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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 770/2024 avverso la sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Genova emessa il 17.01.2024
Tra in persona del suo rappresentante legale pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Paneri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova Galleria Mazzini 3/10 - APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Fossati e Rosa Elia ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via colombo 7/16 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n 126/2024 del Tribunale di Genova, previe le pronunce di rito ed istruttorie del caso, accogliere le domande e, per l'effetto: In Via Principale E Nel Merito - respingere la domanda di Controparte_1 siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, anche in punto legittimazione passiva, ed assolvere la conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti proposta. - condannare l'appellata a restituire le somme erogate a titolo di capitale e condannare l'Avv. Rosa Elia e Controparte_1 Avv. Paola Fossati, in qualità di antistatari, a restituire le somme erogate a titolo di spese da Pt_1 in ossequio alla sentenza emessa dal Tribunale di Genova 126/2024. In Via Subordinata -
[...] Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale, in via subordinata, si chiede alla Corte d'Appello Ill.ma di riqualificare la debenza di quale Parte_1 impresa designata dal F.G.V.S., in € 2.600,01, condannando quindi l'appellata a Controparte_1 restituire € 7.759,00. In Via Istruttoria Se ritenuta non satisfattiva la produzione della comunicazione allegata sub all04 pervenuta da , si chiede ex art. 210-213 c.p.c., ordinanza volta ad Parte_2 ottenere l'esibizione della documentazione riferita al sinistro da parte di . Sempre in Parte_2 via istruttoria, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova: Vero che in conseguenza del sinistro avvenuto in data 24.01.2020 pagava alla Sig.ra l'importo Parte_2 Controparte_1 pari ad € 7.759,00. Si indicano quali testimoni: Dott. Dott.ssa Con Testimone_1 Testimone_2 vittoria di spese, diritti onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA e rimborso delle spese generali come per legge. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.”
PER L'APPELLATA
“in via principale: rigettare nel merito l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
confermare, conseguentemente, la sentenza di primo grado. Con piena vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Elia, che si dichiara antistataria. In via subordinata: Nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello e/o di rimessione al Giudice di primo grado, si chiede la totale compensazione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
conveniva in giudizio , quale impresa Controparte_1 Controparte_2 assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le vittima della strada, allegando: che il
24.1.2020, mentre a Genova in autostrada era alla guida dell'auto (Volkswagen T-Roc tg.FR569XA) di sua proprietà, mentre stava terminando manovra di sorpasso di due autorimorchi, si era improvvisamente avveduta della presenza al centro della sede stradale di un c.d. parasassi in plastica, verosimilmente perduto da altro veicolo;
che, pur avendo tentato di evitare l'oggetto in questione, e per la presenza dell'autorimorchio appena sorpassato, la sua auto era rimasta
“agganciata” all'oggetto in questione, così determinandosi il blocco dello sterzo e la perdita di controllo del veicolo, con conseguente sinistro e grave infortunio patito dall'attrice.
Su detti presupposti, e richiamata la normativa che governava l'azione nei confronti del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, l'attrice domandava pertanto la condanna della società convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti, evidenziando di aver ricevuto dall'INAIL il risarcimento del solo danno biologico per importo di euro 10.634,64, (importo ridefinito in corso di causa come pari a euro 14.812,45) con una valutazione di invalidità permanente pari all'8%, trattenuto in acconto sul, ritenuto, maggior dovuto.” (cfr sentenza)
La causa, istruita mediante produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice, all'esito, era posta in decisione.
Veniva, dunque, pronunciata la sentenza gravata n. 126/2024 del 17.01.2024, con la quale il
Tribunale di Genova così pronunciava: “-condanna a pagare in favore Controparte_2 di l'importo complessivo di euro 10.359,01, oltre interessi legali dalla presente Controparte_1 decisione al saldo;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, Controparte_2 come liquidate in corso di causa;
- condanna a rifondere a Controparte_2 CP_1 , e con distrazione in favore degli avv.ti Paola Fossati e Rosa Elia dichiaratisi antistatari,
[...] le spese di causa;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D. Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori medi - si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.” (cfr sentenza)
Il Tribunale, in particolare: - riteneva provato il fatto storico causa del danno e, quindi, che il sinistro fosse stato cagionato da un particolare in plastica (parasassi), facente parte di veicolo non identificato, disperso sull'asfalto e costituente un'insidia per gli altri utenti della strada;
- affermava che dal rapporto della Polizia Stradale era documentalmente emersa “la riconducibilità dell'oggetto causa dell'incidente (c.d. parasassi) a veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria rimasto non identificato per causa non imputabile al danneggiato (si veda il verbale di intervento doc. 2 di parte attrice, che indica il rinvenimento “sul luogo del sinistro un parasassi in plastica appartenente ad autovettura di marca e modello sconosciuti” (cfr sentenza); - non riteneva, invece, raggiunta la prova che l'attrice non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro in quanto la CTU aveva affermato la compatibilità delle lesioni alla milza con l'utilizzo della cintura stessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta - determinava, dunque, il quantum debeatur sulla Parte_1 base della CTU medico legale che indicava in 10% l'I.P. e un'invalidità temporanea al 100% per 9gg, al 75% per 30gg, al 50% per 40gg. e al 25% per ulteriori 20gg.; - decurtava, infine, dalla somma complessiva del danno, pari ad € 29.171,46, l'importo di € 14.812,45 corrisposto da INAIL per il danno biologico, e la somma di € 4.000,00, corrisposta da altra compagnia assicurativa privata, sempre a titolo di danno biologico, condannando, pertanto, per il FGVS a corrispondere la differenza di € Parte_1
10.359,01, con le conseguenti pronunce in punto spese, secondo la soccombenza.
Con atto di citazione 15.07.2024, proponeva appello per conto del Parte_3
FGVS, sostenendo i seguenti motivi: - erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto provata sia la dinamica del sinistro come descritta dall'appellata, sia la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto sulla base del solo rapporto della Polizia Stradale, intervenuta successivamente all'accadimento, senza alcun ulteriore elemento probatorio che non fosse la versione dell'appellata, che aveva, peraltro, dichiarato alle trattarsi di uno pneumatico, piuttosto che un parasassi e Pt_4 che era stata sanzionata dalla stessa Polizia Stradale per violazione dell'art. 141 comma 2 c.d.s.; - erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la riconducibilità della causa del sinistro all'oggetto “parasassi” con conseguente legittimazione passiva del FGVS, in mancanza di prova certa sia che l'oggetto fosse stato la causa del sinistro, sia che si fosse distaccato da un mezzo soggetto ad RCA obbligatoria;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto, in dissenso con la CTU, che l'appellante indossasse le cinture di sicurezza nonostante le lesioni alla milza fossero state provocate dall'urto contro il piantone dello sterzo, circostanza questa incompatibile con l'utilizzo della cintura;
- presenza di nuova circostanza perché, in tesi, solo in data 19.2.2024, dopo il deposito della sentenza, era emerso che l'appellante aveva percepito, sempre per le lesioni di cui è causa, la somma di € 7.759,00 a titolo di indennizzo da somma anch'essa deducibile Parte_2 dall'importo di € 10.359,01 di cui alla condanna in primo grado, circostanza emersa a seguito di interrogazione al casellario assicurativo in data 23.4.2021. L'appellante, dunque, produceva il documento proveniente da 19.2.2024 e chiedeva l'ammissione di mezzi di prova sulla Parte_2 circostanza emersa successivamente alla sentenza di primo grado, una diversa valutazione degli elementi istruttori, con rigetto della domanda o, in subordine, l'ulteriore detrazione dall'importo di condanna del primo grado della somma di € 7.759,00, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e le determinazioni conseguenti.
Si costituiva con comparsa 7.10.2024, con la quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva l'omessa indicazione espressa, nell'atto di citazione, del termine di venti giorni per la costituzione al fine di non incorrere nelle decadenze di Legge. Nonostante si fosse costituita nel termine e avesse esposto compiutamente le proprie difese, la eccepiva la nullità dell'atto di CP_1 citazione. Nel merito l'appellata contestava l'infondatezza dei motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto. In relazione, poi, al nuovo fatto contestato ed al nuovo documento prodotto sosteneva non trattarsi di propria polizza infortuni ma di una polizza capofamiglia stipulata dal padre dell'appellata, assumendo che l'importo non era detraibile da danno subito. Chiedeva il favore delle spese anche del grado di appello o, in ipotesi, la compensazione.
Il C.I., con ordinanza 8.1.2025, formulava la seguente proposta conciliativa: “a) rinuncia all'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) spese integralmente compensate per il grado di appello, con rinuncia alla solidarietà dei Difensori;
”, proposta che veniva accettata dall'appellata, ma rifiutata dall'appellante Parte_1
All'esito, la Corte, con provvedimento di concessione dei termini per precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 7.10.2025, tenuta in forma cartolare, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione del termine di venti giorni per la costituzione in giudizio senza incorrere nelle decadenze di legge, ex art. 164 c.p.c. per la mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c.. L'ordinanza Cassazione Sez. 3 n. 10289 del 18/04/2025 (Rv. 674645 - 01) ha precisato che “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che
l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza)”. Nel caso di cui trattasi l'appellata ha eccepito la nullità della CP_1 citazione ma si è costituita nel termine di Legge, non ha chiesto la fissazione di nuova udienza per la rinnovazione della notifica nelle conclusioni nella costituzione 7.10.2024 ed ha esposto compiutamente le proprie difese, per cui il vizio deve ritenersi sanato.
Nel merito i primi due motivi di appello sull'errata valutazione, nella sentenza gravata, delle risultanze istruttorie, sia sulla ricostruzione del sinistro in base alle sole dichiarazioni dell'appellata, senza tener conto della valutazione sulla velocità dell'auto, sia sull'addebitabilità dell'evento al
FGVS per carenza di prova del nesso causale con l'oggetto rinvenuto e l'appartenenza di questo ad un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria, sono infondati e possono essere trattati congiuntamente.
La Corte, in via preliminare, rileva che, diversamente da come motivato nella sentenza gravata, la perdita di controllo dell'auto guidata dall'appellata non può imputarsi al fatto che “la sua auto era rimasta “agganciata” all'oggetto in questione, così determinandosi il blocco dello sterzo e la perdita di controllo del veicolo”, a fronte del compendio probatorio, da cui non si evince la prova di alcun contatto fra il parasassi ed il veicolo, fermo il fatto che, come, peraltro, la stessa originaria attrice ha, comunque, dedotto, a pag.1 e 2 della citazione, ella, trovatasi di fronte, improvvisamente, un parasassi al centro della carreggiata, cercò di evitare l'impatto con una manovra di emergenza, spostandosi prima a destra, per poi rientrare subito a sinistra, temendo il sopraggiungere di un mezzo pesante.
A tal riguardo, merita, d'altra parte, di essere posto in risalto che sia dalle dichiarazioni dell'appellata nell'immediatezza (verbale PS) e successivamente dalla querela del 5.4.20 (doc. n. 9 citazione), oltre che dalla ricostruzione della Polizia Stradale, risulta che la perdita di controllo dell'auto fosse avvenuta nel tentativo di schivare l'oggetto presente sulla carreggiata, risultato poi, come detto, un “parasassi”, con la conseguenza che, causa l'improvvisa manovra, la conducente non ebbe più il controllo del proprio veicolo. Nell'immediatezza del fatto, a conferma, l'appellata riferiva che, dopo aver avvisato l'ostacolo (uno “pneumatico”) “mi spostavo a destra (sinistra) per evitarlo” (dich. verbale Polizia stradale 24.1.2020) e nell'atto di querela 15.4.2020, “nel cercare di schivare il suddetto oggetto, mi spostavo verso destra e perdevo parzialmente il controllo del veicolo – omissis
-“.
La Polizia Stradale, ancora, nella ricostruzione del fatto, come da prontuario del sinistro, riferiva che l'appellata perdeva il controllo del veicolo “nell'effettuazione di una manovra di spostamento verso destra nel tentativo di evitare detto ostacolo”, raffigurando, nello schizzo planimetrico, la posizione dell'ostacolo sulla carreggiata (“passaruota sul piano viabile”), al momento del loro intervento, senza alcuna indicazione che esso fosse stato agganciato dall'auto condotta dalla . CP_1
La dinamica del sinistro, per l'effetto, da prendere in considerazione, è, più correttamente, quella secondo cui l'appellata, alla guida della propria auto, una volta avvistato l'improvviso ostacolo sulla corsia percorsa, che, a prima vista e nella concitazione del momento, era sembrato uno pneumatico, ma che, in realtà, era un parasassi adagiato sull'asfalto, abbia effettuato una manovra di emergenza per evitarlo, perdendo il controllo, il che è decisamente più che plausibile.
