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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10520 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
EC TE CE rel.
AN CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52299/2023, introdotta da
(Roma, 17.10.1969) con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Filippo Bacchetti;
ricorrente nei confronti di
(Roma, 17.9.1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Marina Marconato;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI: v. verbale udienza del 13.5.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentir modificare alcune delle statuizioni contenute nell'accordo congiunto dell'11.9.2019 che il Tribunale di Roma ha recepito con 2 decreto del 13.9.2019 all'esito del procedimento per la regolazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore rubricato con il n. r.g. 615/2019 (cfr. doc.14 allegato al ricorso); ha chiesto in particolare che venisse ridotto l'importo del contributo dovuto per il mantenimento del figlio (16.10.2009) stabilito in 650,00 euro Per_1 mensili nonché una diversa ripartizione delle spese straordinarie, ad oggi poste interamente a suo carico, ed infine ha domandato la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente rendendosi disponibile a corrisponderle un contributo per la locazione di un altro immobile;
da ultimo ha domandato un ampliamento della frequentazione paterna con collocamento paritario del minore presso ciascun genitore. si è costituita opponendosi all'accoglimento della Controparte_1 domanda ed in via riconvenzionale ha chiesto a sua volta che venisse aumentato il contributo paterno al mantenimento del minore ad €
1.200,00 mensili e, in subordine, ha domandato la conferma delle statuizioni vigenti.
** ** **
Il decreto di cui è chiesta la modifica, che ha recepito l'accordo delle parti, prevede l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare (di proprietà del al 50% con il fratello), in Pt_1 favore di quest'ultima con disciplina della frequentazione paterna;
è inoltre previsto a carico del un contributo perequativo al Pt_1 mantenimento del figlio pari ad € 650,00 mensili (oggi pari ad € 754,00 per via della rivalutazione istat) oltre al 100% delle spese straordinarie.
Il ricorrente - a sostegno della domanda di riduzione del contributo perequativo per il mantenimento del figlio - deduce una contrazione dei propri redditi rispetto al 2019 e con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare deduce che il fratello (proprietario al 50% dell'immobile de quo) in ragione dell'intervenuta separazione dalla moglie (cfr. doc. 30 allegato al ricorso), ha chiesto di rientrare nella disponibilità dell'immobile.
Dal canto suo, la resistente sostiene che il non abbia subito un Pt_1 peggioramento delle condizioni economiche ma al contrario un miglioramento, e rileva che sono rimasti immutati i presupposti 3 dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore, nel preminente interesse del minore.
******
Le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi economici possono essere oggetto di modifica qualora sopravvengano fatti nuovi rispetto alla situazione esistente al momento in cui sono state adottate, fermo restando che in sede di modifica non possono essere presi in considerazione eventuali ripensamenti rispetto al contenuto degli accordi, né possono essere rivalutati fatti preesistenti o coevi all'adozione delle predette disposizioni;
infine non possono essere oggetto di modifica eventuali pattuizioni accessorie al contenuto essenziale del giudizio familiare, stante la loro valenza meramente negoziale.
In data 11.12.2024 è stato sentito il figlio delle parti il quale ha Per_1 riferito quanto segue:“Mi chiamo , la settimana vado a scuola e Per_1 faccio i compiti, prima facevo sport ma ora ho dovuto smettere perché ho una infiammazione alle ginocchia, esco con gli amici nel we, durante la settimana invece giochiamo in rete con gli amici, con papà e mamma faccio qualche giro, guardo film, oppure guardiamo cose tecnologiche, mentre con papà gioco anche, se ho un problema parlo con entrambi, un po' di più con mamma perché con lei passo più tempo;
se potessi cambiare qualcosa non cambierei i ritmi o la frequentazione che ho attualmente con papà e con mamma, cambierei altre cose;
da mamma ho la mia camera mentre da papà non ce l'ho, dormo nella stessa stanza con papà e non ho una mia scrivania, a casa sua non c'è il wifi, spesso i miei amici vengono a casa mia, sia da papà che da mamma ma da mamma possono anche restare a dormire, le case dei miei genitori sono vicine, nel we porto il pc fisso da casa di mamma a casa di papà con la macchina, le cose di scuola le porto senza problemi da una casa all'altra, ho dei cugini da entrambe le parti ma vivono lontani e li vedo solo in occasione delle festività, l'anno scorso ho cambiato scuola e mi trovo bene, la scuola è più vicino a casa, non ho una materia preferita mentre la materia che proprio non sopporto è inglese, c'è una persona che mi aiuta a fare i compiti due volte a settimana, e mi va bene, ho due 4 amici del cuore, uno è figlio di amici di famiglia e uno l'ho conosciuto in Sardegna, con lui mi confido molto, io vorrei che i miei genitori si organizzassero tra di loro e non mi mettessero in mezzo chiedendomi “dì
a mamma questo, dì a papà quello..” (cfr. verbale udienza dell'11.12.2024).
Dalle dichiarazioni del minore emerge che l'attuale assetto familiare, che vede il ragazzo vivere in prevalenza con la madre presso la casa familiare e frequentare regolarmente il padre, non presenta alcuna particolare criticità e pertanto non sussiste allo stato alcuna ragione per modificarlo.
Vanno quindi confermate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e la regolazione della frequentazione paterna;
ne consegue che neppure può trovare accoglimento la richiesta di revocare l'assegnazione della casa familiare alla resistente, che resta collocataria prevalente del minore. Sul punto è bene chiarire che non possono trovare soluzione in questa sede le questioni che attengono ai rapporti tra il ricorrente ed il fratello, comproprietario dell'immobile: in mancanza di un accordo che coinvolga tutti i protagonisti della vicenda, le pretese del comproprietario dovranno necessariamente essere fatte valere in sede diversa da quella del processo di famiglia;
Passando al tema del benessere del minore, va precisato che la professionista che ha prestato assistenza all'ascolto, nella breve relazione depositata, ha segnalato la presenza di un rischio evolutivo connesso alla pesante triangolazione che il minore subisce;
ella ha condivisibilmente consigliato alle parti di iniziare un percorso di sostegno della capacità genitoriale al fine di correggere dei meccanismi relazionali potenzialmente forieri di disagio per il ragazzo;
Con riferimento alla richiesta di modifica della misura del contributo perequativo dovuto dal padre per le esigenze ordinarie del figlio Per_1 occorre analizzare anzitutto le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi onde verificare se vi siano state modifiche rilevanti rispetto all'epoca dell'accordo, raggiunto dalle parti nel 2019.
Il ricorrente ha evidenziato in primo luogo che nell'anno 2021 ha dovuto interrompere l'attività lavorativa che per un decennio antecedente aveva 5 svolto con la sua ditta individuale denominata Arrow Express (cfr. doc.
22 allegato al ricorso), quale monomandataria della società Future
[...]
CP_ per la distribuzione esclusiva sul territorio nazionale di prodotti informatici, a causa della revoca del mandato comunicato in data
15.4.2021 (cfr. doc. 23 allegato al ricorso).
Ha poi riferito di aver tentato di reinserirsi nel mondo del lavoro aprendo un alloggio per turisti (cfr. doc. 24 allegato al ricorso) in un immobile preso in locazione con canone mensile di € 525,00 (cfr. doc. 41 di parte ricorrente), precisando tuttavia che i proventi derivanti da detta attività sono nettamente inferiori a quelli percepiti in precedenza dalla sua ditta individuale.
Dall'analisi della documentazione reddituale depositata dal ricorrente, risulta che questi nell'anno di imposta 2019 aveva un reddito imponibile di € 34.133,00 annui (cfr. Modello PF 2020 – doc. 17 allegato al ricorso) mentre nell'anno di imposta 2022 ha avuto un reddito imponibile di €
6.395,00 annui (cfr. Modello PF 2023 – doc. 20 allegato al ricorso) e nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di € 22.420,00 (cfr.
Modello PF 24 – doc. 80 di parte ricorrente).
Dal confronto tra i redditi relativi al 2019 e quelli relativi al 2022 e al
2023 è effettivamente riscontrabile la diminuzione reddituale rappresentata dal ricorrente, anche se è fatto notorio che in ragione dell'apertura dell'anno giubilare in data 24.12.2024 la città di Roma abbia visto crescere in modo esponenziale le presenze sul territorio;
dette considerazioni inducono il collegio a ritenere che gli introiti del Pt_1
- derivanti da locazione turistica - siano verosimilmente maggiori di quelli dichiarati.
Va evidenziato che agli atti risulta che in data 16.2.2024 la Sede
, proprietaria dell'immobile concesso in locazione al CP_3 Pt_1
e utilizzato da quest'ultimo per la locazione turistica, ha comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa per la risoluzione del contratto (cfr. atto risoluzione locazione depositato da parte ricorrente in data 1.3.2024) ma non vi è in atti prova che il contratto si sia effettivamente risolto, posto oltretutto che nulla ha argomentato sul punto il ricorrente. Ad ogni buon conto si precisa che una eventuale risoluzione 6 del predetto contratto non impedirebbe comunque a di reperire Pt_1 un altro immobile da destinare a locazione turistica.
Il ricorrente risulta intestatario dei seguenti beni immobili:
- villino sito in Roma Via Saliceti n.9, assegnato alla resistente e CP_1 relativo box al civico 11, concesso in comodato d'uso gratuito alla medesima (al 50% pro indiviso con il fratello (cfr. Parte_2 doc. 39 allegato al ricorso);
- appartamento sito in Roma, Via Daniello Bartoli n.5, (al 25% pro indiviso con il fratello e la madre ) in uso al Pt_2 Persona_2 fratello (cfr. doc. 39 allegato al ricorso); Parte_2
- appartamento in Roma, Via A. Poerio n.114 (al 50% pro indiviso con il fratello e la madre ) dove attualmente Parte_2 Persona_2 vive il ricorrente (cfr. doc. 39 allegato al ricorso);
- n. 2 appartamenti nel comune di La Maddalena (SS), Via Galileo Galilei
n.11 e 11-A (al 25% pro indiviso con il fratello e la Parte_2 madre ) liberi, (cfr. doc. 38 allegato al ricorso). Persona_2
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sub doc. 74, Pt_1 ha poi riferito di essere intestatario dei seguenti conti correnti bancari:
- conto corrente Ing Direct chiuso d'ufficio in data 12.6.2024 e sostituito con conto Widibank con saldo al 31.12.2024 pari ad € 50,45 (cfr. doc. 76 di parte ricorrente);
- conto corrente Mediolanum cointestato con la madre con saldo al
31.12.2024 pari ad € 80.967,01;
- conto corrente Banco Desio cointestato con il fratello e la madre con saldo al 31.12.2024 pari ad € 19.603,22.
Da ultimo, il ricorrente ha dedotto di avere un debito con il Fisco pari a circa € 35.000,00 per il quale ha aderito alla cd “rottamazione quater”
(cfr. doc.21 allegato al ricorso), ma non vi è agli atti prova degli effettivi pagamenti secondo il piano di rientro.
A ciò si aggiunga che in occasione del deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.4.2025 il ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso della madre, in data 8.4.2025 (cfr. Persona_2 doc. 119 di parte ricorrente) e pertanto, pur non avendo informazioni circa la consistenza complessiva del patrimonio materno caduto in successione, va considerato che attualmente il ricorrente - quantomeno 7 con riferimento ai beni immobili in comproprietà e ai conti correnti cointestati con la defunta madre - ha conseguito, unitamente al fratello
, un sicuro incremento patrimoniale rispetto al 2019. Pt_2
La situazione reddituale e patrimoniale della resistente, di contro, non sembra aver subito rilevanti variazioni.
La resistente non ha beni immobili e vive unitamente al figlio nella casa familiare e sulla base della dichiarazione sostitutiva unica presentata nel
2024 (a fronte di redditi del nucleo familiare pari ad € 11.938,80) ha un
ISEE pari ad € 7.604,35 (cfr. doc. allegato alla comparsa).
In particolare, ha riferito di essere attualmente inoccupata e di CP_1 aver svolto in passato corsi di educazione e formazione nelle scuole, per la cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibilità, rivolti ai giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Nell'anno
2020 ha svolto attività di consulenza presso la società di ingegneria sociale (ISO 2000 SAS), per la progettazione e la realizzazione dei corsi di formazione curando la metodologia e i moduli relativi alla comunicazione, per un compenso netto di euro 3.120,00 (cfr. modello persone fisiche 2021). Nel 2022 ha ricevuto il contributo di libertà pari ad € 5.000,00. Ella ha poi documentato di essere affetta da diabete di tipo
2 e celiachia (cfr. certificato in atti).
Attualmente percepisce l'assegno unico per il figlio minore pari Per_1
a circa € 199,40 mensili, nonché € 754,00 mensili per il mantenimento del minore, oltre ad un rateo mensile pari ad € 562,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) derivante dalla locazione a terzi del box di pertinenza della casa familiare, come previsto al punto 2 dell'accordo congiunto dell'11.9.2019 (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
La resistente ha poi dedotto di avere due debiti di modesta entità con l'Agenzia delle Entrate, di cui uno pari ad € 1.236,08 relativo alla refezione scolastica ed uno pari ad € 1.133,98 relativo a contributi previdenziali dovuti (cfr. allegati alla comparsa di costituzione), che tuttavia, tenuto conto dell'esiguità del debito e della accordata rateizzazione, non incidono in modo rilevante sulle sue, seppur limitate, disponibilità. 8
Alla luce della nuova situazione reddituale e patrimoniale delle parti, che vede per il ricorrente un accrescimento di risorse patrimoniali iure successionis ma una diminuzione in termini reddituali, seppur con le riserve espresse sul punto dal collegio in ordine all'attendibilità delle sue dichiarazioni, si impone in questa sede una modifica dell'assetto economico attualmente in essere tra le parti e segnatamente una riduzione del contributo paterno sino ad € 580,00 mensili. Le spese straordinarie individuate secondo il protocollo in uso presso questo
Tribunale restano a carico del padre nella misura del 100% considerata la sproporzione reddituale e patrimoniale tra i genitori.
Quanto all'accordo in virtù del quale alla è stata concessa la CP_1 facoltà di locare a terzi il box adiacente la casa familiare si precisa che il
Tribunale non ha alcuna facoltà di intervenire in senso modificativo, giacché si tratta di pattuizione accessoria di natura negoziale estranea al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il provvedimento dell'epoca si è limitato a prendere atto.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52299/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, modificando le statuizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti in data 11.9.2019 e omologate con decreto del Tribunale di Roma del 13.9.2019, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti vigenti:
- riduce il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio Per_1 ad € 580,00 mensili e conferma per il resto i provvedimenti vigenti;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Roma, 4 luglio 2025
La giudice est. La Presidente
EC TE AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
EC TE CE rel.
AN CI CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52299/2023, introdotta da
(Roma, 17.10.1969) con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Filippo Bacchetti;
ricorrente nei confronti di
(Roma, 17.9.1971), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Marina Marconato;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento figlio minore
CONCLUSIONI: v. verbale udienza del 13.5.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1 sentir modificare alcune delle statuizioni contenute nell'accordo congiunto dell'11.9.2019 che il Tribunale di Roma ha recepito con 2 decreto del 13.9.2019 all'esito del procedimento per la regolazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore rubricato con il n. r.g. 615/2019 (cfr. doc.14 allegato al ricorso); ha chiesto in particolare che venisse ridotto l'importo del contributo dovuto per il mantenimento del figlio (16.10.2009) stabilito in 650,00 euro Per_1 mensili nonché una diversa ripartizione delle spese straordinarie, ad oggi poste interamente a suo carico, ed infine ha domandato la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente rendendosi disponibile a corrisponderle un contributo per la locazione di un altro immobile;
da ultimo ha domandato un ampliamento della frequentazione paterna con collocamento paritario del minore presso ciascun genitore. si è costituita opponendosi all'accoglimento della Controparte_1 domanda ed in via riconvenzionale ha chiesto a sua volta che venisse aumentato il contributo paterno al mantenimento del minore ad €
1.200,00 mensili e, in subordine, ha domandato la conferma delle statuizioni vigenti.
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Il decreto di cui è chiesta la modifica, che ha recepito l'accordo delle parti, prevede l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare (di proprietà del al 50% con il fratello), in Pt_1 favore di quest'ultima con disciplina della frequentazione paterna;
è inoltre previsto a carico del un contributo perequativo al Pt_1 mantenimento del figlio pari ad € 650,00 mensili (oggi pari ad € 754,00 per via della rivalutazione istat) oltre al 100% delle spese straordinarie.
Il ricorrente - a sostegno della domanda di riduzione del contributo perequativo per il mantenimento del figlio - deduce una contrazione dei propri redditi rispetto al 2019 e con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa familiare deduce che il fratello (proprietario al 50% dell'immobile de quo) in ragione dell'intervenuta separazione dalla moglie (cfr. doc. 30 allegato al ricorso), ha chiesto di rientrare nella disponibilità dell'immobile.
