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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 12 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 716/23 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
( C.F. , elettivamente domiciliato in Scafati (SA) alla Parte_1 C.F._1
via Leonardo da Vinci n.5, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Del Sorbo , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
“ ”, in persona del legale rappresentante, P.I. ; Controparte_1 P.IVA_1
Resistente - contumace
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: il procuratore del ricorrente si riporta alle conclusioni di cui alle note depositate in atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 6 febbraio 2023, il ricorrente esponeva di aver prestato continuativamente attività di lavoro subordinato, dal 01/06/2017 al 31/12/2021, alle dipendenze della società operante nel settore della gestione parcheggi e autorimesse;
che in particolare Controparte_1
egli avrebbe svolto , per tutto il sopra indicato periodo, mansioni di lavaggista di veicoli e custode, senza che però venisse mai formalizzato un regolare contratto di lavoro;
che avrebbe osservato il seguente orario settimanale di lavoro : dal Lunedì al Sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, senza pausa, e altresì la Domenica dalle ore 07.00 alle ore 13.00; che, inoltre non avrebbe mai goduto di ferie, né percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità, così come non avrebbe mai percepito il TFR;
che, tenuto conto delle mansioni concretamente svolte, al fine della quantificazione delle differenze retributive , il ricorrente riteneva inquadrabili le predette mansioni nel 6° livello, qualifica di Operaio, del “C.C.N.L. Metalmeccanico Artigianato”; che, pertanto, in relazione alla quantità e CP_ alla qualità del lavoro svolto alle dipendenze della resistente riteneva di aver maturato un credito complessivo nei confronti di quest'ultima a titolo di differenze retributive e T.F.R. pari ad Euro
92.160,24; tanto premesso il ricorrente chiedeva al giudice adito di “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società “ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante Sig. , corrente in Salerno (SA) alla Via Vincenzo Padula nr. 36, P.I. CP_3
, operante nel settore della gestione parcheggi e autorimesse, in maniera continuativa P.IVA_1
dal 01/06/2017 al 31/12/2021, data in cui cessava il rapporto di lavoro;
B) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la sua opera alle dipendenze della suddetta società senza mai essere legittimamente formalizzato mediante regolare contratto di lavoro e che nell'arco dell'intero periodo ha svolto la sua attività con le effettive mansioni di lavaggista di veicoli e custode, occupandosi, più nello specifico, del lavaggio delle autovetture, sia all'interno che all'esterno, lavorando a mano con
l'utilizzo di idropulitrice, aspirapolvere e compressore ,ovvero della custodia dei veicoli parcheggiati all'interno dei garage della ditta;
C) Accertare e dichiarare che il ricorrente, in particolare, ha prestato la sua attività lavorativa, nel corso degli anni, presso le diverse sedi operative della resistente;
nello specifico, dall'inizio alla fine del rapporto di lavoro ha lavorato presso
l'autolavaggio e garage , sito in Salerno alla Via Padula nr. 36, in quanto sede centrale CP_1 oltre che legale dell'azienda; nel periodo dal 10 Novembre 2019 fino al termine del rapporto di lavoro, inoltre, ha altresì lavorato, contemporaneamente, presso l'autolavaggio e garage “Avanti un altro” sito in Salerno alla Via Schiavo nr. 9, spostandosi tra le due diverse sedi anche più volte al giorno, occupandosi non solo della custodia dei veicoli parcheggiati, ma altresì del lavaggio degli stessi, offrendo i suddetti garage anche il servizio di lavaggio a mano delle autovetture;
D) Accertare e dichiarare che il ricorrente, in tutto l'arco temporale lavorativo di cui sopra riferito, osservava in concreto il seguente orario settimanale: dal Lunedì al Sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, senza pausa, e altresì la Domenica dalle ore 07.00 alle ore 13.00, e per l'effetto E) Condannare la “
[...]
”, in persona del rappresentante legale, al pagamento del credito maturato dal ricorrente CP_1 nei confronti di quest'ultima per differenze retributive sul minimo contrattuale, tredicesima mensilità, lavoro straordinario diurno oltre l'8° ora, Lavoro in giorno di riposo settimanale, festività non godute
e per T.F.R. pari ad Euro 92.160,24; F) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio , la società convenuta non si costituiva.
