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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2067/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067/2023 R.G. promossa
(C.F. , in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio di MILANO VIA DELLA GUASTALLA 15 MILANO PARTE IMPUGNANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
CARCANO, 5 SARONNO presso lo studio dell'avv. LIOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MULE' DANIELA PARTE IMPUGNATA
1 OGGETTO: Impugnazione Lodo rituale Arbitro IC dott. Alfredo Carseni in data 12/4/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte impugnante: “Chiede a Codesta Ecc.ma Corte di Appello
• l'accoglimento dell'appello e per l'effetto annullare-dichiarare nullo il lodo rituale impugnato arbitro unico Carseni del 12/04/2023(doc.A) e in primis
• dichiarare la cessata materia del contendere anche in virtù
A) dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 17/11/2023 Decreto di rigetto n. cronol. 3568/2023 RG n. 29750/2023 Repert. n. 9731/2023 del 21/11/2023 che si pronuncia riconoscendo la prevalenza della nomina del liquidatore in virtù di delibera assembleare rispetto a quella antecedente giudiziaria (attesa che quest'ultima ove pronunciata è solo temporanea ed è cedevole ove l'assemblea dei soci vi provveda - come in effetti occorso con delibera del 15/7/2022, non impugnata nei termini di legge e pertanto regolarmente iscritta presso il Conservatore CCIAA di Milano – che ha effetto di inficiare la nomina giudiziaria, atteso il prevalere della volontà dell'assemblea societaria). (ALLTO)
B) della successiva e recentissima ordinanza COLLEGIALE DI RIESAME del Tribunale di Milano del 06/02/2024 Decreto di rigetto n. cronol. 534/2024 RG n. 43227/2023 che nel caso di specie conferma il principio di diritto espresso che deve trovare applicazione nel caso di specie (ALL.TO) Comunque con condanna alle spese del lodo e del presente giudizio di appello anche in ipotesi di soccombenza virtuale.
In subordine in caso di non accoglimento della superiore domanda assorbente annullare il lodo impugnato, pronunciarsi sulla competenza dell'arbitro a decidere sulla materia devoluta, con riconoscimento del diritto del socio alla nomina del liquidatore in sede assembleare per la srl in liquidazione volontaria e quindi prevalenza della detta delibera di nomina del liquidatore dott. IC Liquidatore Persona_1 dal 15/7/2022 con prevalenza sulla nomina giudiziaria e per l'effetto riformare il lodo Con vittoria delle spese di lite, spese generali del 15% e cpa 4% e iva 22% sia del lodo sia del presente giudizio di appello oltre contributo unificato”. per parte impugnata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: per le causali dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e previe le declaratorie occorrende, dichiarare l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto, e per l'effetto confermare il lodo emesso dall'Arbitro IC dr. Alfredo Carseni in data 12.4.2023. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatti antecedenti alla procedura arbitrale
Con ricorso ex art. 2487 cod. civ., depositato in data 7/2/2022 ed iscritto al n. 1481/2022 R.G., socio al 50% di adiva il Tribunale di CP_1 CP_2
Milano, chiedendo che venisse disposta la convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore ovvero si procedesse giudizialmente a tale nomina. Dava atto dell'intervenuta iscrizione nel registro delle imprese - a cura dell'amministratore dimissionario - dell'accertamento della Controparte_3 causa di scioglimento, prevista dall'art. 2484, 1° comma, n. 3, cod. civ. e, segnatamente,
“l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea”.
Il Tribunale di Milano, constatata la persistente ed elevata conflittualità fra i soci e tenuto conto che il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di CP_1 non partecipare all'assemblea dei soci, nel frattempo indetta per il 7/07/2022, riteneva opportuno procedere alla nomina del liquidatore, individuato nella persona del dott. (decreto in data 13/5/2022). Persona_2
L'altra socia, impugnava tale decreto dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello (n. R.G. Appello n. 462/2022 V.G.) e, in quella sede, per la prima volta sollevava l'eccezione di carenza di competenza del Tribunale di Milano1.
Con provvedimento emesso in data 26/10/2022 - 13/2/2023 la Corte d'Appello rigettava il reclamo, ritenendo che non vi fosse alcun contrasto tra la nomina del liquidatore da parte del Tribunale di Milano e il contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto di CP_2
Inoltre:
- in data 15/07/2022, era intervenuta una delibera assembleare con cui si riteneva di nominare quale liquidatore della società un professionista, dott. , Persona_1 diverso da quello indicato dall'Autorità Giudiziaria.
- ancora pendente il giudizio di reclamo sopra menzionato, n Parte_1 data 23/9/2022 attivava il procedimento arbitrale in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 39 dello Statuto di CP_2
La procedura arbitrale in sede arbitrale, formulava domanda volta ad ottenere la Parte_1 nomina del liquidatore e la revoca del liquidatore nominato dal Tribunale di Milano, ritenendo tale nomina contraria all'art. 38 dello Statuto di La CP_2 disposizione prevedeva la nomina del liquidatore da parte dell'assemblea dei soci .
si costituiva, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza CP_1 dell'Arbitro IC. Sosteneva che il Tribunale di Milano aveva già nominato un liquidatore nel corso del giudizio ex art. 2487 cod. civ. e che, comunque, il contenzioso sulla nomina del liquidatore della società non rientrava nelle materie oggetto della clausola compromissoria, di cui art. 39 dello Statuto societario. Osservava che “nel caso di specie non si configura alcuna “controversia tra i soci ovvero tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale” (come recita testualmente l'art. 39 dello statuto sociale), trattandosi di un rimedio alla mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore a seguito dell'accertamento della causa di scioglimento della società. […] A ciò si aggiunga il fatto che la richiesta di nomina di un liquidatore non integra gli estremi di una controversia nel significato proprio di tale termine (come richiesto dalla clausola compromissoria di cui si chiede l'applicazione), come dimostra il fatto stesso che il relativo procedimento sia inquadrato tra quelli di volontaria giurisdizione”.
con memoria autorizzata, contestava la genericità e Parte_1 ammissibilità dell'eccezione di incompetenza. L'Arbitro IC, con ordinanza n. 4, sospendeva il procedimento arbitrale sino alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano investita del reclamo.
Con provvedimento in data 26/10/2022-13/2/2023 la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo proposto da Parte_2
La Corte d'Appello di Milano riteneva che il provvedimento di nomina del liquidatore adottato dal Tribunale di Milano non fosse in contrasto con quanto previsto dagli artt. 38 dello Statuto. Alla luce di tale decisione, l'Arbitro IC fissava udienza per la prosecuzione della procedura arbitrale.
Con Lodo impugnato, l'Arbitro IC:
- dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano;
- condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, quantificate in € 3.000,00;
- condannava parte attrice al pagamento in favore di parte resistente, a titolo di compensi legali, della somma pari a euro 4.253,00, oltre oneri di legge;
- riteneva assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti. A sostegno della propria decisione, l'Arbitro IC osservava e riteneva che la clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto di potesse trovare CP_2 applicazione solo in relazione ai diritti disponibili, relativi al rapporto sociale (ad esclusione dei casi in cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) e in ipotesi di controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società.
- l'art. 39 dello Statuto recita che: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell del luogo in cui ha sede la Controparte_4 società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e la sua decisione sarà vincolante per le parti, anche in ordine alla ripartizione delle spese dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quello promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.”.
Concludeva che la vertenza non poteva essere devoluta al giudizio arbitrale, poiché priva di tali connotati e vertendo la medesima su diritti indisponibili. In data 26/6/2023, visti gli artt. 823-825 cpc, il Tribunale di Milano dichiarava l'esecutorietà del Pt_3
L'impugnazione del Lodo ha proposto impugnazione avverso il Lodo, rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe riportate.
5 L'impugnazione è stata affidata a una pluralità di motivi, sviluppati dalla pag. 3 alla pag. 22 dell'atto ex art. 829 cpc, con cui si duole della violazione Parte_1 reiterata di tale disposizione.
Con i primi due motivi ha contestato la nullità del sostenendo che con la delibera Pt_3 dell'Assemblea dei soci del 15/7/2022 era cessata la materia del contendere e che l'Arbitro IC erroneamente non ne aveva tenuto conto, emettendo una pronuncia di difetto di competenza.
In tesi, l'impugnante ha contestato “l'indipendenza” del giudizio arbitrale sulla competenza, affermando che l'Arbitro IC aveva accolto in maniera acritica le statuizioni del Tribunale di Milano. si è costituito in giudizio, contestando quanto argomentato da CP_1 parte impugnante e concludendo come in epigrafe riportato.
L'impugnante, per consolidare le proprie tesi difensive, ha rinviato alla sopravvenuta ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, del 17/11/2023 (n. R.G. 29750/2023), pronunciata all'esito procedimento cautelare promosso da (liquidatore nominato dall' contro Persona_2 CP_5 Per_1
(liquidatore nominato dall'assemblea dei soci).
[...]
Con tale provvedimento il Tribunale di Milano, nella persona della dott. CP_6
aveva concluso che “la delibera di nomina del liquidatore sociale non
[...] impugnata dal socio assente, sopravvenuta al provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale e già iscritta a registro delle imprese con effetto costitutivo a registro delle imprese al momento della pronuncia di rigetto del reclamo da parte della Corte d'Appello che avrebbe dovuto conferire efficacia al provvedimento, ha avuto l'effetto di sostituzione e revoca del liquidatore nominato dal Tribunale” (p. 9, doc. 2 fascicolo parte impugnante).
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, con ulteriore decisione, resa in data 18/1/2024-6/2/2024 ( n. 43227/2023 R.G.), aveva respinto il reclamo proposto dal nominato liquidatore avverso il rigetto del Persona_2 ricorso ex art. 700 cpc, con cui aveva chiesto un provvedimento urgente volto ad ottenere la condanna di alla consegna dei libri sociali e delle scritture Persona_1 contabili. Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa con il provvedimento aveva affermato “… quando l'Assemblea di ha deciso la nomina di CP_2
come liquidatore in data 15/7/2022, tale decisione non può essere Persona_1 considerata una vera e propria revoca implicita del precedente liquidatore nominato dall'autorità giudiziale, restando indifferente la circostanza che all'epoca il decreto del Tribunale non fosse ancora efficace” e ritenendo irrilevante la circostanza che, nelle more, la delibera del 15/7/2022 fosse stata impugnata.
6 ha contestato la fondatezza della richiesta di cessazione della CP_1 materia del contendere, facendo presente di avere impugnato la delibera del 15/7/2022 dell'Assemblea dei soci, con cui il dott. era stato nominato Persona_1 liquidatore, che il procedimento ( n. 45644/2023 R.G. Tribunale di Milano ) era ancora pendente e che, comunque, quel giudizio aveva un oggetto diverso rispetto a quello ex art. 829 cpc, con contenzioso, in quest'ultimo, limitato alla validità o meno del Lodo arbitrale impugnato, con il quale l'Arbitro IC non aveva ritenuto la controversia rientrante nell'operatività della clausola arbitrale e aveva dichiarato la propria incompetenza.
L'impugnato ha aggiunto che “Quand'anche, peraltro, codesta Ecc.ma Corte dovesse effettivamente ritenere cessata la materia del contendere, è evidente che la soccombenza virtuale dovrebbe essere attribuita all'attrice, che ha impugnato il lodo arbitrale affermandone la nullità in forza di motivazioni rivelatesi del tutto infondate”.
All'udienza del 3/7/2024 il Consigliere Istruttore, dato atto che le parti nei termini concessi ex art. 352 cpc avevano depositate le note e gli atti conclusivi indicati nella disposizione, ha rimesso la causa in decisione.
All'odierna Camera di Consiglio il Collegio - nella composizione in epigrafe riportata - ha discusso e deciso la causa, sulla base degli atti e della documentazione depositati nei termini perentori ex art. 352 cpc concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le conclusioni rassegnate, parte impugnante ha manifestato la propria sopravvenuta carenza d'interesse a ottenere un accertamento dell'illegittimità del Lodo impugnato, postulando che nelle more del presente giudizio il Tribunale di Milano, con i provvedimenti del 17/11/2023 e del 18/1/2024-6/2/2024 ( richiamati ai punti A e B delle conclusioni), aveva confermato la validità della delibera dell'Assemblea dei soci di nomina del liquidatore, dott. , ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di Persona_1
CP_2
Parte impugnata ha insistito per la legittimità della pronuncia arbitrale.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che debba sussistere un espresso accordo delle parti per procedere all'invocata pronuncia dichiarativa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha indicato, in difetto di conclusioni congiunte in punto compensazione delle spese di lite, la necessità di una loro regolamentazione secondo una valutazione della soccombenza virtuale, sulla scorta delle ragioni contrapposte e originariamente sostenute dalle parti 4. 4 Cass. sez. civ.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023; Cass. sez. VI civ. n. 24714/2022. 7 La Corte, pertanto, dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione ex art. 829 cpc per cessazione della materia del contendere, come richiesto da Parte_1
Preso atto che parte impugnata ha insistito per l'infondatezza dei motivi ex art. 829 cpc dedotti e per la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese di lite, la Corte procede, quindi, all'esame dei motivi di impugnazione del Lodo, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, sulla base della soccombenza virtuale.
Questioni di logica giuridica impongono di esaminare preliminarmente i primi due motivi con cui a contestato la decisione dell'Arbitro IC di Parte_1 declinare la propria competenza, per essere competente l i Milano. CP_5
L'Arbitro IC, richiamata la clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto di ha affermato che dalla stessa risultava chiaramente desumibile che CP_2 erano devolute alla giurisdizione dell'Arbitro IC tutte le controversie che avessero, quale parte processuale, i soci nel rapporto con la società e ad oggetto diritti disponibili. Nella parte conclusiva del impugnato si legge:” Al riguardo, come giustamente Pt_3 statuito dal Tribunale di Milano – prima – con provvedimento del 13 maggio 2022, n. cron. 981/2022 e dalla Corte d'Appello – poi – con decreto n. cron. 71/2023, la vertenza di cui si discute, per quanto evidenziato in precedenza, non è da considerarsi come controversia in senso proprio e, pertanto, non è suscettibile di essere devoluta al giudizio arbitrale”.
La questione nei termini posti da parte impugnante, a parere della Corte, è infondata.
Condivisibile è la decisione arbitrale, con cui l'Arbitro IC ha recepito, in diritto, le conclusioni del Tribunale di Milano e poi quelle della Corte d'Appello, sopra menzionate, ritenendole non superate dalle contestazioni sollevate da Parte_1
[...]
Il provvedimento di nomina del liquidatore nella persona di era Persona_2 stato assunto dal Tribunale di Milano su ricorso ex art. 2487 cod. civ. di CP_1 registrato il dissidio insanabile fra i soci.
[...]
Il ricorrente aveva formulato istanza all'A.G. di convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore, avendo dato atto dell'intervenuta iscrizione – nel registro delle imprese – a cura dell'amministratore dimissionario Controparte_3 dell'accertamento della causa di scioglimento, di cui all'art. 2484, comma 1 n. 3, cod. civ. ovvero di provvedere alla nomina di un liquidatore: nel giudizio (iscritto al n. 1481/2022 R.G.) si era costituita, nulla eccependo in ordine Parte_1 alla sussistenza della competenza del Tribunale di Milano e chiedendo il rigetto del ricorso.
8 Il Tribunale di Milano, con decreto 13/5/2022, aveva accertato la sussistenza dello stato di scioglimento della società, poiché la mancanza del quorum aveva reiteratamente reso l'assemblea dei soci incapace di deliberare, e aveva nominato liquidatore Persona_2
[...]
Il provvedimento era stato confermato dalla Corte d'Appello di Milano in data 26/10/2022 - 13/2/2023 all'esito del giudizio di reclamo promosso da Parte_1
[...]
La reclamante, per la prima volta, aveva sollevato la questione di competenza del Tribunale di Milano, sostenendo l'operatività della clausola Arbitrale prevista all'art. 39 dello Statuto di CP_2
La Corte d' Appello - sul presupposto che il provvedimento reclamato fosse riconducibile a quelli di volontaria giurisdizione, privo di carattere decisorio5 e non avesse ad oggetto diritti disponibili demandabili a un giudizio arbitrale - ha rigettato il reclamo.
A riguardo, appare utile riportare la chiara motivazione con cui la Corte d'Appello, nell'escludere che il provvedimento reclamato abbia avuto a oggetto diritti disponibili, ha affermato che “da un lato, la dichiarazione della causa di scioglimento della società è un atto dovuto dell'amministratore, suscettibile di responsabilità ex art. 2485 cod. civ.; dall'altro, i presupposti, i rimedi e le tutele azionabili sono quelle espressamente previste dalla legge (art. 2487 cod. civ.) e sono funzionali a garantire la convocazione dell'assemblea e la nomina del liquidatore. Gli Amministratori, infatti, al verificarsi di una causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2486 cod. civ., conservano il potere di gestire la società ai soli fini di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
inoltre, devono convocare l'assemblea, al fine della nomina dei liquidatori, per gli adempimenti previsti dall'art. 2487 cod. civ.; nel caso l'assemblea non si costituisca
o non deliberi, detti provvedimenti devono essere adottati dall'Autorità Giudiziari”6.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice del reclamo ha affermato l'estraneità della questione della nomina di un liquidatore da parte dell'A.G. dall'ambito dei diritti disponibili e dalla operatività della clausola Arbitrale.
L'Arbitro IC ha aderito a tale lettura della clausola arbitrale, declinando la propria competenza in favore del Tribunale di Milano. La pronuncia, condivisa anche da questa Corte, tiene conto che la riforma apportata dal d.lgs. 40/2006 ha riaffermato il principio consolidato per cui gli arbitri possono decidere in ordine alla propria competenza, quando una delle parti contesti, come è avvenuto nel caso per cui si procede, l'esistenza di una valida convenzione d'arbitrato o quando lamenti l'irrituale nomina dell'arbitro. Eccepita tempestivamente da la non arbitrabilità della CP_1 controversia ai sensi degli artt. 817 cpc, l'Arbitro IC, ritenendo fondata la questione pregiudiziale sollevata, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Milano. Spogliatosi della competenza l'Arbitro IC, lo stesso correttamente, a giudizio della Corte, non ha assunto alcuna ulteriore statuizione in merito alle domande formulate dalle parti e ha provveduto, come doveva, a regolamentare le spese della procedura. In tali conclusioni restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Conclusivamente l'impugnazione deve essere rigettata.
All'esito del giudizio consegue la condanna dall'impugnante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come da dispositivo. La liquidazione viene disposta con riferimento allo scaglione ex DM n. 147/2022 delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, e applicati i parametri medi per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito per dichiaratosi antistatario. Parte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione ex art. 829 cpc promosso da avverso il Lodo rituale Arbitro IC dott. Alfredo Parte_5
Carseni in data 12/4/2023 per cessata materia del contendere;
2. condanna l pagamento delle spese di lite, sostenute da Parte_5 parte impugnata nel presente giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Milano il 3/7/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente
Domenico Bonaretti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La reclamante concludeva chiedendo, in via preliminare, che: (i) venga dichiarata l'incompetenza / carenza di giurisdizione del giudice adito;
(ii) venga disposta l'estromissione di;
(iii) nonché l'integrazione Controparte_3 del contraddittorio con il nuovo amministratore unico;
(iv) infine, affinché sia dichiarata l'improcedibilità / tardività / decadenza della domanda di convocazione assembleare per la nomina di un liquidatore in quanto già fissata ovvero, in subordine, sia disposta la convocazione di una nuova assemblea;
nel merito, instava per la riforma del provvedimento impugnato e per l'ammissione della querela di falso.
3 2 L'art. 38 dello Statuto recita che “L'assemblea, se del caso, nomina uno o più liquidatori, determinando: a) Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) A chi spetta la rappresentanza della società; c) I criteri in base ai quali deve svolgere la liquidazione ed i poteri dei liquidatori”. 3 La Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto da condannava alla rifusione in Parte_1 Parte_1 favore di e di delle spese di lite;
compensava integralmente le spese di lite fra CP_1 Controparte_3 Controparte_ e dichiarava sussistenti i presupposti ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002 per la Parte_1 condanna della reclamante al pagamento del doppio contributo.
4 5 Cass. sez.
6 -1 civ. ord. n. 31350/2019. 6 Provvedimento della Corte d'Appello pag. 6.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Serena Baccolini Consigliere rel. Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2067/2023 R.G. promossa
(C.F. , in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio di MILANO VIA DELLA GUASTALLA 15 MILANO PARTE IMPUGNANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._2
CARCANO, 5 SARONNO presso lo studio dell'avv. LIOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MULE' DANIELA PARTE IMPUGNATA
1 OGGETTO: Impugnazione Lodo rituale Arbitro IC dott. Alfredo Carseni in data 12/4/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte impugnante: “Chiede a Codesta Ecc.ma Corte di Appello
• l'accoglimento dell'appello e per l'effetto annullare-dichiarare nullo il lodo rituale impugnato arbitro unico Carseni del 12/04/2023(doc.A) e in primis
• dichiarare la cessata materia del contendere anche in virtù
A) dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 17/11/2023 Decreto di rigetto n. cronol. 3568/2023 RG n. 29750/2023 Repert. n. 9731/2023 del 21/11/2023 che si pronuncia riconoscendo la prevalenza della nomina del liquidatore in virtù di delibera assembleare rispetto a quella antecedente giudiziaria (attesa che quest'ultima ove pronunciata è solo temporanea ed è cedevole ove l'assemblea dei soci vi provveda - come in effetti occorso con delibera del 15/7/2022, non impugnata nei termini di legge e pertanto regolarmente iscritta presso il Conservatore CCIAA di Milano – che ha effetto di inficiare la nomina giudiziaria, atteso il prevalere della volontà dell'assemblea societaria). (ALLTO)
B) della successiva e recentissima ordinanza COLLEGIALE DI RIESAME del Tribunale di Milano del 06/02/2024 Decreto di rigetto n. cronol. 534/2024 RG n. 43227/2023 che nel caso di specie conferma il principio di diritto espresso che deve trovare applicazione nel caso di specie (ALL.TO) Comunque con condanna alle spese del lodo e del presente giudizio di appello anche in ipotesi di soccombenza virtuale.
In subordine in caso di non accoglimento della superiore domanda assorbente annullare il lodo impugnato, pronunciarsi sulla competenza dell'arbitro a decidere sulla materia devoluta, con riconoscimento del diritto del socio alla nomina del liquidatore in sede assembleare per la srl in liquidazione volontaria e quindi prevalenza della detta delibera di nomina del liquidatore dott. IC Liquidatore Persona_1 dal 15/7/2022 con prevalenza sulla nomina giudiziaria e per l'effetto riformare il lodo Con vittoria delle spese di lite, spese generali del 15% e cpa 4% e iva 22% sia del lodo sia del presente giudizio di appello oltre contributo unificato”. per parte impugnata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale e nel merito: per le causali dedotte nella comparsa di costituzione e risposta e previe le declaratorie occorrende, dichiarare l'infondatezza dell'appello ex adverso proposto, e per l'effetto confermare il lodo emesso dall'Arbitro IC dr. Alfredo Carseni in data 12.4.2023. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatti antecedenti alla procedura arbitrale
Con ricorso ex art. 2487 cod. civ., depositato in data 7/2/2022 ed iscritto al n. 1481/2022 R.G., socio al 50% di adiva il Tribunale di CP_1 CP_2
Milano, chiedendo che venisse disposta la convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore ovvero si procedesse giudizialmente a tale nomina. Dava atto dell'intervenuta iscrizione nel registro delle imprese - a cura dell'amministratore dimissionario - dell'accertamento della Controparte_3 causa di scioglimento, prevista dall'art. 2484, 1° comma, n. 3, cod. civ. e, segnatamente,
“l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea”.
Il Tribunale di Milano, constatata la persistente ed elevata conflittualità fra i soci e tenuto conto che il ricorrente aveva manifestato l'intenzione di CP_1 non partecipare all'assemblea dei soci, nel frattempo indetta per il 7/07/2022, riteneva opportuno procedere alla nomina del liquidatore, individuato nella persona del dott. (decreto in data 13/5/2022). Persona_2
L'altra socia, impugnava tale decreto dinanzi alla Corte Parte_1
d'Appello (n. R.G. Appello n. 462/2022 V.G.) e, in quella sede, per la prima volta sollevava l'eccezione di carenza di competenza del Tribunale di Milano1.
Con provvedimento emesso in data 26/10/2022 - 13/2/2023 la Corte d'Appello rigettava il reclamo, ritenendo che non vi fosse alcun contrasto tra la nomina del liquidatore da parte del Tribunale di Milano e il contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto di CP_2
Inoltre:
- in data 15/07/2022, era intervenuta una delibera assembleare con cui si riteneva di nominare quale liquidatore della società un professionista, dott. , Persona_1 diverso da quello indicato dall'Autorità Giudiziaria.
- ancora pendente il giudizio di reclamo sopra menzionato, n Parte_1 data 23/9/2022 attivava il procedimento arbitrale in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 39 dello Statuto di CP_2
La procedura arbitrale in sede arbitrale, formulava domanda volta ad ottenere la Parte_1 nomina del liquidatore e la revoca del liquidatore nominato dal Tribunale di Milano, ritenendo tale nomina contraria all'art. 38 dello Statuto di La CP_2 disposizione prevedeva la nomina del liquidatore da parte dell'assemblea dei soci .
si costituiva, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza CP_1 dell'Arbitro IC. Sosteneva che il Tribunale di Milano aveva già nominato un liquidatore nel corso del giudizio ex art. 2487 cod. civ. e che, comunque, il contenzioso sulla nomina del liquidatore della società non rientrava nelle materie oggetto della clausola compromissoria, di cui art. 39 dello Statuto societario. Osservava che “nel caso di specie non si configura alcuna “controversia tra i soci ovvero tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale” (come recita testualmente l'art. 39 dello statuto sociale), trattandosi di un rimedio alla mancata convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore a seguito dell'accertamento della causa di scioglimento della società. […] A ciò si aggiunga il fatto che la richiesta di nomina di un liquidatore non integra gli estremi di una controversia nel significato proprio di tale termine (come richiesto dalla clausola compromissoria di cui si chiede l'applicazione), come dimostra il fatto stesso che il relativo procedimento sia inquadrato tra quelli di volontaria giurisdizione”.
con memoria autorizzata, contestava la genericità e Parte_1 ammissibilità dell'eccezione di incompetenza. L'Arbitro IC, con ordinanza n. 4, sospendeva il procedimento arbitrale sino alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano investita del reclamo.
Con provvedimento in data 26/10/2022-13/2/2023 la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo proposto da Parte_2
La Corte d'Appello di Milano riteneva che il provvedimento di nomina del liquidatore adottato dal Tribunale di Milano non fosse in contrasto con quanto previsto dagli artt. 38 dello Statuto. Alla luce di tale decisione, l'Arbitro IC fissava udienza per la prosecuzione della procedura arbitrale.
Con Lodo impugnato, l'Arbitro IC:
- dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano;
- condannava parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, quantificate in € 3.000,00;
- condannava parte attrice al pagamento in favore di parte resistente, a titolo di compensi legali, della somma pari a euro 4.253,00, oltre oneri di legge;
- riteneva assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti. A sostegno della propria decisione, l'Arbitro IC osservava e riteneva che la clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto di potesse trovare CP_2 applicazione solo in relazione ai diritti disponibili, relativi al rapporto sociale (ad esclusione dei casi in cui la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) e in ipotesi di controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società.
- l'art. 39 dello Statuto recita che: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell del luogo in cui ha sede la Controparte_4 società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto e la sua decisione sarà vincolante per le parti, anche in ordine alla ripartizione delle spese dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quello promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.”.
Concludeva che la vertenza non poteva essere devoluta al giudizio arbitrale, poiché priva di tali connotati e vertendo la medesima su diritti indisponibili. In data 26/6/2023, visti gli artt. 823-825 cpc, il Tribunale di Milano dichiarava l'esecutorietà del Pt_3
L'impugnazione del Lodo ha proposto impugnazione avverso il Lodo, rassegnando le Parte_1 conclusioni in epigrafe riportate.
5 L'impugnazione è stata affidata a una pluralità di motivi, sviluppati dalla pag. 3 alla pag. 22 dell'atto ex art. 829 cpc, con cui si duole della violazione Parte_1 reiterata di tale disposizione.
Con i primi due motivi ha contestato la nullità del sostenendo che con la delibera Pt_3 dell'Assemblea dei soci del 15/7/2022 era cessata la materia del contendere e che l'Arbitro IC erroneamente non ne aveva tenuto conto, emettendo una pronuncia di difetto di competenza.
In tesi, l'impugnante ha contestato “l'indipendenza” del giudizio arbitrale sulla competenza, affermando che l'Arbitro IC aveva accolto in maniera acritica le statuizioni del Tribunale di Milano. si è costituito in giudizio, contestando quanto argomentato da CP_1 parte impugnante e concludendo come in epigrafe riportato.
L'impugnante, per consolidare le proprie tesi difensive, ha rinviato alla sopravvenuta ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di Impresa, del 17/11/2023 (n. R.G. 29750/2023), pronunciata all'esito procedimento cautelare promosso da (liquidatore nominato dall' contro Persona_2 CP_5 Per_1
(liquidatore nominato dall'assemblea dei soci).
[...]
Con tale provvedimento il Tribunale di Milano, nella persona della dott. CP_6
aveva concluso che “la delibera di nomina del liquidatore sociale non
[...] impugnata dal socio assente, sopravvenuta al provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale e già iscritta a registro delle imprese con effetto costitutivo a registro delle imprese al momento della pronuncia di rigetto del reclamo da parte della Corte d'Appello che avrebbe dovuto conferire efficacia al provvedimento, ha avuto l'effetto di sostituzione e revoca del liquidatore nominato dal Tribunale” (p. 9, doc. 2 fascicolo parte impugnante).
Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa, con ulteriore decisione, resa in data 18/1/2024-6/2/2024 ( n. 43227/2023 R.G.), aveva respinto il reclamo proposto dal nominato liquidatore avverso il rigetto del Persona_2 ricorso ex art. 700 cpc, con cui aveva chiesto un provvedimento urgente volto ad ottenere la condanna di alla consegna dei libri sociali e delle scritture Persona_1 contabili. Il Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa con il provvedimento aveva affermato “… quando l'Assemblea di ha deciso la nomina di CP_2
come liquidatore in data 15/7/2022, tale decisione non può essere Persona_1 considerata una vera e propria revoca implicita del precedente liquidatore nominato dall'autorità giudiziale, restando indifferente la circostanza che all'epoca il decreto del Tribunale non fosse ancora efficace” e ritenendo irrilevante la circostanza che, nelle more, la delibera del 15/7/2022 fosse stata impugnata.
6 ha contestato la fondatezza della richiesta di cessazione della CP_1 materia del contendere, facendo presente di avere impugnato la delibera del 15/7/2022 dell'Assemblea dei soci, con cui il dott. era stato nominato Persona_1 liquidatore, che il procedimento ( n. 45644/2023 R.G. Tribunale di Milano ) era ancora pendente e che, comunque, quel giudizio aveva un oggetto diverso rispetto a quello ex art. 829 cpc, con contenzioso, in quest'ultimo, limitato alla validità o meno del Lodo arbitrale impugnato, con il quale l'Arbitro IC non aveva ritenuto la controversia rientrante nell'operatività della clausola arbitrale e aveva dichiarato la propria incompetenza.
L'impugnato ha aggiunto che “Quand'anche, peraltro, codesta Ecc.ma Corte dovesse effettivamente ritenere cessata la materia del contendere, è evidente che la soccombenza virtuale dovrebbe essere attribuita all'attrice, che ha impugnato il lodo arbitrale affermandone la nullità in forza di motivazioni rivelatesi del tutto infondate”.
All'udienza del 3/7/2024 il Consigliere Istruttore, dato atto che le parti nei termini concessi ex art. 352 cpc avevano depositate le note e gli atti conclusivi indicati nella disposizione, ha rimesso la causa in decisione.
All'odierna Camera di Consiglio il Collegio - nella composizione in epigrafe riportata - ha discusso e deciso la causa, sulla base degli atti e della documentazione depositati nei termini perentori ex art. 352 cpc concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con le conclusioni rassegnate, parte impugnante ha manifestato la propria sopravvenuta carenza d'interesse a ottenere un accertamento dell'illegittimità del Lodo impugnato, postulando che nelle more del presente giudizio il Tribunale di Milano, con i provvedimenti del 17/11/2023 e del 18/1/2024-6/2/2024 ( richiamati ai punti A e B delle conclusioni), aveva confermato la validità della delibera dell'Assemblea dei soci di nomina del liquidatore, dott. , ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di Persona_1
CP_2
Parte impugnata ha insistito per la legittimità della pronuncia arbitrale.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che debba sussistere un espresso accordo delle parti per procedere all'invocata pronuncia dichiarativa di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha indicato, in difetto di conclusioni congiunte in punto compensazione delle spese di lite, la necessità di una loro regolamentazione secondo una valutazione della soccombenza virtuale, sulla scorta delle ragioni contrapposte e originariamente sostenute dalle parti 4. 4 Cass. sez. civ.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023; Cass. sez. VI civ. n. 24714/2022. 7 La Corte, pertanto, dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione ex art. 829 cpc per cessazione della materia del contendere, come richiesto da Parte_1
Preso atto che parte impugnata ha insistito per l'infondatezza dei motivi ex art. 829 cpc dedotti e per la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese di lite, la Corte procede, quindi, all'esame dei motivi di impugnazione del Lodo, ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, sulla base della soccombenza virtuale.
Questioni di logica giuridica impongono di esaminare preliminarmente i primi due motivi con cui a contestato la decisione dell'Arbitro IC di Parte_1 declinare la propria competenza, per essere competente l i Milano. CP_5
L'Arbitro IC, richiamata la clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto di ha affermato che dalla stessa risultava chiaramente desumibile che CP_2 erano devolute alla giurisdizione dell'Arbitro IC tutte le controversie che avessero, quale parte processuale, i soci nel rapporto con la società e ad oggetto diritti disponibili. Nella parte conclusiva del impugnato si legge:” Al riguardo, come giustamente Pt_3 statuito dal Tribunale di Milano – prima – con provvedimento del 13 maggio 2022, n. cron. 981/2022 e dalla Corte d'Appello – poi – con decreto n. cron. 71/2023, la vertenza di cui si discute, per quanto evidenziato in precedenza, non è da considerarsi come controversia in senso proprio e, pertanto, non è suscettibile di essere devoluta al giudizio arbitrale”.
La questione nei termini posti da parte impugnante, a parere della Corte, è infondata.
Condivisibile è la decisione arbitrale, con cui l'Arbitro IC ha recepito, in diritto, le conclusioni del Tribunale di Milano e poi quelle della Corte d'Appello, sopra menzionate, ritenendole non superate dalle contestazioni sollevate da Parte_1
[...]
Il provvedimento di nomina del liquidatore nella persona di era Persona_2 stato assunto dal Tribunale di Milano su ricorso ex art. 2487 cod. civ. di CP_1 registrato il dissidio insanabile fra i soci.
[...]
Il ricorrente aveva formulato istanza all'A.G. di convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore, avendo dato atto dell'intervenuta iscrizione – nel registro delle imprese – a cura dell'amministratore dimissionario Controparte_3 dell'accertamento della causa di scioglimento, di cui all'art. 2484, comma 1 n. 3, cod. civ. ovvero di provvedere alla nomina di un liquidatore: nel giudizio (iscritto al n. 1481/2022 R.G.) si era costituita, nulla eccependo in ordine Parte_1 alla sussistenza della competenza del Tribunale di Milano e chiedendo il rigetto del ricorso.
8 Il Tribunale di Milano, con decreto 13/5/2022, aveva accertato la sussistenza dello stato di scioglimento della società, poiché la mancanza del quorum aveva reiteratamente reso l'assemblea dei soci incapace di deliberare, e aveva nominato liquidatore Persona_2
[...]
Il provvedimento era stato confermato dalla Corte d'Appello di Milano in data 26/10/2022 - 13/2/2023 all'esito del giudizio di reclamo promosso da Parte_1
[...]
La reclamante, per la prima volta, aveva sollevato la questione di competenza del Tribunale di Milano, sostenendo l'operatività della clausola Arbitrale prevista all'art. 39 dello Statuto di CP_2
La Corte d' Appello - sul presupposto che il provvedimento reclamato fosse riconducibile a quelli di volontaria giurisdizione, privo di carattere decisorio5 e non avesse ad oggetto diritti disponibili demandabili a un giudizio arbitrale - ha rigettato il reclamo.
A riguardo, appare utile riportare la chiara motivazione con cui la Corte d'Appello, nell'escludere che il provvedimento reclamato abbia avuto a oggetto diritti disponibili, ha affermato che “da un lato, la dichiarazione della causa di scioglimento della società è un atto dovuto dell'amministratore, suscettibile di responsabilità ex art. 2485 cod. civ.; dall'altro, i presupposti, i rimedi e le tutele azionabili sono quelle espressamente previste dalla legge (art. 2487 cod. civ.) e sono funzionali a garantire la convocazione dell'assemblea e la nomina del liquidatore. Gli Amministratori, infatti, al verificarsi di una causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2486 cod. civ., conservano il potere di gestire la società ai soli fini di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
inoltre, devono convocare l'assemblea, al fine della nomina dei liquidatori, per gli adempimenti previsti dall'art. 2487 cod. civ.; nel caso l'assemblea non si costituisca
o non deliberi, detti provvedimenti devono essere adottati dall'Autorità Giudiziari”6.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice del reclamo ha affermato l'estraneità della questione della nomina di un liquidatore da parte dell'A.G. dall'ambito dei diritti disponibili e dalla operatività della clausola Arbitrale.
L'Arbitro IC ha aderito a tale lettura della clausola arbitrale, declinando la propria competenza in favore del Tribunale di Milano. La pronuncia, condivisa anche da questa Corte, tiene conto che la riforma apportata dal d.lgs. 40/2006 ha riaffermato il principio consolidato per cui gli arbitri possono decidere in ordine alla propria competenza, quando una delle parti contesti, come è avvenuto nel caso per cui si procede, l'esistenza di una valida convenzione d'arbitrato o quando lamenti l'irrituale nomina dell'arbitro. Eccepita tempestivamente da la non arbitrabilità della CP_1 controversia ai sensi degli artt. 817 cpc, l'Arbitro IC, ritenendo fondata la questione pregiudiziale sollevata, ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Milano. Spogliatosi della competenza l'Arbitro IC, lo stesso correttamente, a giudizio della Corte, non ha assunto alcuna ulteriore statuizione in merito alle domande formulate dalle parti e ha provveduto, come doveva, a regolamentare le spese della procedura. In tali conclusioni restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
Conclusivamente l'impugnazione deve essere rigettata.
All'esito del giudizio consegue la condanna dall'impugnante al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, liquidate come da dispositivo. La liquidazione viene disposta con riferimento allo scaglione ex DM n. 147/2022 delle cause di valore indeterminabile, complessità bassa, e applicati i parametri medi per tutte le fasi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito per dichiaratosi antistatario. Parte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano ogni diversa domanda, istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio di impugnazione ex art. 829 cpc promosso da avverso il Lodo rituale Arbitro IC dott. Alfredo Parte_5
Carseni in data 12/4/2023 per cessata materia del contendere;
2. condanna l pagamento delle spese di lite, sostenute da Parte_5 parte impugnata nel presente giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Milano il 3/7/2024
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini Il Presidente
Domenico Bonaretti
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La reclamante concludeva chiedendo, in via preliminare, che: (i) venga dichiarata l'incompetenza / carenza di giurisdizione del giudice adito;
(ii) venga disposta l'estromissione di;
(iii) nonché l'integrazione Controparte_3 del contraddittorio con il nuovo amministratore unico;
(iv) infine, affinché sia dichiarata l'improcedibilità / tardività / decadenza della domanda di convocazione assembleare per la nomina di un liquidatore in quanto già fissata ovvero, in subordine, sia disposta la convocazione di una nuova assemblea;
nel merito, instava per la riforma del provvedimento impugnato e per l'ammissione della querela di falso.
3 2 L'art. 38 dello Statuto recita che “L'assemblea, se del caso, nomina uno o più liquidatori, determinando: a) Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) A chi spetta la rappresentanza della società; c) I criteri in base ai quali deve svolgere la liquidazione ed i poteri dei liquidatori”. 3 La Corte d'Appello respingeva il reclamo proposto da condannava alla rifusione in Parte_1 Parte_1 favore di e di delle spese di lite;
compensava integralmente le spese di lite fra CP_1 Controparte_3 Controparte_ e dichiarava sussistenti i presupposti ex art. 13, comma 1quater, D.P.R. n. 115/2002 per la Parte_1 condanna della reclamante al pagamento del doppio contributo.
4 5 Cass. sez.
6 -1 civ. ord. n. 31350/2019. 6 Provvedimento della Corte d'Appello pag. 6.
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