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Ordinanza 22 marzo 2025
Ordinanza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, ordinanza 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 730/2024
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Collegiale Civile
Il Tribunale di Nuoro, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice rel.
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 22.01.2025 nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 730/2024 R.G., promosso da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Lodè via San Giovanni 17, e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Cristian Melis, del foro di Cagliari
reclamante
contro
(C.F. – P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott. , con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Boffoli del foro di Milano,
reclamato
***************
Il reclamo è stato deciso sulle seguenti:
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte reclamante:
“(…) in riforma del decreto cautelare emesso in data 29.11.2024: nel merito e prima che la situazione sia ulteriormente compromessa, adottare i provvedimenti
d'urgenza richiesti nell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. o quelli ritenuti idonei ad assicurare
1 interinalmente gli effetti della decisione nel merito, consentendo al signor di permanere nel Pt_1
proprio ambito territoriale.
In subordine: previa audizione dei sommari informatori come indicato nella memoria conclusionale depositata il 08 11 2024 e nel presente reclamo, annullare il decreto impugnato con la formula ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze della doppia fase processuale.”
Per la parte reclamata:
“Voglia l'Ill.mo Collegio Adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Rigettare l'avverso reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre
l'integrale conferma del decreto reclamato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
**********
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, ha proposto reclamo avverso Parte_1 il provvedimento reso dal Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, Dott. Paolo Dau, in data
29.11.2024 e comunicato in data 02.12.2024. a mezzo pec dalla cancelleria, con il quale, nell'ambito del procedimento cautelare ex art 700 cpc, rubricato al numero 603/2023 RG LAV., è stata rigettata la richiesta di sospensione/annullamento del provvedimento con cui ha assegnato Controparte_1
il signor al CDP di Olbia via Giordania, con mansione di produzione. Pt_1
A fondamento delle proprie pretese, il reclamante ha esposto:
• di essere dipendente di assunto con la mansione di portalettere, livello Controparte_1
D, presso la C.L. di Orosei a far data dal febbraio 2011;
• che in data 12.12.2023, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro, cadendo rovinosamente sul pavimento e procurandosi delle lesioni. Tale infortunio amplificava le conseguenze di altro incidente, subito in data 08.08.2022, procurandogli uno stato di invalidità che lo rendeva inidoneo alla mansione di portalettere, come attestato dallo
Spresal di Nuoro nel verbale del 19.01.2024.
• che, nelle more della valutazione degli infortuni da parte dell' lo aveva l'azienda datrice CP_3
Cont di lavoro lo aveva trasferito al di Orosei e aveva adibito alle mansioni di produzione presso la sede di Nuoro altre due dipendenti, che avevano subito infortuni in data posteriore alla sua.
• che, a seguito della visita presso lo Spresal, anziché provvedere a ricollocarlo CP_1
utilmente nella propria sede lavorativa o comunque a Nuoro, con provvedimento a firma del responsabile d'area datato 13.02.2024 e notificato il successivo 08.03.2024, lo aveva assegnato al reparto “produzione” presso il C.L. di Olbia, in via Giordania.
2 • che, con diffida del 21.05.2024, il si era opposto al trasferimento domandando la Pt_1
revisione del provvedimento in attesa degli opportuni accertamenti sanitari, anche in considerazione della carenza di personale nei centri di distribuzione e/ o produzione del nuorese, che non giustificava un trasferimento a oltre 100 chilometri dalla propria abitazione.
• che il ricorreva all'intestato Tribunale lamentando la violazione contrattuale, sotto Pt_1
diversi profili ed evidenziando:
- sotto il profilo del fumus boni iuris, la violazione della normativa codicistica e pattizia
(art. 2103 c.c.; artt. 38 e 39 CCNL) che regola i trasferimenti dei dipendenti a una sede collocata oltre i 50 chilometri e la mancanza di motivazione del provvedimento. È infatti onere di dimostrare quelle che sono le necessità aziendali e motivare CP_1 compiutamente in ordine all'assenza di alternative nell'ambito del nuorese.
Con riguardo alle asserite esigenze organizzative, è stata eccepita la mancata ricognizione da parte di , assai carente di effettivi in provincia di Nuoro, di una sede Controparte_1
lavorativa confacente alle condizioni del lavoratore;
- sotto il profilo del periculum in mora, la sussistenza di problematiche di tipo economico in capo al (è gravato da un mutuo di acquisto per la casa e restituisce mensilmente Pt_1
una finanziaria), in ragione delle quali non potrebbe far fronte ad un trasferimento ad Olbia senza impegnare risorse economiche per una eventuale locazione (che renderebbe il lavoro antieconomico), oppure viaggiando quotidianamente, spesa ingente che nessun rimborso previsto come da contratto compenserebbe. Sono state altresì evidenziate le gravi ripercussioni psicologiche che il lavoratore sta vivendo per aver subito diversi trasferimenti nell'ultimo decennio, alcuni sanzionati anche dal Tribunale di Nuoro. Si tratta di una serie di atti che ne stanno destabilizzando la personalità, tanto da costringerlo a sottoporsi ad apposita psicoterapia.
*
Si è costituiva in giudizio , a ministero dell'Avvocato Maddalena Boffoli, la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando l'assenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora ed evidenziando come il datore di lavoro avesse agito correttamente e “nell'interesse del lavoratore”, poiché, in applicazione della normativa vigente, il provvedimento (di trasferimento/assegnazione ad Olbia) si configurava quale atto dovuto, a fronte della sopravvenuta inidoneità permanente del ricorrente alla mansione di “Portalettere”, accertata dall'ASL di Nuoro.
riteneva inoltre assenti i requisiti cautelari da porre a fondamento del provvedimento, CP_1
poiché, da un lato, l'art. 38 CCNL prevede una serie di rimborsi e indennità (variabili a seconda che il lavoratore decida di fare il pendolare o trasferisca la residenza propria e/o della sua famiglia), che
3 elidono in radice il rischio, paventato dal ricorrente, di subire una notevole decurtazione economica, dall'altro lato, non risultavano provate le presunte ripercussioni sul bene salute.
Con il decreto oggi impugnato, il Tribunale di Nuoro, rigettava il ricorso, non ritenendo sussistenti nel caso di specie i requisiti fondanti la tutela cautelare invocata dal Pt_1
Alla luce di quanto sopra, il ha proposto formale reclamo ritenendo che la decisone non possa Pt_1
essere condivisa per i seguenti motivi:
1. non ha dimostrato l'assenza di accipienze in provincia di Nuoro, nonostante CP_1
nella propria memoria di costituzione abbia posto tale elemento a fondamento del provvedimento adottato. Ha semplicemente depositato uno schema riepilogativo, senza neppure i riferimenti aziendali.
2. L'azienda datrice di lavoro aveva invece l'onere di dimostrare le necessità aziendali e motivare compiutamente il trasferimento e soprattutto l'assenza di alternative nell'ambito del nuorese, stante le criticità riscontrate in tali zone e la considerazione che vi sono una serie di sedi di lavoro (Nuoro e Siniscola, Orosei) più vicine alla residenza del che necessitano Pt_1
di personale.
3. La violazione dell'accordo quadro, in particolare del punto 4, laddove la parte datoriale, in presenza di un nuovo mansionamento, dovuto all'infortunio, non solo non ha atteso il verbale definitivo dell' che stadiasse il grado di invalidità, ma ha disposto il trasferimento ad CP_3
Olbia assegnandolo alla mansione “produzione” senza poi aver accertato, con criterio scientifico, l'inidoneità del signor alla mansione precedente e a quella nuova indicata Pt_1 genericamente come “produzione”.
4. La circostanza che il trasferimento del signor assume il rilievo di un'azione punitiva Pt_1 da parte di . E ciò deriva dall'occultamento degli atti attinenti alla visita cui il CP_1
è stato sottoposto il 26/07/2023, disposta da al rientro in servizio dopo Pt_1 CP_1
l'infortunio sul lavoro subito in data 08/08/2022, effettuata dal Medico Competente aziendale, dottor che lo aveva giudicato “permanentemente inidoneo alle Persona_1 mansioni di portalettere” a quella data. Con quella diagnosi avrebbe dovuto CP_1
applicarlo immediatamente a mansioni interne, compatibili con lo stato di salute, in uno dei posti disponibili presso il Centro di Produzione di Nuoro, anziché collocarlo nel PD di Orosei ove l'organico era già al completo. Inoltre, non ha reso ostensibile tale verbale CP_1 di “permanente inidoneità alle mansioni di portalettere” dichiarando addirittura -al richiedente che tale visita non era mai avvenuta e sottoponendolo successivamente Pt_1
ad altra visita.
4 5. Tale iter evidenzia la malafede aziendale nell'essere intervenuta illecitamente a modificare il giudizio medico del 26/07/2023, quindi a rendere indisponibili i posti di produzione nello stabilimento di Nuoro per poi procedere, soltanto il 13/02/2024, al trasferimento del Pt_1
alla sede di Olbia per mancanza -a quella data- di posti di produzione vacanti presso lo stabilimento di Nuoro, in quanto nel frattempo occupati da altre due unità ( e Parte_2
). Persona_2
6. Sotto il profilo del periculum in mora: si osserva che la famiglia del (coniugi e due Pt_1
figli in tenera età) risiede a Galtellì, e sarebbe impossibile trasferire il nucleo familiare altrove, in quanto il coniuge del ha un impiego stabile a tempo indeterminato a Nuoro e la Pt_1
famiglia verrebbe sradicata dal contesto ambientale, sociale e scolastico (minori) in cui è inserita. Inoltre, senza il trasferimento definitivo del nucleo familiare il non avrebbe Pt_1 alcuna compensazione economica di cui all'art. 38 del CCNL, ma soltanto un aggravio di spesa che verrebbe meno alla gestione finanziaria familiare. Neppure è ipotizzabile il trasferimento di domicilio del solo né a livello economico, considerata l'onerosità Pt_1
degli affitti in una città ad alta vocazione turistica, ma anche per il danno che si determinerebbe nella vita familiare, affettiva e di relazione. Fatti già evidenziati in ricorso, al pari delle precarie condizioni fisiche del lavoratore.
7. Si sottolinea come il se applicato a Nuoro, potrebbe eventualmente usufruire anche Pt_1 dei passaggi nell'auto del coniuge quando gli orari di lavoro coincidessero.
8. Infine, si evidenzia come, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, vi siano reali pregiudizi sotto il profilo del trasferimento ad Olbia per quanto riguarda la percorrenza, in quanto - raggiungere Olbia con i mezzi pubblici equivale a oltre 6 ore complessive di viaggio da sommare a 7,10 ore di lavoro, ovvero a totali 13,10 ore a disposizione di (il CP_1
mezzo pubblico in partenza da Galtellì alla volta di Olbia effettua soste in tutti i paesi che s'incontrano nel relativo percorso); - farsi accompagnare quotidianamente da un familiare è ipotesi assolutamente impraticabile;
- da verifiche su Google Maps, è stato riscontrato da
Galtellì a Nuoro TO RD (stabilimento ) chilometri 32 per tratta, 64 totali. CP_1
Costi € 5 per tratta € 10 al giorno;
- da Galtellì a Olbia via Giordania Km 104 per tratta 208
Km totali, costi € 15 per tratta, € 30 al giorno.
Alla luce delle suesposte ragioni il ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Pt_1
in epigrafe riportate.
***
5 In data 10.01.2025, si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
argomentato ed eccepito, poiché infondato in fatto e in diritto. A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
• unico elemento di novità rispetto alle argomentazioni già spese in sede di ricorso sarebbe rappresentato da una visita medica, cui il Sig. si sarebbe sottoposto nel mese di luglio Pt_1
2023 e nel corso della quale sarebbe stata accertata, già in tale occasione, l'inidoneità permanente alla mansione di . Sul punto, si rileva che a nessuna visita medica è Parte_3
stato sottoposto il Sig. poiché lo stesso nel medesimo periodo risultava essere in ferie Pt_1
e, in ogni caso, anche qualora il trasferimento del Sig. fosse stato disposto nel luglio Pt_1
2023, alcuna disponibilità vi era, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, presso il
CI di Nuoro;
• non ricorrono nel caso di specie i requisiti necessari per l'emanazione di un provvedimento in via d'urgenza, come quello richiesto dal reclamante;
• sotto il profilo del periculum in mora, si rileva come il reclamante, nel richiedere la sospensione del provvedimento di trasferimento, ritiene che lo stesso rappresenti un grave pregiudizio per la propria salute, senza premurarsi di indicare e/o provare quale siano il danno alla salute e/o economico ed il nesso con il trasferimento asseritamente subìto. Dal punto di vista economico, del tutto ininfluenti appaiono essere le argomentazioni spese da controparte in sede di reclamo circa l'asserita, e non provata, impossibilità di trasferire l'intero nucleo famigliare ad Olbia, atteso che, come si rileva facilmente dalla lettura dell'art. 38 del CCNL,
è riconosciuto il pagamento di un'indennità anche al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio.
• Sotto il profilo del fumus bonis iuris, la domanda promossa dal in via cautelare risulta Pt_1
priva di quella "ragionevole parvenza del diritto" (id est: fumus boni juris), atteso che il comportamento aziendale in relazione al trasferimento del ricorrente è stato assolutamente corretto, non potendo la società ignorare il giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica di Portalettere reso dall'Asl di Nuoro, vedendosi costretta così ad assegnare al Sig. altra e diversa mansione (pur mantenendo lo stesso livello e la stessa retribuzione) al Pt_1
Reparto “Produzione” presso il “Centro Accentrante” più vicino alla originaria sede di lavoro, ossia Olbia. La Società ha documentalmente dimostrato l'assenza di posti vacanti nelle sedi indicate dalla controparte, quindi, presso il CL di Nuoro, Siniscola ovvero Orosei. Senza
l'adozione del predetto provvedimento, sarebbe stata costretta a licenziare il ricorrente CP_1
per giustificato motivo oggettivo, in quanto nella sede di lavoro cui era addetto il sig. Pt_1 non avrebbe potuto rimpiegarlo in alcun modo a causa dell'impossibilità di svolgere le
6 mansioni di Portalettere e l'assenza di posti vacanti per lo svolgimento di mansioni confacenti allo stato di salute del dipendente.
Tanto premesso, la società resistente ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
*
All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e confermato le conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Come noto, l'art. 700 c.p.c. subordina la concedibilità dei provvedimenti cautelari ex artt. 669 bis c.p.c., e in particolare quello ex art. 700 c.p.c., alla contestuale presenza dei requisiti indefettibili del cd. fumus boni iuris (e cioè l'evidente fondatezza, seppur alla luce di una delibazione in termini
“probabilistici”, della pretesa azionata in giudizio) e del periculum in mora (ovvero la possibilità concreta che, in capo ai titolari degli interessi coinvolti, si producano conseguenze non riparabili attraverso l'ordinario e generale meccanismo risarcitorio o quello ripristinatorio in senso lato).
Con riguardo al requisito del periculum in mora, l'art. 700 c.p.c. richiede la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, non suscettibile di adeguato ristoro per equivalente, che minacci il diritto di cui si invoca la tutela durante il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria.
Nella specifica materia del diritto del lavoro, il ricorso al provvedimento d'urgenza è consentito sia a tutela di diritti a contenuto non patrimoniale, strettamente connessi alla persona, sia in presenza di diritti patrimoniali, purché destinati ad assolvere alla soddisfazione di bisogni primari dei lavoratori.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'istante, l'onere di fornire una prova concreta e rigorosa dell'irreparabilità e imminenza del pregiudizio paventato. Il lavoratore è tenuto pertanto ad allegare e provare l'irreparabile compromissione di beni essenziali, che verrebbero irrimediabilmente pregiudicati dall'assunzione del provvedimento impugnato.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, tale onere probatorio non può ritenersi assolto, atteso che - per quanto le doglienze sollevate avverso il provvedimento di trasferimento non appaiano del tutto destituite di fondamento - non risulta dedotta né provata in causa l'esistenza di un danno irreparabile alla salute o ad altro interesse primario del lavoratore che possa giustificare l'accoglimento del ricorso.
Sotto tale profilo, il ricorrente si è limitato ad allegare, in modo del tutto generico, il pregiudizio patrimoniale connesso all'imminente trasferimento, soffermandosi a illustrare la sussistenza di problematiche economiche e familiari che, tuttavia, per come rappresentate, non appaiono sufficienti a integrare il requisito del periculum richiesto dalla norma.
7 Ciò in quanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte di una richiesta di sospensione degli effetti di un trasferimento illegittimo, il dipendente non può limitarsi ad allegare la mera difficoltà di affrontare le maggiori spese per il soggiorno nella nuova sede, perché il mero danno economico non integra un pregiudizio irreparabile, ma deve allegare e provare l'irreparabile compromissione di alcuni beni essenziali che potrebbero subire un pregiudizio non ristorabile per equivalente, quali la vita sociale, familiare e affettiva del lavoratore (T. Roma 26.1.2000).
L'irreparabilità del danno, inoltre, se non va intesa come irreversibilità della lesione, richiede quanto meno l'estrema difficoltà dell'effettivo ripristino dello status quo ante (cfr. Trib. Rimini 24.03.2007).
Nella fattispecie esaminata, tali condizioni non appaiono sussistere in quanto la mera antieconomicità per il del trasferimento presso una sede di lavoro più distante (Olbia rispetto a Nuoro) non Pt_1
assurge certamente a pregiudizio irreparabile, risultando tale tipologia di danno suscettibile di ristoro per equivalente all'esito del giudizio ordinario.
Parimenti, le problematiche familiari rappresentate non appaiono sufficienti a integrare un pregiudizio irreparabile, non avendo il lavoratore addotto circostanze tali da far ritenere che il trasferimento comprometterebbe, in modo irreversibile, la stabilità e serenità del suo nucleo familiare, quali l'assoluta necessità di prestare, personalmente e in via esclusiva, assistenza morale e materiale, ai propri congiunti, così da rendere indispensabile la sua vicinanza al nucleo familiare, anche al fine di non privarlo delle risorse economiche necessarie al soddisfacimento di bisogni primari.
È agli atti viceversa che la moglie del presta attività lavorativa, a tempo indeterminato, a Pt_1
Nuoro; è pertanto economicamente autosufficiente e i figli minori posso contare sul suo contributo, morale e materiale, per il loro sostentamento.
I disagi e le difficoltà connesse al trasferimento, pur comprensibili, non appaiono pertanto tali da compromettere, di per sé stesse, la vita affettiva e familiare del ricorrente e, ad ogni modo, il Pt_1
potrebbe ovviarvi scegliendo di viaggiare con il proprio mezzo al fine di raggiungere la sede di lavoro, atteso che non risulta accertata, allo stato, una condizione di inidoneità alla guida o di pregiudizio alla salute connesso a tali spostamenti, che da ultimo avrebbe potuto giustificare la tutela cautelare azionata.
Invero, con riguardo al possibile danno alla salute, il ricorrente evidenzia «le gravi ripercussioni psicologiche che il sta avendo per aver subito diversi trasferimenti nell'ultimo decennio, Pt_1
alcuni sanzionati anche dal Tribunale di Nuoro. Questa serie di atti ne stanno destabilizzando la personalità, tanto da costringerlo a sottoporsi ad apposita psicoterapia».
A supporto di quanto dichiarato, il ricorrente allega un certificato del C.S.M. di Siniscola, datato
17.06.2024, nel quale si certifica una diagnosi di “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore
8 depresso misti” causato da uno stato d'ansia e stress collegato al lavoro e di fobia per i lunghi viaggi riferito dal paziente.
Nel certificato prodotto, si dà altresì atto che il ha iniziato una terapia farmacologica, senza Pt_1
tuttavia specificare quali siano le conseguenze o ripercussioni sulla vita personale o sociale del ricorrente e/o sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sulla sua idoneità alla guida e su possibili pregiudizi ad essa connessi.
Sotto tale profilo, nel corso dell'udienza del 22.01.2025, il procuratore del ricorrente ha dichiarato che: «il Sig. è in grado di guidare ma non può sostenere la guida per lunghi percorsi». Pt_1
Quanto riferito, da un lato, conferma l'idoneità alla guida del che non appare pregiudicata Pt_1
dal suo attuale stato di salute, dall'altra, introduce una circostanza nuova, mai dedotta, che non trova riscontro nella documentazione medica prodotta. Nessun certificato medico agli atti attesta o prescrive una limitazione dei tempi di guida, né tanto meno esplicita se il tragitto necessario a raggiungere la nuova sede lavorativa possa compromettere la salute o l'incolumità fisica del lavoratore.
In mancanza di ciò, attesa l'esigenza di elementi certi in ordine alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute del lavoratore, una diagnosi di disturbo depressivo, senza alcuna specifica prescrizione, non appare sufficiente ad ottenere la tutela invocata.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il reclamo deve essere rigettato.
L'accertamento dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. esonera il Collegio dalla disamina dell'altro requisito del fumus boni iuris.
*
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La liquidazione deve essere operata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, di valore basso, esclusa l'attività istruttoria.
Al contempo, deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.p.r. 115/2002, la reclamante
è tenuta a versare un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto: ai fini della norma ora indicata, il giudizio di reclamo ha infatti natura di impugnazione.
P.Q.M.
1) Respinge il reclamo;
2) Condanna parte reclamante a rimborsare al reclamato le spese del giudizio, che liquida in €
1.615,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
9 3) Dà atto che parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Nuoro, nella Camera di consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu
10
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Collegiale Civile
Il Tribunale di Nuoro, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice rel.
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 22.01.2025 nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 730/2024 R.G., promosso da:
C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Lodè via San Giovanni 17, e residente in [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Cristian Melis, del foro di Cagliari
reclamante
contro
(C.F. – P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott. , con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Boffoli del foro di Milano,
reclamato
***************
Il reclamo è stato deciso sulle seguenti:
CONCLUSIONI Nell'interesse della parte reclamante:
“(…) in riforma del decreto cautelare emesso in data 29.11.2024: nel merito e prima che la situazione sia ulteriormente compromessa, adottare i provvedimenti
d'urgenza richiesti nell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. o quelli ritenuti idonei ad assicurare
1 interinalmente gli effetti della decisione nel merito, consentendo al signor di permanere nel Pt_1
proprio ambito territoriale.
In subordine: previa audizione dei sommari informatori come indicato nella memoria conclusionale depositata il 08 11 2024 e nel presente reclamo, annullare il decreto impugnato con la formula ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze della doppia fase processuale.”
Per la parte reclamata:
“Voglia l'Ill.mo Collegio Adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Rigettare l'avverso reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre
l'integrale conferma del decreto reclamato.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
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Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2024, ha proposto reclamo avverso Parte_1 il provvedimento reso dal Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, Dott. Paolo Dau, in data
29.11.2024 e comunicato in data 02.12.2024. a mezzo pec dalla cancelleria, con il quale, nell'ambito del procedimento cautelare ex art 700 cpc, rubricato al numero 603/2023 RG LAV., è stata rigettata la richiesta di sospensione/annullamento del provvedimento con cui ha assegnato Controparte_1
il signor al CDP di Olbia via Giordania, con mansione di produzione. Pt_1
A fondamento delle proprie pretese, il reclamante ha esposto:
• di essere dipendente di assunto con la mansione di portalettere, livello Controparte_1
D, presso la C.L. di Orosei a far data dal febbraio 2011;
• che in data 12.12.2023, mentre svolgeva la propria attività lavorativa, subiva un infortunio sul lavoro, cadendo rovinosamente sul pavimento e procurandosi delle lesioni. Tale infortunio amplificava le conseguenze di altro incidente, subito in data 08.08.2022, procurandogli uno stato di invalidità che lo rendeva inidoneo alla mansione di portalettere, come attestato dallo
Spresal di Nuoro nel verbale del 19.01.2024.
• che, nelle more della valutazione degli infortuni da parte dell' lo aveva l'azienda datrice CP_3
Cont di lavoro lo aveva trasferito al di Orosei e aveva adibito alle mansioni di produzione presso la sede di Nuoro altre due dipendenti, che avevano subito infortuni in data posteriore alla sua.
• che, a seguito della visita presso lo Spresal, anziché provvedere a ricollocarlo CP_1
utilmente nella propria sede lavorativa o comunque a Nuoro, con provvedimento a firma del responsabile d'area datato 13.02.2024 e notificato il successivo 08.03.2024, lo aveva assegnato al reparto “produzione” presso il C.L. di Olbia, in via Giordania.
2 • che, con diffida del 21.05.2024, il si era opposto al trasferimento domandando la Pt_1
revisione del provvedimento in attesa degli opportuni accertamenti sanitari, anche in considerazione della carenza di personale nei centri di distribuzione e/ o produzione del nuorese, che non giustificava un trasferimento a oltre 100 chilometri dalla propria abitazione.
• che il ricorreva all'intestato Tribunale lamentando la violazione contrattuale, sotto Pt_1
diversi profili ed evidenziando:
- sotto il profilo del fumus boni iuris, la violazione della normativa codicistica e pattizia
(art. 2103 c.c.; artt. 38 e 39 CCNL) che regola i trasferimenti dei dipendenti a una sede collocata oltre i 50 chilometri e la mancanza di motivazione del provvedimento. È infatti onere di dimostrare quelle che sono le necessità aziendali e motivare CP_1 compiutamente in ordine all'assenza di alternative nell'ambito del nuorese.
Con riguardo alle asserite esigenze organizzative, è stata eccepita la mancata ricognizione da parte di , assai carente di effettivi in provincia di Nuoro, di una sede Controparte_1
lavorativa confacente alle condizioni del lavoratore;
- sotto il profilo del periculum in mora, la sussistenza di problematiche di tipo economico in capo al (è gravato da un mutuo di acquisto per la casa e restituisce mensilmente Pt_1
una finanziaria), in ragione delle quali non potrebbe far fronte ad un trasferimento ad Olbia senza impegnare risorse economiche per una eventuale locazione (che renderebbe il lavoro antieconomico), oppure viaggiando quotidianamente, spesa ingente che nessun rimborso previsto come da contratto compenserebbe. Sono state altresì evidenziate le gravi ripercussioni psicologiche che il lavoratore sta vivendo per aver subito diversi trasferimenti nell'ultimo decennio, alcuni sanzionati anche dal Tribunale di Nuoro. Si tratta di una serie di atti che ne stanno destabilizzando la personalità, tanto da costringerlo a sottoporsi ad apposita psicoterapia.
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Si è costituiva in giudizio , a ministero dell'Avvocato Maddalena Boffoli, la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando l'assenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora ed evidenziando come il datore di lavoro avesse agito correttamente e “nell'interesse del lavoratore”, poiché, in applicazione della normativa vigente, il provvedimento (di trasferimento/assegnazione ad Olbia) si configurava quale atto dovuto, a fronte della sopravvenuta inidoneità permanente del ricorrente alla mansione di “Portalettere”, accertata dall'ASL di Nuoro.
riteneva inoltre assenti i requisiti cautelari da porre a fondamento del provvedimento, CP_1
poiché, da un lato, l'art. 38 CCNL prevede una serie di rimborsi e indennità (variabili a seconda che il lavoratore decida di fare il pendolare o trasferisca la residenza propria e/o della sua famiglia), che
3 elidono in radice il rischio, paventato dal ricorrente, di subire una notevole decurtazione economica, dall'altro lato, non risultavano provate le presunte ripercussioni sul bene salute.
Con il decreto oggi impugnato, il Tribunale di Nuoro, rigettava il ricorso, non ritenendo sussistenti nel caso di specie i requisiti fondanti la tutela cautelare invocata dal Pt_1
Alla luce di quanto sopra, il ha proposto formale reclamo ritenendo che la decisone non possa Pt_1
essere condivisa per i seguenti motivi:
1. non ha dimostrato l'assenza di accipienze in provincia di Nuoro, nonostante CP_1
nella propria memoria di costituzione abbia posto tale elemento a fondamento del provvedimento adottato. Ha semplicemente depositato uno schema riepilogativo, senza neppure i riferimenti aziendali.
2. L'azienda datrice di lavoro aveva invece l'onere di dimostrare le necessità aziendali e motivare compiutamente il trasferimento e soprattutto l'assenza di alternative nell'ambito del nuorese, stante le criticità riscontrate in tali zone e la considerazione che vi sono una serie di sedi di lavoro (Nuoro e Siniscola, Orosei) più vicine alla residenza del che necessitano Pt_1
di personale.
3. La violazione dell'accordo quadro, in particolare del punto 4, laddove la parte datoriale, in presenza di un nuovo mansionamento, dovuto all'infortunio, non solo non ha atteso il verbale definitivo dell' che stadiasse il grado di invalidità, ma ha disposto il trasferimento ad CP_3
Olbia assegnandolo alla mansione “produzione” senza poi aver accertato, con criterio scientifico, l'inidoneità del signor alla mansione precedente e a quella nuova indicata Pt_1 genericamente come “produzione”.
4. La circostanza che il trasferimento del signor assume il rilievo di un'azione punitiva Pt_1 da parte di . E ciò deriva dall'occultamento degli atti attinenti alla visita cui il CP_1
è stato sottoposto il 26/07/2023, disposta da al rientro in servizio dopo Pt_1 CP_1
l'infortunio sul lavoro subito in data 08/08/2022, effettuata dal Medico Competente aziendale, dottor che lo aveva giudicato “permanentemente inidoneo alle Persona_1 mansioni di portalettere” a quella data. Con quella diagnosi avrebbe dovuto CP_1
applicarlo immediatamente a mansioni interne, compatibili con lo stato di salute, in uno dei posti disponibili presso il Centro di Produzione di Nuoro, anziché collocarlo nel PD di Orosei ove l'organico era già al completo. Inoltre, non ha reso ostensibile tale verbale CP_1 di “permanente inidoneità alle mansioni di portalettere” dichiarando addirittura -al richiedente che tale visita non era mai avvenuta e sottoponendolo successivamente Pt_1
ad altra visita.
4 5. Tale iter evidenzia la malafede aziendale nell'essere intervenuta illecitamente a modificare il giudizio medico del 26/07/2023, quindi a rendere indisponibili i posti di produzione nello stabilimento di Nuoro per poi procedere, soltanto il 13/02/2024, al trasferimento del Pt_1
alla sede di Olbia per mancanza -a quella data- di posti di produzione vacanti presso lo stabilimento di Nuoro, in quanto nel frattempo occupati da altre due unità ( e Parte_2
). Persona_2
6. Sotto il profilo del periculum in mora: si osserva che la famiglia del (coniugi e due Pt_1
figli in tenera età) risiede a Galtellì, e sarebbe impossibile trasferire il nucleo familiare altrove, in quanto il coniuge del ha un impiego stabile a tempo indeterminato a Nuoro e la Pt_1
famiglia verrebbe sradicata dal contesto ambientale, sociale e scolastico (minori) in cui è inserita. Inoltre, senza il trasferimento definitivo del nucleo familiare il non avrebbe Pt_1 alcuna compensazione economica di cui all'art. 38 del CCNL, ma soltanto un aggravio di spesa che verrebbe meno alla gestione finanziaria familiare. Neppure è ipotizzabile il trasferimento di domicilio del solo né a livello economico, considerata l'onerosità Pt_1
degli affitti in una città ad alta vocazione turistica, ma anche per il danno che si determinerebbe nella vita familiare, affettiva e di relazione. Fatti già evidenziati in ricorso, al pari delle precarie condizioni fisiche del lavoratore.
7. Si sottolinea come il se applicato a Nuoro, potrebbe eventualmente usufruire anche Pt_1 dei passaggi nell'auto del coniuge quando gli orari di lavoro coincidessero.
8. Infine, si evidenzia come, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, vi siano reali pregiudizi sotto il profilo del trasferimento ad Olbia per quanto riguarda la percorrenza, in quanto - raggiungere Olbia con i mezzi pubblici equivale a oltre 6 ore complessive di viaggio da sommare a 7,10 ore di lavoro, ovvero a totali 13,10 ore a disposizione di (il CP_1
mezzo pubblico in partenza da Galtellì alla volta di Olbia effettua soste in tutti i paesi che s'incontrano nel relativo percorso); - farsi accompagnare quotidianamente da un familiare è ipotesi assolutamente impraticabile;
- da verifiche su Google Maps, è stato riscontrato da
Galtellì a Nuoro TO RD (stabilimento ) chilometri 32 per tratta, 64 totali. CP_1
Costi € 5 per tratta € 10 al giorno;
- da Galtellì a Olbia via Giordania Km 104 per tratta 208
Km totali, costi € 15 per tratta, € 30 al giorno.
Alla luce delle suesposte ragioni il ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni Pt_1
in epigrafe riportate.
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5 In data 10.01.2025, si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
argomentato ed eccepito, poiché infondato in fatto e in diritto. A fondamento delle proprie ragioni ha esposto:
• unico elemento di novità rispetto alle argomentazioni già spese in sede di ricorso sarebbe rappresentato da una visita medica, cui il Sig. si sarebbe sottoposto nel mese di luglio Pt_1
2023 e nel corso della quale sarebbe stata accertata, già in tale occasione, l'inidoneità permanente alla mansione di . Sul punto, si rileva che a nessuna visita medica è Parte_3
stato sottoposto il Sig. poiché lo stesso nel medesimo periodo risultava essere in ferie Pt_1
e, in ogni caso, anche qualora il trasferimento del Sig. fosse stato disposto nel luglio Pt_1
2023, alcuna disponibilità vi era, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, presso il
CI di Nuoro;
• non ricorrono nel caso di specie i requisiti necessari per l'emanazione di un provvedimento in via d'urgenza, come quello richiesto dal reclamante;
• sotto il profilo del periculum in mora, si rileva come il reclamante, nel richiedere la sospensione del provvedimento di trasferimento, ritiene che lo stesso rappresenti un grave pregiudizio per la propria salute, senza premurarsi di indicare e/o provare quale siano il danno alla salute e/o economico ed il nesso con il trasferimento asseritamente subìto. Dal punto di vista economico, del tutto ininfluenti appaiono essere le argomentazioni spese da controparte in sede di reclamo circa l'asserita, e non provata, impossibilità di trasferire l'intero nucleo famigliare ad Olbia, atteso che, come si rileva facilmente dalla lettura dell'art. 38 del CCNL,
è riconosciuto il pagamento di un'indennità anche al lavoratore che trasferisca esclusivamente la propria residenza e/o domicilio.
• Sotto il profilo del fumus bonis iuris, la domanda promossa dal in via cautelare risulta Pt_1
priva di quella "ragionevole parvenza del diritto" (id est: fumus boni juris), atteso che il comportamento aziendale in relazione al trasferimento del ricorrente è stato assolutamente corretto, non potendo la società ignorare il giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica di Portalettere reso dall'Asl di Nuoro, vedendosi costretta così ad assegnare al Sig. altra e diversa mansione (pur mantenendo lo stesso livello e la stessa retribuzione) al Pt_1
Reparto “Produzione” presso il “Centro Accentrante” più vicino alla originaria sede di lavoro, ossia Olbia. La Società ha documentalmente dimostrato l'assenza di posti vacanti nelle sedi indicate dalla controparte, quindi, presso il CL di Nuoro, Siniscola ovvero Orosei. Senza
l'adozione del predetto provvedimento, sarebbe stata costretta a licenziare il ricorrente CP_1
per giustificato motivo oggettivo, in quanto nella sede di lavoro cui era addetto il sig. Pt_1 non avrebbe potuto rimpiegarlo in alcun modo a causa dell'impossibilità di svolgere le
6 mansioni di Portalettere e l'assenza di posti vacanti per lo svolgimento di mansioni confacenti allo stato di salute del dipendente.
Tanto premesso, la società resistente ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo.
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All'udienza del 22.01.2025 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e confermato le conclusioni in epigrafe indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Come noto, l'art. 700 c.p.c. subordina la concedibilità dei provvedimenti cautelari ex artt. 669 bis c.p.c., e in particolare quello ex art. 700 c.p.c., alla contestuale presenza dei requisiti indefettibili del cd. fumus boni iuris (e cioè l'evidente fondatezza, seppur alla luce di una delibazione in termini
“probabilistici”, della pretesa azionata in giudizio) e del periculum in mora (ovvero la possibilità concreta che, in capo ai titolari degli interessi coinvolti, si producano conseguenze non riparabili attraverso l'ordinario e generale meccanismo risarcitorio o quello ripristinatorio in senso lato).
Con riguardo al requisito del periculum in mora, l'art. 700 c.p.c. richiede la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, non suscettibile di adeguato ristoro per equivalente, che minacci il diritto di cui si invoca la tutela durante il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria.
Nella specifica materia del diritto del lavoro, il ricorso al provvedimento d'urgenza è consentito sia a tutela di diritti a contenuto non patrimoniale, strettamente connessi alla persona, sia in presenza di diritti patrimoniali, purché destinati ad assolvere alla soddisfazione di bisogni primari dei lavoratori.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'istante, l'onere di fornire una prova concreta e rigorosa dell'irreparabilità e imminenza del pregiudizio paventato. Il lavoratore è tenuto pertanto ad allegare e provare l'irreparabile compromissione di beni essenziali, che verrebbero irrimediabilmente pregiudicati dall'assunzione del provvedimento impugnato.
Ebbene, nella fattispecie esaminata, sulla base degli atti e della documentazione prodotta, tale onere probatorio non può ritenersi assolto, atteso che - per quanto le doglienze sollevate avverso il provvedimento di trasferimento non appaiano del tutto destituite di fondamento - non risulta dedotta né provata in causa l'esistenza di un danno irreparabile alla salute o ad altro interesse primario del lavoratore che possa giustificare l'accoglimento del ricorso.
Sotto tale profilo, il ricorrente si è limitato ad allegare, in modo del tutto generico, il pregiudizio patrimoniale connesso all'imminente trasferimento, soffermandosi a illustrare la sussistenza di problematiche economiche e familiari che, tuttavia, per come rappresentate, non appaiono sufficienti a integrare il requisito del periculum richiesto dalla norma.
7 Ciò in quanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, a fronte di una richiesta di sospensione degli effetti di un trasferimento illegittimo, il dipendente non può limitarsi ad allegare la mera difficoltà di affrontare le maggiori spese per il soggiorno nella nuova sede, perché il mero danno economico non integra un pregiudizio irreparabile, ma deve allegare e provare l'irreparabile compromissione di alcuni beni essenziali che potrebbero subire un pregiudizio non ristorabile per equivalente, quali la vita sociale, familiare e affettiva del lavoratore (T. Roma 26.1.2000).
L'irreparabilità del danno, inoltre, se non va intesa come irreversibilità della lesione, richiede quanto meno l'estrema difficoltà dell'effettivo ripristino dello status quo ante (cfr. Trib. Rimini 24.03.2007).
Nella fattispecie esaminata, tali condizioni non appaiono sussistere in quanto la mera antieconomicità per il del trasferimento presso una sede di lavoro più distante (Olbia rispetto a Nuoro) non Pt_1
assurge certamente a pregiudizio irreparabile, risultando tale tipologia di danno suscettibile di ristoro per equivalente all'esito del giudizio ordinario.
Parimenti, le problematiche familiari rappresentate non appaiono sufficienti a integrare un pregiudizio irreparabile, non avendo il lavoratore addotto circostanze tali da far ritenere che il trasferimento comprometterebbe, in modo irreversibile, la stabilità e serenità del suo nucleo familiare, quali l'assoluta necessità di prestare, personalmente e in via esclusiva, assistenza morale e materiale, ai propri congiunti, così da rendere indispensabile la sua vicinanza al nucleo familiare, anche al fine di non privarlo delle risorse economiche necessarie al soddisfacimento di bisogni primari.
È agli atti viceversa che la moglie del presta attività lavorativa, a tempo indeterminato, a Pt_1
Nuoro; è pertanto economicamente autosufficiente e i figli minori posso contare sul suo contributo, morale e materiale, per il loro sostentamento.
I disagi e le difficoltà connesse al trasferimento, pur comprensibili, non appaiono pertanto tali da compromettere, di per sé stesse, la vita affettiva e familiare del ricorrente e, ad ogni modo, il Pt_1
potrebbe ovviarvi scegliendo di viaggiare con il proprio mezzo al fine di raggiungere la sede di lavoro, atteso che non risulta accertata, allo stato, una condizione di inidoneità alla guida o di pregiudizio alla salute connesso a tali spostamenti, che da ultimo avrebbe potuto giustificare la tutela cautelare azionata.
Invero, con riguardo al possibile danno alla salute, il ricorrente evidenzia «le gravi ripercussioni psicologiche che il sta avendo per aver subito diversi trasferimenti nell'ultimo decennio, Pt_1
alcuni sanzionati anche dal Tribunale di Nuoro. Questa serie di atti ne stanno destabilizzando la personalità, tanto da costringerlo a sottoporsi ad apposita psicoterapia».
A supporto di quanto dichiarato, il ricorrente allega un certificato del C.S.M. di Siniscola, datato
17.06.2024, nel quale si certifica una diagnosi di “Disturbo dell'adattamento con ansia e umore
8 depresso misti” causato da uno stato d'ansia e stress collegato al lavoro e di fobia per i lunghi viaggi riferito dal paziente.
Nel certificato prodotto, si dà altresì atto che il ha iniziato una terapia farmacologica, senza Pt_1
tuttavia specificare quali siano le conseguenze o ripercussioni sulla vita personale o sociale del ricorrente e/o sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sulla sua idoneità alla guida e su possibili pregiudizi ad essa connessi.
Sotto tale profilo, nel corso dell'udienza del 22.01.2025, il procuratore del ricorrente ha dichiarato che: «il Sig. è in grado di guidare ma non può sostenere la guida per lunghi percorsi». Pt_1
Quanto riferito, da un lato, conferma l'idoneità alla guida del che non appare pregiudicata Pt_1
dal suo attuale stato di salute, dall'altra, introduce una circostanza nuova, mai dedotta, che non trova riscontro nella documentazione medica prodotta. Nessun certificato medico agli atti attesta o prescrive una limitazione dei tempi di guida, né tanto meno esplicita se il tragitto necessario a raggiungere la nuova sede lavorativa possa compromettere la salute o l'incolumità fisica del lavoratore.
In mancanza di ciò, attesa l'esigenza di elementi certi in ordine alla sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute del lavoratore, una diagnosi di disturbo depressivo, senza alcuna specifica prescrizione, non appare sufficiente ad ottenere la tutela invocata.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il reclamo deve essere rigettato.
L'accertamento dell'insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile di cui all'art. 700 c.p.c. esonera il Collegio dalla disamina dell'altro requisito del fumus boni iuris.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
La liquidazione deve essere operata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori minimi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile, di valore basso, esclusa l'attività istruttoria.
Al contempo, deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.p.r. 115/2002, la reclamante
è tenuta a versare un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto: ai fini della norma ora indicata, il giudizio di reclamo ha infatti natura di impugnazione.
P.Q.M.
1) Respinge il reclamo;
2) Condanna parte reclamante a rimborsare al reclamato le spese del giudizio, che liquida in €
1.615,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
9 3) Dà atto che parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.
Così deciso in Nuoro, nella Camera di consiglio del 18/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu
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