa rispetto agli interessi diffusi di cui quest'ultima si afferma portatrice, tra i quali, in particolare, la promozione e la tutela dei diritti del risparmiatore in ogni sede giudiziale e stragiudiziale;
essa ha prodotto anche il decreto di conferma del MISE dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale;
l'attrice è associata di CP_2
L'intervento di , avvenuto dopo il maturare delle preclusioni CP_2 istruttorie, non ha, però, apportato alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti oggetto del processo è causa;
pertanto, le spese tra la parte convenuta e l'intervenuta devono essere integralmente compensate. CP_2
Né vi è motivo di ritenere che la parte debba essere condannata ex art. 88 e 92
c.p.c., non ravvisandosi violazioni al dovere di lealtà.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e la convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate e la durata del procedimento nonché l pregio delle difese. Anche la spesa per la CTU, come già liquidata dalla G.I., dovrà essere sopportata dalla convenuta, stanti gli esiti degli accertamenti.
14 Responsabilità extracontrattuale
L'attore chiede anche che gli venga riconosciuto il risarcimento del danno conseguente al fatto illecito della Banca, ex art. 2043 c.c. per la violazione di norme poste a tutela dei consumatori, del risparmio e della concorrenza, dalle quali scaturiscono diritti fondamentali – quali il diritto del consumatore ad essere correttamente informato-.
Tuttavia, la lesione di un diritto inviolabile, seppur provata, non sarebbe sufficiente, tuttavia, per far ritenere sussistente il danno, in merito al quale non è stata offerta prova alcuna dall'attore. La domanda deve essere, pertanto, sotto tale profilo, respinta.
Ogni altro profilo deve ritenersi assorbito, in ossequio al principio della ragione più liquida.
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza e domanda, così provvede:
- condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare a la Parte_1 somma di € 7.059,52, oltre rivalutazione dalla data dell'acquisto e interessi legali sulla somma via via rivalutata, al tasso legale;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra la parte convenuta e la parte intervenuta;
Controparte_1 CP_2
- condanna la società in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a rimborsare a Parte_1 le spese di lite, determinate in euro 5.500,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori che
15 si sono dichiarati antistatari- nonché al rimborso del contributo unificato-;
- dispone che la spesa per la CTU venga integralmente sopportata dalla parte convenuta;
Così deciso in La Spezia, il 4 aprile 2024
LA GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Udienza del 22 settembre 2021; ai testi residui l'attrice rinunziava il 30 marzo 2022 2 allegato alla citazione 3 Verbale 22 settembre 2021 4 il 28 settembre 2023 5 Sentenza n. 24071 del 13/10/2017, Cass. Sentenza n. 11642 del 11/07/2012, Cass. n. 9320 del 09/05/2016, Cass. Ordinanza n. 29711 del 29/12/2020 6 ] Vd comparsa di costituzione pagina 8 e doc.allegato 1, pag.2, sub § 6. 7 Doc. b allegato a intervento