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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 884/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIGRETTI ELENA SOFIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE SUD 8 COLICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SALA INGRID Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA S. JORIO 9 22010 GARZENO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como – in funzione di Giudice di secondo grado – contrariis rejectis In via istruttoria: ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze, già dedotte e capitolate in primo grado nel termine assegnato ai sensi dell'art. 320 comma 4 c.p.c., da intendersi precedute da “E' vero o non è vero che ...”: 1. “... nell'anno 1997 il Comune di Dongo aveva acquistato Piazza TT, così diventandone unico ed esclusivo proprietario”. 2. “... a partire dall'atto di compravendita dell'anno 1997 Piazza TT è uno spazio destinato ad uso pubblico”. 3. “... la società occupa con Parte_1 alcuni tavolini una piccola parte di Piazza TT per lo svolgimento della propria attività di ristorazione e di somministrazione alimentare alla clientela”. 4. “... la società versa Parte_1 al Comune di Dongo la SA (Tassa per l'Occupazione del Suolo ad Uso Pubblico) in relazione alla parte di Piazza TT occupata con i propri tavolini”. 5. “... in ragione dell'obbligo di distanziamento correlato all'emergenza COVID-19 il Comune di Dongo ha autorizzato la società ad Parte_1 occupare una parte ulteriore di Piazza TT per collocare i tavolini esterni a distanza regolamentare”. 6. “... l'amministrazione del ha invitato i condomini che occupano le aree Controparte_1 esterne di Piazza TT a rivolgersi al Comune di Dongo per la determinazione della SA”. 7. “... la società è stata costituita nell'anno 2008 ed ha comunque versato per alcuni anni ed Parte_1
a favore del anche le somme richieste per l'asserita occupazione degli spazi Controparte_1 condominiali”. 8. “... nel corso di un'assemblea condominiale la società ha proposto Parte_1 un pagamento a stralcio a favore del pur di definire le contestazioni relative alla Controparte_1 debenza di oneri per occupazione degli spazi ceduti al Comune di Dongo”. Si indica nuovamente come testimone il signor ovverosia colui che funse da Sindaco del Comune di Dongo dal 7 Tes_1 giugno 2009 al 27 maggio 2019. Sempre in via istruttoria: valutare, in ossequio all'interpretazione di cui alla sentenza n. 10790/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione, la necessità di acquisire – o di ordinarne l'esibizione ed il deposito – ai fini del decidere e per dissipare eventuali dubbi interpretativi, di tutti gli atti pubblici prodromici alla sottoscrizione dell'atto di compravendita tra la società SICED ed il Comune di Dongo (all. 4 al fascicolo di parte di primo grado) e nella stessa espressamente richiamati.
In ogni caso: riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Como dott. Falcone n. 621/2021 R.G. 3110/2019, pubblicata il 1. settembre 2021 e non notificata, e per l'effetto accogliere l'opposizione, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 739/2019 del 19 aprile 2019, condannare la controparte alla restituzione di tutte le somme incassate in forza di tale ingiunzione, dell'atto di precetto e della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como in funzione di Giudice di secondo Grado, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società , in quanto privo di motivazioni e dei requisiti ai sensi dell'art. 342 Parte_1 c.p.c.; Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società
[...]
, in quanto privo di una ragionevole possibilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis Parte_1
c.p.c.; Nel merito: respingere integralmente il gravame proposto dalla società Parte_1 avverso la sentenza n. 621/2021, R.G. n. 3110/19 emessa dal Giudice di Pace di Como, dott. Falcone, in data 29/07/2021 depositata il 1 settembre 2021, e, conseguentemente, volerla, integralmente confermare. -Condannare la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Parte_1 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. -In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori IVA e CPA. In via istruttoria: nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale di Como – in funzione di Giudice di secondo grado – dovesse ritenere per l'ammissione di istanze istruttorie avanzate da parte appellante e per le quali si formula, sin da ora, pagina 2 di 5 ferma opposizione, si chiede l'integrale ammissione delle prove orali tutte indicate nelle persone dei testi tutti indicati, giusto quanto articolato e richiesto dallo scrivente nei propri atti di causa di primo grado ed, in specie, nella propria memoria ex art. 320, comma 4 c.p.c. del 02/10/2020, da intendersi ivi integralmente ritrascritta indicante i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che alcuni condomini o loro locatari del , sito in Dongo (CO), Piazza TT n. 1, nello svolgimento delle Controparte_1 proprie attività commerciali, occupano e utilizzano da anni parte degli spazi condominiali contraddistinti dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce? 2) Vero che l'utilizzo di parte degli spazi condominiali, contraddistinti dai colori rossi e viola nella planimetria che si esibisce, da parte di alcuni condomini o locatari del , è esclusivo? 3) Vero che l'utilizzo da Controparte_1 parte di alcuni condomini o locatari del di parte degli spazi condominiali adibiti Controparte_1
a parcheggio e marciapiede, contraddistinti dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce, impedisce agli altri condomini di farne parimenti uso? 4) Vero che gli spazi condominiali utilizzati in maniera esclusiva da alcuni condomini o locatari del , contraddistinti dai colori Controparte_1 rosso e viola nella planimetria che si esibisce, erano in origine destinati a parcheggio e marciapiede? 5) Vero che per l'utilizzo in maniera esclusiva di parte degli spazi condominiali adibiti a parcheggio e marciapiede (parti tinteggiate in rosso e viola nella planimetria che si esibisce) i condomini o locatari che ne facevano uso corrispondevano al una somma di denaro? 6) Vero che Controparte_1 l'unica somma di denaro che veniva pagata per l'utilizzo esclusivo di parte degli spazi condominiali, contraddistinti dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce, veniva versata al CP_1
? 7) Vero che, per l'utilizzo in maniera esclusiva di parte degli spazi condominiali, i
[...] condomini o locatari che ne fanno uso corrispondono tutt'ora al una somma di
Controparte_1 denaro? 8) Vero che gli importi corrisposti al per l'utilizzo esclusivo di parte
Controparte_1 degli spazi condominiali vengono imputati a costi/spese condominiali? 9) Vero che gli importi che i condomini o i locatari corrispondevano e corrispondono al per l'utilizzo di parte
Controparte_1 degli spazi condominiali sono stati stabiliti dal in accordo con i condomini o CP_1 CP_1 locatari stessi? 10) Vero che gli importi corrisposti dai condomini o locatari per l'utilizzo esclusivo di parte degli spazi condominiali venivano e vengono utilizzati per le spese condominiali tra le quali la manutenzione degli spazi condominiali stessi? 11) Vero che gli importi corrisposti al
Controparte_1
da parte dei condomini o locatari che utilizzano in maniera esclusiva parte degli spazi
[...] condominiali vengono inseriti ogni anno nel bilancio e nel relativo prospetto rate e versamenti? 12)
Vero che gli importi corrisposti al da parte dei condomini o locatari che Controparte_1 utilizzano in maniera esclusiva parte degli spazi condominiali vengono approvati ogni anno dall'assemblea condominiale? 13) Vero che la società utilizza in maniera esclusiva da Parte_1 anni, lo spazio condominiale adibito a parcheggio e marciapiede antistante la propria attività commerciale (contraddistinto dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce) attraverso il posizionamento di tavolini gazebo e vasi in cemento? 14) Vero che la società Parte_1 corrispondeva e corrisponde tutt'ora al una somma di denaro per l'utilizzo Controparte_1 esclusivo di alcuni spazi condominiali (parti tinteggiate di rosso e viola nella planimetria che si esibisce)? Con indicazione come testimoni, su tutti i capitoli di prova, i signori: - , via S. Testimone_2
Vincenzo n. 4, Gera Lario (CO); - , Via TT n. 98, Dongo (CO); - , Testimone_3 Testimone_4 via Rubini n. 3, Dongo (CO).
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'ingiunzione n. 739/2019 del 19 aprile 2019 emessa dal Giudice di Pace di Como ed azionata dal nei confronti della società per il pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.650,00 a titolo di oneri di occupazione dell'area condominiale davanti all'immobile condominiale sito a Dongo (CO), quest'ultima proponeva opposizione eccependo che l'area occupata era di proprietà comunale e non condominiale e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Giudice di Pace di Como rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la tesi dell'opponente fosse smentita dalla documentazione versata in atti (doc.2/8).
Ha proposto appello la società lamentando l'erroneità della decisione di prime cure Parte_1 poiché in realtà dall'atto pubblico del 1997 (doc. 4 citazione in opposizione) risulta che l'area occupata è di proprietà del Comune di Dongo.
Si è costituito il appellato eccependo l'inammissibilità del gravame e comunque la sua CP_1 infondatezza concludendo per il rigetto.
Per il principio della ragione più liquida, questo Giudice si ritiene esonerato dall'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello che risulta infondato nel merito e pertanto va rigettato.
Deve ritenersi documentato che l'area della Piazza TT (distinta al CT di Dongo mapp 6059 – ex 6059, 6058 e 976 ) sia di proprietà condominiale, come risulta dall'atto pubblico di compravendita del 7.5.1997.
Risulta infatti che:
- il condominio è un complesso residenziale formato da tre edifici distinti in lettere A, B, e C, sito in
Dongo (CO), via G.P. TT e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dongo al mapp. n. 5690
(ex mapp. 975/A e 975/B);
- di fronte al complesso residenziale sorge la Piazza TT distinta al Catasto Terreni del Comune di
Dongo al mapp. n. 6059 (ex mapp. nn. 6059,6058,976);
- l'appellante occupa e utilizza in maniera esclusiva gli spazi condominali contraddistinto dal colore viola nella planimetria allegata all'atto di compravendita n. 1477 Rep del 07/05/1997;
- detti spazi sono disciplinati nell'atto di compravendita del 1997 che al punto PATTI SPECIALI n. 2 lettera c) vengono indicati come : “parti del terreno di proprietà condominale” , (doc. n. 3 fascicolo di primo grado creditore opposto).
In tale quadro probatorio, deve ritenersi provata la proprietà delle aree occupate dalla CP_2 società, con la conseguenza che l'appello va rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al DM n 55/14 e smi per le varie fasi (esclusa istruttoria) al valore medio.
Va rigettata la domanda ex art 95 cpc non risultando provato che le spese liquidate siano inidonee a risarcire il danno.
Atteso l'esito negativo dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - bis d.P.R. 115/2002.
Pqm
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 4 di 5 - condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado liquidate in euro 1.701,00 oltre iva, cpa e rimborso spese 15 %;
- dichiara tenuto l'appellante al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 - bis d.P.R. 115/2002.
Como, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 884/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PIGRETTI ELENA SOFIA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE SUD 8 COLICO
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SALA INGRID Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA S. JORIO 9 22010 GARZENO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como – in funzione di Giudice di secondo grado – contrariis rejectis In via istruttoria: ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze, già dedotte e capitolate in primo grado nel termine assegnato ai sensi dell'art. 320 comma 4 c.p.c., da intendersi precedute da “E' vero o non è vero che ...”: 1. “... nell'anno 1997 il Comune di Dongo aveva acquistato Piazza TT, così diventandone unico ed esclusivo proprietario”. 2. “... a partire dall'atto di compravendita dell'anno 1997 Piazza TT è uno spazio destinato ad uso pubblico”. 3. “... la società occupa con Parte_1 alcuni tavolini una piccola parte di Piazza TT per lo svolgimento della propria attività di ristorazione e di somministrazione alimentare alla clientela”. 4. “... la società versa Parte_1 al Comune di Dongo la SA (Tassa per l'Occupazione del Suolo ad Uso Pubblico) in relazione alla parte di Piazza TT occupata con i propri tavolini”. 5. “... in ragione dell'obbligo di distanziamento correlato all'emergenza COVID-19 il Comune di Dongo ha autorizzato la società ad Parte_1 occupare una parte ulteriore di Piazza TT per collocare i tavolini esterni a distanza regolamentare”. 6. “... l'amministrazione del ha invitato i condomini che occupano le aree Controparte_1 esterne di Piazza TT a rivolgersi al Comune di Dongo per la determinazione della SA”. 7. “... la società è stata costituita nell'anno 2008 ed ha comunque versato per alcuni anni ed Parte_1
a favore del anche le somme richieste per l'asserita occupazione degli spazi Controparte_1 condominiali”. 8. “... nel corso di un'assemblea condominiale la società ha proposto Parte_1 un pagamento a stralcio a favore del pur di definire le contestazioni relative alla Controparte_1 debenza di oneri per occupazione degli spazi ceduti al Comune di Dongo”. Si indica nuovamente come testimone il signor ovverosia colui che funse da Sindaco del Comune di Dongo dal 7 Tes_1 giugno 2009 al 27 maggio 2019. Sempre in via istruttoria: valutare, in ossequio all'interpretazione di cui alla sentenza n. 10790/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione, la necessità di acquisire – o di ordinarne l'esibizione ed il deposito – ai fini del decidere e per dissipare eventuali dubbi interpretativi, di tutti gli atti pubblici prodromici alla sottoscrizione dell'atto di compravendita tra la società SICED ed il Comune di Dongo (all. 4 al fascicolo di parte di primo grado) e nella stessa espressamente richiamati.
