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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 34/2025 R.G.A.C., pendente
TRA
il sig. (cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], quale titolare della omonima azienda agricola individuale, avente sede corrente a Militello Rosmarino alla Via Cesare Battisti n.
21, P. IVA n. rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giovanni Lo Cicero (cod. P.IVA_1 fisc. ; Fax: 0941706051; Pec: , del Foro di Patti e con C.F._2 Email_1 esso elettivamente domiciliato presso il suo studio e domicilio professionale corrente in Acquedolci
(Me) in Via Alunzio n. 20
Ricorrente
CONTRO
L' Controparte_1
(cod. fisc. , in persona del suo Assessore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede corrente in Palermo in Viale Regione Siciliana n. 2771
L' (cod. fisc. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in Via Palestro n. 81
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, (C.F. , indirizzo pec: P.IVA_4
telefax 091527080), presso i cui uffici siti in via M. Stabile, Email_2 domiciliano ex lege;
Resistenti
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale
FATTO
Il sig. , in data 02.10.2025, depositava ricorso innanzi al Tribunale di Palermo Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. (cod. fisc. ), quale titolare della Parte_1 C.F._1 omonima azienda agricola individuale (P. IVA n. ) a percepire l'aiuto di cui alla Misura 13, sottomisura P.IVA_1 CP_ 13.1 – bando 2022 emanato nell'ambito del PSR 2014/2022 in virtù della domanda di sostegno n.
24210920476, rilasciata sul portale SIAN in data 14.06.2022, n. prot. .ASR ; b) Per CP_2 P.IVA_5
l'effetto condannare in solido i resistenti al pagamento della somma di euro 14.784,64 o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data di scadenza del pagamento previsto dalla legge fino al soddisfo;
c) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge.
Con decreto del 21.03.2025 si fissava udienza al 01.10.2025.
In data 19.09.2025, si costituivano la
[...]
Controparte_3
che così
[...] concludevano il proprio atto introduttivo Voglia l'adito Tribunale Reiectis Adversis Disporre un rinvio del processo al fine di dare atto dello stato del procedimento e di verificare anche l'eventuale cessazione della materia del contendere, con assegnazione di un congro termine per note difensive. Con riserva di formulare ulteriori difese ed eccezioni.
Con decreto del 01.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava udienza al
15.12.2025.
Le parti all'udienza del 15.12.2025 concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, in data 30.10.2025, si evince l'avvenuto pagamento della domanda avanzata dal sig. . Parte_1
Tale circostanza risulta incontestata anche alla luce di quanto verbalizzato dalle parti all'udienza del
15.12.2025: le parti, infatti, limitavano il contrasto all'addebito delle spese di lite.
Il pagamento della domanda avanzata dal sig. è certamente un presupposto per dichiarare Parte_1 cessata la materia del contendere.
Invero, la cessata materia del contendere si verifica allorquando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti, nel corso del procedimento, eventi estintivi della controversia (ex plurimis, Cass., 28.07.04, n. 14194).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando siano intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr., Cass., 11.09.96, n. 8219; Cass., 12.03.93, n. 2970); Dunque, il pagamento della domanda non può non ingenerare l'applicazione dei principi testé evidenziati e portare, quindi, alla dichiarazione da parte del Giudicante della cessata materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite appare opportuno rilevare che non può adottarsi il principio della c.d soccombenza virtuale poiché la cessazione della materia del contendere deriva da un evento estintivo sopraggiunto e non ricompreso, ovviamente, nei motivi del ricorso introduttivo dell'attuale controversia.
Per tali ragioni le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 17.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 34/2025 R.G.A.C., pendente
TRA
il sig. (cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], quale titolare della omonima azienda agricola individuale, avente sede corrente a Militello Rosmarino alla Via Cesare Battisti n.
21, P. IVA n. rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giovanni Lo Cicero (cod. P.IVA_1 fisc. ; Fax: 0941706051; Pec: , del Foro di Patti e con C.F._2 Email_1 esso elettivamente domiciliato presso il suo studio e domicilio professionale corrente in Acquedolci
(Me) in Via Alunzio n. 20
Ricorrente
CONTRO
L' Controparte_1
(cod. fisc. , in persona del suo Assessore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, con sede corrente in Palermo in Viale Regione Siciliana n. 2771
L' (cod. fisc. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in Via Palestro n. 81
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, (C.F. , indirizzo pec: P.IVA_4
telefax 091527080), presso i cui uffici siti in via M. Stabile, Email_2 domiciliano ex lege;
Resistenti
CONCLUSIONI: all'udienza del 15.12.2025 le parti hanno concluso come da verbale
FATTO
Il sig. , in data 02.10.2025, depositava ricorso innanzi al Tribunale di Palermo Parte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig. (cod. fisc. ), quale titolare della Parte_1 C.F._1 omonima azienda agricola individuale (P. IVA n. ) a percepire l'aiuto di cui alla Misura 13, sottomisura P.IVA_1 CP_ 13.1 – bando 2022 emanato nell'ambito del PSR 2014/2022 in virtù della domanda di sostegno n.
24210920476, rilasciata sul portale SIAN in data 14.06.2022, n. prot. .ASR ; b) Per CP_2 P.IVA_5
l'effetto condannare in solido i resistenti al pagamento della somma di euro 14.784,64 o a quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi dalla data di scadenza del pagamento previsto dalla legge fino al soddisfo;
c) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e spese generali come per legge.
Con decreto del 21.03.2025 si fissava udienza al 01.10.2025.
In data 19.09.2025, si costituivano la
[...]
Controparte_3
che così
[...] concludevano il proprio atto introduttivo Voglia l'adito Tribunale Reiectis Adversis Disporre un rinvio del processo al fine di dare atto dello stato del procedimento e di verificare anche l'eventuale cessazione della materia del contendere, con assegnazione di un congro termine per note difensive. Con riserva di formulare ulteriori difese ed eccezioni.
Con decreto del 01.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che fissava udienza al
15.12.2025.
Le parti all'udienza del 15.12.2025 concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta da parte resistente, in data 30.10.2025, si evince l'avvenuto pagamento della domanda avanzata dal sig. . Parte_1
Tale circostanza risulta incontestata anche alla luce di quanto verbalizzato dalle parti all'udienza del
15.12.2025: le parti, infatti, limitavano il contrasto all'addebito delle spese di lite.
Il pagamento della domanda avanzata dal sig. è certamente un presupposto per dichiarare Parte_1 cessata la materia del contendere.
Invero, la cessata materia del contendere si verifica allorquando viene a mancare ogni posizione di contrasto tra le parti per essere sopraggiunti, nel corso del procedimento, eventi estintivi della controversia (ex plurimis, Cass., 28.07.04, n. 14194).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere si verifica anche quando siano intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr., Cass., 11.09.96, n. 8219; Cass., 12.03.93, n. 2970); Dunque, il pagamento della domanda non può non ingenerare l'applicazione dei principi testé evidenziati e portare, quindi, alla dichiarazione da parte del Giudicante della cessata materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese di lite appare opportuno rilevare che non può adottarsi il principio della c.d soccombenza virtuale poiché la cessazione della materia del contendere deriva da un evento estintivo sopraggiunto e non ricompreso, ovviamente, nei motivi del ricorso introduttivo dell'attuale controversia.
Per tali ragioni le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) Spese compensate.
Così deciso in Palermo il 17.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone