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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/09/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NZ, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, all'esito della Camera di Consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 128 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in NZ, alla Via C.F._2
Corso Mazzini, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ansani che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
nonchè
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti; “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in NZ e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di NZ, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NZ di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza. Si
RGVG n. 128/2025 - Pagina 1 di 6 chiede, inoltre, che il Tribunale disponga circa il mantenimento del precedente accordo”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 22 gennaio 2025, e Parte_1 Parte_2
- premesso di aver contratto matrimonio in NZ in data 28 dicembre
[...]
2011, in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, Per_1
– chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da questi contratto.
A fondamento della domanda, le parti deducevano:
- che la separazione personale era stata pronunciata con sentenza emessa dal
Tribunale di NZ (passata in giudicato) che aveva, altresì, omologato le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi nel corso del procedimento e da essi sottoscritto in data 19 marzo 2021;
- che dette condizioni, in particolare, prevedevano quanto segue:
“a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) riguardo al figlio della coppia, il piccolo , l'affido è condiviso Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter c. 3 C.C., le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno di essi;
c) riguardo al diritto di visita del minore da parte del padre lo stesso è regolato nei seguenti termini: Il padre potrà recarsi a trovare il figlio e tenerlo con sé, previo avviso telefonico alla madre, ogni qualvolta vorrà con un preavviso di almeno 24 ore;
Ogni quindici giorni il minore trascorrerà con il padre il fine settimana ovvero dal venerdì pomeriggio accompagnato dalla madre dai nonni paterni per non sottrarre tali figure importanti per una sana crescita d el bambino, ovvero dopo la fine delle lezioni del sabato in periodo scolastico;
sempre accompagnato dalla madre presso i nonni paterni;
sino alla domenica sera alle ore
RGVG n. 128/2025 - Pagina 2 di 6 21.00; Il minore trascorrerà il proprio compleanno per l'intera giornata, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre. Tanto, ad iniziare dall'anno
2022 che sarà trascorso con la madre;
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con il padre la settimana dal 24 al 30 dicembre ovvero quella dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta dalle ore 9,00 alle ore 21,00, salvo diversi consensuali accordi;
Durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto con il padre. Periodo che Per_1 ricomprenderà, ad anni alterni, la settimana di Ferragosto o quella precedente. Il tutto da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno;
d) Il Sig.
verserà, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di aprile 2021, la Pt_2 somma mensile di 500,00 euro alla Sig.ra a titolo di mantenimento del figlio PT
. Ciò, oltre il 50% delle spese straordinarie che dovranno, in ogni caso, Per_1 concordarsi tra i coniugi;
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento;
f) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di una Pt_2 PT tantum, la somma di 1.500,00 euro – in tre tranche di 500,00 ciascuna: la prima in contanti al momento della sottoscrizione del presente accordo che vale da quietanza, le altre due a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate forni te dalla
Sig.ra la prima entro il quinto giorno del mese successivo, e la terza nel PT quinto giorno dell'altro successivo mese – a tacitazione di ogni pretesa rispetto a pregresse spese mediche, straordinarie e/o di mantenimento del piccolo , Per_1 pur sostenute a tutt'oggi dalla sola Sig.ra g) La Sig.ra dichiara di PT PT rinunciare ad ogni azione rispetto all'addebito della separazione al Sig. ; Pt_2
h) Il presente accordo verrà depositato presso il Tribunale di NZ ed alla prima udienza utile del giudizio sopra indicato, si chiederà la ratifica dello stesso per chiudere il procedimento contenzioso;
i) Ove una delle parti dovesse disattendere la presente scrittura ne risponderà in ogni sede, civile e penale. Con avvertenza espressa che, nel predetto caso, le maggiori somme versate dal Sig.
alla Sig.ra per il mantenimento del figlio e scaturenti dal presente Pt_2 PT accordo, eccedenti quanto statuito dal Tribunale di NZ nell'Ordinanza del
RGVG n. 128/2025 - Pagina 3 di 6 29/11/1, nonché la somma corrisposta una tantum, verrà recuperata dal Pt_2 mensilmente attuando la compensazione con quanto dovuto versare per i mesi a venire sino al soddisfo, con decadenza dell'accordo tra le parti;
l) Le parti dichiarano di aver risolto, allo stato, ogni altra questione”.
- che essendo trascorsi più di tre anni dall'emissione della sentenza di separazione, ricorrevano tutti i presupposti previsti dall'art. 3 L.898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'accordo sopra riportato.
1.1. Con decreto del 5 febbraio 2025 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento fissava dinnanzi a sé l'udienza cartolare del 9 luglio 2025.
Differita all'udienza del 15 luglio 2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, all'esito, preso previamente atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in presenza, manifestata mediante deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi –con ordinanza del 7 agosto 2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio rileva che, sebbene venga chiesto dai coniugi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto, sotto il profilo della qualificazione giuridica, la domanda deve essere inquadrata come scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio si evince che i coniugi contrassero matrimonio in NZ, celebrato con rito civile, il 28 dicembre 2011.
Ed invero, dal menzionato documento risulta che il matrimonio è stato trascritto nella parte prima, ove sono indicati i matrimoni celebrati dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda di divorzio congiuntamente proposta da e sia fondata e debba essere Parte_1 Parte_2 accolta, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando
RGVG n. 128/2025 - Pagina 4 di 6 – in seguito alla comparizione personale all'udienza presidenziale - la separazione
è stata pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza del 24 maggio 2021, in conformità alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 19 marzo
2021.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la concorde domanda di divorzio e la manifestata volontà di non riconciliarsi rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
3.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo, riproduttive di quelle della separazione, sopra riportate e trascritte ed afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, promossa congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
RGVG n. 128/2025 - Pagina 5 di 6 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in NZ il 28 dicembre 2011 da e , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di NZ, Anno 2011, Parte I, Serie, N.54;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
19 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 128/2025 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di NZ, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, all'esito della Camera di Consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 128 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in NZ, alla Via C.F._2
Corso Mazzini, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ansani che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
nonchè
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti; “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in NZ e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di NZ, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NZ di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza. Si
RGVG n. 128/2025 - Pagina 1 di 6 chiede, inoltre, che il Tribunale disponga circa il mantenimento del precedente accordo”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato il 22 gennaio 2025, e Parte_1 Parte_2
- premesso di aver contratto matrimonio in NZ in data 28 dicembre
[...]
2011, in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, Per_1
– chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da questi contratto.
A fondamento della domanda, le parti deducevano:
- che la separazione personale era stata pronunciata con sentenza emessa dal
Tribunale di NZ (passata in giudicato) che aveva, altresì, omologato le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi nel corso del procedimento e da essi sottoscritto in data 19 marzo 2021;
- che dette condizioni, in particolare, prevedevano quanto segue:
“a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) riguardo al figlio della coppia, il piccolo , l'affido è condiviso Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter c. 3 C.C., le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio;
mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno di essi;
c) riguardo al diritto di visita del minore da parte del padre lo stesso è regolato nei seguenti termini: Il padre potrà recarsi a trovare il figlio e tenerlo con sé, previo avviso telefonico alla madre, ogni qualvolta vorrà con un preavviso di almeno 24 ore;
Ogni quindici giorni il minore trascorrerà con il padre il fine settimana ovvero dal venerdì pomeriggio accompagnato dalla madre dai nonni paterni per non sottrarre tali figure importanti per una sana crescita d el bambino, ovvero dopo la fine delle lezioni del sabato in periodo scolastico;
sempre accompagnato dalla madre presso i nonni paterni;
sino alla domenica sera alle ore
RGVG n. 128/2025 - Pagina 2 di 6 21.00; Il minore trascorrerà il proprio compleanno per l'intera giornata, ad anni alterni, un anno con la madre ed un anno con il padre. Tanto, ad iniziare dall'anno
2022 che sarà trascorso con la madre;
Durante le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con il padre la settimana dal 24 al 30 dicembre ovvero quella dal 30 dicembre al 6 gennaio;
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il figlio trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta dalle ore 9,00 alle ore 21,00, salvo diversi consensuali accordi;
Durante il periodo estivo trascorrerà 15 giorni nel mese di agosto con il padre. Periodo che Per_1 ricomprenderà, ad anni alterni, la settimana di Ferragosto o quella precedente. Il tutto da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno;
d) Il Sig.
verserà, entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di aprile 2021, la Pt_2 somma mensile di 500,00 euro alla Sig.ra a titolo di mantenimento del figlio PT
. Ciò, oltre il 50% delle spese straordinarie che dovranno, in ogni caso, Per_1 concordarsi tra i coniugi;
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi reciproco obbligo di mantenimento;
f) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di una Pt_2 PT tantum, la somma di 1.500,00 euro – in tre tranche di 500,00 ciascuna: la prima in contanti al momento della sottoscrizione del presente accordo che vale da quietanza, le altre due a mezzo bonifico bancario, sulle coordinate forni te dalla
Sig.ra la prima entro il quinto giorno del mese successivo, e la terza nel PT quinto giorno dell'altro successivo mese – a tacitazione di ogni pretesa rispetto a pregresse spese mediche, straordinarie e/o di mantenimento del piccolo , Per_1 pur sostenute a tutt'oggi dalla sola Sig.ra g) La Sig.ra dichiara di PT PT rinunciare ad ogni azione rispetto all'addebito della separazione al Sig. ; Pt_2
h) Il presente accordo verrà depositato presso il Tribunale di NZ ed alla prima udienza utile del giudizio sopra indicato, si chiederà la ratifica dello stesso per chiudere il procedimento contenzioso;
i) Ove una delle parti dovesse disattendere la presente scrittura ne risponderà in ogni sede, civile e penale. Con avvertenza espressa che, nel predetto caso, le maggiori somme versate dal Sig.
alla Sig.ra per il mantenimento del figlio e scaturenti dal presente Pt_2 PT accordo, eccedenti quanto statuito dal Tribunale di NZ nell'Ordinanza del
RGVG n. 128/2025 - Pagina 3 di 6 29/11/1, nonché la somma corrisposta una tantum, verrà recuperata dal Pt_2 mensilmente attuando la compensazione con quanto dovuto versare per i mesi a venire sino al soddisfo, con decadenza dell'accordo tra le parti;
l) Le parti dichiarano di aver risolto, allo stato, ogni altra questione”.
- che essendo trascorsi più di tre anni dall'emissione della sentenza di separazione, ricorrevano tutti i presupposti previsti dall'art. 3 L.898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'accordo sopra riportato.
1.1. Con decreto del 5 febbraio 2025 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento fissava dinnanzi a sé l'udienza cartolare del 9 luglio 2025.
Differita all'udienza del 15 luglio 2025, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione, all'esito, preso previamente atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in presenza, manifestata mediante deposito di dichiarazione sottoscritta dai coniugi –con ordinanza del 7 agosto 2025 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio rileva che, sebbene venga chiesto dai coniugi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto, sotto il profilo della qualificazione giuridica, la domanda deve essere inquadrata come scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio si evince che i coniugi contrassero matrimonio in NZ, celebrato con rito civile, il 28 dicembre 2011.
Ed invero, dal menzionato documento risulta che il matrimonio è stato trascritto nella parte prima, ove sono indicati i matrimoni celebrati dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.
3. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda di divorzio congiuntamente proposta da e sia fondata e debba essere Parte_1 Parte_2 accolta, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando
RGVG n. 128/2025 - Pagina 4 di 6 – in seguito alla comparizione personale all'udienza presidenziale - la separazione
è stata pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza del 24 maggio 2021, in conformità alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti in data 19 marzo
2021.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la concorde domanda di divorzio e la manifestata volontà di non riconciliarsi rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
3.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso introduttivo, riproduttive di quelle della separazione, sopra riportate e trascritte ed afferenti, in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NZ, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, promossa congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
RGVG n. 128/2025 - Pagina 5 di 6 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in NZ il 28 dicembre 2011 da e , trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di NZ, Anno 2011, Parte I, Serie, N.54;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NZ, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in NZ, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
19 settembre 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 128/2025 - Pagina 6 di 6