Dal canto suo, la resistente sostiene che il non abbia subito un Pt_1 peggioramento delle condizioni economiche ma al contrario un miglioramento, e rileva che sono rimasti immutati i presupposti 3 dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore, nel preminente interesse del minore.
******
Le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi economici possono essere oggetto di modifica qualora sopravvengano fatti nuovi rispetto alla situazione esistente al momento in cui sono state adottate, fermo restando che in sede di modifica non possono essere presi in considerazione eventuali ripensamenti rispetto al contenuto degli accordi, né possono essere rivalutati fatti preesistenti o coevi all'adozione delle predette disposizioni;
infine non possono essere oggetto di modifica eventuali pattuizioni accessorie al contenuto essenziale del giudizio familiare, stante la loro valenza meramente negoziale.
In data 11.12.2024 è stato sentito il figlio delle parti il quale ha Per_1 riferito quanto segue:“Mi chiamo , la settimana vado a scuola e Per_1 faccio i compiti, prima facevo sport ma ora ho dovuto smettere perché ho una infiammazione alle ginocchia, esco con gli amici nel we, durante la settimana invece giochiamo in rete con gli amici, con papà e mamma faccio qualche giro, guardo film, oppure guardiamo cose tecnologiche, mentre con papà gioco anche, se ho un problema parlo con entrambi, un po' di più con mamma perché con lei passo più tempo;
se potessi cambiare qualcosa non cambierei i ritmi o la frequentazione che ho attualmente con papà e con mamma, cambierei altre cose;
da mamma ho la mia camera mentre da papà non ce l'ho, dormo nella stessa stanza con papà e non ho una mia scrivania, a casa sua non c'è il wifi, spesso i miei amici vengono a casa mia, sia da papà che da mamma ma da mamma possono anche restare a dormire, le case dei miei genitori sono vicine, nel we porto il pc fisso da casa di mamma a casa di papà con la macchina, le cose di scuola le porto senza problemi da una casa all'altra, ho dei cugini da entrambe le parti ma vivono lontani e li vedo solo in occasione delle festività, l'anno scorso ho cambiato scuola e mi trovo bene, la scuola è più vicino a casa, non ho una materia preferita mentre la materia che proprio non sopporto è inglese, c'è una persona che mi aiuta a fare i compiti due volte a settimana, e mi va bene, ho due 4 amici del cuore, uno è figlio di amici di famiglia e uno l'ho conosciuto in Sardegna, con lui mi confido molto, io vorrei che i miei genitori si organizzassero tra di loro e non mi mettessero in mezzo chiedendomi “dì
a mamma questo, dì a papà quello..” (cfr. verbale udienza dell'11.12.2024).
Dalle dichiarazioni del minore emerge che l'attuale assetto familiare, che vede il ragazzo vivere in prevalenza con la madre presso la casa familiare e frequentare regolarmente il padre, non presenta alcuna particolare criticità e pertanto non sussiste allo stato alcuna ragione per modificarlo.
Vanno quindi confermate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e la regolazione della frequentazione paterna;
ne consegue che neppure può trovare accoglimento la richiesta di revocare l'assegnazione della casa familiare alla resistente, che resta collocataria prevalente del minore. Sul punto è bene chiarire che non possono trovare soluzione in questa sede le questioni che attengono ai rapporti tra il ricorrente ed il fratello, comproprietario dell'immobile: in mancanza di un accordo che coinvolga tutti i protagonisti della vicenda, le pretese del comproprietario dovranno necessariamente essere fatte valere in sede diversa da quella del processo di famiglia;
Passando al tema del benessere del minore, va precisato che la professionista che ha prestato assistenza all'ascolto, nella breve relazione depositata, ha segnalato la presenza di un rischio evolutivo connesso alla pesante triangolazione che il minore subisce;
ella ha condivisibilmente consigliato alle parti di iniziare un percorso di sostegno della capacità genitoriale al fine di correggere dei meccanismi relazionali potenzialmente forieri di disagio per il ragazzo;
Con riferimento alla richiesta di modifica della misura del contributo perequativo dovuto dal padre per le esigenze ordinarie del figlio Per_1 occorre analizzare anzitutto le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi onde verificare se vi siano state modifiche rilevanti rispetto all'epoca dell'accordo, raggiunto dalle parti nel 2019.