In merito, a conferma, vanno richiamate le già esposte risultanze, all'esito di un attento esame delle risultanze istruttorie, circa la pacifica verificazione del sinistro, la presenza certa del parasassi, il fatto, ancora, che non vi fossero state pregresse segnalazioni di oggetti sulla carreggiata, la stessa natura dei danni materiali al veicolo, come da prontuario di incidente, sul lato sx, la presenza, inoltre, a protezione del mezzo, fino all'arrivo delle FF.OO., di un mezzo pesante ( vedasi prontuario di incidente sub note aggiuntive), il che descrive un quadro indiziario univoco e coerente, fondato su elementi “gravi, precisi e concordanti”, alla luce dei quali risulta che la perdita di controllo dell'auto abbia l'origine indicata, nulla consentendo, viceversa, di affermare che la manovra sia stata determinata da disattenzione o, come detto, dall'eccessiva velocità.
L'irrilevanza di quest'ultima, nella dinamica del sinistro, merita di essere ancora posta in risalto, emerge anche dalla sentenza n. 1092/22 GdP., passata in giudicato, di annullamento della sanzione, ex art. 141 c.d.s.: in merito, va detto, a fronte di una sanzione elevata nel verbale dalla Polizia Stradale, sulla base, peraltro, di elementi del tutto generici, tenuto conto dell'assenza di osservazione diretta e di concreti elementi attestanti una velocità eccesiva rispetto alla situazione fattuale, risulta, viceversa, del tutto verosimile che la perdita di controllo del veicolo , a fronte di un ostacolo improvviso, sia stata cagionata dalla manovra di emergenza posta in essere, manovra in assenza della quale, con ogni evidenza, l'impatto diretto avrebbe determinato conseguenze dannose maggiori e più gravi, tenuto conto anche della presenza, come sopra detto, di altri veicoli, in particolare di un autoarticolato ( del tutto partigiano ed irragionevole essendo, viceversa, l'assunto di cui a pag.6 dell'appello, per cui , in tesi, la avrebbe “dovuto” andare a sbattere contro detto oggetto, sicura di non patire alcun CP_1 tipo di danno).
Quanto sopra ben acclara, devesi aggiungere, come anche la contestazione di un concorso colposo dell'appellata, in tale contesto, risulta non supportata da alcun elemento concreto, tale non essendo, merita di essere posto in risalto, la presenza di cartellonistica afferente ad un vicino cantiere, la cui presenza, come tale, non può essere valutata ai fini “de quibus”, configurando, rispetto alla situazione fattuale ed alla ricostruzione causale, una mera suggestione, a fronte, comunque, di un limite di velocità di 60 km/h, come da prontuario d'incidente, il cui specifico superamento non è stato neppure contestato.
In tal senso, risulta del tutto convincente quanto affermato dal GdP nella sentenza di cui sopra, ove si legge, a pag.2: “ …Il fatto si è verificato in autostrada, ed è assolutamente verosimile che la ricorrente, pur tenendo una velocità moderata, rispetto al contesto autostradale, non abbia comunque potuto evitare in sicurezza un oggetto trovato improvvisamente sulla sua traiettoria…”
La deduzione, ancora, a pag.5 dell'appello, circa il: “ …il mancato rinvenimento di ulteriori segnalazioni di ritrovamento di ostacoli sulla carreggiata…” , deve essere sottolineato, conferma e non indebolisce la ricostruzione esposta, rispetto ai dati fattuali, fra cui la pacifica, improvvisa, presenza del parasassi, sopra acquisita.
La conclusione espressa, occorre in risalto, è coerente al principio dettato dai Giudici di legittimità, con sentenza n. 26304 del 29/09/2021, secondo cui il criterio del "più probabile che non", costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio
è informata al criterio della attendibilità rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità, effettuato , nel caso, come sopra dalla Corte.
Fermo tale approdo, è infondato anche il motivo sulla non riconducibilità dell'evento alla responsabilità di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria per aver, la conducente, nell'immediatezza, dichiarato la presenza di uno pneumatico, piuttosto che di un parasassi, e sulla riferibilità dello stesso ad un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria.
L'aver scorto un ostacolo adagiato sulla carreggiata e l'immediata attuazione della manovra di emergenza giustifica, infatti, senz'altro l'errata identificazione, a prima vista, dell'oggetto che, a seguito degli accertamenti della Polizia Stradale, è risultato, come detto, essere stato identificato in un parasassi in plastica che, adagiato sulla corsia di marcia, ben poteva essere ragionevolmente scambiato per un pneumatico o parte di esso ( a prescindere dalla circostanza che, ove fosse stato uno pneumatico di una macchina ignota, comunque, il Fondo sarebbe stato chiamato a rispondere), neppure potendo essere taciuto, in ultimo, che proprio l'imprecisione del ricordo, rispetto a quanto accertato dalle FF.OO., conforta nel ritenere genuina la sostanziale dinamica descritta nell'immediato dall'attuale appellata.
Oltre a ciò, merita di essere aggiunto, in assenza di prove contrarie, come detto, è assolutamente presumibile che l'unico oggetto, in plastica, rinvenuto sul luogo del sinistro ed appartenente alla parte di una ruota di un veicolo (essendo il parasassi la parte interna del passaruota, sede della ruota di un veicolo, con la dimensione di almeno la metà di uno pneumatico in quanto destinato a contenere la ruota), provenisse da un mezzo soggetto ad assicurazione obbligatoria, ciò costituendo la regola, rispetto a situazioni particolari, che non possono seriamente essere avallate da mere ipotesi connesse alla presenza di segnaletica di cantiere ed ai possibili mezzi ivi operanti: a tal riguardo, occorre porre in risalto, in ultimo, che gli accertamenti degli agenti della Polizia Stradale hanno identificato l'oggetto come, appunto, un parasassi appartenente ad un veicolo transitato sull'autostrada, neppure ipotizzando, tanto da neppure svolgere accertamenti a riguardo, che l'oggetto medesimo avesse provenienze “particolari”, rispetto ad un profilo, certo noto alla Polizia stradale medesima, per nulla marginale, rispetto alla responsabilità del Fondo di Garanzia.
Passando alle doglianze relative al “quantum”, è infondato anche il motivo sulla richiesta riduzione del danno fisico per il mancato uso della cintura di sicurezza che l'appellante ritiene di poter dedurre dalla sola tipologia delle lesioni, come, a detta dell'appellante, sostenuto dalla propria CTP in sede di integrazione di CTU sul punto.
Tale doglianza dell'appellante, è necessario porre in risalto, non è sostenuta da alcun concreto elemento probatorio, atteso che: - l'indizio connesso al tipo di lesioni, richiamando le indicazioni valutative del proprio CTP, non trova conferma, anzi contrasta, sia con il rapporto della Polizia
Stradale, laddove nella pagina dedicata all'identificazione del VEICOLO A negli “accertamenti effettuati”, si evidenzia una crocetta a “si indossava cintura di sicurezza”, sia con l'integrazione della CTU, laddove si afferma la compatibilità tra le lesioni subite dall'appellante e l'uso delle cinture;
- a conforto di ciò, d'altra parte, in occasione del deposito della relazione 1.8.22, il CTU, su eventuali osservazioni del CTP di parte appellante, scriveva;
“In data 18/07/2022 la Dott.ssa
faceva pervenire comunicazione mail in cui riferiva di non aver osservazioni in Persona_1 merito.” e, poi, in occasione dell'integrazione del 29.4.23, in cui il CTU assumeva: “In conclusione
l'utilizzo della cintura di sicurezza non esclude l'eventualità di una lesione splenica in corso di incidente stradale”, lo stesso CTU riproduceva la mail ricevuta in osservazione dalla CTP di parte appellante, Dott.ssa la quale esordiva: “Buongiorno, non posso che concordare Persona_1 sulle Tue osservazioni”, limitandosi poi ad affermare che “frequentemente l'uso corretto delle cinture determina fratture costali e/o sternali anziché una lesione splenica - omissis –“, senza nulla togliere alla condivisa conclusione del CTU nel caso concreto.
Sul tema, va aggiunto, che ogni diversa interpretazione degli esiti complessivi della CTU, risulta frutto di una lettura schiettamente partigiana ed inveritiera.
Infine, sulla richiesta riduzione dell'importo a seguito del nuovo documento prodotto dall'appellante, relativo alla liquidazione di altra polizza infortuni, occorre svolgere alcune considerazioni preliminari, circa la sola apparente tempestività dell'allegazione, atteso che:
- la data del documento NI (19.2.2024) è successiva all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.1.2024, con contestuale deposito della sentenza gravata, ma si riferisce ad una richiesta di accesso agli atti pervenuta ad PO da solo in data 15.2.2024 Parte_1
(“riscontriamo la Sua richiesta, pervenuta il 15/02/2024 e relativa al danneggiato CP_1
.” V.i documento);
[...]
-nell'appello, afferma “Dall'interrogazione al casellario (all05) avvenuta in data Parte_1
23.04.2021 emergeva esclusivamente, per l'evento datato 24.01.2020, il pagamento di Allianz Direct
Spa, tanto che , attivandosi immediatamente, otteneva la dichiarazione da parte della Parte_1 consorella, che ammetteva l'indennizzo erogato…”;
- nell'appello medesimo tuttavia, nulla dice, né alcuna prova fornisce, sulla data di Parte_1 iscrizione nel casellario centrale infortuni del pagamento da parte di NI, a fronte del fatto che la visura precedente del casellario, prodotta in primo grado dalla con la II memoria 183 Parte_5
VI c cpc del 17.12.2021, risale al 23.4.2021, data dopo la quale non è neppure prospettato che la medesima abbia, prima della sentenza, reiterato l'interrogazione, acclarando Parte_5
l'impossibilità di una tempestiva produzione.
In mancanza, dunque, di tali dati, dunque, la Corte non può stabilire se l'impossibilità di produrre il documento in primo grado sia dovuta ad un'acquisizione tardiva incolpevole, piuttosto che colpevole, per inerzia dell'appellante, già parte convenuta, visto, d'altra parte, il notevole lasso di tempo trascorso dal primo accesso al casellario da parte di e la definizione del giudizio, il tutto Parte_1 con gli effetti di cui all'art.345 c.p.c., u.c., trattandosi di questione in rito rilevabile d'ufficio.
Ciò detto, quanto sopra assorbe ogni considerazione circa il fatto che, comunque, detto documento, costituito dalla dichiarazione PO 19.2.2024, contenente la seguente dichiarazione “- L'importo liquidato all'Assicurata sulla polizza infortuni è pari a € 7.759,00”, risulta inidoneo a determinare qualsivoglia detrazione dalla somma liquidata per danno biologico.
In merito, infatti, la dichiarazione NI prodotta in atti è generica, in quanto si limita a riferire che sulla polizza infortuni sono stati liquidati € 7.759,00, ma non contiene alcuna specificazione che detta somma si riferisca esclusivamente al danno biologico, temporaneo e/o permanente, o piuttosto anche ad altre poste di indennizzo previste in polizza, a fronte, comunque, della contestazione della detrazione da parte dell'appellata, il che determina l'infondatezza della doglianza, certo non sanabile a fronte di richieste istruttorie, improprie, ex art.210 c.p.c o 213, c.p.c., quanto alla prima norma non essendo dedotto qualsivoglia rifiuto di PO a fornire i documenti, rifiuto del tutto non credibile, e
, quanto alla seconda, essendo del tutto non pertinente il richiamo normativo, attesa la qualità del soggetto.
In conclusione, anche il motivo di appello sulla riduzione dell'importo a seguito della pretesa produzione del documento in appello, risulta inaccoglibile per le ragioni esposte.
Esaurite le doglianze, si appalesa come il gravame debba essere integralmente respinto, con conferma della sentenza gravata, le difese finali nulla aggiungendo, rispetto agli argomenti già spesi ed esaminati.
Quanto, poi, alle spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza dell'appellante (la quale, va ricordato, ha rifiutato una proposta conciliativa ben più favorevole, a fronte degli interessi economici in gioco), le stesse devono essere liquidate in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/ 2022 sullo scaglione 5201/26000, nei limiti, comunque, di quanto richiesto dall'appellata, come da nota spese del 6.5.25 (con cui ha determinato il compenso in € 5.400,00, oltre accessori).
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater DPR n.115/2002, sussistono, in capo all'appellante, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, atteso il totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 770/2024 avverso la sentenza n. 126/2024 del
Tribunale di Genova emessa il 17.01.2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata, spese che liquida in € 5.400,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
3. Dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, atteso il totale rigetto dell'appello, i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n.115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 24 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Lorenzo Fabris Presidente
Dott. Paolo Gibelli Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 770/2024 avverso la sentenza n. 126/2024 del Tribunale di Genova emessa il 17.01.2024
Tra in persona del suo rappresentante legale pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Paneri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Genova Galleria Mazzini 3/10 - APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Fossati e Rosa Elia ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Genova, Via colombo 7/16 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n 126/2024 del Tribunale di Genova, previe le pronunce di rito ed istruttorie del caso, accogliere le domande e, per l'effetto: In Via Principale E Nel Merito - respingere la domanda di Controparte_1 siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, anche in punto legittimazione passiva, ed assolvere la conchiudente da ogni domanda nei suoi confronti proposta. - condannare l'appellata a restituire le somme erogate a titolo di capitale e condannare l'Avv. Rosa Elia e Controparte_1 Avv. Paola Fossati, in qualità di antistatari, a restituire le somme erogate a titolo di spese da Pt_1 in ossequio alla sentenza emessa dal Tribunale di Genova 126/2024. In Via Subordinata -
[...] Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale, in via subordinata, si chiede alla Corte d'Appello Ill.ma di riqualificare la debenza di quale Parte_1 impresa designata dal F.G.V.S., in € 2.600,01, condannando quindi l'appellata a Controparte_1 restituire € 7.759,00. In Via Istruttoria Se ritenuta non satisfattiva la produzione della comunicazione allegata sub all04 pervenuta da , si chiede ex art. 210-213 c.p.c., ordinanza volta ad Parte_2 ottenere l'esibizione della documentazione riferita al sinistro da parte di . Sempre in Parte_2 via istruttoria, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova: Vero che in conseguenza del sinistro avvenuto in data 24.01.2020 pagava alla Sig.ra l'importo Parte_2 Controparte_1 pari ad € 7.759,00. Si indicano quali testimoni: Dott. Dott.ssa Con Testimone_1 Testimone_2 vittoria di spese, diritti onorari del doppio grado di giudizio oltre Iva, CPA e rimborso delle spese generali come per legge. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.”
PER L'APPELLATA
“in via principale: rigettare nel merito l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
confermare, conseguentemente, la sentenza di primo grado. Con piena vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dell'Avv. Rosa Elia, che si dichiara antistataria. In via subordinata: Nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello e/o di rimessione al Giudice di primo grado, si chiede la totale compensazione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
conveniva in giudizio , quale impresa Controparte_1 Controparte_2 assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia per le vittima della strada, allegando: che il
24.1.2020, mentre a Genova in autostrada era alla guida dell'auto (Volkswagen T-Roc tg.FR569XA) di sua proprietà, mentre stava terminando manovra di sorpasso di due autorimorchi, si era improvvisamente avveduta della presenza al centro della sede stradale di un c.d. parasassi in plastica, verosimilmente perduto da altro veicolo;
che, pur avendo tentato di evitare l'oggetto in questione, e per la presenza dell'autorimorchio appena sorpassato, la sua auto era rimasta
“agganciata” all'oggetto in questione, così determinandosi il blocco dello sterzo e la perdita di controllo del veicolo, con conseguente sinistro e grave infortunio patito dall'attrice.
Su detti presupposti, e richiamata la normativa che governava l'azione nei confronti del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, l'attrice domandava pertanto la condanna della società convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti, evidenziando di aver ricevuto dall'INAIL il risarcimento del solo danno biologico per importo di euro 10.634,64, (importo ridefinito in corso di causa come pari a euro 14.812,45) con una valutazione di invalidità permanente pari all'8%, trattenuto in acconto sul, ritenuto, maggior dovuto.” (cfr sentenza)
La causa, istruita mediante produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di C.T.U. medico-legale sulla persona dell'attrice, all'esito, era posta in decisione.
Veniva, dunque, pronunciata la sentenza gravata n. 126/2024 del 17.01.2024, con la quale il
Tribunale di Genova così pronunciava: “-condanna a pagare in favore Controparte_2 di l'importo complessivo di euro 10.359,01, oltre interessi legali dalla presente Controparte_1 decisione al saldo;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, Controparte_2 come liquidate in corso di causa;
- condanna a rifondere a Controparte_2 CP_1 , e con distrazione in favore degli avv.ti Paola Fossati e Rosa Elia dichiaratisi antistatari,
[...] le spese di causa;
spese che - in applicazione dello scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D. Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori medi - si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.” (cfr sentenza)
Il Tribunale, in particolare: - riteneva provato il fatto storico causa del danno e, quindi, che il sinistro fosse stato cagionato da un particolare in plastica (parasassi), facente parte di veicolo non identificato, disperso sull'asfalto e costituente un'insidia per gli altri utenti della strada;
- affermava che dal rapporto della Polizia Stradale era documentalmente emersa “la riconducibilità dell'oggetto causa dell'incidente (c.d. parasassi) a veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria rimasto non identificato per causa non imputabile al danneggiato (si veda il verbale di intervento doc. 2 di parte attrice, che indica il rinvenimento “sul luogo del sinistro un parasassi in plastica appartenente ad autovettura di marca e modello sconosciuti” (cfr sentenza); - non riteneva, invece, raggiunta la prova che l'attrice non indossasse la cintura di sicurezza al momento del sinistro in quanto la CTU aveva affermato la compatibilità delle lesioni alla milza con l'utilizzo della cintura stessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta - determinava, dunque, il quantum debeatur sulla Parte_1 base della CTU medico legale che indicava in 10% l'I.P. e un'invalidità temporanea al 100% per 9gg, al 75% per 30gg, al 50% per 40gg. e al 25% per ulteriori 20gg.; - decurtava, infine, dalla somma complessiva del danno, pari ad € 29.171,46, l'importo di € 14.812,45 corrisposto da INAIL per il danno biologico, e la somma di € 4.000,00, corrisposta da altra compagnia assicurativa privata, sempre a titolo di danno biologico, condannando, pertanto, per il FGVS a corrispondere la differenza di € Parte_1
10.359,01, con le conseguenti pronunce in punto spese, secondo la soccombenza.
Con atto di citazione 15.07.2024, proponeva appello per conto del Parte_3
FGVS, sostenendo i seguenti motivi: - erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto provata sia la dinamica del sinistro come descritta dall'appellata, sia la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto sulla base del solo rapporto della Polizia Stradale, intervenuta successivamente all'accadimento, senza alcun ulteriore elemento probatorio che non fosse la versione dell'appellata, che aveva, peraltro, dichiarato alle trattarsi di uno pneumatico, piuttosto che un parasassi e Pt_4 che era stata sanzionata dalla stessa Polizia Stradale per violazione dell'art. 141 comma 2 c.d.s.; - erronea valutazione delle risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la riconducibilità della causa del sinistro all'oggetto “parasassi” con conseguente legittimazione passiva del FGVS, in mancanza di prova certa sia che l'oggetto fosse stato la causa del sinistro, sia che si fosse distaccato da un mezzo soggetto ad RCA obbligatoria;
- errore in fatto ed in diritto per aver ritenuto, in dissenso con la CTU, che l'appellante indossasse le cinture di sicurezza nonostante le lesioni alla milza fossero state provocate dall'urto contro il piantone dello sterzo, circostanza questa incompatibile con l'utilizzo della cintura;
- presenza di nuova circostanza perché, in tesi, solo in data 19.2.2024, dopo il deposito della sentenza, era emerso che l'appellante aveva percepito, sempre per le lesioni di cui è causa, la somma di € 7.759,00 a titolo di indennizzo da somma anch'essa deducibile Parte_2 dall'importo di € 10.359,01 di cui alla condanna in primo grado, circostanza emersa a seguito di interrogazione al casellario assicurativo in data 23.4.2021. L'appellante, dunque, produceva il documento proveniente da 19.2.2024 e chiedeva l'ammissione di mezzi di prova sulla Parte_2 circostanza emersa successivamente alla sentenza di primo grado, una diversa valutazione degli elementi istruttori, con rigetto della domanda o, in subordine, l'ulteriore detrazione dall'importo di condanna del primo grado della somma di € 7.759,00, il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e le determinazioni conseguenti.
Si costituiva con comparsa 7.10.2024, con la quale, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva l'omessa indicazione espressa, nell'atto di citazione, del termine di venti giorni per la costituzione al fine di non incorrere nelle decadenze di Legge. Nonostante si fosse costituita nel termine e avesse esposto compiutamente le proprie difese, la eccepiva la nullità dell'atto di CP_1 citazione. Nel merito l'appellata contestava l'infondatezza dei motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto. In relazione, poi, al nuovo fatto contestato ed al nuovo documento prodotto sosteneva non trattarsi di propria polizza infortuni ma di una polizza capofamiglia stipulata dal padre dell'appellata, assumendo che l'importo non era detraibile da danno subito. Chiedeva il favore delle spese anche del grado di appello o, in ipotesi, la compensazione.
Il C.I., con ordinanza 8.1.2025, formulava la seguente proposta conciliativa: “a) rinuncia all'appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) spese integralmente compensate per il grado di appello, con rinuncia alla solidarietà dei Difensori;
”, proposta che veniva accettata dall'appellata, ma rifiutata dall'appellante Parte_1
All'esito, la Corte, con provvedimento di concessione dei termini per precisazione delle conclusioni, memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 7.10.2025, tenuta in forma cartolare, in esito alla quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Va preliminarmente dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità della citazione per omessa indicazione del termine di venti giorni per la costituzione in giudizio senza incorrere nelle decadenze di legge, ex art. 164 c.p.c. per la mancanza dell'avvertimento ex art.163, comma 3, n. 7, c.p.c.. L'ordinanza Cassazione Sez. 3 n. 10289 del 18/04/2025 (Rv. 674645 - 01) ha precisato che “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che
l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva disatteso il motivo di appello relativo alla nullità, per difettosa formulazione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., del ricorso svolto in primo grado ex art. 702-bis c.p.c., non avendo il convenuto richiesto la fissazione di una nuova udienza)”. Nel caso di cui trattasi l'appellata ha eccepito la nullità della CP_1 citazione ma si è costituita nel termine di Legge, non ha chiesto la fissazione di nuova udienza per la rinnovazione della notifica nelle conclusioni nella costituzione 7.10.2024 ed ha esposto compiutamente le proprie difese, per cui il vizio deve ritenersi sanato.
Nel merito i primi due motivi di appello sull'errata valutazione, nella sentenza gravata, delle risultanze istruttorie, sia sulla ricostruzione del sinistro in base alle sole dichiarazioni dell'appellata, senza tener conto della valutazione sulla velocità dell'auto, sia sull'addebitabilità dell'evento al
FGVS per carenza di prova del nesso causale con l'oggetto rinvenuto e l'appartenenza di questo ad un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria, sono infondati e possono essere trattati congiuntamente.
La Corte, in via preliminare, rileva che, diversamente da come motivato nella sentenza gravata, la perdita di controllo dell'auto guidata dall'appellata non può imputarsi al fatto che “la sua auto era rimasta “agganciata” all'oggetto in questione, così determinandosi il blocco dello sterzo e la perdita di controllo del veicolo”, a fronte del compendio probatorio, da cui non si evince la prova di alcun contatto fra il parasassi ed il veicolo, fermo il fatto che, come, peraltro, la stessa originaria attrice ha, comunque, dedotto, a pag.1 e 2 della citazione, ella, trovatasi di fronte, improvvisamente, un parasassi al centro della carreggiata, cercò di evitare l'impatto con una manovra di emergenza, spostandosi prima a destra, per poi rientrare subito a sinistra, temendo il sopraggiungere di un mezzo pesante.
A tal riguardo, merita, d'altra parte, di essere posto in risalto che sia dalle dichiarazioni dell'appellata nell'immediatezza (verbale PS) e successivamente dalla querela del 5.4.20 (doc. n. 9 citazione), oltre che dalla ricostruzione della Polizia Stradale, risulta che la perdita di controllo dell'auto fosse avvenuta nel tentativo di schivare l'oggetto presente sulla carreggiata, risultato poi, come detto, un “parasassi”, con la conseguenza che, causa l'improvvisa manovra, la conducente non ebbe più il controllo del proprio veicolo. Nell'immediatezza del fatto, a conferma, l'appellata riferiva che, dopo aver avvisato l'ostacolo (uno “pneumatico”) “mi spostavo a destra (sinistra) per evitarlo” (dich. verbale Polizia stradale 24.1.2020) e nell'atto di querela 15.4.2020, “nel cercare di schivare il suddetto oggetto, mi spostavo verso destra e perdevo parzialmente il controllo del veicolo – omissis
-“.
La Polizia Stradale, ancora, nella ricostruzione del fatto, come da prontuario del sinistro, riferiva che l'appellata perdeva il controllo del veicolo “nell'effettuazione di una manovra di spostamento verso destra nel tentativo di evitare detto ostacolo”, raffigurando, nello schizzo planimetrico, la posizione dell'ostacolo sulla carreggiata (“passaruota sul piano viabile”), al momento del loro intervento, senza alcuna indicazione che esso fosse stato agganciato dall'auto condotta dalla . CP_1
La dinamica del sinistro, per l'effetto, da prendere in considerazione, è, più correttamente, quella secondo cui l'appellata, alla guida della propria auto, una volta avvistato l'improvviso ostacolo sulla corsia percorsa, che, a prima vista e nella concitazione del momento, era sembrato uno pneumatico, ma che, in realtà, era un parasassi adagiato sull'asfalto, abbia effettuato una manovra di emergenza per evitarlo, perdendo il controllo, il che è decisamente più che plausibile.
In merito, a conferma, vanno richiamate le già esposte risultanze, all'esito di un attento esame delle risultanze istruttorie, circa la pacifica verificazione del sinistro, la presenza certa del parasassi, il fatto, ancora, che non vi fossero state pregresse segnalazioni di oggetti sulla carreggiata, la stessa natura dei danni materiali al veicolo, come da prontuario di incidente, sul lato sx, la presenza, inoltre, a protezione del mezzo, fino all'arrivo delle FF.OO., di un mezzo pesante ( vedasi prontuario di incidente sub note aggiuntive), il che descrive un quadro indiziario univoco e coerente, fondato su elementi “gravi, precisi e concordanti”, alla luce dei quali risulta che la perdita di controllo dell'auto abbia l'origine indicata, nulla consentendo, viceversa, di affermare che la manovra sia stata determinata da disattenzione o, come detto, dall'eccessiva velocità.
L'irrilevanza di quest'ultima, nella dinamica del sinistro, merita di essere ancora posta in risalto, emerge anche dalla sentenza n. 1092/22 GdP., passata in giudicato, di annullamento della sanzione, ex art. 141 c.d.s.: in merito, va detto, a fronte di una sanzione elevata nel verbale dalla Polizia Stradale, sulla base, peraltro, di elementi del tutto generici, tenuto conto dell'assenza di osservazione diretta e di concreti elementi attestanti una velocità eccesiva rispetto alla situazione fattuale, risulta, viceversa, del tutto verosimile che la perdita di controllo del veicolo , a fronte di un ostacolo improvviso, sia stata cagionata dalla manovra di emergenza posta in essere, manovra in assenza della quale, con ogni evidenza, l'impatto diretto avrebbe determinato conseguenze dannose maggiori e più gravi, tenuto conto anche della presenza, come sopra detto, di altri veicoli, in particolare di un autoarticolato ( del tutto partigiano ed irragionevole essendo, viceversa, l'assunto di cui a pag.6 dell'appello, per cui , in tesi, la avrebbe “dovuto” andare a sbattere contro detto oggetto, sicura di non patire alcun CP_1 tipo di danno).
Quanto sopra ben acclara, devesi aggiungere, come anche la contestazione di un concorso colposo dell'appellata, in tale contesto, risulta non supportata da alcun elemento concreto, tale non essendo, merita di essere posto in risalto, la presenza di cartellonistica afferente ad un vicino cantiere, la cui presenza, come tale, non può essere valutata ai fini “de quibus”, configurando, rispetto alla situazione fattuale ed alla ricostruzione causale, una mera suggestione, a fronte, comunque, di un limite di velocità di 60 km/h, come da prontuario d'incidente, il cui specifico superamento non è stato neppure contestato.
In tal senso, risulta del tutto convincente quanto affermato dal GdP nella sentenza di cui sopra, ove si legge, a pag.2: “ …Il fatto si è verificato in autostrada, ed è assolutamente verosimile che la ricorrente, pur tenendo una velocità moderata, rispetto al contesto autostradale, non abbia comunque potuto evitare in sicurezza un oggetto trovato improvvisamente sulla sua traiettoria…”
La deduzione, ancora, a pag.5 dell'appello, circa il: “ …il mancato rinvenimento di ulteriori segnalazioni di ritrovamento di ostacoli sulla carreggiata…” , deve essere sottolineato, conferma e non indebolisce la ricostruzione esposta, rispetto ai dati fattuali, fra cui la pacifica, improvvisa, presenza del parasassi, sopra acquisita.
La conclusione espressa, occorre in risalto, è coerente al principio dettato dai Giudici di legittimità, con sentenza n. 26304 del 29/09/2021, secondo cui il criterio del "più probabile che non", costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità, mentre la valutazione del compendio probatorio
è informata al criterio della attendibilità rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità, effettuato , nel caso, come sopra dalla Corte.
Fermo tale approdo, è infondato anche il motivo sulla non riconducibilità dell'evento alla responsabilità di un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria per aver, la conducente, nell'immediatezza, dichiarato la presenza di uno pneumatico, piuttosto che di un parasassi, e sulla riferibilità dello stesso ad un veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria.
L'aver scorto un ostacolo adagiato sulla carreggiata e l'immediata attuazione della manovra di emergenza giustifica, infatti, senz'altro l'errata identificazione, a prima vista, dell'oggetto che, a seguito degli accertamenti della Polizia Stradale, è risultato, come detto, essere stato identificato in un parasassi in plastica che, adagiato sulla corsia di marcia, ben poteva essere ragionevolmente scambiato per un pneumatico o parte di esso ( a prescindere dalla circostanza che, ove fosse stato uno pneumatico di una macchina ignota, comunque, il Fondo sarebbe stato chiamato a rispondere), neppure potendo essere taciuto, in ultimo, che proprio l'imprecisione del ricordo, rispetto a quanto accertato dalle FF.OO., conforta nel ritenere genuina la sostanziale dinamica descritta nell'immediato dall'attuale appellata.
Oltre a ciò, merita di essere aggiunto, in assenza di prove contrarie, come detto, è assolutamente presumibile che l'unico oggetto, in plastica, rinvenuto sul luogo del sinistro ed appartenente alla parte di una ruota di un veicolo (essendo il parasassi la parte interna del passaruota, sede della ruota di un veicolo, con la dimensione di almeno la metà di uno pneumatico in quanto destinato a contenere la ruota), provenisse da un mezzo soggetto ad assicurazione obbligatoria, ciò costituendo la regola, rispetto a situazioni particolari, che non possono seriamente essere avallate da mere ipotesi connesse alla presenza di segnaletica di cantiere ed ai possibili mezzi ivi operanti: a tal riguardo, occorre porre in risalto, in ultimo, che gli accertamenti degli agenti della Polizia Stradale hanno identificato l'oggetto come, appunto, un parasassi appartenente ad un veicolo transitato sull'autostrada, neppure ipotizzando, tanto da neppure svolgere accertamenti a riguardo, che l'oggetto medesimo avesse provenienze “particolari”, rispetto ad un profilo, certo noto alla Polizia stradale medesima, per nulla marginale, rispetto alla responsabilità del Fondo di Garanzia.
Passando alle doglianze relative al “quantum”, è infondato anche il motivo sulla richiesta riduzione del danno fisico per il mancato uso della cintura di sicurezza che l'appellante ritiene di poter dedurre dalla sola tipologia delle lesioni, come, a detta dell'appellante, sostenuto dalla propria CTP in sede di integrazione di CTU sul punto.
Tale doglianza dell'appellante, è necessario porre in risalto, non è sostenuta da alcun concreto elemento probatorio, atteso che: - l'indizio connesso al tipo di lesioni, richiamando le indicazioni valutative del proprio CTP, non trova conferma, anzi contrasta, sia con il rapporto della Polizia
Stradale, laddove nella pagina dedicata all'identificazione del VEICOLO A negli “accertamenti effettuati”, si evidenzia una crocetta a “si indossava cintura di sicurezza”, sia con l'integrazione della CTU, laddove si afferma la compatibilità tra le lesioni subite dall'appellante e l'uso delle cinture;
- a conforto di ciò, d'altra parte, in occasione del deposito della relazione 1.8.22, il CTU, su eventuali osservazioni del CTP di parte appellante, scriveva;
“In data 18/07/2022 la Dott.ssa
faceva pervenire comunicazione mail in cui riferiva di non aver osservazioni in Persona_1 merito.” e, poi, in occasione dell'integrazione del 29.4.23, in cui il CTU assumeva: “In conclusione
l'utilizzo della cintura di sicurezza non esclude l'eventualità di una lesione splenica in corso di incidente stradale”, lo stesso CTU riproduceva la mail ricevuta in osservazione dalla CTP di parte appellante, Dott.ssa la quale esordiva: “Buongiorno, non posso che concordare Persona_1 sulle Tue osservazioni”, limitandosi poi ad affermare che “frequentemente l'uso corretto delle cinture determina fratture costali e/o sternali anziché una lesione splenica - omissis –“, senza nulla togliere alla condivisa conclusione del CTU nel caso concreto.
Sul tema, va aggiunto, che ogni diversa interpretazione degli esiti complessivi della CTU, risulta frutto di una lettura schiettamente partigiana ed inveritiera.
Infine, sulla richiesta riduzione dell'importo a seguito del nuovo documento prodotto dall'appellante, relativo alla liquidazione di altra polizza infortuni, occorre svolgere alcune considerazioni preliminari, circa la sola apparente tempestività dell'allegazione, atteso che:
- la data del documento NI (19.2.2024) è successiva all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 17.1.2024, con contestuale deposito della sentenza gravata, ma si riferisce ad una richiesta di accesso agli atti pervenuta ad PO da solo in data 15.2.2024 Parte_1
(“riscontriamo la Sua richiesta, pervenuta il 15/02/2024 e relativa al danneggiato CP_1
.” V.i documento);
[...]
-nell'appello, afferma “Dall'interrogazione al casellario (all05) avvenuta in data Parte_1
23.04.2021 emergeva esclusivamente, per l'evento datato 24.01.2020, il pagamento di Allianz Direct
Spa, tanto che , attivandosi immediatamente, otteneva la dichiarazione da parte della Parte_1 consorella, che ammetteva l'indennizzo erogato…”;
- nell'appello medesimo tuttavia, nulla dice, né alcuna prova fornisce, sulla data di Parte_1 iscrizione nel casellario centrale infortuni del pagamento da parte di NI, a fronte del fatto che la visura precedente del casellario, prodotta in primo grado dalla con la II memoria 183 Parte_5
VI c cpc del 17.12.2021, risale al 23.4.2021, data dopo la quale non è neppure prospettato che la medesima abbia, prima della sentenza, reiterato l'interrogazione, acclarando Parte_5
l'impossibilità di una tempestiva produzione.
In mancanza, dunque, di tali dati, dunque, la Corte non può stabilire se l'impossibilità di produrre il documento in primo grado sia dovuta ad un'acquisizione tardiva incolpevole, piuttosto che colpevole, per inerzia dell'appellante, già parte convenuta, visto, d'altra parte, il notevole lasso di tempo trascorso dal primo accesso al casellario da parte di e la definizione del giudizio, il tutto Parte_1 con gli effetti di cui all'art.345 c.p.c., u.c., trattandosi di questione in rito rilevabile d'ufficio.
Ciò detto, quanto sopra assorbe ogni considerazione circa il fatto che, comunque, detto documento, costituito dalla dichiarazione PO 19.2.2024, contenente la seguente dichiarazione “- L'importo liquidato all'Assicurata sulla polizza infortuni è pari a € 7.759,00”, risulta inidoneo a determinare qualsivoglia detrazione dalla somma liquidata per danno biologico.
In merito, infatti, la dichiarazione NI prodotta in atti è generica, in quanto si limita a riferire che sulla polizza infortuni sono stati liquidati € 7.759,00, ma non contiene alcuna specificazione che detta somma si riferisca esclusivamente al danno biologico, temporaneo e/o permanente, o piuttosto anche ad altre poste di indennizzo previste in polizza, a fronte, comunque, della contestazione della detrazione da parte dell'appellata, il che determina l'infondatezza della doglianza, certo non sanabile a fronte di richieste istruttorie, improprie, ex art.210 c.p.c o 213, c.p.c., quanto alla prima norma non essendo dedotto qualsivoglia rifiuto di PO a fornire i documenti, rifiuto del tutto non credibile, e
, quanto alla seconda, essendo del tutto non pertinente il richiamo normativo, attesa la qualità del soggetto.
In conclusione, anche il motivo di appello sulla riduzione dell'importo a seguito della pretesa produzione del documento in appello, risulta inaccoglibile per le ragioni esposte.
Esaurite le doglianze, si appalesa come il gravame debba essere integralmente respinto, con conferma della sentenza gravata, le difese finali nulla aggiungendo, rispetto agli argomenti già spesi ed esaminati.
Quanto, poi, alle spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza dell'appellante (la quale, va ricordato, ha rifiutato una proposta conciliativa ben più favorevole, a fronte degli interessi economici in gioco), le stesse devono essere liquidate in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/ 2022 sullo scaglione 5201/26000, nei limiti, comunque, di quanto richiesto dall'appellata, come da nota spese del 6.5.25 (con cui ha determinato il compenso in € 5.400,00, oltre accessori).
Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater DPR n.115/2002, sussistono, in capo all'appellante, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, atteso il totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando nel procedimento R.G. 770/2024 avverso la sentenza n. 126/2024 del
Tribunale di Genova emessa il 17.01.2024, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione, così decide:
1. Respinge l'appello con conferma della sentenza gravata;
2. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado in favore di parte appellata, spese che liquida in € 5.400,00, oltre al 15% ex art.2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge;
3. Dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, atteso il totale rigetto dell'appello, i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n.115/2002, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 24 novembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Lorenzo Fabris