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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 16072. 2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16072 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato, e difeso dagli Avv.ti Marco Carlizzi e C.F._1
Francesca Taviano, presso lo studio dei quali in Roma, Via delle Terme Deciane 10,
è elettivamente domiciliato
- attore -
E
(P.I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Barberini, 28, CP_2
[...
, nato a Palermo il [...], in [...] responsabile de
[...] all'epoca delle pubblicazioni, nata a [...] CP_3 Controparte_4
l'11.8.1987, , nata a [...] il [...], Controparte_5 CP_6
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...],
[...] CP_7
, nato a [...] il [...] e CP_8 Controparte_9
1 nato a [...] il [...], quest'ultimo anche in qualità di Direttore responsabile del quotidiano all'epoca dei fatti, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3
Leonarda Siliato presso il cui studio sito in Roma, Via della Farnesina, 332, sono elettivamente domiciliati
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 Controparte_2 nella sua qualità di Direttore Responsabile del quotidiano , i CP_3 giornalisti , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e quest'ultimo anche nella qualità di CP_8 Controparte_9
Direttore responsabile del quotidiano all'epoca dei fatti, CP_3 lamentando la lesione del proprio onore e reputazione derivante dall'asserita
[.. campagna diffamatoria perpetrata nei suoi confronti dal quotidiano diretta a screditare l'immagine politica e professionale dell'attore, CP_3 travalicando i limiti di veridicità e continenza ai quali dovrebbe conformarsi l'attività giornalistica.
2. A sostegno della domanda, l'attore ha esposto che: con i due articoli pubblicati dal Il Messaggero in data 21 febbraio 2016 (uno a firma di e Controparte_4 dal titolo “Torri dell'Eur, indagato Caudo – Corruzione in Controparte_5
Campidoglio: nuove accuse per l'assessore e il suo braccio destro, – Spunta CP_10 il libro mastro delle tangenti pagate dal costruttore per costruire il CP_11 megastore/Mazzette in Comune anche per costruire le tre Torri dell'Eur – I pm: soldi per il cambio di destinazione. Indagati per corruzione l'ex assessore Pt_1
l'ex dirigente di Urbanistica Fatello e altri 5”; e l'altro dal titolo “Dall'ecomostro di
Tor di Valle alle nomine” le manovre temerarie di “ ” a firma di Per_1 Pt_1
) il quotidiano, nel riportare la notizia delle indagini giudiziarie Controparte_6 all'epoca in corso e relative a presunte irregolarità nelle concessioni edilizie relative alle c.d. Torri dell'Eur, ha accostato la figura di a quella di Pt_1
(definito suo “braccio destro”), ingenerando la falsa Persona_2 convinzione che l'attore e fossero indagati per i medesimi reati, o CP_10
2 comunque accomunati da intenti illeciti;
l'uso dell'espressione “ Per_1 Pt_1 sarebbe in sé stessa denigratoria in quanto rievocherebbe l'ambiente della malavita italo-americana; il secondo articolo, inoltre, conterrebbe allusioni e frasi costruite in modo da descrivere l'attore come incoerente e coinvolto, durante il suo mandato politico in “operazioni controverse” o rapporti poco chiari con alcuni costruttori locali;
l'articolo inoltre riferirebbe falsamente che era stato “indagato per abuso d'ufficio per le nomine del suo staff” in Pt_1 quanto l'attore era stato semplicemente ascoltato dalla Guardia di Finanza sulla questione, senza alcun seguito giudiziario.
3. Con gli articoli pubblicati in data 22.02.2016 a firma di Controparte_5
(“Megastore a Palazzo Raggi nuovi testimoni in Procura – Oggi gli interrogatori.
Inchiesta del sul factotum di Palazzo Raggi, nuovi testimoni CP_12 Pt_1 in Procura – Secondo gli inquirenti potrebbero svelare i destinatari delle tangenti che sono annotate sul libro mastro di – Torri dell'Eur: spunta un CP_11 maxisconto sugli oneri pagati al 24 milioni invece degli 80 stimati dal CP_13 ministero”) e di (“ , inchiesta sul factotum di ) Controparte_6 CP_12 Pt_1 il quotidiano ha accostato, ancora, le figure di e , lasciando Pt_1 CP_10 sottintendere che entrambi fossero indagati per i medesimi reati, con la conseguenza di attribuire inopinatamente le notizie di ulteriori indagini, riguardanti in realtà solo alcuni componenti del suo staff, direttamente a Pt_1
[...
4. L'attore muove censure simili anche con riguardo all'articolo pubblicato da il 24 febbraio 2016 a firma di (“Comune, tangenti CP_3 Controparte_5
e palazzi indagata un'altra dirigente – Dopo il factotum di accuse anche Pt_1 al capo dell'ufficio del patrimonio / Mazzette in Comune indagata una dirigente dello staff di – Dopo il factotum , sotto accusa per corruzione anche Pt_1 CP_10
a capo dell'ufficio tecnico del patrimonio”) nel quale il Persona_3 riferimento a sarebbe del tutto gratuito in quanto relativo a inchieste che Pt_1 riguardavano suoi collaboratori e non lui direttamente.; espone inoltre che negli articoli del 27 febbraio 2016, (“Piani di zona, la truffa sulle strade: <<lavori mai fatti e pagati il doppio>>” e “Licenze facili in Comune i favori del «sistema Caudo»
- L'ex assessore avrebbe “tagliato” gli oneri per i lavori del megastore a Palazzo
Raggi - Le imposte per i parcheggi furono versate solo dopo l'inchiesta dei pm: 9 sotto accusa”) a firma di e sarebbero Controparte_5 CP_7
3 direttamente riferite a -specialmente nella scelta delle parole del titolo Pt_1
“il sistema Caudo”- inadempienze o irregolarità che, eventualmente, dovevano essere attribuite all'amministrazione capitolina nel suo insieme, non essendo provata una personale responsabilità di che era indagato insieme ad Pt_1 altri componenti dell'amministrazione; inoltre, l'uso del termine “accusato” invece di quello, corretto, di “indagato” sarebbe in sé stesso diffamatorio e volutamente utilizzato per gettare discredito sulla persona dell'attore; anche l'articolo del 28 febbraio 2016, intitolato “Il libro mastro delle tangenti “vi rivelo io i nomi e le cifre” a firma di , menzionava solo i nomi di e CP_7 Pt_1
tra i soggetti sentiti in Procura in relazione a presunte tangenti, CP_10 nonostante gli inquirenti avessero ascoltato molte altre persone.
5. L'articolo del 29 febbraio 2016 (“Licenze facili anche alle coop si indaga sull'ufficio di Fatello - Immobili fantasma: nel mirino del pm il dipartimento
Urbanistica / Tra i controlli fantasma dell'ufficio di anche le case delle CP_10 coop – Dopo le perquisizioni, ora la Procura punta a chiarire il ruolo del dipartimento Urbanistica per gli immobili mai costruiti”) a firma di Controparte_4 richiama in relazione a vicende alle quali era del tutto estraneo, altre Pt_1 indagini nei confronti di e creando accostamenti suggestivi con CP_10 Pt_1
l'intento di attribuire a lo scambio di favori ai costruttori in cambio di Pt_1 denaro.
6. L'articolo del 1° marzo 2016 (“Piani di zona, quella lettera di non convinse Pt_1
i pm/La lettera di che non convinse la Procura”) a firma di Pt_1 Controparte_4
e , suggerirebbe che i problemi riscontrati dagli inquirenti in Controparte_5 merito alla vicenda oggetto dello scritto, sarebbero di esclusiva responsabilità della e dell'assessore CP_14 Pt_1
7. L'accanimento de “ ” nei confronti di sarebbe proseguito CP_3 Pt_1 qualche anno dopo con altri articoli (quello pubblicato il 15 maggio 2019, dal titolo “Roma, concerti, feste e pub fuorilegge: il business delle occupazioni negli altri centri sociali” a firma di quello del 15 ottobre 2019 di CP_8 intitolato “«Torri Eur, i favori di : nuove accuse dalla Controparte_4 Pt_1 dirigente. L'ex assessore indagato: pratiche pilotate”; e quello del 10 ottobre 2020
a firma dell'allora direttore intitolato “Il sindaco che verrà/ Controparte_9
La figura che serve per rilanciare la Capitale”) che, similmente a quelli pubblicati
4 nel febbraio 2016, avrebbero attribuito a azioni e comportamenti Pt_1 volutamente negativi (utilizzando i termini “abusivi” e “spalleggiati” dal presidente del III Municipio, , nonché notizie false su legami personali Pt_1 con imprenditori che ne screditavano la figura di professionista indipendente;
ovvero avrebbero riportato pesanti accuse mosse da altri soggetti a nel Pt_1 contesto degli ulteriori sviluppi delle inchieste giudiziarie sulle c.d. “Torri dell'Eur”; ciò sarebbe avvenuto, secondo la prospettazione attorea, senza nessuna verifica delle informazioni riportate.
8. L'attore ritiene, dunque, che il Messaggero abbia volutamente condotto, attraverso i numerosi articoli apparsi sulle pagine del quotidiano, una vera e propria campagna diffamatoria nei suoi confronti, che avrebbe avuto gravi ripercussioni all'interno dell'ambiente accademico nel quale, dopo l'esperienza politica come assessore alla Trasformazione Urbana del Comune di Roma da luglio 2013 a ottobre 2015, era tornato ad operare, nonché causato il mancato rinnovo di numerosi contratti (cfr. doc. 33-36). Ha quindi domandato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, oltre che la condanna ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ed infine, l'applicazione della sanzione accessoria della condanna alla pubblicazione della sentenza di accertamento della condotta diffamatoria a cura e spese del soccombente, ex art. 9 legge 8 febbraio 1948 n. 47.
9. Si sono ritualmente costituiti i convenuti per l'udienza del 12 maggio 2022, eccependo in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento procedimento di mediazione obbligatoria;
hanno quindi eccepito la nullità della citazione e l'inammissibilità della domanda per genericità ed indeterminatezza della stessa;
nel merito hanno negato il carattere diffamatorio degli articoli e l'esistenza di un danno all'immagine professionale dell'attore ad essi causalmente connesso.
10. La convenuta nel costituirsi, ha negato la propria Controparte_1 legittimazione passiva sostanziale, rappresentando di non essere proprietaria né editrice del quotidiano;
ha inoltre eccepito, insieme a CP_3 CP_2
e (entrambi nella qualità di direttore responsabile)
[...] Controparte_9
l'inammissibilità nei loro confronti della domanda ex art. 12 Legge stampa.
5 11. È stato effettuato, a seguito di rinvio a tale scopo disposto, il procedimento di mediazione ex art. 5, co. 1 bis D. Lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo.
12. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. richiesti dalle parti, la causa è stata documentalmente istruita e rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
13. La domanda attorea è infondata per i seguenti motivi.
14. In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, atteso che la società editrice della testata CP_3 risulta essere IL MESSAGERO SPA, informazione contenuta in uno specifico riquadro presente sul quotidiano, riportato in allegato da parte convenuta al documento n. 2.
15. L'art. 2 della Legge sulla stampa (Legge 8 febbraio 1948, n. 47) prescrive le indicazioni che obbligatoriamente devono essere riportate sugli stampati, disponendo che: “Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari”.
16. Tale forma obbligatoria di pubblicità rende chiaramente conoscibile da parte del lettore l'identità dell'editore; né rilevano, in senso contrario, le argomentazioni di parte attrice in ordine alle informazioni tratte dal sito internet della società convenuta che non sostituiscono, ovviamente, le forme di pubblicità legale previste dalla legge sulla stampa.
17. Parte attrice ha dunque convenuto in giudizio una società diversa da quella munita di legittimazione passiva nel presente giudizio, con la conseguenza che la domanda deve essere respinta nei confronti di (cfr. Controparte_1 sul punto, le condivisibili pronunce di questo Tribunale n. 4749/2011; n.
9599/2011; n. 2440/2014; n. 4236/2015, a conferma del difetto di
[... legittimazione passiva della convenuta società, laddove la società editrice de “
è “Il Messaggero spa”). CP_3
6 18. Vanno altresì disattese le eccezioni di nullità della citazione, nonché di inammissibilità, genericità ed indeterminatezza della domanda, atteso che l'attore ha esposto in modo completo le sue doglianze, tanto che i convenuti hanno compiutamente replicato alle deduzioni ed argomentazioni di parte attrice.
19. Venendo al merito della questione, appare necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza delle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa prevista dal secondo comma dell'art. 595 c.p.
20. La normativa di riferimento (L. n. 47 del 1948) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti - così come garantito dalla disposizione di cui all'art. 21 comma 1 della Costituzione - nonché il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte costituzionale. n. 1/1956; n.
105/72; n. 225/74; n. 94/77; n. 1/181). Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (recepita con L.
n. 848 del 1955) all'art. 10-1 comma (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di
New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con L. n. 881 del 1977) che lo consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive, ma anche quelle che possano colpire negativamente un individuo "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei
Diritti dell'uomo 8/7/1986 Lingens/Austria).
21. Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica
(principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva)
7 con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. civ. 16740/2020,
Cass. 19/1/2007 n. 1205; Cass. 22/3/2007 n. 6973).
22. In ambito di cronaca giudiziaria la verità della notizia, ove mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogni qualvolta sia fedele al contenuto del provvedimento, senza alterazioni o travisamenti. È dunque sufficiente che le affermazioni "contestate" rispondano al contenuto degli atti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle posizioni assunte in sede giudiziaria (magari tramite accertamenti paralleli a quelli della magistratura) e dovendo il criterio della verità essere riferito agli sviluppi dell'indagine quali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo (giurisprudenza costante, vedi Cass. n. 4397/2001,
n. 43382/2010).
23. Quanto al requisito della continenza, l'uso eventuale di toni aspri o enfatici non esclude l'applicabilità della scriminante ove il giornalista utilizzi schemi usuali del giornalismo giudiziario e comunque rispetti il contenuto veridico della notizia, non taccia aspetti processuali favorevoli all'imputato o valutabili, ove conosciuti, nel senso di mutare il significato di quanto narrato. La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso, nella sua struttura essenziale, rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Cfr. ex multis, Cass. Sentenza n. 13782 del 29/01/2020).
24. Inoltre, quando la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti. La critica mira, infatti, non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali ed i limiti oggettivi fissati
8 dall'ordinamento positivo all'esercizio del diritto di critica non possono trasformarsi in un divieto all'esercizio di tale diritto, essendo necessario bilanciare l'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, del pari costituzionalmente garantita. Tale bilanciamento, come evidenziato dalla Suprema Corte, è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, ossia l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, ma di quella interpretazione del fatto. Il giudice è, pertanto, tenuto a valutare l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa, analizzando in primo luogo il contenuto degli scritti che si assumono diffamatori (Cass. 7.1.2009, n.25).
25. Così delineati i principi che regolano la materia, occorre analizzare il caso che qui interessa.
26. L'attore sostiene che gli articoli in contestazione abbiano una comune finalità diffamatoria;
essi nel loro insieme sarebbero diretti a dar vita ad una “macchina del fango”, tesa a screditare l'immagine pubblica e professionale di Parte_1 attraverso l'attribuzione all'attore di fatti ai quali egli sarebbe estraneo;
[...] ovvero rappresentando alcuni fatti specifici in maniera parziale e fuorviante, utilizzando espressioni allusive, suggestionanti e capziose.
27. Al fine di verificare la sussistenza dell'illecito civile, consistente nella diffamazione realizzata a mezzo della stampa, andrà quindi valutata, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la condotta complessiva dell'autore dell'illecito, unitariamente considerata” (Cass. Civ. sent.
n. 18782/2005).
28. Ritiene il Tribunale che, dall'esame degli articoli per cui è causa, si evinca che l'inchiesta pubblicata da “ ” nel 2016 e, successivamente, gli CP_3 articoli apparsi sullo stesso quotidiano a distanza di circa tre anni, non abbiano una portata realmente diffamatoria ed in ogni caso, essi siano espressione del diritto di cronaca e critica giornalistica.
29. Andando con ordine, possono essere separatamente esaminati da un lato, gli articoli apparsi tra il 21 febbraio 2016 ed il 1° marzo 2016 e, dall'altro, quelli pubblicati nel corso del 2019 e del 2020.
30. Il primo gruppo di articoli, si occupa, in un arco di tempo limitato, di una diffusa
9 indagine giudiziaria (la n. RG 18017/15 – stralcio del 2769/13) nella quale il
Pubblico Ministero indagava su una “vasta rete di corruttela di pubblici dipendenti che per numero di dipendenti coinvolti la fanno assurgere a sistema
[…] addirittura conosciuto da tutti e da tutti accettato come modalità operativa ordinaria” (cfr. doc n.4c delle memorie di parte convenuta).
31. Dal raffronto tra gli articoli pubblicati alla fine del febbraio 2016 e la documentazione relativa alle indagini all'epoca in corso (cfr. doc. da 4 a 4m della memoria istruttoria di parte convenuta), emerge una sostanziale corrispondenza tra i fatti oggetto di indagine e quelli riportati negli articoli in contestazione.
32. Invero, il nome di ricorre in pressoché tutti gli atti dell'indagine Parte_1 giudiziaria, per come documentati nel presente giudizio;
dunque, non è contestabile – ed in verità non è neanche contestato- che fosse Parte_1 stato sottoposto ad intercettazioni ed indagini a partire dalla fine del 2015, nel contesto di una più ampia inchiesta sulla corruzione negli uffici romani, in relazione alle attività svolte nel corso del mandato come assessore all'Urbanistica del Comune di Roma.
33. D'altro canto, dalla lettura dei documenti dell'indagine emerge, chiaramente, che i rapporti tra ed alcuni dipendenti degli uffici a lui funzionalmente Pt_1 collegati, così come i rapporti tra l'attore e alcuni imprenditori romani, fossero al vaglio della magistratura. Né poteva essere diversamente, atteso che all'epoca dei fatti oggetto di indagine, ricopriva un ruolo apicale e di indirizzo Pt_1 politico nel settore dell'urbanistica e del governo del territorio.
34. Così delimitato il contesto nel quale si inseriscono i primi articoli in contestazione, ritiene questo giudice che essi, complessivamente considerati, vadano qualificati come “giornalismo d'inchiesta”, e siano legittima manifestazione del diritto di cronaca e critica, con esclusione di qualsiasi carattere diffamatorio.
35. Il giornalismo d'inchiesta è una tipica espressione del diritto di critica, attraverso cui l'autore espone con opinione personale quanto da lui appreso, conosciuto e scoperto direttamente nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia, svolta in maniera autonoma ed indipendente. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta" -considerato quale species più rilevante dell'attività di informazione- deve essere "riconosciuta
10 ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista” (Cass. civ., n. 16236 del
9.7.2010; Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013). “In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice del merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. pen. sez. V,
27 febbraio 2013 n. 9337).
36. Come anticipato, gli articoli del 2016 riguardano diversi aspetti dell'indagine della Procura di Roma su una vasta rete di corruzione negli uffici pubblici di
Roma Capitale, e sono pubblicati in un periodo nel quale le posizioni dei singoli indagati e le loro eventuali responsabilità, rispetto ai reati contestati, erano ancora al vaglio degli inquirenti;
né i toni, né la tecnica espositiva superano i limiti imposti al giornalista per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, tanto più che la narrazione si mantiene fedele a quelle che erano all'epoca dei fatti (almeno nei limiti di quanto documentato in questa sede) le ipotesi investigative sulle attività e i rapporti tra dipendenti pubblici e imprenditori (cfr. doc. 4d e 4e allegati alla memoria istruttoria di parte convenuta). In sostanza, all'epoca della pubblicazione apparivano verosimili – sulla base degli atti d'indagine all'epoca esistenti - sia l'ipotesi dell'esistenza di un “sistema” di corruzione radicato già negli anni precedenti all'indagine (anni nei quali era Assessore all'Urbanistica), sia l'esistenza di stretti rapporti Pt_1 tra e alcuni funzionari e dipendenti pubblici (tra i quali , cfr. doc. Pt_1 CP_10
4d), sia, infine, il coinvolgimento di in rapporti poco chiari con alcuni Pt_1 imprenditori romani (cfr., tra gli altri doc. 4e).
37. Gli articoli in contestazione non contengono, inoltre, espressioni gratuitamente offensive della reputazione professionale dell'attore, in considerazione del fatto che oggetto dell'articolo non è la persona, ma la figura
11 politica di ed il suo coinvolgimento in un'indagine giudiziaria Parte_1 di grande rilevanza pubblica, della quale vengono infatti richiamate le ipotesi investigative, dando atto, peraltro, del fatto che le indagini erano ancora in corso.
38. Appare, dunque, incontestabile il diritto della collettività ad essere informata su una vicenda giudiziaria che riguardava soggetti noti, quantomeno in ambito locale, avente ad oggetto un'ipotesi di corruzione e di utilizzo del “potere pubblico” a vantaggio di soggetti privati.
39. Con riferimento alle altre doglianze dell'attore, eventuali inesattezze, ovvero l'uso di temini tecnicamente non corretti (“accusato” invece che “indagato”) o di appellativi in se stessi non offensivi (quali l'uso del nome “ in luogo di Per_1
appaiono del tutto trascurabili, tenuto conto, peraltro, che la Pt_1 valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto non può essere condotto in modo frammentario, considerando separatamente i singoli atti con i quali è stata portata a compimento, ma va operata tenendo conto della condotta complessiva dell'autore dell'illecito, unitariamente considerata (Cass. civ., n. 18782 del
26/09/2005)
40. Per quanto concerne gli articoli pubblicati nel 2019 e nel 2020, valgono considerazioni similari, sia pure con alcune precisazioni.
41. L'articolo pubblicato il 15 maggio 2019, dal titolo “Roma, concerti, feste e pub fuorilegge: il business delle occupazioni negli altri centri sociali” a firma di CP_8
si occupa del fenomeno dei centri sociali e delle vicende legate a
[...] situazioni di abusivismo dei relativi locali poi risolte con esito favorevole per gli occupanti che, in uno dei casi presi in esame sarebbero stati “spalleggiati” dal
III Municipio ed in particolare dal suo presidente che, all'epoca dei fatti, era
Parte_1
42. L'autore dell'articolo assume indubbiamente una posizione critica rispetto a tali vicende, ma l'allusione, che è possibile cogliere nello scritto, al fatto che Pt_1 abbia sostenuto le posizioni degli occupanti (circostanza che di per sé non esprime necessariamente un contenuto di disvalore) è frutto di una valutazione personale che risulta legittima anche se eventualmente non rispondente a verità; infatti “l'espressione di un'opinione non può essere apprezzata in termini di obiettività, in quanto è fondata sull'interpretazione necessariamente soggettiva
12 di fatti e comportamenti, inevitabilmente selezionati secondo l'approccio "critico" prescelto. Nè l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 CEDU, protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela -, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano" (secondo la formula usata dalla Corte EDU). (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 25138 del 2007).
43. Anche in questo caso, non si rinviene nel pezzo alcuna espressione che oltrepassi i confini del legittimo diritto di critica, né risulta superato il limite della continenza espositiva.
44. L'articolo del 15 ottobre 2019 di intitolato “«Torri Eur, i favori di Controparte_4
: nuove accuse dalla dirigente. L'ex assessore indagato: pratiche Pt_1 pilotate”, si occupa degli sviluppi della vicenda giudiziaria oggetto dell'inchiesta del 2016 e riporta il contenuto del verbale di sommarie informazioni di
[...]
, ex capo della direzione Edilizia (cfr. doc. 4k); valgono pertanto le Tes_1 argomentazioni già formulate in precedenza sulla sussistenza del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, in considerazione del fatto che sussiste la verità (quantomeno putativa) dei fatti narrati e senza superamento dei limiti di continenza e pertinenza della notizia.
45. L'articolo del 10 ottobre 2020 a firma dell'allora direttore Controparte_9 intitolato “Il sindaco che verrà/ La figura che serve per rilanciare la Capitale” tratta della campagna elettorale per l'elezione del sindaco della Capitale del
2021, esponendo, anche con toni critici, l'opinione dell'autore sui diversi candidati dei vari schieramenti politici.
46. Anche in questo caso è fuor di dubbio che esprima una valutazione CP_9 critica in relazione alla figura di come possibile Sindaco di Roma;
Pt_1 tuttavia, proprio perché espressione del diritto di critica, quale species di quello di libera manifestazione del pensiero, l'articolo non può ritenersi diffamatorio.
47. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, sulla liceità, nell'ambito di un discorso complessivamente critico, di dati non del tutto precisi purché (Cass. n. 25420 del 26/10/2017) si riscontri la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca).
48. Ebbene, i fatti dai quali deriva la critica di a sono CP_9 Pt_1
13 sostanzialmente veri e, come risulta dalla documentazione relativa al procedimento penale a carico di erano ancora oggetto di accertamento
Pt_1 giudiziario al momento della pubblicazione dell'articolo: così è per l'indagine sulle Torri dell'Eur che aveva coinvolto e per i contatti, anche fuori dai
Pt_1 canali strettamente istituzionali, con vari costruttori ed imprenditori romani che lo stesso aveva dichiarato di aver intrattenuto (cfr. in particolare i verbali
Pt_1 degli interrogatori di nel corso del proc. pen. n. 18017/15, doc. 4j).
Pt_1
49. In conclusione, gli articoli in contestazione non hanno contenuto diffamatorio.
50. Tanto premesso in ordine all'assenza di profili di illiceità negli articoli contestati, in quanto espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, nell'osservanza dei requisiti della verità, della continenza e della pertinenza, va precisato che in ogni caso parte attrice nulla ha provato in ordine ai danni lamentati e all'eventuale nesso di causalità con gli articoli in contestazione. “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass.
n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
51. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n.
372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. Del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
52. L'attore espone di aver subito, in ragione della ritenuta diffamazione perpetrata da , danni patrimoniali consistenti nel mancato rinnovo di alcune CP_3 convenzioni e contratti di consulenza. Non vi è alcuna prova, in realtà, né del mancato rinnovo, né che questo sia stato in qualche modo collegato alla pubblicazione degli articoli in contestazione (cfr. doc. 33-36).
53. Parimenti, quanto ai danni non patrimoniali, l'attore fa riferimento al discredito creato dagli articoli apparsi sul quotidiano nell'ambiente accademico;
eppure, dalla documentazione in atti non risulta che la carriera, né accademica, né
14 politica, di abbia subito arresti o abbia incontrato ostacoli Parte_1 successivamente alla pubblicazione degli articoli del Il Messaggero.
54. Assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'attore non possono essere accolte.
55. Alla soccombenza segue necessariamente la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuno dei convenuti, in base al valore della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.106,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A, in favore di ciascun convenuto.
Così deciso in Roma, all'udienza del 17 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza del 17 aprile 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16072 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato, e difeso dagli Avv.ti Marco Carlizzi e C.F._1
Francesca Taviano, presso lo studio dei quali in Roma, Via delle Terme Deciane 10,
è elettivamente domiciliato
- attore -
E
(P.I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Barberini, 28, CP_2
[...
, nato a Palermo il [...], in [...] responsabile de
[...] all'epoca delle pubblicazioni, nata a [...] CP_3 Controparte_4
l'11.8.1987, , nata a [...] il [...], Controparte_5 CP_6
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...],
[...] CP_7
, nato a [...] il [...] e CP_8 Controparte_9
1 nato a [...] il [...], quest'ultimo anche in qualità di Direttore responsabile del quotidiano all'epoca dei fatti, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3
Leonarda Siliato presso il cui studio sito in Roma, Via della Farnesina, 332, sono elettivamente domiciliati
- convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 Controparte_2 nella sua qualità di Direttore Responsabile del quotidiano , i CP_3 giornalisti , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e quest'ultimo anche nella qualità di CP_8 Controparte_9
Direttore responsabile del quotidiano all'epoca dei fatti, CP_3 lamentando la lesione del proprio onore e reputazione derivante dall'asserita
[.. campagna diffamatoria perpetrata nei suoi confronti dal quotidiano diretta a screditare l'immagine politica e professionale dell'attore, CP_3 travalicando i limiti di veridicità e continenza ai quali dovrebbe conformarsi l'attività giornalistica.
2. A sostegno della domanda, l'attore ha esposto che: con i due articoli pubblicati dal Il Messaggero in data 21 febbraio 2016 (uno a firma di e Controparte_4 dal titolo “Torri dell'Eur, indagato Caudo – Corruzione in Controparte_5
Campidoglio: nuove accuse per l'assessore e il suo braccio destro, – Spunta CP_10 il libro mastro delle tangenti pagate dal costruttore per costruire il CP_11 megastore/Mazzette in Comune anche per costruire le tre Torri dell'Eur – I pm: soldi per il cambio di destinazione. Indagati per corruzione l'ex assessore Pt_1
l'ex dirigente di Urbanistica Fatello e altri 5”; e l'altro dal titolo “Dall'ecomostro di
Tor di Valle alle nomine” le manovre temerarie di “ ” a firma di Per_1 Pt_1
) il quotidiano, nel riportare la notizia delle indagini giudiziarie Controparte_6 all'epoca in corso e relative a presunte irregolarità nelle concessioni edilizie relative alle c.d. Torri dell'Eur, ha accostato la figura di a quella di Pt_1
(definito suo “braccio destro”), ingenerando la falsa Persona_2 convinzione che l'attore e fossero indagati per i medesimi reati, o CP_10
2 comunque accomunati da intenti illeciti;
l'uso dell'espressione “ Per_1 Pt_1 sarebbe in sé stessa denigratoria in quanto rievocherebbe l'ambiente della malavita italo-americana; il secondo articolo, inoltre, conterrebbe allusioni e frasi costruite in modo da descrivere l'attore come incoerente e coinvolto, durante il suo mandato politico in “operazioni controverse” o rapporti poco chiari con alcuni costruttori locali;
l'articolo inoltre riferirebbe falsamente che era stato “indagato per abuso d'ufficio per le nomine del suo staff” in Pt_1 quanto l'attore era stato semplicemente ascoltato dalla Guardia di Finanza sulla questione, senza alcun seguito giudiziario.
3. Con gli articoli pubblicati in data 22.02.2016 a firma di Controparte_5
(“Megastore a Palazzo Raggi nuovi testimoni in Procura – Oggi gli interrogatori.
Inchiesta del sul factotum di Palazzo Raggi, nuovi testimoni CP_12 Pt_1 in Procura – Secondo gli inquirenti potrebbero svelare i destinatari delle tangenti che sono annotate sul libro mastro di – Torri dell'Eur: spunta un CP_11 maxisconto sugli oneri pagati al 24 milioni invece degli 80 stimati dal CP_13 ministero”) e di (“ , inchiesta sul factotum di ) Controparte_6 CP_12 Pt_1 il quotidiano ha accostato, ancora, le figure di e , lasciando Pt_1 CP_10 sottintendere che entrambi fossero indagati per i medesimi reati, con la conseguenza di attribuire inopinatamente le notizie di ulteriori indagini, riguardanti in realtà solo alcuni componenti del suo staff, direttamente a Pt_1
[...
4. L'attore muove censure simili anche con riguardo all'articolo pubblicato da il 24 febbraio 2016 a firma di (“Comune, tangenti CP_3 Controparte_5
e palazzi indagata un'altra dirigente – Dopo il factotum di accuse anche Pt_1 al capo dell'ufficio del patrimonio / Mazzette in Comune indagata una dirigente dello staff di – Dopo il factotum , sotto accusa per corruzione anche Pt_1 CP_10
a capo dell'ufficio tecnico del patrimonio”) nel quale il Persona_3 riferimento a sarebbe del tutto gratuito in quanto relativo a inchieste che Pt_1 riguardavano suoi collaboratori e non lui direttamente.; espone inoltre che negli articoli del 27 febbraio 2016, (“Piani di zona, la truffa sulle strade: <<lavori mai fatti e pagati il doppio>>” e “Licenze facili in Comune i favori del «sistema Caudo»
- L'ex assessore avrebbe “tagliato” gli oneri per i lavori del megastore a Palazzo
Raggi - Le imposte per i parcheggi furono versate solo dopo l'inchiesta dei pm: 9 sotto accusa”) a firma di e sarebbero Controparte_5 CP_7
3 direttamente riferite a -specialmente nella scelta delle parole del titolo Pt_1
“il sistema Caudo”- inadempienze o irregolarità che, eventualmente, dovevano essere attribuite all'amministrazione capitolina nel suo insieme, non essendo provata una personale responsabilità di che era indagato insieme ad Pt_1 altri componenti dell'amministrazione; inoltre, l'uso del termine “accusato” invece di quello, corretto, di “indagato” sarebbe in sé stesso diffamatorio e volutamente utilizzato per gettare discredito sulla persona dell'attore; anche l'articolo del 28 febbraio 2016, intitolato “Il libro mastro delle tangenti “vi rivelo io i nomi e le cifre” a firma di , menzionava solo i nomi di e CP_7 Pt_1
tra i soggetti sentiti in Procura in relazione a presunte tangenti, CP_10 nonostante gli inquirenti avessero ascoltato molte altre persone.
5. L'articolo del 29 febbraio 2016 (“Licenze facili anche alle coop si indaga sull'ufficio di Fatello - Immobili fantasma: nel mirino del pm il dipartimento
Urbanistica / Tra i controlli fantasma dell'ufficio di anche le case delle CP_10 coop – Dopo le perquisizioni, ora la Procura punta a chiarire il ruolo del dipartimento Urbanistica per gli immobili mai costruiti”) a firma di Controparte_4 richiama in relazione a vicende alle quali era del tutto estraneo, altre Pt_1 indagini nei confronti di e creando accostamenti suggestivi con CP_10 Pt_1
l'intento di attribuire a lo scambio di favori ai costruttori in cambio di Pt_1 denaro.
6. L'articolo del 1° marzo 2016 (“Piani di zona, quella lettera di non convinse Pt_1
i pm/La lettera di che non convinse la Procura”) a firma di Pt_1 Controparte_4
e , suggerirebbe che i problemi riscontrati dagli inquirenti in Controparte_5 merito alla vicenda oggetto dello scritto, sarebbero di esclusiva responsabilità della e dell'assessore CP_14 Pt_1
7. L'accanimento de “ ” nei confronti di sarebbe proseguito CP_3 Pt_1 qualche anno dopo con altri articoli (quello pubblicato il 15 maggio 2019, dal titolo “Roma, concerti, feste e pub fuorilegge: il business delle occupazioni negli altri centri sociali” a firma di quello del 15 ottobre 2019 di CP_8 intitolato “«Torri Eur, i favori di : nuove accuse dalla Controparte_4 Pt_1 dirigente. L'ex assessore indagato: pratiche pilotate”; e quello del 10 ottobre 2020
a firma dell'allora direttore intitolato “Il sindaco che verrà/ Controparte_9
La figura che serve per rilanciare la Capitale”) che, similmente a quelli pubblicati
4 nel febbraio 2016, avrebbero attribuito a azioni e comportamenti Pt_1 volutamente negativi (utilizzando i termini “abusivi” e “spalleggiati” dal presidente del III Municipio, , nonché notizie false su legami personali Pt_1 con imprenditori che ne screditavano la figura di professionista indipendente;
ovvero avrebbero riportato pesanti accuse mosse da altri soggetti a nel Pt_1 contesto degli ulteriori sviluppi delle inchieste giudiziarie sulle c.d. “Torri dell'Eur”; ciò sarebbe avvenuto, secondo la prospettazione attorea, senza nessuna verifica delle informazioni riportate.
8. L'attore ritiene, dunque, che il Messaggero abbia volutamente condotto, attraverso i numerosi articoli apparsi sulle pagine del quotidiano, una vera e propria campagna diffamatoria nei suoi confronti, che avrebbe avuto gravi ripercussioni all'interno dell'ambiente accademico nel quale, dopo l'esperienza politica come assessore alla Trasformazione Urbana del Comune di Roma da luglio 2013 a ottobre 2015, era tornato ad operare, nonché causato il mancato rinnovo di numerosi contratti (cfr. doc. 33-36). Ha quindi domandato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, oltre che la condanna ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ed infine, l'applicazione della sanzione accessoria della condanna alla pubblicazione della sentenza di accertamento della condotta diffamatoria a cura e spese del soccombente, ex art. 9 legge 8 febbraio 1948 n. 47.
9. Si sono ritualmente costituiti i convenuti per l'udienza del 12 maggio 2022, eccependo in via preliminare l'improcedibilità per mancato esperimento procedimento di mediazione obbligatoria;
hanno quindi eccepito la nullità della citazione e l'inammissibilità della domanda per genericità ed indeterminatezza della stessa;
nel merito hanno negato il carattere diffamatorio degli articoli e l'esistenza di un danno all'immagine professionale dell'attore ad essi causalmente connesso.
10. La convenuta nel costituirsi, ha negato la propria Controparte_1 legittimazione passiva sostanziale, rappresentando di non essere proprietaria né editrice del quotidiano;
ha inoltre eccepito, insieme a CP_3 CP_2
e (entrambi nella qualità di direttore responsabile)
[...] Controparte_9
l'inammissibilità nei loro confronti della domanda ex art. 12 Legge stampa.
5 11. È stato effettuato, a seguito di rinvio a tale scopo disposto, il procedimento di mediazione ex art. 5, co. 1 bis D. Lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo.
12. Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. richiesti dalle parti, la causa è stata documentalmente istruita e rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
13. La domanda attorea è infondata per i seguenti motivi.
14. In via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, atteso che la società editrice della testata CP_3 risulta essere IL MESSAGERO SPA, informazione contenuta in uno specifico riquadro presente sul quotidiano, riportato in allegato da parte convenuta al documento n. 2.
15. L'art. 2 della Legge sulla stampa (Legge 8 febbraio 1948, n. 47) prescrive le indicazioni che obbligatoriamente devono essere riportate sugli stampati, disponendo che: “Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione;
del nome e del domicilio dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari”.
16. Tale forma obbligatoria di pubblicità rende chiaramente conoscibile da parte del lettore l'identità dell'editore; né rilevano, in senso contrario, le argomentazioni di parte attrice in ordine alle informazioni tratte dal sito internet della società convenuta che non sostituiscono, ovviamente, le forme di pubblicità legale previste dalla legge sulla stampa.
17. Parte attrice ha dunque convenuto in giudizio una società diversa da quella munita di legittimazione passiva nel presente giudizio, con la conseguenza che la domanda deve essere respinta nei confronti di (cfr. Controparte_1 sul punto, le condivisibili pronunce di questo Tribunale n. 4749/2011; n.
9599/2011; n. 2440/2014; n. 4236/2015, a conferma del difetto di
[... legittimazione passiva della convenuta società, laddove la società editrice de “
è “Il Messaggero spa”). CP_3
6 18. Vanno altresì disattese le eccezioni di nullità della citazione, nonché di inammissibilità, genericità ed indeterminatezza della domanda, atteso che l'attore ha esposto in modo completo le sue doglianze, tanto che i convenuti hanno compiutamente replicato alle deduzioni ed argomentazioni di parte attrice.
19. Venendo al merito della questione, appare necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza delle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa prevista dal secondo comma dell'art. 595 c.p.
20. La normativa di riferimento (L. n. 47 del 1948) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti - così come garantito dalla disposizione di cui all'art. 21 comma 1 della Costituzione - nonché il diritto di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte costituzionale. n. 1/1956; n.
105/72; n. 225/74; n. 94/77; n. 1/181). Tale libertà è riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (recepita con L.
n. 848 del 1955) all'art. 10-1 comma (mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di
New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con L. n. 881 del 1977) che lo consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. La libertà di diffusione del pensiero non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive, ma anche quelle che possano colpire negativamente un individuo "essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica" (Corte Europea dei
Diritti dell'uomo 8/7/1986 Lingens/Austria).
21. Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica
(principio di pertinenza); b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva)
7 con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. civ. 16740/2020,
Cass. 19/1/2007 n. 1205; Cass. 22/3/2007 n. 6973).
22. In ambito di cronaca giudiziaria la verità della notizia, ove mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogni qualvolta sia fedele al contenuto del provvedimento, senza alterazioni o travisamenti. È dunque sufficiente che le affermazioni "contestate" rispondano al contenuto degli atti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle posizioni assunte in sede giudiziaria (magari tramite accertamenti paralleli a quelli della magistratura) e dovendo il criterio della verità essere riferito agli sviluppi dell'indagine quali risultanti al momento della pubblicazione dell'articolo (giurisprudenza costante, vedi Cass. n. 4397/2001,
n. 43382/2010).
23. Quanto al requisito della continenza, l'uso eventuale di toni aspri o enfatici non esclude l'applicabilità della scriminante ove il giornalista utilizzi schemi usuali del giornalismo giudiziario e comunque rispetti il contenuto veridico della notizia, non taccia aspetti processuali favorevoli all'imputato o valutabili, ove conosciuti, nel senso di mutare il significato di quanto narrato. La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'esimente del diritto di cronaca giudiziaria è configurabile, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quella presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso, nella sua struttura essenziale, rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione. (Cfr. ex multis, Cass. Sentenza n. 13782 del 29/01/2020).
24. Inoltre, quando la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti esposti. La critica mira, infatti, non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali ed i limiti oggettivi fissati
8 dall'ordinamento positivo all'esercizio del diritto di critica non possono trasformarsi in un divieto all'esercizio di tale diritto, essendo necessario bilanciare l'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, del pari costituzionalmente garantita. Tale bilanciamento, come evidenziato dalla Suprema Corte, è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, ossia l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, ma di quella interpretazione del fatto. Il giudice è, pertanto, tenuto a valutare l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa, analizzando in primo luogo il contenuto degli scritti che si assumono diffamatori (Cass. 7.1.2009, n.25).
25. Così delineati i principi che regolano la materia, occorre analizzare il caso che qui interessa.
26. L'attore sostiene che gli articoli in contestazione abbiano una comune finalità diffamatoria;
essi nel loro insieme sarebbero diretti a dar vita ad una “macchina del fango”, tesa a screditare l'immagine pubblica e professionale di Parte_1 attraverso l'attribuzione all'attore di fatti ai quali egli sarebbe estraneo;
[...] ovvero rappresentando alcuni fatti specifici in maniera parziale e fuorviante, utilizzando espressioni allusive, suggestionanti e capziose.
27. Al fine di verificare la sussistenza dell'illecito civile, consistente nella diffamazione realizzata a mezzo della stampa, andrà quindi valutata, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la condotta complessiva dell'autore dell'illecito, unitariamente considerata” (Cass. Civ. sent.
n. 18782/2005).
28. Ritiene il Tribunale che, dall'esame degli articoli per cui è causa, si evinca che l'inchiesta pubblicata da “ ” nel 2016 e, successivamente, gli CP_3 articoli apparsi sullo stesso quotidiano a distanza di circa tre anni, non abbiano una portata realmente diffamatoria ed in ogni caso, essi siano espressione del diritto di cronaca e critica giornalistica.
29. Andando con ordine, possono essere separatamente esaminati da un lato, gli articoli apparsi tra il 21 febbraio 2016 ed il 1° marzo 2016 e, dall'altro, quelli pubblicati nel corso del 2019 e del 2020.
30. Il primo gruppo di articoli, si occupa, in un arco di tempo limitato, di una diffusa
9 indagine giudiziaria (la n. RG 18017/15 – stralcio del 2769/13) nella quale il
Pubblico Ministero indagava su una “vasta rete di corruttela di pubblici dipendenti che per numero di dipendenti coinvolti la fanno assurgere a sistema
[…] addirittura conosciuto da tutti e da tutti accettato come modalità operativa ordinaria” (cfr. doc n.4c delle memorie di parte convenuta).
31. Dal raffronto tra gli articoli pubblicati alla fine del febbraio 2016 e la documentazione relativa alle indagini all'epoca in corso (cfr. doc. da 4 a 4m della memoria istruttoria di parte convenuta), emerge una sostanziale corrispondenza tra i fatti oggetto di indagine e quelli riportati negli articoli in contestazione.
32. Invero, il nome di ricorre in pressoché tutti gli atti dell'indagine Parte_1 giudiziaria, per come documentati nel presente giudizio;
dunque, non è contestabile – ed in verità non è neanche contestato- che fosse Parte_1 stato sottoposto ad intercettazioni ed indagini a partire dalla fine del 2015, nel contesto di una più ampia inchiesta sulla corruzione negli uffici romani, in relazione alle attività svolte nel corso del mandato come assessore all'Urbanistica del Comune di Roma.
33. D'altro canto, dalla lettura dei documenti dell'indagine emerge, chiaramente, che i rapporti tra ed alcuni dipendenti degli uffici a lui funzionalmente Pt_1 collegati, così come i rapporti tra l'attore e alcuni imprenditori romani, fossero al vaglio della magistratura. Né poteva essere diversamente, atteso che all'epoca dei fatti oggetto di indagine, ricopriva un ruolo apicale e di indirizzo Pt_1 politico nel settore dell'urbanistica e del governo del territorio.
34. Così delimitato il contesto nel quale si inseriscono i primi articoli in contestazione, ritiene questo giudice che essi, complessivamente considerati, vadano qualificati come “giornalismo d'inchiesta”, e siano legittima manifestazione del diritto di cronaca e critica, con esclusione di qualsiasi carattere diffamatorio.
35. Il giornalismo d'inchiesta è una tipica espressione del diritto di critica, attraverso cui l'autore espone con opinione personale quanto da lui appreso, conosciuto e scoperto direttamente nella sua attività di indagine e di ricerca della notizia, svolta in maniera autonoma ed indipendente. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, al "giornalismo d'inchiesta" -considerato quale species più rilevante dell'attività di informazione- deve essere "riconosciuta
10 ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista” (Cass. civ., n. 16236 del
9.7.2010; Cassazione penale n. 9337 del 27.2.2013). “In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice del merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi sulla base di elementi obiettivi e rilevanti” (Cass. pen. sez. V,
27 febbraio 2013 n. 9337).
36. Come anticipato, gli articoli del 2016 riguardano diversi aspetti dell'indagine della Procura di Roma su una vasta rete di corruzione negli uffici pubblici di
Roma Capitale, e sono pubblicati in un periodo nel quale le posizioni dei singoli indagati e le loro eventuali responsabilità, rispetto ai reati contestati, erano ancora al vaglio degli inquirenti;
né i toni, né la tecnica espositiva superano i limiti imposti al giornalista per l'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, tanto più che la narrazione si mantiene fedele a quelle che erano all'epoca dei fatti (almeno nei limiti di quanto documentato in questa sede) le ipotesi investigative sulle attività e i rapporti tra dipendenti pubblici e imprenditori (cfr. doc. 4d e 4e allegati alla memoria istruttoria di parte convenuta). In sostanza, all'epoca della pubblicazione apparivano verosimili – sulla base degli atti d'indagine all'epoca esistenti - sia l'ipotesi dell'esistenza di un “sistema” di corruzione radicato già negli anni precedenti all'indagine (anni nei quali era Assessore all'Urbanistica), sia l'esistenza di stretti rapporti Pt_1 tra e alcuni funzionari e dipendenti pubblici (tra i quali , cfr. doc. Pt_1 CP_10
4d), sia, infine, il coinvolgimento di in rapporti poco chiari con alcuni Pt_1 imprenditori romani (cfr., tra gli altri doc. 4e).
37. Gli articoli in contestazione non contengono, inoltre, espressioni gratuitamente offensive della reputazione professionale dell'attore, in considerazione del fatto che oggetto dell'articolo non è la persona, ma la figura
11 politica di ed il suo coinvolgimento in un'indagine giudiziaria Parte_1 di grande rilevanza pubblica, della quale vengono infatti richiamate le ipotesi investigative, dando atto, peraltro, del fatto che le indagini erano ancora in corso.
38. Appare, dunque, incontestabile il diritto della collettività ad essere informata su una vicenda giudiziaria che riguardava soggetti noti, quantomeno in ambito locale, avente ad oggetto un'ipotesi di corruzione e di utilizzo del “potere pubblico” a vantaggio di soggetti privati.
39. Con riferimento alle altre doglianze dell'attore, eventuali inesattezze, ovvero l'uso di temini tecnicamente non corretti (“accusato” invece che “indagato”) o di appellativi in se stessi non offensivi (quali l'uso del nome “ in luogo di Per_1
appaiono del tutto trascurabili, tenuto conto, peraltro, che la Pt_1 valutazione del carattere diffamatorio di uno scritto non può essere condotto in modo frammentario, considerando separatamente i singoli atti con i quali è stata portata a compimento, ma va operata tenendo conto della condotta complessiva dell'autore dell'illecito, unitariamente considerata (Cass. civ., n. 18782 del
26/09/2005)
40. Per quanto concerne gli articoli pubblicati nel 2019 e nel 2020, valgono considerazioni similari, sia pure con alcune precisazioni.
41. L'articolo pubblicato il 15 maggio 2019, dal titolo “Roma, concerti, feste e pub fuorilegge: il business delle occupazioni negli altri centri sociali” a firma di CP_8
si occupa del fenomeno dei centri sociali e delle vicende legate a
[...] situazioni di abusivismo dei relativi locali poi risolte con esito favorevole per gli occupanti che, in uno dei casi presi in esame sarebbero stati “spalleggiati” dal
III Municipio ed in particolare dal suo presidente che, all'epoca dei fatti, era
Parte_1
42. L'autore dell'articolo assume indubbiamente una posizione critica rispetto a tali vicende, ma l'allusione, che è possibile cogliere nello scritto, al fatto che Pt_1 abbia sostenuto le posizioni degli occupanti (circostanza che di per sé non esprime necessariamente un contenuto di disvalore) è frutto di una valutazione personale che risulta legittima anche se eventualmente non rispondente a verità; infatti “l'espressione di un'opinione non può essere apprezzata in termini di obiettività, in quanto è fondata sull'interpretazione necessariamente soggettiva
12 di fatti e comportamenti, inevitabilmente selezionati secondo l'approccio "critico" prescelto. Nè l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 CEDU, protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti - nei confronti delle quali non si porrebbe invero alcuna esigenza di tutela -, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano" (secondo la formula usata dalla Corte EDU). (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 25138 del 2007).
43. Anche in questo caso, non si rinviene nel pezzo alcuna espressione che oltrepassi i confini del legittimo diritto di critica, né risulta superato il limite della continenza espositiva.
44. L'articolo del 15 ottobre 2019 di intitolato “«Torri Eur, i favori di Controparte_4
: nuove accuse dalla dirigente. L'ex assessore indagato: pratiche Pt_1 pilotate”, si occupa degli sviluppi della vicenda giudiziaria oggetto dell'inchiesta del 2016 e riporta il contenuto del verbale di sommarie informazioni di
[...]
, ex capo della direzione Edilizia (cfr. doc. 4k); valgono pertanto le Tes_1 argomentazioni già formulate in precedenza sulla sussistenza del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, in considerazione del fatto che sussiste la verità (quantomeno putativa) dei fatti narrati e senza superamento dei limiti di continenza e pertinenza della notizia.
45. L'articolo del 10 ottobre 2020 a firma dell'allora direttore Controparte_9 intitolato “Il sindaco che verrà/ La figura che serve per rilanciare la Capitale” tratta della campagna elettorale per l'elezione del sindaco della Capitale del
2021, esponendo, anche con toni critici, l'opinione dell'autore sui diversi candidati dei vari schieramenti politici.
46. Anche in questo caso è fuor di dubbio che esprima una valutazione CP_9 critica in relazione alla figura di come possibile Sindaco di Roma;
Pt_1 tuttavia, proprio perché espressione del diritto di critica, quale species di quello di libera manifestazione del pensiero, l'articolo non può ritenersi diffamatorio.
47. Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, sulla liceità, nell'ambito di un discorso complessivamente critico, di dati non del tutto precisi purché (Cass. n. 25420 del 26/10/2017) si riscontri la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca).
48. Ebbene, i fatti dai quali deriva la critica di a sono CP_9 Pt_1
13 sostanzialmente veri e, come risulta dalla documentazione relativa al procedimento penale a carico di erano ancora oggetto di accertamento
Pt_1 giudiziario al momento della pubblicazione dell'articolo: così è per l'indagine sulle Torri dell'Eur che aveva coinvolto e per i contatti, anche fuori dai
Pt_1 canali strettamente istituzionali, con vari costruttori ed imprenditori romani che lo stesso aveva dichiarato di aver intrattenuto (cfr. in particolare i verbali
Pt_1 degli interrogatori di nel corso del proc. pen. n. 18017/15, doc. 4j).
Pt_1
49. In conclusione, gli articoli in contestazione non hanno contenuto diffamatorio.
50. Tanto premesso in ordine all'assenza di profili di illiceità negli articoli contestati, in quanto espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, nell'osservanza dei requisiti della verità, della continenza e della pertinenza, va precisato che in ogni caso parte attrice nulla ha provato in ordine ai danni lamentati e all'eventuale nesso di causalità con gli articoli in contestazione. “Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass.
n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
51. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n.
372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003. Del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 2008).
52. L'attore espone di aver subito, in ragione della ritenuta diffamazione perpetrata da , danni patrimoniali consistenti nel mancato rinnovo di alcune CP_3 convenzioni e contratti di consulenza. Non vi è alcuna prova, in realtà, né del mancato rinnovo, né che questo sia stato in qualche modo collegato alla pubblicazione degli articoli in contestazione (cfr. doc. 33-36).
53. Parimenti, quanto ai danni non patrimoniali, l'attore fa riferimento al discredito creato dagli articoli apparsi sul quotidiano nell'ambiente accademico;
eppure, dalla documentazione in atti non risulta che la carriera, né accademica, né
14 politica, di abbia subito arresti o abbia incontrato ostacoli Parte_1 successivamente alla pubblicazione degli articoli del Il Messaggero.
54. Assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'attore non possono essere accolte.
55. Alla soccombenza segue necessariamente la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuno dei convenuti, in base al valore della domanda giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- rigetta le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi €
2.106,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A, in favore di ciascun convenuto.
Così deciso in Roma, all'udienza del 17 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Francesca Giacomini
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