In ogni caso: riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Como dott. Falcone n. 621/2021 R.G. 3110/2019, pubblicata il 1. settembre 2021 e non notificata, e per l'effetto accogliere l'opposizione, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 739/2019 del 19 aprile 2019, condannare la controparte alla restituzione di tutte le somme incassate in forza di tale ingiunzione, dell'atto di precetto e della sentenza di primo grado, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como in funzione di Giudice di secondo Grado, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società , in quanto privo di motivazioni e dei requisiti ai sensi dell'art. 342 Parte_1 c.p.c.; Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla società
[...]
, in quanto privo di una ragionevole possibilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis Parte_1
c.p.c.; Nel merito: respingere integralmente il gravame proposto dalla società Parte_1 avverso la sentenza n. 621/2021, R.G. n. 3110/19 emessa dal Giudice di Pace di Como, dott. Falcone, in data 29/07/2021 depositata il 1 settembre 2021, e, conseguentemente, volerla, integralmente confermare. -Condannare la società ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei Parte_1 danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. -In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori IVA e CPA. In via istruttoria: nella denegata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale di Como – in funzione di Giudice di secondo grado – dovesse ritenere per l'ammissione di istanze istruttorie avanzate da parte appellante e per le quali si formula, sin da ora, pagina 2 di 5 ferma opposizione, si chiede l'integrale ammissione delle prove orali tutte indicate nelle persone dei testi tutti indicati, giusto quanto articolato e richiesto dallo scrivente nei propri atti di causa di primo grado ed, in specie, nella propria memoria ex art. 320, comma 4 c.p.c. del 02/10/2020, da intendersi ivi integralmente ritrascritta indicante i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che alcuni condomini o loro locatari del , sito in Dongo (CO), Piazza TT n. 1, nello svolgimento delle Controparte_1 proprie attività commerciali, occupano e utilizzano da anni parte degli spazi condominiali contraddistinti dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce? 2) Vero che l'utilizzo di parte degli spazi condominiali, contraddistinti dai colori rossi e viola nella planimetria che si esibisce, da parte di alcuni condomini o locatari del , è esclusivo? 3) Vero che l'utilizzo da Controparte_1 parte di alcuni condomini o locatari del di parte degli spazi condominiali adibiti Controparte_1
a parcheggio e marciapiede, contraddistinti dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce, impedisce agli altri condomini di farne parimenti uso? 4) Vero che gli spazi condominiali utilizzati in maniera esclusiva da alcuni condomini o locatari del , contraddistinti dai colori Controparte_1 rosso e viola nella planimetria che si esibisce, erano in origine destinati a parcheggio e marciapiede? 5) Vero che per l'utilizzo in maniera esclusiva di parte degli spazi condominiali adibiti a parcheggio e marciapiede (parti tinteggiate in rosso e viola nella planimetria che si esibisce) i condomini o locatari che ne facevano uso corrispondevano al una somma di denaro? 6) Vero che Controparte_1 l'unica somma di denaro che veniva pagata per l'utilizzo esclusivo di parte degli spazi condominiali, contraddistinti dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce, veniva versata al CP_1
? 7) Vero che, per l'utilizzo in maniera esclusiva di parte degli spazi condominiali, i
[...] condomini o locatari che ne fanno uso corrispondono tutt'ora al una somma di
Controparte_1 denaro? 8) Vero che gli importi corrisposti al per l'utilizzo esclusivo di parte
Controparte_1 degli spazi condominiali vengono imputati a costi/spese condominiali? 9) Vero che gli importi che i condomini o i locatari corrispondevano e corrispondono al per l'utilizzo di parte
Controparte_1 degli spazi condominiali sono stati stabiliti dal in accordo con i condomini o CP_1 CP_1 locatari stessi? 10) Vero che gli importi corrisposti dai condomini o locatari per l'utilizzo esclusivo di parte degli spazi condominiali venivano e vengono utilizzati per le spese condominiali tra le quali la manutenzione degli spazi condominiali stessi? 11) Vero che gli importi corrisposti al
Controparte_1
da parte dei condomini o locatari che utilizzano in maniera esclusiva parte degli spazi
[...] condominiali vengono inseriti ogni anno nel bilancio e nel relativo prospetto rate e versamenti? 12)
Vero che gli importi corrisposti al da parte dei condomini o locatari che Controparte_1 utilizzano in maniera esclusiva parte degli spazi condominiali vengono approvati ogni anno dall'assemblea condominiale? 13) Vero che la società utilizza in maniera esclusiva da Parte_1 anni, lo spazio condominiale adibito a parcheggio e marciapiede antistante la propria attività commerciale (contraddistinto dai colori rosso e viola nella planimetria che si esibisce) attraverso il posizionamento di tavolini gazebo e vasi in cemento? 14) Vero che la società Parte_1 corrispondeva e corrisponde tutt'ora al una somma di denaro per l'utilizzo Controparte_1 esclusivo di alcuni spazi condominiali (parti tinteggiate di rosso e viola nella planimetria che si esibisce)? Con indicazione come testimoni, su tutti i capitoli di prova, i signori: - , via S. Testimone_2
Vincenzo n. 4, Gera Lario (CO); - , Via TT n. 98, Dongo (CO); - , Testimone_3 Testimone_4 via Rubini n. 3, Dongo (CO).
pagina 3 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte dell'ingiunzione n. 739/2019 del 19 aprile 2019 emessa dal Giudice di Pace di Como ed azionata dal nei confronti della società per il pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.650,00 a titolo di oneri di occupazione dell'area condominiale davanti all'immobile condominiale sito a Dongo (CO), quest'ultima proponeva opposizione eccependo che l'area occupata era di proprietà comunale e non condominiale e concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Giudice di Pace di Como rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che la tesi dell'opponente fosse smentita dalla documentazione versata in atti (doc.2/8).
Ha proposto appello la società lamentando l'erroneità della decisione di prime cure Parte_1 poiché in realtà dall'atto pubblico del 1997 (doc. 4 citazione in opposizione) risulta che l'area occupata è di proprietà del Comune di Dongo.
Si è costituito il appellato eccependo l'inammissibilità del gravame e comunque la sua CP_1 infondatezza concludendo per il rigetto.
Per il principio della ragione più liquida, questo Giudice si ritiene esonerato dall'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello che risulta infondato nel merito e pertanto va rigettato.
Deve ritenersi documentato che l'area della Piazza TT (distinta al CT di Dongo mapp 6059 – ex 6059, 6058 e 976 ) sia di proprietà condominiale, come risulta dall'atto pubblico di compravendita del 7.5.1997.
Risulta infatti che:
- il condominio è un complesso residenziale formato da tre edifici distinti in lettere A, B, e C, sito in
Dongo (CO), via G.P. TT e distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Dongo al mapp. n. 5690
(ex mapp. 975/A e 975/B);
- di fronte al complesso residenziale sorge la Piazza TT distinta al Catasto Terreni del Comune di
Dongo al mapp. n. 6059 (ex mapp. nn. 6059,6058,976);
- l'appellante occupa e utilizza in maniera esclusiva gli spazi condominali contraddistinto dal colore viola nella planimetria allegata all'atto di compravendita n. 1477 Rep del 07/05/1997;
- detti spazi sono disciplinati nell'atto di compravendita del 1997 che al punto PATTI SPECIALI n. 2 lettera c) vengono indicati come : “parti del terreno di proprietà condominale” , (doc. n. 3 fascicolo di primo grado creditore opposto).
In tale quadro probatorio, deve ritenersi provata la proprietà delle aree occupate dalla CP_2 società, con la conseguenza che l'appello va rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al DM n 55/14 e smi per le varie fasi (esclusa istruttoria) al valore medio.
Va rigettata la domanda ex art 95 cpc non risultando provato che le spese liquidate siano inidonee a risarcire il danno.
Atteso l'esito negativo dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - bis d.P.R. 115/2002.
Pqm
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 4 di 5 - condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado liquidate in euro 1.701,00 oltre iva, cpa e rimborso spese 15 %;
- dichiara tenuto l'appellante al versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma
1 - bis d.P.R. 115/2002.
Como, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5