Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE- SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Così composta:
ED TT LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1179 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
( P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Doria che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
rappresentanza di IL ( P. IVA ) chiamata in garanzia Controparte_1 P.IVA_2 da e Controparte_2 Controparte_3
domiciliata presso gli Avv.ti Alberto Monti, Franco Monti, Francesco Nicola
[...]
Magni e Giampietro Bozzola che la rappresentano e difendono per mandati in atti
( C.F. ) Controparte_4 CodiceFiscale_1
1
( C.F. ) Controparte_5 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Pietro Paternò Raddusa che lo rappresenta e difende con l'Avv.to Francesco La Rosa per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_3
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Roberto De Nardo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_4
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_5
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_6
( C.F. ) Parte_5 CodiceFiscale_7
Elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Antonio Esposito che li rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_3 CodiceFiscale_8
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Federico Guarnascione che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Controparte_6
Oggetto: impugnazione sentenza 572/2019 del Tribunale di Roma- sezione specializzata imprese- resa nel procedimento r.g. 53033/2013 – responsabilità amministratori e sindaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 53033/2013 ) la curatela fallimentare di promuoveva azione di responsabilità dinanzi Parte_1 al Tribunale di Roma -sezione specializzata imprese- nei confronti di , Parte_2
, , (ex Controparte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_3 amministratori), e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_5
( ex sindaci ).
[...]
2 In particolare esponeva che dal 2009 l'andamento economico della società ( all'epoca una s.p.a ) “inizia(va) a presentare elementi significativamente negativi “ con difficoltà a fare fronte alle commesse, riduzione del valore della produzione del 13%, aumento del costo del personale del 10% e di oneri finanziari dello 0,7%; nel 2010 “la precaria situazione gestionale ed economico – finanziaria … precipitava anche sul piano patrimoniale “ con una perdita di esercizio di € 6.357.140,00 e riduzione del patrimonio netto da € 6.420.562,00 a
€ 63.428,00; “nonostante la progressiva, obiettiva e grave situazione finanziaria” era stato deciso a fine 2009 l'acquisto del 61% di due società rumene ( TS GI s.r.l. e
[...]
) erogando un acconto ( sempre a fine 2009 ) di € 1.700.000,00 Controparte_7 cui era seguito il saldo nel 2010 per l'importo di ulteriori € 2.470.000,00; nel 2011 era stato effettuato un immotivato abbattimento parziale del valore delle quote nonché l'alienazione a terzi “della pressochè totalità delle partecipazioni senza riscuoterne il corrispettivo che è stato utilizzato per far fronte all'integrale ripianamento di un debito verso un socio della società fallita, debito che avrebbe dovuto essere ripianato mediante dieci rate annuali con decorrenza 2010”.
Nel corso dell'esercizio 2011 poi, nonostante l'intervenuta riduzione del capitale al di sotto del limite legale già al trentuno dicembre 2010, non era stata convocata l'assemblea per i provvedimenti ex art. 2447 c.c.; erano state anzi effettuate inopinatamente spese per servizi pari a € 2.600.000,00 nonché per materie prime pari a € 367.148,13; contrariamente ai principi di corretta amministrazione era stato poi promesso in vendita ( con un contratto preliminare ) a il sei maggio 2011, il ramo di azienda relativo ad attività di Controparte_8 facility management e manutenzione per la pubblica amministrazione cui facevano capo quattro convenzioni Consip già in essere ( gestite in ATI con la stessa e altre Controparte_8 aziende ): in particolare la Convenzione FM1 ( lotto 7 ) del due agosto 2007, due convenzioni
“sanità “ ( lotti 3 e 9 ) del quattordici gennaio 2009 e una convenzione “energia “ (lotto 12) del cinque aprile 2011; a ciò si aggiungevano i diritti di partecipazione a una gara in itinere con Consip sempre relativa al lotto 7 ( gara che poi non sarebbe stata aggiudicata alla cessionaria ), crediti pregressi vantati nei confronti di Consip per € 6.865.170,05 e debiti sempre relativi alle convenzioni pari a € 14.262.484,62 ( quest'ultima voce sovrastimata per
€4.144.982,00 come successivamente registrato in contabilità dove i debiti erano indicati in
€ 10.117.556,50 ).
3 Il contratto definitivo era stato stipulato con rogito dell'otto giugno 2011 in favore però di altra società, la neocostituita controllata da il Controparte_9 Controparte_8 corrispettivo era stato indicato in € 730.000,00 oltre a una somma ulteriore, variabile, fino a un massimo di € 1.156.354,30.
Solo il dodici ottobre 2011 era stata convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2010; in detta sede era stato dato atto della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e quindi fissata l'assemblea straordinaria ex art. 2447 c.c., tenutasi l'undici novembre 2011; in detta data i soci avevano deciso di ripianare le perdite e trasformare la Con Pa società da in
Dopo pochi giorni peraltro, il ventidue novembre 2011, l'assemblea aveva constatato l'impossibilità di funzionamento e deliberato la messa in liquidazione della società.
Al trentuno dicembre 2011 il bilancio era stato chiuso con un passivo di € 4.476.611,00 rispetto al precedente bilancio che era stato chiuso con un attivo € 63.428,00.
Il trentuno maggio 2012 era stato dichiarato il fallimento.
