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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/07/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza del 09/07/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 1869/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Prisco Gaetano Danilo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Grappone Cristina CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , per aver sottostimato il quadro patologico della ricorrente. Orbene, alla Persona_1 luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale nominando CTU, Dott. . Persona_2
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: “1) Esiti di quadrantectomia mammaria destra con dissezione ascellare omolaterale di linfonodo sentinella e parasentinella (2014) per carcinoma duttale infiltrante della mammella (stadio pT1 c N0M0), integrata da chemio -radioterapia adiuvante e trattamento ormonale per via orale, in assenza di successiva progressione di malattia ed inattuale follow -up; 2) Esitidi isterectomia radicale (2014) per adeno - carcinoma endometriale (stadio pT1 a N0 – 1A sec. FIGO), in assenza disuccessiva progressione di malattia;
3) Note poliartrosiche a modesto impegno funzionale in soggetto con pregressa evidenza documentale di trocanteritebilaterale;
4) Iniziali note di cardiopatia ipertensiva;
5) Lieve disturbo depressivo reattivo.”'' (sul punto cfr. pg. 18 della CTU).
In definitiva, il CTU,ha concluso ritenendo che: “a far data dall'epoca della visita medica di revisione del 12.12.2022, la ricorrente presenta una riduzione permanente complessiva della CP_1 capacità lavorativa pari al 51% (cinquantuno per cento).'' (cfr. pag 18 della CTU).
Le conclusioni del CTU dott. non oggetto di alcuna contestazione specifica, trovano piena Per_2 giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque rigettata e va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza .
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza del 09/07/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.N. 1869/2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Prisco Gaetano Danilo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Grappone Cristina CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2024, ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per Atp introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di Atp ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso, il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda e ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 09.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda è infondata e, per l'effetto, va respinta. Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , per aver sottostimato il quadro patologico della ricorrente. Orbene, alla Persona_1 luce della documentazione medico-sanitaria allegata agli atti, si è ritenuto necessario procedersi alla rinnovazione della consulenza medico-legale nominando CTU, Dott. . Persona_2
Invero, il CTU sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico e della documentazione sanitaria allegata all'atto introduttivo e prodotta nel corso del giudizio ha riscontrato le seguenti infermità: “1) Esiti di quadrantectomia mammaria destra con dissezione ascellare omolaterale di linfonodo sentinella e parasentinella (2014) per carcinoma duttale infiltrante della mammella (stadio pT1 c N0M0), integrata da chemio -radioterapia adiuvante e trattamento ormonale per via orale, in assenza di successiva progressione di malattia ed inattuale follow -up; 2) Esitidi isterectomia radicale (2014) per adeno - carcinoma endometriale (stadio pT1 a N0 – 1A sec. FIGO), in assenza disuccessiva progressione di malattia;
3) Note poliartrosiche a modesto impegno funzionale in soggetto con pregressa evidenza documentale di trocanteritebilaterale;
4) Iniziali note di cardiopatia ipertensiva;
5) Lieve disturbo depressivo reattivo.”'' (sul punto cfr. pg. 18 della CTU).
In definitiva, il CTU,ha concluso ritenendo che: “a far data dall'epoca della visita medica di revisione del 12.12.2022, la ricorrente presenta una riduzione permanente complessiva della CP_1 capacità lavorativa pari al 51% (cinquantuno per cento).'' (cfr. pag 18 della CTU).
Le conclusioni del CTU dott. non oggetto di alcuna contestazione specifica, trovano piena Per_2 giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria criticamente esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
L'opposizione va dunque rigettata e va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza .
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. depositata in fase di ATP dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di CTU, redatta in sede di ATP ed in sede di opposizione, come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
Così deciso in Nola, il 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola