Versione
29 aprile 1962
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12 gennaio 2018
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Art. 7. Parere della Commissione di secondo grado
L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, puo' ricorrere alla Commissione di secondo grado.
La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.
Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed e' vincolante per l'Amministrazione.
Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.
In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, puo' ricorrere alla Commissione di secondo grado.
La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.
Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed e' vincolante per l'Amministrazione.
Il conseguente provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.
In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'articolo 6.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Commentario • 1
- 1. Videogiochi e film: nuove norme a tutela dei minoriAccesso limitatoAndrea Gervasi · https://www.altalex.com/ · 7 agosto 2007 · 0.7183537
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 19/01/2015, n. 853Provvedimento: […] Successivamente, ed in applicazione dell'art.7 della legge n.161 del 1962 (che consente di ricorrere, in via amministrativa, alla Commissione di II° grado), è intervenuta, da parte di quest'ultimo Organo nella seduta del 23 ottobre 2013, l'ultima revisione del film. […] - l'obbligatorietà allorquando la Commissione di I° grado si pronuncia per il divieto della rappresentazione del film o per l'esclusione dei minori dalla visione (art. 8 del Reg. to) e nel caso in cui la Commissione di II° grado confermi il diniego di rappresentazione del film (ved. art. 7 della legge n.161 del 1962 che, perlomeno formalmente, non sancisce analogo obbligo nel caso di conferma del divieto di visione ai minori);Leggi di più...
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- motivazione dei pareri delle commissioni·
- eccesso di potere·
- Commissioni di revisione dei film·
- tutela morale dei minori