Parte attrice sosteneva la violazione dell'art. 2486 c.c. in quanto gli amministratori non avevano convocato entro aprile 2011 l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2010; se lo avessero fatto, secondo l'allegazione della curatela, si sarebbe potuto anche prendere atto delle perdite che si erano maturate nel primo periodo del 2011 e adottare i conseguenti provvedimenti;
i suddetti amministratori anzi avevano continuato a impegnare la società in operazioni che avevano aggravato la situazione;
era poi dedotta la sussistenza di responsabilità dei sindaci per omesso controllo.
La curatela affermava inoltre che il valore della partecipazione nelle società di diritto romeno era stato inopinatamente azzerato dopo dodici mesi e la cessione di ramo di azienda relativo alle convenzioni CONSIP era avvenuta per un corrispettivo significativamente sottostimato e fuori mercato essendo in realtà il valore del bene ceduto pari ad almeno € 7.900.000,00; in detto negozio poi erano stati indicati debiti in eccesso per oltre quattro milioni di Euro che avevano fittiziamente abbassato il valore del ramo ceduto.
Le controparti erano quindi ritenute responsabili dei danni verificatisi e ne era chiesta la condanna in solido al relativo risarcimento.
4 Si costituivano i convenuti sostenendo l'infondatezza della domanda;
e Controparte_2 chiamavano in manleva l'assicurazione che si costituiva con Controparte_3 CP_1 distinte comparse e affermava, per l'inoperatività della copertura ( polizza CP_3
n.IFL0000937.2184 ) in quanto il contratto era stato stipulato dopo il fallimento e, per
[...]
Con
( polizza n. n.506838 ) l'infondatezza degli addebiti e in subordine la CP_2 limitazione della manleva pro quota.
Il Tribunale sulla base delle produzioni documentali con sentenza 572/2019 respingeva la domanda e compensava interamente le spese di lite.
La Curatela fallimentare proponeva appello insistendo nelle domande di primo grado.
Si costituivano tutti gli appellati tranne chiedendo la conferma Controparte_6 della sentenza.
Il Tribunale con ordinanza del dodici giugno 2024 disponeva ctu che veniva espletata.
La curatela concludeva chiedendo la riconvocazione del CTU a chiarimenti e comunque:
“accertare e dichiarare per le causali di cui ai precedenti atti del fallimento cids e in particolare per le ragioni di cui ai §§ 26.1 e ss. del presente appello la responsabilità dei sigg.ri , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_3 CP_3
condannandoli, per l'effetto,
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 ed in via solidale, al risarcimento dei danni, in favore del fallimento istante, nella misura di
€. 4.476.611,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della debenza al soddisfo, ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà nel corso del giudizio;
accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui ai precedenti atti del fallimento e, in particolare, per le ragioni Pt_1 di cui ai§§ 27.1 e ss. del presente atto di appello la responsabilità dei sigg.r , Parte_2
Parte_4 Parte_5 Parte_3 Controparte_3 Controparte_2
e condannandoli, per l'effetto, ed in via solidale, al Controparte_4 Controparte_5 risarcimento dei danni, in favore del fallimento istante, nella misura di €. 4.170.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della debenza al soddisfo, ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà nel corso del giudizio;
Accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui ai precedenti atti de e, in particolare, per le ragioni di cui ai §§ 28.1 e Parte_1 Pt_1 ss. del presente appello la responsabilità dei sigg.ri , , Parte_2 Parte_4
e Parte_5 Parte_3 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
condannandoli, per l'effetto, ed in via solidale, al risarcimento dei danni, in Controparte_5 favore del fallimento istante, nella misura di €. 11.667.328,02, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della debenza al soddisfo, ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà nel corso del giudizio. Con condanna in via solidale tra loro al pagamento in favore del fallimento delle spese processuali del presente e precedente grado di giudizio, oltre accessori Pt_1 come per legge”.
5 Gli ex amministratori , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 concludevano chiedendo :
“in via principale: per tutti i motivi suesposti, rigettare integralmente l'appello proposto dal accertare e dichiarare l'insussistenza in capo ai sigg.ri Parte_6 [...]
di ogni profilo di responsabilità Pt_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5 invocata dal fallimento attoreo e per l'effetto, rigettare integralmente ogni domanda risarcitoria ,nessuna esclusa, proposta dal fallimento appellante nei loro confronti, perché ingiusta, illegittima, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e confermare pertanto la sentenza n. 572/2019 resa dal tribunale di Roma;
oltremodo, la presente difesa impugna e contesta le avverse deduzioni e domande, formulate, sia in via principale che incidentale, poiché del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate, ed insiste per il rigetto delle richieste istruttorie formulate da controparte. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
L'ex sindaco concludeva chiedendo : Controparte_2
“rigettare poiché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal -in via estremamente Parte_7 gradata, nella denegata ipotesi in cui il dott fosse tenuto al pagamento di Controparte_2 somme per i fatti di cui è causa, ed in accoglimento della domanda di garanzia e manleva proposta nei confronti della chiamata in causa la che ne è obbligata ai Controparte_10 sensi del vigente contratto di assicurazione inter partes per la attività di sindaco, dichiarare ess tenuta a termini di polizza al pagamento diretto di dette somme ovvero CP_11 alla integrale restituzione di quanto il dott. fosse costretto a pagare Con Controparte_2 vittoria delle spese di lite.”
per concludeva chiedendo : CP_1 Controparte_2
“ove l'impugnazione non fosse dichiarata inammissibile ai sensi degli art. 342 e/o 348-bis cpc, respingere gli avversi motivi di gravame e, per l'effetto, così giudicare: NEL MERITO Rigettare integralmente le domande di accertamento e condanna formulate dal
[...]
nei confronti del convenuto dott. Parte_7
in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque sprovviste
Controparte_2 del necessario supporto probatorio sia in relazione all'an che al quantum debeatur, mandando il convenuto assolto da ogni avversa pretesa;
per l'effetto rigettare o comunque ritenere integralmente assorbita la domanda di garanzia impropria formulata dal convenuto dott. nei confronti di mandando quest'ultima assolta da
Controparte_2 Controparte_1 ogni avversa pretesa;
IN VIA DI MERO SUBORDINE nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo al dott nelle
Controparte_2 vicende per cui è causa, determinare l'esatta quota di responsabilità da porre a carico del dott. nei rapporti interni tra convenuti, anche in caso di responsabilità tra
Controparte_2 loro solidale;
accertare e dichiarare che la polizza AIG n.506838 offre copertura 6 esclusivamente per la quota di responsabilità solidale direttamente imputabile all'assicurato dott. accertare e dichiarare la misura dell'indennizzo effettivamente Controparte_2 dovuto da al dott. in forza della polizza RC professionale Controparte_1 Controparte_2
n.506838, tenuto conto del fatto che la Polizza offre copertura esclusivamente per la quota di responsabilità solidale direttamente imputabile all'assicurato, dei termini, delle condizioni, del massimale (Euro 1.500.000,00), dei sotto-limiti, della franchigia (Euro 1.500,00) e dello scoperto (pari al'10% dell'importo del sinistro, con un minimo di Euro 2.500,00 ed un massimo di Euro 20.000,00 a carico dell'assicurato) tutti contrattualmente previsti e, per conseguenza, limitare la condanna di al pagamento dell'indennizzo nella Controparte_1 sola misura effettivamente accertata e dovuta in favore del dott. in forza Controparte_2 del contratto di assicurazione sottoscritto, nonché di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e comunque: (i) nel rispetto dei massimali, dei termini e delle condizioni tutti di cui alla polizza RC professionale n.506838; (ii) per la sola quota di responsabilità solidale direttamente imputabile al dott IN OGNI CASO con Controparte_2 vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, sentenza e successive occorrende, oltre al rimborso forfetario e ad IVA e CPA sulla parte imponibile”.
L'ex sindaco concludeva chiedendo : Controparte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta o disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione per tutte le ragioni su esposte: A- in via preliminare: accertare e dichiarare ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'appello proposto dalla
[...]
n. 350/2012 e la carenza di interesse ad Parte_8 agire del fallimento per quanto indicato ai paragrafi 4.1 e 4.2 della presente comparsa. B- nel merito: (i) rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 572/2019, resa dal Tribunale di Roma in data 9.1.2019 nell'ambito del giudizio recante RG N. 53033/2013; (ii) condannare il
[...]
n. al pagamento delle Parte_8 Pt_9 spese di lite, del doppio grado di giudizio, compreso il rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;
C- in via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata qualsivoglia responsabilità del dott ella produzione dei danni Controparte_3
e/o perdite lamentati dall'appellante, dichiarare la Controparte_12
tenuta a garantire, manlevare e mantenere indenne il dott.
[...] [...] dei danni arrecati all'appellante in virtù della polizza assicurativa sottoscritta CP_3 tra le parti e, per l'effetto, condannare l Controparte_12
al pagamento della somma che risultasse eventualmente dovuta dallo stesso dott.
[...] in favore del Controparte_3 Parte_7
n. 350/12”.
[...]
concludeva chiedendo : Controparte_13
“confermare in ogni sua parte la sentenza…e per l'effetto rigettare l'appello promosso dal;
- per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande svolte Parte_1 dall'appellante con riforma della sentenza in senso sfavorevole al Dott. accertare e CP_3
7 dichiarare, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione, l'infondatezza di ogni e
Con tutte le domande svolte dal Dott. nei confronti di in relazione alla polizza e alle
CP_3 relative esclusioni e per l'effetto respingere ogni e tutte le domande svolte dal Dott.
CP_3
Con verso;
- nella denegata ipotesi in cui venga riformata la sentenza in senso sfavorevole
Con al Dott. e/o di accoglimento delle domande dallo stesso svolte verso , limitare la
CP_3
Con manleva d entro il limite del massimale indicato in polizza, Euro 1.033.000,00, dedotta la franchigia, di Euro 15.000,00 che dovrà rimanere a carico del Dott. - con vittoria
CP_3 di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e Cpa di entrambi i gradi del giudizio”.
L'ex sindaco concludeva chiedendo : Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, rigettata ogni contraria istanza, rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma dovesse ritenere, in tutto o in parte, ammissibile e/o fondato l'appello avversario e in qualche misura sussistere una responsabilità della Dott.ssa limitare la misura Controparte_4 del danno in applicazione del novellato art. 2407, comma 2, c.c. Con vittoria di spese e compensi di lite”
L'ex sindaco concludeva chiedendo : Controparte_5
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutte le ragioni su esposte accertare e dichiarare ex art. 342 c.p.c. la radicale inammissibilità dell'appello proposto dalla Nel merito, Parte_8 rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n.572/2019, resa dal Tribunale di Roma in data 9.1.2019 in seno al giudizio recante RG N. 53033/2013. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre accessori di legge”.
All'esito dell'udienza del cinque maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere in rito dichiarata la contumacia dell'ex sindaco cui Controparte_6
l'atto di appello è stato ritualmente notificato senza che sia seguita la sua costituzione.
8 Per quanto riguarda in generale la ripartizione dell'onere della prova rispetto a controversie, quale quella trattata in questa sede, di responsabilità per violazione dell'art. 2486 c.c., il collegio condivide quanto indicato in motivazione da Cass. 8069/2024 :
“….colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni”
Cass. 10413 del 2024 ha poi affermato:
“In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi”
Per quanto riguarda il danno in caso di violazione dell'art. 2486 c.c. sempre Cass. 8069/2024 ha statuito :
“In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma”.
Nel caso di specie, in estrema sintesi, secondo la tesi del fallimento, gli amministratori, avendo contezza dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2447 c.c., avrebbero potuto rendere di ciò edotta l'assemblea già in sede di approvazione del bilancio 2010 ( ossia entro marzo 2011 per la relazione finalizzata all'assemblea che si sarebbe dovuta tenere entro aprile 2011 ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale e dell'art. 2364 c.c. ); detto incombente
9 invece sarebbe stato inopinatamente procrastinato fino a ottobre 2011 coinvolgendo la durante detto periodo, in operazioni che non solo non avevano mera finalità CP_8 liquidatoria ma erano comunque contrarie ai corretti criteri di gestione, aggravando le perdite e portando la società alla decozione;
i sindaci avrebbero concorso omettendo del tutto i dovuti controlli.
*******
In particolare con il primo motivo di appello si chiede
“la riforma delle statuizioni della sentenza in ordine alla insussistenza della illegittima prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa con finalità non conservative”.
Con il secondo motivo di appello si chiede
“la riforma delle statuizioni della sentenza in ordine alle operazioni riguardanti le società rumene”
Con il terzo motivo di appello si chiede
“la riforma delle statuizioni della sentenza sulla vendita del ramo di azienda avente ad oggetto le convenzioni consip”
I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione logica sono fondati nei limiti che seguono.
Il Tribunale ha ritenuto riguardo alla violazione dell'art. 2486 c.c. che
“….la responsabilità non investe più la singola operazione ma l'eventuale danno conseguente ad una gestione degli amministratori che non sia finalizzata alla "conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale", e ciò sia nel caso in cui gli amministratori abbiano compiuto atti che tale finalità eccedono sia nel caso in cui non abbiano posto in essere atti che a tale fine erano necessari a differenza del regime ….. la medesima fattispecie rientra comunque nell'ambito della responsabilità derivante dalla violazione dell'obbligo di conservazione del patrimonio sociale e rende quindi necessaria, alla stregua dei principi generali in punto di distribuzione processuale dell'onere probatorio, l'allegazione specifica e la prova, da parte del soggetto che agisce in giudizio, della sussistenza della causa di scioglimento della società, a fronte della quale gli amministratori, consapevoli della relativa verificazione, abbiano illegittimamente proseguito l'attività determinando un pregiudizio al patrimonio sociale e ai creditori…… gli amministratori sono, quindi, tenuti ad accertare ed iscrivere senza indugio nel registro delle imprese il verificarsi della causa di scioglimento;
la violazione di tali obblighi è causa di danno se gli amministratori non provano che gli atti sono stati utili alla conservazione del patrimonio. In tale ipotesi, il danno subito dalla società non deriva dal compimento di uno specifico atto di mala gestio, ma deriva direttamente
10 dalla prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, per legge, non lo consenta. Infatti, premesso che una tempestiva interruzione dell'ordinario esercizio dell'impresa avrebbe arrestato il prodursi di nuove perdite, l'aggravamento della perdita, quale fattore che riduce progressivamente il patrimonio sociale e, dunque, le prevedibili percentuali di soddisfo dei creditori, deriva non da singoli atti dannosi, ma direttamente dall'avere proseguito in una gestione caratterizzata dall'eccedenza dei costi sui ricavi….. occorre individuare un criterio per la determinazione del danno ….. la dottrina e la giurisprudenza sono approdati ad adottare il c.d. criterio della differenza dei patrimoni netti sia pure contemperato dall'applicazione concorrente del criterio equitativo…. risulta in primo luogo indimostrato che le perdite di esercizio al 31 dicembre 2010 ed emerse in sede di approvazione del relativo bilancio in data 12 ottobre 2011, fossero in concreto oggettivamente individuabili, anche in ordine alla relativa esatta quantificazione, in data anteriore all'approvazione del predetto bilancio….. La Curatela fallimentare fa riferimento al pregiudizio determinato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in misura corrispondente al “decremento del patrimonio netto della società dall'1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, pari ad € - 4.476.611,00”. Orbene, il criterio della differenza dei netti patrimoniali, in forza del quale il danno imputabile agli amministratori deriverebbe dal mero raffronto tra la situazione patrimoniale della società nel momento in cui si è verificata la causa di scioglimento e la situazione patrimoniale registrata al momento in cui la società è stata posta in liquidazione, presuppone l'allegazione chiara e la dimostrazione adeguata del momento in cui è emersa la sussistenza della causa di scioglimento e della relativa conoscenza da parte degli amministratori, prova che nel caso di specie non può dirsi raggiunta sulla base del mero riferimento a un risultato di bilancio registrato appena un mese prima della messa in liquidazione della società. In ogni caso, va osservato che, come sostenuto dal Fallimento attore, il “pacchetto” di controllo (il 61%) di due società di diritto rumeno, la TS GI s.r.l. nell'area di Mancin e l
[...] nell'area di Sulina, è stato svalutato, nel 2011, da €. 5.113.077,00 ad €. Controparte_7
768.465,00; tale svalutazione, oltre a non costituire in se stessa un illecito, contrariamente a quanto dedotto dalla Procedura attrice, comporta in ogni caso che le perdite maturate nell'esercizio 2011 siano da imputare, per circa €. 4.100.000,00 a detta svalutazione, che ragionevolmente sarebbe stata attuata anche in fase liquidatoria e che pertanto non appare costituire essa stessa voce di danno…”.
L'appellante sostiene riguardo al ritardo nella messa in liquidazione che il Tribunale:
a) avrebbe “omesso di considerare sia la causa di tali perdite consistente nell'eccedenza dei costi sui ricavi e come tale riscontrabile oggettivamente sia i doveri specifici che incombevano normativamente in capo agli amministratori;
b) avrebbe utilizzato un prospetto di bilancio risalente a metà 2011 ( erroneamente indicato in sentenza 2015 ) che prevedeva un utile ben più consistente ma che in realtà era un documento del tutto inconferente;
11 c) avrebbe erroneamente affermato che per € 4.100.000,00 la perdita fosse imputabile alla svalutazione delle partecipazioni mentre in realtà solo € 640.000,00 erano a ciò riconducibili;
per il resto si sarebbe trattato “di un'illegittima operazione di acquisto e di rivendita di partecipazioni e di un altrettanto illegittimo impiego dei conseguenti crediti di per il pagamento di un proprio debito da finanziamento – soci nei Pt_1 confronti del socio Italia Progetti & Consulenze s.r.l.”;
d) non avrebbe considerato come il 56% dell'indebitamento si fosse consolidato nel
2011 (come risultava dallo stato passivo fallimentare) tanto che nel solo 2011 era stata maturata una perdita di € 4.540.039,00 con costi per servizi per più di 2,6 milioni di euro e costi per materie prime di € 367.148,13;
e) non avrebbe valutato, riguardo ai sindaci, come già da ottobre 2010 gli stessi avevano constatato e dato atto nei verbali dell'impossibilità di avere contezza della reale situazione della società e dell'andamento finanziario della stessa, senza poter visionare la situazione contabile 2010, come ribadito anche nella seduta di ottobre
2011.
Osserva il Collegio.
Riguardo alla consapevolezza da parte dell'organo gestorio lo stesso ex amministratore delegato costituendosi in primo grado aveva in buona sostanza ammesso di Parte_2 essere ben consapevole della situazione avendo affermato:
“….gli amministratori, già nel corso della seconda parte del primo semestre 2011 in presenza di "segnali di crisi", attivarono una imponente azione a tutela della complessiva continuità aziendale che si tradusse sia in un articolato quadro di cessioni di assets aziendali a rischio orientate a tutelare il valore patrimoniale dell'azienda, sia ad azzerare i costi della stessa, compatibilmente con gli obblighi di operatività dettati dalla produzione e con il complessivo quadro evolutivo dell'azienda…”.
Detta consapevolezza del resto coincide con un dato, ossia con il fatto che, secondo l'id quod plerumque accidit, nei primi mesi dell'anno viene predisposta la relazione e redatto il bilancio da sottoporre all'assemblea per cui l'organo gestorio ( amministratore delegato e
12 componenti del DA ) comunque è a conoscenza della situazione al trentuno dicembre dell'anno precedente.
Con riguardo poi alla tardiva convocazione dell'assemblea, non solo ai fini della dichiarazione della sussistenza di una causa di scioglimento ma anche meramente per l'approvazione del bilancio, gli amministratori hanno addotto genericamente a giustificazione problemi tecnici e gestionali senza documentarli;
comunque detto ritardo ha avuto una consistenza notevole, di diversi mesi, fino al trentuno ottobre 2011.
Non solo, le cessioni hanno riguardato in buona sostanza tutti gli assets aziendali ancora operativi ( partecipazioni nelle società romene e convenzioni Consip ) elementi che costituiscono sicuro e significativo riscontro di una piena consapevolezza dello stato di profonda crisi che ha determinato gli amministratori a compiere dette operazioni.
E' stata peraltro fornita la prova da parte di questi ultimi, alla luce della CTU espletata, della valenza prettamente liquidatoria e conservativa degli atti compiuti prima di aprile 2011 e l'assenza di attività da agosto 2011 in poi.
In particolare, come condivisibilmente rilevato dal CTU e riscontrabile dai documenti prodotti
“Le attività operative sostenute nella prima frazione dell'esercizio 2011 risultano essere …. quelle connesse alla continuazione delle commesse di cui ai contratti CONSIP, fattispecie che, a parere del sottoscritto, appaiono essere strumentali per la cessione del ramo di azienda (che ha generato elementi positivi patrimoniali) e la conclusione dell'appalt CP_14
(marzo 2011) e del complesso aziendale Coccu Ortu, fattispecie per le quali ….non si possano ravvisare elementi tali da considerale attività non conservative, attesa la necessità di vedere completato il contratto di appalto, ormai giunto alla fase conclusiva. Restano escluse da tale classificazione le spese di cui alla produzione documentale della curatela poste al n. 30 , per il complessivo ammontare di euro 87.243,42, (cfr tabella a pagina 91) in ordine alle quali non sono rilevabili elementi sufficienti per poter classificare dette spese in una delle attività precedentemente indicate. “ la società ha poi provveduto “al licenziamento del personale dipendente e alla dismissione della sede operativa ai primi di agosto del 2011. Non si rilevano dai registri contabili operazioni successive a tale data…”
In sintesi sono chiaramente conservative le attività di prosecuzione e conclusione di appalti già in essere ( in caso contrario ovviamente la società si sarebbe trovata a essere soggetta a richieste di risarcimento;
non si trattava quindi di nuove operazioni ma di necessaria attività volta a evitare ulteriori danni ) mentre l'importo non ricostruito di € 87.243,42 risulta di importanza minimale rispetto all'entità delle operazioni globali;
per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2011 non risultano poi operazioni.
13 Per quanto riguarda il periodo intermedio ( marzo, aprile, maggio e giugno 2011 ) occorre verificare se i convenuti in primo grado abbiano o meno provato la natura conservativa, liquidatoria o comunque necessaria delle attività svolte.
Ebbene detta prova a carico di parte appellata, a ciò tenuta sulla base dei criteri indicati dalla sopra menzionata Cass. 8096/2024, non è stata fornita con riferimento alla vendita delle partecipazioni nelle società romene.
Parte appellata ha in buona sostanza affermato che l'operazione si era resa necessaria per tutelare il patrimonio aziendale in quanto non poteva più sostenere finanziariamente Pt_1 gli investimenti necessari per portare a termine i progetti in Romania e comunque era stata mantenuta una quota limitata di partecipazione, in previsione di un recupero dell'attività a medio termine.
Ebbene, risulta dalle stesse allegazioni di parte appellata come non si sia trattato di un'operazione liquidatoria in quanto in tal caso l'asset sarebbe stato venduto totalmente mentre nel caso di specie il mantenimento delle quote residue comportava la permanenza degli obblighi di spesa correlati ai progetti in essere.
Non è stato poi dimostrato il perché detta vendita corrispondesse a necessità non procrastinabili e quindi non gestibili dopo l'apertura della liquidazione o comunque non si potesse aspettare il breve tempo di tre mesi, ossia fino a novembre 2011, allorquando si è tenuta l'assemblea straordinaria.
Non solo, l'accordo sulle modalità di pagamento del prezzo di cessione ( € 3.072.000,00 complessivo per le due società romene ) era chiaramente contrario agli interessi di in Pt_1 quanto non era previsto un canale “ordinario”, ossia un accredito dell'importo nelle casse della società.
Le somme infatti sono state fatte transitare direttamente a tutto esclusivo vantaggio di
[...]
socia di , per la restituzione di un finanziamento soci Controparte_15 Pt_1 fruttifero;
il termine per la restituzione peraltro non era ancora maturato e si trattava di un credito chirografario per cui sarebbe stato postergato a quelli privilegiati in sede di liquidazione;
in tal modo è stata chiaramente e interamente sottratta tale somma alla ripartizione che sarebbe avvenuta tra tutti i creditori in fase liquidatoria e anche ai fini del concordato che poi è stato richiesto.
14 Anche il CTU ha affermato che “la contabilità non rileva pagamenti correlati alle vendite in questione (mediante trasferimento di somme sui conti correnti societari) … se l'acquirente avesse disposto il versamento del prezzo pattuito attraverso un corrispondente trasferimento di somme sui conti bancari della società, quest'ultima avrebbe potuto disporre in maniera più proficua (transazioni con fornitori ecc) soprattutto in previsione della successiva proposta concordataria”.
Discorso diverso deve essere effettuato con riferimento al trasferimento del ramo di azienda relativo alle convenzioni Consip.
In tal caso, come è stato condivisibilmente affermato dagli appellati, laddove fosse Pt_1 stata posta in liquidazione prima della cessione il valore del ramo aziendale sarebbe letteralmente crollato poiché la liquidazione avrebbe reso molto difficoltoso se non impossibile per continuare, seppure come partecipante a un'ATI, negli appalti in essere Pt_1 con CONSIP.
La cessione ha pertanto avuto sicuramente effetto conservativo e si trattava di atto necessario.
Come condivisibilmente ha a tale proposito affermato il CTU riguardo al corrispettivo
“nella formazione del prezzo di vendita incide in modo rilevante la forza contrattuale che le parti hanno nella trattativa. Tutti questi elementi fanno si che il prezzo di cessione non sia necessariamente coincidente con il possibile valore del bene. In tale ambito si collocano le considerazioni espresse dalla difesa del c.d.a. (documentate da comunicazioni di richiamo delle stazioni appaltanti) in merito alla situazione di difficoltà finanziaria in cui si Pt_1 trovava, fattispecie che avrebbe potuto in breve termine portare alla revoca degli appalti ottenuti e conseguentemente non solo la perdita dell'avviamento ritratto, ma anche l'addebito delle penali. In tale contesto è evidente che era necessariamente CP_8 interessata alla prosecuzione degli appalti e diveniva una sorta di candidata naturale all'acquisto del ramo aziendale. In una tale situazione è ragionevole ritenere ch si CP_8 possa collocare su di un piano di forza contrattuale superiore rispetto alla venditric e Pt_1 pertanto è ragionevole ritenere che il prezzo pattuito possa discostarsi verso il basso rispetto al possibile valore del ramo aziendale.”
15 Non essendo pertanto un'operazione compiuta in violazione dell'art. 2486 c.c. residua la domanda relativa al risarcimento del danno per incongruità del prezzo di cessione ( in quanto la voce avviamento sarebbe stata sottostimata ) e per l'erronea quantificazione dei debiti verso fornitori ( in eccesso per € 4.144.928,92 ) domanda parimenti proposta dalla curatela.
L'onere della prova è a questo punto quello ordinario in materia di responsabilità degli amministratori.
Spetta di conseguenza alla curatela provare che l'operazione fosse del tutto irragionevole con una valutazione ex ante;
ai fini di tale prova, essendo comunque la cessione, per i motivi già visti, un'operazione in generale corretta e corrispondente nell'an ai canoni di buona amministrazione, occorre verificare se in concreto il prezzo di cessione fosse significativamente inadeguato rispetto al valore dell'asset dismesso.
Ebbene detta prova non è stata raggiunta.
In sintesi le voci che hanno determinato il prezzo per la parte fissa sono state le seguenti:
Totale attività cedute € 14.992.484,52 di cui :
1) Crediti verso clienti : € 6.865.170,04,
2 ) Attrezzature : € 14.000,00,
3) Avviamento: € 8.113.314,48,
Totale passività cedute: € 14.262.484,52 di cui :
1) Debiti verso fornitori per fatture ricevute: € 7.262.084,48,
2) Debiti verso fornitori per fatture da ricevere: € 3.287.374,82,
3) Debiti verso banche per anticipo fatture: € 1.658.326,85,
4) Debiti verso banche per anticipi su contratti: € 2.054.698,37.
La differenza tra le due categorie dava un saldo positivo di € 730.000,00 che ha costituito la parte fissa della cessione cui si è aggiunta la parte variabile.
Il fallimento sostiene che il valore di avviamento sarebbe stato sottostimato allegando due valutazioni che il CTU ha però, con articolata motivazione che il Collegio condivide, ritenuto non attendibili;
l'ausiliario del Giudice non ha ravvisato elementi di palese incongruità nella determinazione di detta voce.
16 Il metodo è infatti corretto: distinguere una parte certa, costituita dalla redditività assicurata dai contratti stipulati e determinata dal corrispettivo fisso e una parte variabile, in quanto riferita alle potenzialità di acquisizione di nuove commesse nell'ambito delle gare Consip ancora da espletare.
Per la quantificazione il CTU ha poi rilevato la lacunosità della documentazione rispetto a cui la curatela, onerata della relativa prova, non ha fornito elementi certi.
Per quanto riguarda inoltre l'erronea contabilizzazione di debiti in eccesso occorre evidenziare, come rilevato dal CTU e documentato in atti, che la cessione era stata preceduta da una valutazione da parte di un esperto terzo allegata all'atto notarile laddove il perito ha dichiarato di avere esaminato compiutamente tutta la contabilità aziendale.
comunque, appena verificato l'errore, ha provveduto immediatamente a rettificare Pt_1 contabilmente i dati e a richiedere alla cessionaria la differenza anche Controparte_16 in via giudiziale;
a ciò si aggiunge come l'azione revocatoria dell'atto di cessione promossa dalla curatela si sia chiusa con un atto transattivo.
Anche in questo caso non vi è sufficiente prova quindi di un comportamento violativo delle regole di corretta amministrazione.
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Atteso quanto detto il danno deve essere quantificato nell'importo relativo al corrispettivo della cessione delle partecipazioni nelle società rumene, in quanto totalmente distratto a favore di un socio che non aveva titolo a tale data per la restituzione del finanziamento, pari a € 3.072.000,00 oltre rivalutazione e interessi sulla somma anno per anno rivalutata dall'otto agosto 2011 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Soggetti tenuti a detto risarcimento sono coloro che hanno ricoperto la carica di amministratori nel periodo di riferimento ossia , e Parte_2 Parte_4 Pt_10
n quanto hanno adottato la decisione di vendita alle condizioni sopra indicate, nonché
[...]
i componenti del collegio sindacale nel medesimo periodo ossia Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_5
Come condivisibilmente affermato da Cass. 27789/2024 per i sindaci
17 “ In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore del fallimento, nei confronti del componente del collegio sindacale della s.r.l. che aveva disatteso i doveri derivanti dalla sua carica, omettendo la convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., nonché l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393, comma 3 c.c., pur a fronte di gravi irregolarità).
Ebbene i sindaci erano ben consapevoli della situazione in quanto nella riunione del venti maggio 2011 ( come da verbale depositato in atti ) avevano chiaramente fatto presente la
“tensione finanziaria” in cui si trovava la società nonché “la difficoltà nelle ultime verifiche di avere la documentazione richiesta ( nonché le situazioni contabili aggiornate ) necessaria per svolgere la funzione di controllo”. Non solo, in detta riunione il collegio sindacale aveva comunicato che nel 2011 non era stato proprio messo in grado di svolgere la propria funzione. Nel verbale di assemblea ordinaria del ventisei maggio 2011, presenti
[...]
e è stata indicata la sottoposizione di un CP_3 Controparte_2 Controparte_17 progetto di bilancio 2010 ma è stata ribadita l'assenza di documentazione e la sofferenza finanziaria della società. In tale sede poi sono stati solo chiesti approfondimenti rinviando l'assemblea di approvazione del bilancio, in accordo tra amministratori e sindaci, a data successiva all'esame degli atti, del tutto imprecisata.
Ebbene a fronte di detta rilevante criticità ammessa esplicitamente dai sindaci e a fronte del reiterato silenzio degli amministratori il collegio sindacale ha aspettato un mese e mezzo per iniziare a inviare solo lettere di sollecito e richiesta di un incontro o di un'assemblea ordinaria omettendo totalmente l'attivazione di qualsiasi rimedio a fronte della perdurante inerzia degli amministratori riguardo alla documentazione relativa alle operazioni intraprese oltre che al protrarsi del ritardo nella convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.
I sindaci sono in buona sostanza rimasti inerti rispetto all'attivazione dei rimedi loro consentiti e sinteticamente richiamati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Per quanto riguarda le assicurazioni vale quanto segue.
18 Per non c'è copertura assicurativa in quanto la polizza non vale per Controparte_3 aziende che prima della stipula fossero in fallimento ( punto 5 del contratto ).
La polizza infatti è stata stipulata per la prima volta il quattro aprile 2013 mentre è Pt_1 stata dichiarata fallita a maggio 2012.
Per c'è copertura assicurativa però solo nei limiti della quota di Controparte_2 responsabilità, oltre al massimale e franchigia.
La compagnia ha infatti chiesto a tale fine di “dichiarare la misura dell'indennizzo effettivamente dovuto d al dott in forza della polizza RC Controparte_1 Controparte_2 professionale n.506838, tenuto conto del fatto che la Polizza offre copertura esclusivamente per la quota di responsabilità solidale direttamente imputabile all'assicurato, dei termini, delle condizioni, del massimale (Euro 1.500.000,00), dei sotto-limiti, della franchigia (Euro
1.500,00) e dello scoperto (pari al'10% dell'importo del sinistro, con un minimo di Euro
2.500,00 ed un massimo di Euro 20.000,00 a carico dell'assicurato”.
Non emergendo dagli atti elementi in contrario, come condivisibilmente ritenuto da Cass.
23851 del 2010, il grado di responsabilità nella ripartizione interna si deve ritenere uguale per cui la quota di è pari a un sesto. Controparte_2
*******
, , e Parte_2 Parte_4 Parte_10 Controparte_2 Controparte_3
applicando il generale principio della soccombenza, sono condannati in Controparte_5 solido a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della curatela fallimentare nonché le spese di ctu ( tutte le parti sono peraltro tenute in solido in favore di quest'ultimo ).
tenuto a pagare le spese del presente grado in favore della compagnia Controparte_3 di assicurazione secondo lo scaglione del massimale domandato con valori minimi per la ridotta complessità della questione relativa all'operatività della polizza.
L'assicurazione non ha contestato la validità della polizza di e ha ottenuto Controparte_2 la determinazione della quota interna di responsabilità dell'assicurato per cui le spese per l'assicurazione sono compensate.
P.Q.M.
19 La Corte definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia di Controparte_6
in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto,
[...]
condanna , , Parte_2 Parte_4 Parte_10 Controparte_2 CP_3
e in solido a pagare a
[...] Controparte_5 Parte_1
€ 3.072.000,00 oltre rivalutazione e interessi sulla somma anno per anno
[...] rivalutata dall'otto agosto 2011 alla data della presente sentenza oltre interessi legali successivi fino al saldo.
Determina in un sesto la quota di responsabilità di nella ripartizione interna Controparte_2 tra i debitori solidali e condanna a manlevare dall'importo CP_18 Controparte_2 oggetto di condanna nei suddetti limiti, nel rispetto del massimale di polizza e detratta la franchigia contrattuale.
Condanna , , Parte_2 Parte_4 Parte_10 Controparte_2 [...]
e in solido a pagare a CP_3 Controparte_5 Parte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo grado in
[...] complessivi € 49.336,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 44.201,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Condanna a pagare a per la polizza IFL0000937.2184 le Controparte_3 CP_18 spese del presente grado liquidate in complessivi € 17.002,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA.
Compensa interamente le spese del presente grado tra per la polizza 506838 e CP_18
Controparte_2
Pone definitivamente a carico di , e Parte_2 Parte_4 Parte_10 [...]
e in solido, le spese di ctu ( fermo l'obbligo CP_2 Controparte_3 Controparte_5 solidale di tutte le parti in favore di quest'ultimo ), liquidate con separato decreto.
Roma, camera di consiglio del dodici maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED TT LL de Courtelary
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