Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03290/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3290 del 2022, proposto da
BI LL e TR LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Marletta e Giulia Mariniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cernusco sul Naviglio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Bassani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del parere preliminare 4 ottobre 2022, prot. n. 56663/2022, notificato in data 4 ottobre 2022, avente ad oggetto: “Emissione di parere preliminare PP12/2022”, nonché di ogni atto ad esso preliminare, connesso o conseguente e in particolare, in quanto occorra, della nota con la quale il Comune di Cernusco sul Naviglio ha comunicato di aver rubricato la richiesta quale istanza di parere preliminare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cernusco Sul Naviglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in esame i ricorrenti esponevano: i) di essere comproprietari di un’unità immobiliare sita in Cernusco sul Naviglio, alla Via Sarca 1; ii) che in data 10 marzo 1986 il signor Egidio LL, allora proprietario dell’immobile, presentava un’istanza di condono edilizio con riferimento alla realizzazione di interventi nel locale sottotetto dell’immobile; iii) di avere ottenuto la sanatoria, con provvedimento del 27 luglio 1989; iv) che, successivamente, ci si avvedeva di un errore negli elaborati grafici depositato a corredo della primigenia domanda di sanatoria; di qui la richiesta da parte dei ricorrenti di un parere legale in merito alla possibilità di procedere alla regolarizzazione della situazione; v) che tale parere veniva trasmesso alla Amministrazione comunale.
Alfine, con “parere preliminare” 4 ottobre 2022, prot. n. 56663/2022, il Comune di Cernusco sul Naviglio comunicava ai ricorrenti che “le soluzioni proposte dall’Avv.to Riccardo Marletta in qualità di legale incaricato dalla proprietà in indirizzo allegato alla istanza di parere preventivo, in ordine ai possibili rimedi per la regolarizzazione richiesta non possono essere accolte (…) ”, rappresentando l’“ intento dell’Ente procedere con comunicazione di avvio del procedimento in conformità agli art. 7 e 8 della legge 241/1990 nonché del titolo IV – “vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni” del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. finalizzato alla repressione di abusi edilizi per la parziale difformità dell’immobile in argomento rispetto a quanto rilasciato in data 27/07/1989 con la concessione edilizia (condono edilizio) n.103/1/A. ”. Di qui la comunicazione di avvio del procedimento del 17 ottobre 2022, volto alla ridetta repressione edilizia.
Avverso il “parere preliminare” del Comune, e dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 17 ottobre 2022, i ricorrenti insorgevano avanti questo TAR, lamentando la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, stante la sostanziale possibilità di regolarizzare la situazione, illegittimamente denegata con l’atto avversato.
Si costituiva l’intimato Comune, rilevando preliminarmente la inammissibilità del gravame, in ogni caso instando per la sua reiezione.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto.
Il ricorso è inammissibile, comechè avente ad oggetto un atto -parere preliminare reso dal Comune- che non assume veruna valenza lesiva per la sfera dei ricorrenti, e quindi non impugnabile ex se , non avendo natura provvedimentale, inscrivendosi nella fase endogena di un procedimento, e anzi “pre-procedimentale”, che peraltro -per espressa allegazione della Amministrazione resistente- giammai risulta essersi conchiuso.
L’atto oggetto di impugnazione concreta un parere, non avente valenza decisoria, assumendo funzione consultive e –ciò che massimamente rileva- non mai concludendo il procedimento ovvero assumendo idoneità provvedimentale, di definitivo divisamento dei contrapposti interessi.
E, invero:
- “ per la giurisprudenza di questo Consiglio, coerente con consolidati principi processuali riguardanti l’articolazione del procedimento e la lesività dell’atto conclusivo di esso, è inammissibile il ricorso proposto contro un parere, ancorché esso sia vincolante, e non sia impugnato anche l’atto conclusivo del procedimento; tale principio trova applicazione anche quando si tratti del procedimento disciplinato dall’art. 146 del codice approvato con il d.lg. n. 152 del 2004, costituendo ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2017, n. 4315) ” (CdS, VI, 19 settembre 2017, n. 4377):
- “ costituisce uno ius singularis, non suscettibile di applicazione analogica, la disposizione che, in deroga al principio generale, preveda l’immediata impugnabilità di un parere, come previsto ad es. dall’art. 211, comma 1, del d.lg. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lg. n. 56 del 2017 (Cons. St., VI, 12 settembre 2017, n. 4315, § 8.2.). Il suesposto principio comporta che – nel caso di rigetto dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – vi è l’onere di impugnare congiuntamente l’atto comunale conclusivo del procedimento e il parere negativo presupposto ” (CdS, VI, 18 settembre 2017, n. 4369).
Del resto, non seriamente discutibile è il fatto che il parere per cui è causa non determina, e non ha determinato, alcun arresto procedimentale; “ In questo caso, a differenza di ciò che accade per gli atti interlocutori o soprassessori (o che comunque determinano un arresto procedimentale), ciò che manca è proprio tale arresto, poiché anzi l’ordinamento (e la disciplina positiva della fattispecie concreta) postulano proprio, e programmaticamente, l’esercizio di un potere provvedimentale da parte di Autorità amministrativa diversa da quella titolare del potere di proposta ovvero della funzione consultiva (…) In sostanza, il parere vincolante incide in modo “ineluttabile” sul contenuto provvedimentale, in particolare condizionando il tipo di decisione da assumere, ma ciò presuppone l’intervenuta identificazione del tipo di potere da esercitare in concreto e la sussistenza dei presupposti che postulano lo stesso intervento consultivo (vincolante): ciò richiede, necessariamente, che l’amministrazione titolare del potere provvedimentale, che ha (in particolare su istanza di parte) avviato il procedimento amministrativo, lo concluda, perché è nella funzione del provvedimento amministrativo anche la identificazione (e manifestazione) della tipicità del potere esercitato ” (CdS, IV, 1829/12).
E, nel caso che ne occupa, di un definitivo provvedimento, idoneo a chiudere la fattispecie e ad incidere in guisa di deminutio nella sfera giuridica dei ricorrenti, non è a parlarsi.
Ciò che vale - in disparte il tenore letterale che connota il “parere preliminare” (con la fuorviante avvertenza circa il suo carattere definitivo, e la possibilità di ricorrere avanti questo TAR) e di segno antitetico rispetto alle allegazioni giudiziali dello stesso Comune - a vieppiù comprovare la inesistenza di qualsivoglia effetto lesivo per la sfera giuridica dei ricorrenti, già ex ante non mai suscettibile di essere determinato dalla determinazione quivi gravata; anche successivamente alla adozione della ridetta determinazione consultiva e della nota endoprocedimentale, l’inerte contegno serbato dal Comune, invero, non risulta ad oggi avere ancora scalfito le situazioni giuridiche soggettive di essi ricorrenti.
Di qui la inammissibilità del ricorso, stante la inesistenza di un atto provvedimentale che solo, impingendo –comprimendola- nella sfera giuridica dei ricorrenti, avrebbe determinato l’insorgere di un interesse attuale e concreto alla sua rimozione ovvero caducazione in sede giurisdizionale
D’altra parte, per giurisprudenza pacifica, la immediata lesività dell'atto deve essere valutata con riferimento al concreto ed attuale pregiudizio all'interesse dedotto in giudizio e non già con riguardo alla possibile futura incidenza dello stesso sulla sfera giuridica del ricorrente.
Valga, all’uopo, il richiamare le statuizioni foggiate in subiecta materia , per cui “ il requisito dell’attualità dell’interesse non è rilevabile allorché il pregiudizio derivante dall’atto amministrativo impugnato è meramente eventuale, ovvero quando l’emanazione del provvedimento non ha arrecato alcuna lesione diretta nella sfera giuridica del soggetto ricorrente né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 343; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 17 aprile 2015, n. 5711; altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4125; 14 gennaio 2009, n. 111) ” (TAR Lombardia, II, 26 aprile 2021, n. 1039).
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei signori magistrati:
AL Di MA, Presidente
RO MP, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | AL Di MA |
IL SEGRETARIO