Espletato il libero interrogatorio del ricorrente e la prova testimoniale da questi richiesta, all'odierna udienza il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
*******
CP_ Preliminarmente va ribadita la contumacia della resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa in udienza a mezzo del suo legale rappresentante.
E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777)
, ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della parte convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al parziale accoglimento della domanda attorea .
Si è peraltro concluso per il solo parziale accoglimento della domanda perché comunque l'istruttoria svolta non ha consentito di acclarare per intero le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda .
Va ribadito , infatti , che la contumacia della parte convenuta non esonera comunque la parte ricorrente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda , sicché , laddove tali fatti rimangano indimostrati , non può che concludersi per il rigetto della stessa in ossequio al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio , deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento “.
E nel caso di specie alcune delle domande avanzate dal ricorrente vanno sicuramente rigettate nonostante la mancata contestazione da parte della convenuta proprio perché le emergenze istruttorie non sono apparse sufficienti a confermare i fatti narrati in ricorso e posti a fondamento della domanda.
Occorre innanzitutto premettere che il rapporto di lavoro oggetto di causa non è stato mai regolarizzato , sicchè è stato necessario appurare in sede istruttoria innanzitutto l'esistenza del suddetto rapporto , oltre che la sua durata .
Ma se possiamo ritenere sufficientemente provata l'esistenza del rapporto di lavoro , atteso che i testi escussi riferiscono unanimemente di aver visto il ricorrente lavorare presso l'autolavaggio della ditta resistente , non altrettanto può dirsi con riferimento alla durata di tale rapporto .
Il ricorrente sostiene infatti nel ricorso introduttivo di aver lavorato alle dipendenze della società
[...]
dal giugno 2017 a dicembre 2021 , ma tale circostanza è già smentita dal conteggio allegato CP_1
alla produzione attorea ,atteso che detto conteggio viene elaborato soltanto per il periodo 1 giugno
2017 - 31 luglio 2021 , con ciò smentendo che il ricorrente abbia lavorato oltre la predetta data .
Va rilevato , tra l'altro , che l'estratto contributivo acquisito presso l' evidenzia che il ricorrente CP_4
veniva assunto alle dipendenze della già in data 20 luglio 2021 , sicchè Controparte_5
nessuna attività lavorativa può ritenersi prestata alle dipendenze della società convenuta oltre la predetta data .
Ma anche per quanto attiene alla data di inizio dell'attività lavorativa non può ritenersi confermata , all'esito dell'istruttoria svolta , la data del primo giugno 2017 indicata nel ricorso introduttivo .
Di nessun rilievo , sul punto , sono le dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio .
Il teste , infatti , riferisce di aver conosciuto il ricorrente presso l'autolavaggio 8 , 10 Testimone_1
anni prima e quindi tra il 2014 e il 2016 quando il ricorrente non prestava ancora la propria attività lavorativa . Ma lo stesso è a dirsi per la deposizione della teste che pure colloca l'inizio Testimone_2
dell'attività lavorativa nell'anno 2016 quando lo stesso ricorrente riferisce di aver cominciato a lavorare soltanto nel giugno 2017 .
Per dare allora concretezza al rapporto di lavoro de quo , non ci resta che utilizzare l'estratto contributivo acquisito presso l' , estratto che , come abbiamo già visto sopra per quanto riguarda CP_4
la data di cessazione del rapporto di lavoro , ci permette di definire con sufficiente approssimazione anche la data di inizio del rapporto . Ed invero , il predetto estratto conto previdenziale ci rivela , innanzitutto , che il ricorrente ha prestato attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze della coop. sociale nel periodo dal 8.2.2018 CP_6
al 6.5.2018 .
Certo , nulla esclude che precedentemente al suddetto rapporto di lavoro il ricorrente avesse già cominciato a lavorare alle dipendenze della società resistente , ma tale conclusione non collima con le dichiarazioni rese dai testimoni che riferiscono di una presenza continuativa del ricorrente al lavoro
, non interrotta per il periodo dei tre mesi sopra indicati . A ciò si aggiunga che il medesimo estratto conto previdenziale attesta anche la percezione del ricorrente della indennità di disoccupazione per il periodo immediatamente successivo al rapporto di lavoro sopra detto , vale a dire da giugno a dicembre 2018 e da gennaio a settembre 2019 .
Ne consegue che , a meno di ritenere che il ricorrente abbia posto in essere un comportamento fraudolento ai danni dello Stato , lo stesso non può aver prestato alcuna attività lavorativa nel periodo in cui ha fruito della indennità di disoccupazione .
E dunque riterremo che il ricorrente abbia intrapreso l'attività lavorativa alle dipendenze della società resistente soltanto a decorrere dal 17 settembre 2019 , vale a dire allorquando ha cessato il periodo di disoccupazione , per concludere la suddetta attività il 19 luglio 2021 , vale a dire il giorno prima di intraprendere la nuova attività lavorativa alle dipendenze della sas RussoGel.
Così delimitato il periodo lavorativo , occorre a questo punto accertare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente .
Ebbene , per quanto riguarda le mansioni espletate , possiamo affermare che l'istruttoria svolta ha sufficientemente confermato quanto asserito in ricorso circa lo svolgimento , d parte del ricorrente , dell'attività di operaio comune , inquadrabile nel 6° livello del CCNL Metalmeccanico Artigianato .
I testi , infatti , ha riferito che il ricorrente si occupava del lavaggio delle auto , a mano e con piccole attrezzature .
Per quanto riguarda , invece , gli orari di lavoro osservati dal , non possiamo ritenere Parte_1
confermato quanto asserito in ricorso , circa lo svolgimento interrotto dell'attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 19,00 e la domenica dalle ore 7,00 alle ore 13,00 . I testi escussi , infatti , dichiarano di aver frequentato l'autolavaggio ove il ricorrente prestava la propria attività lavorativa nel corso della mattina o , al più , nel primo pomeriggio , sicchè essi nulla possono riferire circa la permanenza del ricorrente al lavoro negli orari sopra indicati . Ed anche per quanto riguarda l'asserita attività lavorativa prestata nella giornata della domenica ,la teste non può Tes_2
fare altro che riferire quanto appreso dallo stesso ricorrente . Ma se è vero che non è possibile , sulla base delle prove raccolte , affermare che il ricorrente abbia esorbitato dal normale orario lavorativo , possiamo tuttavia ritenere , in assenza di una prova diversa da parte della datrice di lavoro , che lo stesso abbia comunque prestato la propria attività con un rapporto a tempo pieno per 40 ore settimanali .
Ed è con riferimento al suddetto orario di lavoro che calcoleremo le spettanze retributive maturate dal lavoratore , con la precisazione , tuttavia , che , considereremo come percepite dal ricorrente , non le somme riportate nei conteggi , ma quelle riferite in sede di libero interrogatorio .
Nel conteggio prodotto in atti , infatti , il ricorrente indica come percepito un importo fisso mensile di € 500,00 , mentre in sede di libero interrogatorio lo stesso riferisce di una retribuzione Parte_1 giornaliera di € 30,00 e poiché egli afferma di aver lavorato tutti i giorni del mese , ne consegue che riterremo come percepito l'importo mensile di € 900,00 .
Sulla base di tali premesse , e utilizzando il conteggio allegato in atti per la determinazione degli importi dovuti , possiamo quindi quantificare il credito maturato dal ricorrente in € 1500,00 per l'anno 2019 , comprensivo di differenza paga e tredicesima mensilità , € 5.320,00 per l'anno 2020 ed
€ 2.934,00 per l'anno 2021.
Al ricorrente , infine , compete il trattamento di fine rapporto per € 2.097,33 , oltre agli accessori come per legge .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto , condanna la società , in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t. , a corrispondere al ricorrente la somma di € Parte_1
10.851,33 , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
condanna inoltre la società resistente , come rappresentata , al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.695,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 12 febbraio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio