Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01172/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3191 del 2022, proposto da Mdv_Newco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Ottavio Belvedere, Matteo Peverati, Maurizio Malomo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Belvedere in Milano, piazza Eleonora Duse n. 3;
contro
il Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 0444862.U del 25 agosto 2022 della Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE del Comune di Milano, ricevuto in pari data, mediante il quale è stata comunicata l'improcedibilità dell'istruttoria e diffidata la società dall'iniziare le opere dichiarate nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività condizionata, presentata, ai sensi dell'articolo 23 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in data 26 luglio 2022, in atti P.G. 406294/2022, pratica n. 3533/2022;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, successivo o comunque ad esso connesso, tra cui il verbale di istruttoria tecnica del 2 agosto 2022 e il parere dell'Area PUG PG 422530 del 4 agosto 2022;
nonché, ove occorrer possa,
- della deliberazione di Consiglio comunale 14 ottobre 2019 n. 34, avente a oggetto “ controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Documento di Piano, della variante del Piano dei Servizi, comprensivo del Piano per le Attrezzature Religiose, e della variante del Piano delle Regole, costituenti il Piano di Governo del Territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. ", il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L., Serie Avvisi e concorsi, n. 6 del 5 febbraio 2020, con specifico riferimento all'articolo 8, comma 5, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la dichiarazione del 16.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. FE SE SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 27.10.2022, la società MDV Newco s.r.l. impugnava dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento del Comune di Milano - Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, di cui al prot. 0444862.U del 25 agosto 2022, ricevuto in pari data, mediante il quale è stata comunicata l’improcedibilità dell’istruttoria e diffidata la società dall’iniziare le opere dichiarate nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività condizionata, presentata, ai sensi dell’articolo 23 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in data 26 luglio 2022, in atti P.G. 406294/2022, pratica n. 3533/2022;
- il Comune intimato resisteva in giudizio, seppur con atto di mera forma;
Rilevato che:
- in prossimità del merito, con memoria del 16 dicembre 2025 la parte ricorrente chiedeva a questo T.A.R. di dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite; a tale dichiarazione prestava adesione il Comune resistente, anche in punto di regolazione delle spese di lite;
- all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026 la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Rilevato, a tal proposito, che con la citata memoria del 16 dicembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato al Collegio il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del presente giudizio, in quanto:
“- in pendenza del presente giudizio, il Consiglio comunale ha attestato sull’Immobile la sussistenza delle condizioni di criticità richieste dall’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, inserendolo nell’elenco degli edifici dismessi con criticità presenti sul territorio comunale, come da deliberazione n. 51 del 27 luglio 2023, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Milano in data 4 settembre 2023;
- nel frattempo, la ricorrente sta valutando una nuova e differente ipotesi progettuale, volta, comunque, a riqualificare l’Immobile e, perciò, in data 8 agosto 2025 la medesima ha protocollato un’istanza (prot. n. 0424953) ai sensi dell’articolo 40 del RE del Comune di Milano ”;
Considerato, dunque, che la suddetta inequivoca volontà della parte ricorrente di non ritenere utile la pronunzia di questo T.A.R. sulla propria domanda annullatoria integra i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod.proc.amm.;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale della complessiva impugnativa e l’espressa adesione da parte della resistente alla regolamentazione delle spese proposta dalla ricorrente giustifica la compensazione delle spese della presente fase di merito tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO Di AR, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
FE SE SO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE SE SO | TO Di AR |
IL SEGRETARIO