Il ricorrente ha evidenziato in primo luogo che nell'anno 2021 ha dovuto interrompere l'attività lavorativa che per un decennio antecedente aveva 5 svolto con la sua ditta individuale denominata Arrow Express (cfr. doc.
22 allegato al ricorso), quale monomandataria della società Future
[...]
CP_ per la distribuzione esclusiva sul territorio nazionale di prodotti informatici, a causa della revoca del mandato comunicato in data
15.4.2021 (cfr. doc. 23 allegato al ricorso).
Ha poi riferito di aver tentato di reinserirsi nel mondo del lavoro aprendo un alloggio per turisti (cfr. doc. 24 allegato al ricorso) in un immobile preso in locazione con canone mensile di € 525,00 (cfr. doc. 41 di parte ricorrente), precisando tuttavia che i proventi derivanti da detta attività sono nettamente inferiori a quelli percepiti in precedenza dalla sua ditta individuale.
Dall'analisi della documentazione reddituale depositata dal ricorrente, risulta che questi nell'anno di imposta 2019 aveva un reddito imponibile di € 34.133,00 annui (cfr. Modello PF 2020 – doc. 17 allegato al ricorso) mentre nell'anno di imposta 2022 ha avuto un reddito imponibile di €
6.395,00 annui (cfr. Modello PF 2023 – doc. 20 allegato al ricorso) e nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di € 22.420,00 (cfr.
Modello PF 24 – doc. 80 di parte ricorrente).
Dal confronto tra i redditi relativi al 2019 e quelli relativi al 2022 e al
2023 è effettivamente riscontrabile la diminuzione reddituale rappresentata dal ricorrente, anche se è fatto notorio che in ragione dell'apertura dell'anno giubilare in data 24.12.2024 la città di Roma abbia visto crescere in modo esponenziale le presenze sul territorio;
dette considerazioni inducono il collegio a ritenere che gli introiti del Pt_1
- derivanti da locazione turistica - siano verosimilmente maggiori di quelli dichiarati.
Va evidenziato che agli atti risulta che in data 16.2.2024 la Sede
, proprietaria dell'immobile concesso in locazione al CP_3 Pt_1
e utilizzato da quest'ultimo per la locazione turistica, ha comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa per la risoluzione del contratto (cfr. atto risoluzione locazione depositato da parte ricorrente in data 1.3.2024) ma non vi è in atti prova che il contratto si sia effettivamente risolto, posto oltretutto che nulla ha argomentato sul punto il ricorrente. Ad ogni buon conto si precisa che una eventuale risoluzione 6 del predetto contratto non impedirebbe comunque a di reperire Pt_1 un altro immobile da destinare a locazione turistica.
Il ricorrente risulta intestatario dei seguenti beni immobili:
- villino sito in Roma Via Saliceti n.9, assegnato alla resistente e CP_1 relativo box al civico 11, concesso in comodato d'uso gratuito alla medesima (al 50% pro indiviso con il fratello (cfr. Parte_2 doc. 39 allegato al ricorso);
- appartamento sito in Roma, Via Daniello Bartoli n.5, (al 25% pro indiviso con il fratello e la madre ) in uso al Pt_2 Persona_2 fratello (cfr. doc. 39 allegato al ricorso); Parte_2
- appartamento in Roma, Via A. Poerio n.114 (al 50% pro indiviso con il fratello e la madre ) dove attualmente Parte_2 Persona_2 vive il ricorrente (cfr. doc. 39 allegato al ricorso);
- n. 2 appartamenti nel comune di La Maddalena (SS), Via Galileo Galilei
n.11 e 11-A (al 25% pro indiviso con il fratello e la Parte_2 madre ) liberi, (cfr. doc. 38 allegato al ricorso). Persona_2
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sub doc. 74, Pt_1 ha poi riferito di essere intestatario dei seguenti conti correnti bancari:
- conto corrente Ing Direct chiuso d'ufficio in data 12.6.2024 e sostituito con conto Widibank con saldo al 31.12.2024 pari ad € 50,45 (cfr. doc. 76 di parte ricorrente);
- conto corrente Mediolanum cointestato con la madre con saldo al
31.12.2024 pari ad € 80.967,01;
- conto corrente Banco Desio cointestato con il fratello e la madre con saldo al 31.12.2024 pari ad € 19.603,22.
Da ultimo, il ricorrente ha dedotto di avere un debito con il Fisco pari a circa € 35.000,00 per il quale ha aderito alla cd “rottamazione quater”
(cfr. doc.21 allegato al ricorso), ma non vi è agli atti prova degli effettivi pagamenti secondo il piano di rientro.
A ciò si aggiunga che in occasione del deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.4.2025 il ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso della madre, in data 8.4.2025 (cfr. Persona_2 doc. 119 di parte ricorrente) e pertanto, pur non avendo informazioni circa la consistenza complessiva del patrimonio materno caduto in successione, va considerato che attualmente il ricorrente - quantomeno 7 con riferimento ai beni immobili in comproprietà e ai conti correnti cointestati con la defunta madre - ha conseguito, unitamente al fratello
, un sicuro incremento patrimoniale rispetto al 2019. Pt_2
La situazione reddituale e patrimoniale della resistente, di contro, non sembra aver subito rilevanti variazioni.
La resistente non ha beni immobili e vive unitamente al figlio nella casa familiare e sulla base della dichiarazione sostitutiva unica presentata nel
2024 (a fronte di redditi del nucleo familiare pari ad € 11.938,80) ha un
ISEE pari ad € 7.604,35 (cfr. doc. allegato alla comparsa).
In particolare, ha riferito di essere attualmente inoccupata e di CP_1 aver svolto in passato corsi di educazione e formazione nelle scuole, per la cultura della sicurezza stradale e della mobilità sostenibilità, rivolti ai giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Nell'anno
2020 ha svolto attività di consulenza presso la società di ingegneria sociale (ISO 2000 SAS), per la progettazione e la realizzazione dei corsi di formazione curando la metodologia e i moduli relativi alla comunicazione, per un compenso netto di euro 3.120,00 (cfr. modello persone fisiche 2021). Nel 2022 ha ricevuto il contributo di libertà pari ad € 5.000,00. Ella ha poi documentato di essere affetta da diabete di tipo
2 e celiachia (cfr. certificato in atti).
Attualmente percepisce l'assegno unico per il figlio minore pari Per_1
a circa € 199,40 mensili, nonché € 754,00 mensili per il mantenimento del minore, oltre ad un rateo mensile pari ad € 562,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) derivante dalla locazione a terzi del box di pertinenza della casa familiare, come previsto al punto 2 dell'accordo congiunto dell'11.9.2019 (cfr. doc. 14 allegato al ricorso).
La resistente ha poi dedotto di avere due debiti di modesta entità con l'Agenzia delle Entrate, di cui uno pari ad € 1.236,08 relativo alla refezione scolastica ed uno pari ad € 1.133,98 relativo a contributi previdenziali dovuti (cfr. allegati alla comparsa di costituzione), che tuttavia, tenuto conto dell'esiguità del debito e della accordata rateizzazione, non incidono in modo rilevante sulle sue, seppur limitate, disponibilità. 8
Alla luce della nuova situazione reddituale e patrimoniale delle parti, che vede per il ricorrente un accrescimento di risorse patrimoniali iure successionis ma una diminuzione in termini reddituali, seppur con le riserve espresse sul punto dal collegio in ordine all'attendibilità delle sue dichiarazioni, si impone in questa sede una modifica dell'assetto economico attualmente in essere tra le parti e segnatamente una riduzione del contributo paterno sino ad € 580,00 mensili. Le spese straordinarie individuate secondo il protocollo in uso presso questo
Tribunale restano a carico del padre nella misura del 100% considerata la sproporzione reddituale e patrimoniale tra i genitori.
Quanto all'accordo in virtù del quale alla è stata concessa la CP_1 facoltà di locare a terzi il box adiacente la casa familiare si precisa che il
Tribunale non ha alcuna facoltà di intervenire in senso modificativo, giacché si tratta di pattuizione accessoria di natura negoziale estranea al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il provvedimento dell'epoca si è limitato a prendere atto.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52299/2023 R.G.A.C., ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, modificando le statuizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti in data 11.9.2019 e omologate con decreto del Tribunale di Roma del 13.9.2019, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermi per il passato i provvedimenti vigenti:
- riduce il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio Per_1 ad € 580,00 mensili e conferma per il resto i provvedimenti vigenti;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Roma, 4 luglio 2025
La giudice est. La Presidente
EC TE AR EN