Sentenza 31 marzo 1956
Massime • 1
A) in virtù dell'art. 111 della Costituzione, l'ordinanza - con la quale, ai sensi degli art. 29 e 30, l. 13 giugno 1942, il giudice liquida onorari, diritti e spese a favore del difensore nei confronti del cliente - anche se non appellabile, in quanto dichiarata non impugnabile dall'art. 30 sopra citato, può essere sempre suscettibile di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge. B) l'esito sfavorevole della causa non ha alcuna influenza nella liquidazione degli onorari nei confronti del cliente. C) in caso di pluralità di avvocati, ciascuno di essi ha diritto di richiedere al cliente gli onorari per l'intera opera prestata, mentre soltanto dalla parte soccombente sono dovuti gli onorari per un solo avvocato. D) ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il giudice deve determinare il valore della causa a norma del codice di procedura civile, cioè applicando i criteri enunciati negli art. 10 e segg., dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/03/1956, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1956 |
Testo completo
A) in virtù dell'art. 111 della Costituzione, l'ordinanza - con la quale, ai sensi degli art. 29 e 30, l. 13 giugno 1942, il giudice liquida onorari, diritti e spese a favore del difensore nei confronti del cliente - anche se non appellabile, in quanto dichiarata non impugnabile dall'art. 30 sopra citato, può essere sempre suscettibile di ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di legge. B) l'esito sfavorevole della causa non ha alcuna influenza nella liquidazione degli onorari nei confronti del cliente. C) in caso di pluralità di avvocati, ciascuno di essi ha diritto di richiedere al cliente gli onorari per l'intera opera prestata, mentre soltanto dalla parte soccombente sono dovuti gli onorari per un solo avvocato. D) ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il giudice deve determinare il valore della causa a norma del codice di procedura civile, cioè applicando i criteri enunciati negli art. 10 e segg., dello stesso codice.