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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 517/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA, elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA FARINI n. 15, PARMA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FERRETTI DONATELLA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio del difensore in VIA BORSELLINO N. 18, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso chiedendo la pronuncia di separazione, ed hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
- rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- mantenimento ordinario diretto del figlio da parte del padre, e spese straordinarie riguardanti Per_1 il figlio suddivise al 50% tra i genitori, così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge in favore della ricorrente, con decorrenza dal mese di giugno 2025, pari ad € 350 al mese, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- assegno unico da riconoscere al 100% in favore del sig. ; Controparte_2
pagina 1 di 3 - la sig.ra si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 15 agosto 2025; CP_1
- spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, chiedeva dichiararsi la separazione con CP_1
addebito al marito , con cui aveva contratto matrimonio a Santiago di Cuba in data Controparte_2
29/10/2002, riferendo che dall'unione coniugale era nato, in data 21/10/2005, il figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente.
La ricorrente chiedeva un contributo di mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento per sé pari ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il resistente , il quale Controparte_2
chiedeva di dichiarare la separazione con addebito alla moglie, nonché di dichiarare che nulla fosse dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento, in conseguenza dell'addebito della separazione ed in ragione della capacità lavorativa della ricorrente. Si dichiarava infine disponibile a provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio ferma restando la suddivisione al 50% tra i genitori Per_1
delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 22/05/2025, i coniugi, a seguito del tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
“- rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- mantenimento ordinario diretto del figlio da parte del padre, e spese straordinarie Per_1
riguardanti il figlio suddivise al 50% tra i genitori, così come disciplinate nel Protocollo in uso presso
il Tribunale di Reggio Emilia;
- riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge in favore della ricorrente, con decorrenza
dal mese di giugno 2025, pari ad € 350 al mese, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- assegno unico da riconoscere al 100% in favore del sig. ; Controparte_2
- la sig.ra si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 15 agosto 2025; CP_1
- spese di lite compensate”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dal fallimento del tentativo di riconciliazione esperito all'udienza di comparizione tenutasi in data pagina 2 di 3 22/05/2025, e come si desume dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni di entrambe le parti, le quali riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle ulteriori questioni sottese alla controversia, vanno accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti all'udienza del 22/05/2025, così come sopra trascritte, in quanto non contrastanti con gli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autonomo.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese di lite devono essere compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Controparte_2 CP_1
matrimonio a Santiago di Cuba in data 29 ottobre 2002 (atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia Atto n. 27, Parte 2, Serie C dell'anno 2003).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dichiara cessata la materia del contendere sulle reciproche domande di addebito.
4) Dispone il mantenimento ordinario diretto del figlio da parte del padre, nonché la Per_1
ripartizione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie riguardanti il figlio, così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
5) Pone a carico di , con decorrenza da giugno 2025, l'obbligo di versare a Controparte_2 [...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento del coniuge pari ad euro 350,00, CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
6) Dispone che l'assegno unico venga erogato al 100% al sig. . Controparte_2
7) Prende atto dell'impegno assunto dalla sig.ra di rilasciare la casa familiare entro il 15 agosto CP_1
2025.
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 517/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CORTESI VENTURINI CECILIA, elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del difensore in VIA FARINI n. 15, PARMA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FERRETTI DONATELLA, elettivamente Controparte_2
domiciliato presso lo studio del difensore in VIA BORSELLINO N. 18, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso chiedendo la pronuncia di separazione, ed hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
- rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- mantenimento ordinario diretto del figlio da parte del padre, e spese straordinarie riguardanti Per_1 il figlio suddivise al 50% tra i genitori, così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge in favore della ricorrente, con decorrenza dal mese di giugno 2025, pari ad € 350 al mese, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- assegno unico da riconoscere al 100% in favore del sig. ; Controparte_2
pagina 1 di 3 - la sig.ra si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 15 agosto 2025; CP_1
- spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/02/2025, chiedeva dichiararsi la separazione con CP_1
addebito al marito , con cui aveva contratto matrimonio a Santiago di Cuba in data Controparte_2
29/10/2002, riferendo che dall'unione coniugale era nato, in data 21/10/2005, il figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente.
La ricorrente chiedeva un contributo di mantenimento del figlio pari ad € 200,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento per sé pari ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il resistente , il quale Controparte_2
chiedeva di dichiarare la separazione con addebito alla moglie, nonché di dichiarare che nulla fosse dovuto alla stessa a titolo di assegno di mantenimento, in conseguenza dell'addebito della separazione ed in ragione della capacità lavorativa della ricorrente. Si dichiarava infine disponibile a provvedere al mantenimento ordinario diretto del figlio ferma restando la suddivisione al 50% tra i genitori Per_1
delle spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi, tenutasi in data 22/05/2025, i coniugi, a seguito del tentativo di conciliazione, raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, nei seguenti termini:
“- rinuncia alle reciproche domande di addebito;
- mantenimento ordinario diretto del figlio da parte del padre, e spese straordinarie Per_1
riguardanti il figlio suddivise al 50% tra i genitori, così come disciplinate nel Protocollo in uso presso
il Tribunale di Reggio Emilia;
- riconoscimento di un assegno di mantenimento del coniuge in favore della ricorrente, con decorrenza
dal mese di giugno 2025, pari ad € 350 al mese, da versare entro il giorno 15 di ogni mese;
- assegno unico da riconoscere al 100% in favore del sig. ; Controparte_2
- la sig.ra si impegna a rilasciare la casa familiare entro il 15 agosto 2025; CP_1
- spese di lite compensate”.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Ciò posto, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dal fallimento del tentativo di riconciliazione esperito all'udienza di comparizione tenutasi in data pagina 2 di 3 22/05/2025, e come si desume dal tenore degli atti difensivi e delle conclusioni di entrambe le parti, le quali riconoscono l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle ulteriori questioni sottese alla controversia, vanno accolte le condizioni di separazione concordate tra le parti all'udienza del 22/05/2025, così come sopra trascritte, in quanto non contrastanti con gli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autonomo.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese di lite devono essere compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) Pronunzia la separazione personale fra i coniugi e , unitisi in Controparte_2 CP_1
matrimonio a Santiago di Cuba in data 29 ottobre 2002 (atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia Atto n. 27, Parte 2, Serie C dell'anno 2003).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dichiara cessata la materia del contendere sulle reciproche domande di addebito.
4) Dispone il mantenimento ordinario diretto del figlio da parte del padre, nonché la Per_1
ripartizione al 50% ciascuno tra i genitori delle spese straordinarie riguardanti il figlio, così come disciplinate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
5) Pone a carico di , con decorrenza da giugno 2025, l'obbligo di versare a Controparte_2 [...]
, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento del coniuge pari ad euro 350,00, CP_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
6) Dispone che l'assegno unico venga erogato al 100% al sig. . Controparte_2
7) Prende atto dell'impegno assunto dalla sig.ra di rilasciare la casa familiare entro il 15 agosto CP_1
2025.
8) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 3 di 3