CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2024, n. 29596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29596 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. FRANCESCO CALABRESE insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. TULLIO MARCO MARTINO insiste nell'accoglímento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29596 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.04.2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revisione proposta da AT EN avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria emessa in data 27.02.2016, divenuta irrevocabile il 3.07.2018, con la quale il AT era stato condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. — per avere fatto parte del sodalizio mafioso "RA Latella" -, 614, 582 e 479 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, affidando le proprie censure ad un unico ed articolato motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 630, n.1 lett. c), 636 e 507 comma 1 ed 1 bis cod. proc„ pen., nonché la contraddittorietà e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prove nuove che, unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto. In premessa, si ricorda che il provvedimento oggetto di revisione aveva valorizzato anzitutto il tentativo del AT, titolare della "AT Trasporti", spalleggiato da IO LO, di accaparrarsi con modalità mafiose un appalto di servizi di trasporto per il quale la ditta appaltante, ossia la TE s.r.I., era già in trattative avanzate con l'azienda facente capo a RA IC, appoggiata da RA AN, questi ultimi fratelli di RA OR DI. Inoltre, la Corte territoriale valorizzava, ai fini della pronuncia di condanna per il reato associativo, la partecipazione dell'imputato ad una spedizione punitiva in danno di OT Fabio, organizzata dal IO, nonché la vicinanza ad alcuni appartenenti alla Polizia di stato ed apparati burocratici dai quali lo stesso avrebbe ottenuto vantaggi per la cosca. In secondo luogo, la difesa evidenzia gli elementi posti a fondamento della istanza di revisione, segnatamente: - le dichiarazioni rese dal neo collaboratore di giustizia RA OR DI, in data 19-06-2017, le quali smentirebbero la circostanza secondo cui l'imputato avrebbe svolto qualsivoglia ruolo nella c.d. "vicenda TE" che sì era comunque dipanata in maniera lecita;
- le dichiarazioni rese da TO RO, titolare della TE, il quale aveva escluso di aver subito pressioni correlate all'affidamento dell'appalto di servizi di trasporto da parte dell'imputato; - le dichiarazioni rese dal coimputato PO NO, rese ìn sede di investigazioni difensive, il quale escludeva che l'imputato fosse uno dei soggetti interloquenti con il RO;
2 la produzione della documentazione comprovante la stipula del contratto di appalto in data 21.05.2008 da parte della TE con la ditta General tran sport della moglie di RA IC. Tale stipula, infatti, è avvenuta in data precedente all'incontro - valorizzato in chiave accusatoria nella sentenza oggetto di revisione - ripreso dalle telecamere installate nei pressi del distributore del IO in data 28.05.2008. Pertanto, deve escludersi che in tale occasione si fosse tenuta una riunione tra RA AN, il IO ed il rappresentante della TE riguardante la vicenda dell'appalto. Venendo all'analisi dei vizi di legittimità della sentenza impugnata, il ricorrente anzitutto lamenta come la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell'art. 507 comma 1-bis cod. proc. pen., l'audizione del collaboratore di giustizia RA OR DI - il quale, nelle dichiarazioni rese, non ha menzionato AT quale persona che sarebbe stata interessata all'appalto di servizi della TE - anziché ritenere sufficiente la produzione del verbale di interrogatorio da parte della difesa e la relativa acquisizione con il consenso del Procuratore generale. Invero, l'assunzione di tale mezzo di prova, nel caso di specie, si sarebbe reso necessario per approfondire il tema del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda TE, anche alla luce della valorizzazione, da parte della Corte territoriale, del dato emerso dal compendio intercettativo che non ha mostrato il coinvolgimento dello stesso nella vicenda in questione. Sul punto, infatti, la stessa Corte territoriale ha concordato con questa difesa nel ritenere che il soggetto individuato dalla conversazione intercettata specificamente indicata, non sia da identificarsi nel ricorrente, bensì in RO IN. In sostanza, la Corte territoriale, nel caso di specie, ha violato il disposto di cui all'art. 507 cod. proc. pen., in ragione del fatto che la stessa ha ritenuto infondata la pretesa avanzata dalla difesa, ritenendo che la prova adottata non fosse sufficientemente specifica, senza tuttavia attivare i poteri ufficiosi al fine di colmare quel deficit descrittivo poi affermato. Sul punto, la difesa riporta una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, in tema dì officiosità del potere/dovere del giudice di assumere una nuova prova al fine di colmare vuoti conoscitivi che siano emersi a seguito dell'iniziativa di parte. Proseguendo nella disamina dei vizi di legittimità in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di disamina degli elementi probatori posti a fondamenta dell'istanza di revisione. In particolare, si lamenta come i giudici di merito, nel rigettare l'istanza dì revisione, abbiano eluso la portata dimostrativa degli elementi probatori offerti attraverso argomentazioni che sì rivelano congetturali ed illogiche. Anzitutto, appare apodittica l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il IO "non poteva non aver agito in cointeressenza con AT, titolare di una ditta di autotrasporti", nella misura in cuì essa 3 appare frutto di una mera generalizzazione che non si confronta con gli elementi dì prova nuovi introdotti con l'istanza di revisione. Trattasi dunque dì un'affermazione meramente congetturale che riconduce, in capo al ricorrente, una responsabilità che non trova alcun concreto riscontro. Inoltre, assume una valenza congetturale, che non si confronta con il novum offerto nell'istanza di revisione, anche l'affermazione secondo cui l'incontro avvenuto in data 28.05.2008 "risulta compatibile con un ulteriore chiarimento tra IO e RA AN". Sul punto, si lamenta anzitutto come la sentenza impugnata non sia in grado di riconnettere in termini di certezza tale incontro ad una qualsivoglia situazione fattuale e non abbia nemmeno indicato le ragioni per le quali tale vicenda dovrebbe riferirsi al AT. Da ultimo, dunque, si contesta come le dichiarazioni rese da RA DI, quale nuovo elemento probatorio indicato nell'istanza di revisione, avrebbero ribaltato l'esito decisorio in ordine al coinvolgimento dell'imputato nella menzionata vicenda TE. Di contro, la Corte territoriale si è limitata ad un'astratta valutazione del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione, procedendo ad apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. La ricostruzione effettuata dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato alla luce delle sopravvenienze indicate dalla difesa è coerente e congrua, supportata da argomenti sia di tipo logico che di tipo strettamente probatorio. Ed invero, la Corte di appello ha in buona sostanza evidenziato come, a fronte dei nuovi contenuti delle dichiarazioni confluite nel contesto probatorio preesistente, che nell'ottica difensiva avrebbero incrinato la prova valutata nella sentenza definitiva di condanna, vi siano dei punti fermi che non risultano affatto superati alla stregua delle nuove emergenze, alcune delle quali da ritenere proprio non attendibili. Si evidenzia che vi sono, in particolare, i contenuti dei colloqui intercettati che consentono di inquadrare esattamente anche la portata ed il rilievo delle nuove dichiarazioni allegate dalla difesa. Si argomenta nel provvedimento impugnato che non si può prescindere innanzitutto dal tenore del colloquio telefonico intervenuto nell'aprile del 2008 tra i fratelli RA, segnatamente tra AN e DI, in cui il primo aveva letteralmente aggredito il secondo per l'intromissione nell'appalto del trasporto di bibite da parte della TE S.r.l, rappresentata da RO IN, a cui era interessato il fratello IC, ma RA DI aveva negato il proprio interesse alla vicenda mostrando anche di non conoscere chi si sarebbe presentato al cospetto del RO per intimargli di interrompere le trattative per 4 l'appalto in argomento. Vi è poi il colloquio intervenuto tra RA IC e RA AN dal quale emerge, secondo quanto espone il provvedimento impugnato, chiaramente come l'intervento di IO LO — indicato quale partecipe del medesimo sodalizio del AT facente capo a RA DI, contrapposto a quello diretto da RA AN - avesse spaventato RO al punto da indurlo a comunicare al predetto RA IC di volere recedere dalle trattative e ridimensionare la portata dei servizi di trasporto da affidargli (peraltro RA AN, discutendo con il fratello IC, prospettava addirittura l'opportunità che il soggetto minacciato, ossia RO, denunciasse i fatti); trattasi di conversazione che, secondo la compiuta ricostruzione svolta dalla Corte di appello, dimostra come non sia quindi rilevante quanto affermato da RA DI, divenuto collaboratore di giustizia, che riguardo alla vicenda di cui trattasi dava una sua lettura che escludeva le pressioni riconducendo il tutto ad una legittima aspettativa di IO (asserendo che verosimilmente IO mirava ad ottenere l'appalto di servizi ulteriori dal momento che quello ottenuto da RA IC non esauriva tutta la portata delle aree di interesse); osserva, tuttavia, al riguardo la Corte di appello che tale lettura personale di RA DI contrasta, oltre che col tenore della conversazione testè indicata, anche con lo stesso contenuto del contratto poi stipulato con RA IC non limitato affatto a zone determinate. E, quanto al contratto di appalto che veniva stipulato dalla TE con la ditta della moglie di RA IC, nonostante il minaccioso tentativo di accaparramento da parte di IO, in data 21 maggio 2008 - ovvero in data antecedente all'incontro registrato dalle telecamere presenti presso il distributore di carburante del IO - parimenti la Corte di appello offre una congrua spiegazione, evidenziando come si fosse in realtà trattato di un incontro chiarificatore intervenuto, appunto, in data 28 maggio 2008, successivamente alla conclusione del contratto;
evidenziando, per altro verso, come la circostanza che il contratto era stato comunque stipulato con RA IC - nonostante l'intervento del IO — dovesse trovare giustificazione nel fatto che RA AN, rientrato a Reggio Calabria, aveva messo in buona sostanza a tacere il IO come desumibile da un'altra conversazione intercettata tra RA AN e tale LA (in cui il primo riferiva di aver fatto passare << un brutto quarto d'ora» a IO). La Corte di appello indi conclude che non residuano dubbi sulla natura illecita dell'intervento del IO, essendo chiare le modalità del tentativo di IO di infiltrarsi nell'appalto in danno di RA IC con cui Quem era in trattativa in fase avanzata, così come chiaro è l'effetto dell'intervento di RA AN su IO e su RO, prontamente rassicurato (come emergente da altra conversazione intercettata). Ha, in definitiva, ritenuto la Corte di appello che l'intervento di RA AN su IO e su RO avesse sortito l'effetto di ristabilire gli originari accordi tra quest'ultimo e RA IC che erano stati infatti successivamente formalizzati col contratto stipulato in data 21 maggio 2008. 5 D'altra parte, il coinvolgimento del AT nella vicenda - si osserva nel provvedimento impugnato emerge dalle stesse dichiarazioni di RO che ha soltanto escluso di avere subito pressioni da IO - circostanza superata dalle altre emergenze come sopra esposto - che gli avrebbe solamente chiesto di affidare i servizi di trasporto a AT, ribadendo tuttavia in tal modo che il soggetto interessato all'appalto era AT e non IO. Sicché la Corte di appello ha, coerentemente alle valutazioni espresse, concluso che le dichiarazioni di RO allegate dalla difesa non potessero assumere quella valenza dirimente che ha inteso attribuirvi la difesa, convalidando piuttosto esse la ipotesi accusatoria secondo cui il beneficiario della pretesa era proprio il AT. Sicché una volta dimostrata la inattendibilità della lettura di IC LU e delle dichiarazioni di RO nella parte in cui asseriva di non avere ricevuto pressioni da IO, nella compiuta ricostruzione svolta nella sentenza impugnata rimane la conclusione dell'assoluta inconferenza delle nuove prove addotte dalla difesa, alla stregua della quale si deve quindi valutare anche la doglianza difensiva sulla mancata attivazione dei poteri di cui all'art. 507 del codice di rito che a fronte del quadro delineato dalla Corte di appello non avrebbe potuto trovare spazio alcuno. Ciò senza considerare la specificità del caso di specie in cui gli elementi valorizzati dalla difesa hanno trovato ingresso nel giudizio di revisione attraverso le indagini difensive o le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia al P.M., acquisite col consenso della stessa parte che ora lamenta la mancata escussione del soggetto, ossia della medesima parte che aveva evidentemente ritenuto sufficiente ed esaustiva l'acquisizione documentale;
con la conseguenza che la valutazione di quelle prove da parte della Corte di appello è stata - com'era prevedibile - il frutto della complessiva (ri)considerazione del compendio probatorio in cui esse sono refluite, che dava come esito la ritenuta, sostanziale, inconferenza di quegli elementi nuovi;
e tale valutazione, lungi dal lasciare scoperte delle aree che necessitassero quindi di integrazione probatoria, è stata piuttosto il risultato dell'ordinario procedimento valutativo che necessariamente si innesta nel giudizio di revisione che si fonda su prove nuove, dovendo queste essere sempre considerate alla luce del coacervo probatorio pregresso in cui vanno ad inserirsi. Se è vero che il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217 - 01), è altrettanto vero che nel caso di specie la Corte territoriale non ha ritenuto che vi fossero spazi di incompletezza dei dati cognitivi funzionali ad un migliore accertamento della verità, risultando questa già in atti acclarata;
nel caso di specie, in altri termini, il provvedimento impugnato non lascia trapelare lacune o contraddittorietà che non siano state già superate attraverso i congrui argomenti esposti dalla Corte di appello, che non si è quindi venuta a 6 trovare in quella situazione di stallo che rende indispensabile il ricorso all'integrazione probatoria officlosa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/3/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore L'avv. FRANCESCO CALABRESE insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. TULLIO MARCO MARTINO insiste nell'accoglímento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29596 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.04.2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di revisione proposta da AT EN avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria emessa in data 27.02.2016, divenuta irrevocabile il 3.07.2018, con la quale il AT era stato condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. — per avere fatto parte del sodalizio mafioso "RA Latella" -, 614, 582 e 479 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, affidando le proprie censure ad un unico ed articolato motivo, con cui deduce violazione di legge in relazione agli artt. 630, n.1 lett. c), 636 e 507 comma 1 ed 1 bis cod. proc„ pen., nonché la contraddittorietà e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prove nuove che, unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto. In premessa, si ricorda che il provvedimento oggetto di revisione aveva valorizzato anzitutto il tentativo del AT, titolare della "AT Trasporti", spalleggiato da IO LO, di accaparrarsi con modalità mafiose un appalto di servizi di trasporto per il quale la ditta appaltante, ossia la TE s.r.I., era già in trattative avanzate con l'azienda facente capo a RA IC, appoggiata da RA AN, questi ultimi fratelli di RA OR DI. Inoltre, la Corte territoriale valorizzava, ai fini della pronuncia di condanna per il reato associativo, la partecipazione dell'imputato ad una spedizione punitiva in danno di OT Fabio, organizzata dal IO, nonché la vicinanza ad alcuni appartenenti alla Polizia di stato ed apparati burocratici dai quali lo stesso avrebbe ottenuto vantaggi per la cosca. In secondo luogo, la difesa evidenzia gli elementi posti a fondamento della istanza di revisione, segnatamente: - le dichiarazioni rese dal neo collaboratore di giustizia RA OR DI, in data 19-06-2017, le quali smentirebbero la circostanza secondo cui l'imputato avrebbe svolto qualsivoglia ruolo nella c.d. "vicenda TE" che sì era comunque dipanata in maniera lecita;
- le dichiarazioni rese da TO RO, titolare della TE, il quale aveva escluso di aver subito pressioni correlate all'affidamento dell'appalto di servizi di trasporto da parte dell'imputato; - le dichiarazioni rese dal coimputato PO NO, rese ìn sede di investigazioni difensive, il quale escludeva che l'imputato fosse uno dei soggetti interloquenti con il RO;
2 la produzione della documentazione comprovante la stipula del contratto di appalto in data 21.05.2008 da parte della TE con la ditta General tran sport della moglie di RA IC. Tale stipula, infatti, è avvenuta in data precedente all'incontro - valorizzato in chiave accusatoria nella sentenza oggetto di revisione - ripreso dalle telecamere installate nei pressi del distributore del IO in data 28.05.2008. Pertanto, deve escludersi che in tale occasione si fosse tenuta una riunione tra RA AN, il IO ed il rappresentante della TE riguardante la vicenda dell'appalto. Venendo all'analisi dei vizi di legittimità della sentenza impugnata, il ricorrente anzitutto lamenta come la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell'art. 507 comma 1-bis cod. proc. pen., l'audizione del collaboratore di giustizia RA OR DI - il quale, nelle dichiarazioni rese, non ha menzionato AT quale persona che sarebbe stata interessata all'appalto di servizi della TE - anziché ritenere sufficiente la produzione del verbale di interrogatorio da parte della difesa e la relativa acquisizione con il consenso del Procuratore generale. Invero, l'assunzione di tale mezzo di prova, nel caso di specie, si sarebbe reso necessario per approfondire il tema del coinvolgimento del ricorrente nella vicenda TE, anche alla luce della valorizzazione, da parte della Corte territoriale, del dato emerso dal compendio intercettativo che non ha mostrato il coinvolgimento dello stesso nella vicenda in questione. Sul punto, infatti, la stessa Corte territoriale ha concordato con questa difesa nel ritenere che il soggetto individuato dalla conversazione intercettata specificamente indicata, non sia da identificarsi nel ricorrente, bensì in RO IN. In sostanza, la Corte territoriale, nel caso di specie, ha violato il disposto di cui all'art. 507 cod. proc. pen., in ragione del fatto che la stessa ha ritenuto infondata la pretesa avanzata dalla difesa, ritenendo che la prova adottata non fosse sufficientemente specifica, senza tuttavia attivare i poteri ufficiosi al fine di colmare quel deficit descrittivo poi affermato. Sul punto, la difesa riporta una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale, in tema dì officiosità del potere/dovere del giudice di assumere una nuova prova al fine di colmare vuoti conoscitivi che siano emersi a seguito dell'iniziativa di parte. Proseguendo nella disamina dei vizi di legittimità in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in punto di disamina degli elementi probatori posti a fondamenta dell'istanza di revisione. In particolare, si lamenta come i giudici di merito, nel rigettare l'istanza dì revisione, abbiano eluso la portata dimostrativa degli elementi probatori offerti attraverso argomentazioni che sì rivelano congetturali ed illogiche. Anzitutto, appare apodittica l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui il IO "non poteva non aver agito in cointeressenza con AT, titolare di una ditta di autotrasporti", nella misura in cuì essa 3 appare frutto di una mera generalizzazione che non si confronta con gli elementi dì prova nuovi introdotti con l'istanza di revisione. Trattasi dunque dì un'affermazione meramente congetturale che riconduce, in capo al ricorrente, una responsabilità che non trova alcun concreto riscontro. Inoltre, assume una valenza congetturale, che non si confronta con il novum offerto nell'istanza di revisione, anche l'affermazione secondo cui l'incontro avvenuto in data 28.05.2008 "risulta compatibile con un ulteriore chiarimento tra IO e RA AN". Sul punto, si lamenta anzitutto come la sentenza impugnata non sia in grado di riconnettere in termini di certezza tale incontro ad una qualsivoglia situazione fattuale e non abbia nemmeno indicato le ragioni per le quali tale vicenda dovrebbe riferirsi al AT. Da ultimo, dunque, si contesta come le dichiarazioni rese da RA DI, quale nuovo elemento probatorio indicato nell'istanza di revisione, avrebbero ribaltato l'esito decisorio in ordine al coinvolgimento dell'imputato nella menzionata vicenda TE. Di contro, la Corte territoriale si è limitata ad un'astratta valutazione del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione, procedendo ad apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. La ricostruzione effettuata dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato alla luce delle sopravvenienze indicate dalla difesa è coerente e congrua, supportata da argomenti sia di tipo logico che di tipo strettamente probatorio. Ed invero, la Corte di appello ha in buona sostanza evidenziato come, a fronte dei nuovi contenuti delle dichiarazioni confluite nel contesto probatorio preesistente, che nell'ottica difensiva avrebbero incrinato la prova valutata nella sentenza definitiva di condanna, vi siano dei punti fermi che non risultano affatto superati alla stregua delle nuove emergenze, alcune delle quali da ritenere proprio non attendibili. Si evidenzia che vi sono, in particolare, i contenuti dei colloqui intercettati che consentono di inquadrare esattamente anche la portata ed il rilievo delle nuove dichiarazioni allegate dalla difesa. Si argomenta nel provvedimento impugnato che non si può prescindere innanzitutto dal tenore del colloquio telefonico intervenuto nell'aprile del 2008 tra i fratelli RA, segnatamente tra AN e DI, in cui il primo aveva letteralmente aggredito il secondo per l'intromissione nell'appalto del trasporto di bibite da parte della TE S.r.l, rappresentata da RO IN, a cui era interessato il fratello IC, ma RA DI aveva negato il proprio interesse alla vicenda mostrando anche di non conoscere chi si sarebbe presentato al cospetto del RO per intimargli di interrompere le trattative per 4 l'appalto in argomento. Vi è poi il colloquio intervenuto tra RA IC e RA AN dal quale emerge, secondo quanto espone il provvedimento impugnato, chiaramente come l'intervento di IO LO — indicato quale partecipe del medesimo sodalizio del AT facente capo a RA DI, contrapposto a quello diretto da RA AN - avesse spaventato RO al punto da indurlo a comunicare al predetto RA IC di volere recedere dalle trattative e ridimensionare la portata dei servizi di trasporto da affidargli (peraltro RA AN, discutendo con il fratello IC, prospettava addirittura l'opportunità che il soggetto minacciato, ossia RO, denunciasse i fatti); trattasi di conversazione che, secondo la compiuta ricostruzione svolta dalla Corte di appello, dimostra come non sia quindi rilevante quanto affermato da RA DI, divenuto collaboratore di giustizia, che riguardo alla vicenda di cui trattasi dava una sua lettura che escludeva le pressioni riconducendo il tutto ad una legittima aspettativa di IO (asserendo che verosimilmente IO mirava ad ottenere l'appalto di servizi ulteriori dal momento che quello ottenuto da RA IC non esauriva tutta la portata delle aree di interesse); osserva, tuttavia, al riguardo la Corte di appello che tale lettura personale di RA DI contrasta, oltre che col tenore della conversazione testè indicata, anche con lo stesso contenuto del contratto poi stipulato con RA IC non limitato affatto a zone determinate. E, quanto al contratto di appalto che veniva stipulato dalla TE con la ditta della moglie di RA IC, nonostante il minaccioso tentativo di accaparramento da parte di IO, in data 21 maggio 2008 - ovvero in data antecedente all'incontro registrato dalle telecamere presenti presso il distributore di carburante del IO - parimenti la Corte di appello offre una congrua spiegazione, evidenziando come si fosse in realtà trattato di un incontro chiarificatore intervenuto, appunto, in data 28 maggio 2008, successivamente alla conclusione del contratto;
evidenziando, per altro verso, come la circostanza che il contratto era stato comunque stipulato con RA IC - nonostante l'intervento del IO — dovesse trovare giustificazione nel fatto che RA AN, rientrato a Reggio Calabria, aveva messo in buona sostanza a tacere il IO come desumibile da un'altra conversazione intercettata tra RA AN e tale LA (in cui il primo riferiva di aver fatto passare << un brutto quarto d'ora» a IO). La Corte di appello indi conclude che non residuano dubbi sulla natura illecita dell'intervento del IO, essendo chiare le modalità del tentativo di IO di infiltrarsi nell'appalto in danno di RA IC con cui Quem era in trattativa in fase avanzata, così come chiaro è l'effetto dell'intervento di RA AN su IO e su RO, prontamente rassicurato (come emergente da altra conversazione intercettata). Ha, in definitiva, ritenuto la Corte di appello che l'intervento di RA AN su IO e su RO avesse sortito l'effetto di ristabilire gli originari accordi tra quest'ultimo e RA IC che erano stati infatti successivamente formalizzati col contratto stipulato in data 21 maggio 2008. 5 D'altra parte, il coinvolgimento del AT nella vicenda - si osserva nel provvedimento impugnato emerge dalle stesse dichiarazioni di RO che ha soltanto escluso di avere subito pressioni da IO - circostanza superata dalle altre emergenze come sopra esposto - che gli avrebbe solamente chiesto di affidare i servizi di trasporto a AT, ribadendo tuttavia in tal modo che il soggetto interessato all'appalto era AT e non IO. Sicché la Corte di appello ha, coerentemente alle valutazioni espresse, concluso che le dichiarazioni di RO allegate dalla difesa non potessero assumere quella valenza dirimente che ha inteso attribuirvi la difesa, convalidando piuttosto esse la ipotesi accusatoria secondo cui il beneficiario della pretesa era proprio il AT. Sicché una volta dimostrata la inattendibilità della lettura di IC LU e delle dichiarazioni di RO nella parte in cui asseriva di non avere ricevuto pressioni da IO, nella compiuta ricostruzione svolta nella sentenza impugnata rimane la conclusione dell'assoluta inconferenza delle nuove prove addotte dalla difesa, alla stregua della quale si deve quindi valutare anche la doglianza difensiva sulla mancata attivazione dei poteri di cui all'art. 507 del codice di rito che a fronte del quadro delineato dalla Corte di appello non avrebbe potuto trovare spazio alcuno. Ciò senza considerare la specificità del caso di specie in cui gli elementi valorizzati dalla difesa hanno trovato ingresso nel giudizio di revisione attraverso le indagini difensive o le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia al P.M., acquisite col consenso della stessa parte che ora lamenta la mancata escussione del soggetto, ossia della medesima parte che aveva evidentemente ritenuto sufficiente ed esaustiva l'acquisizione documentale;
con la conseguenza che la valutazione di quelle prove da parte della Corte di appello è stata - com'era prevedibile - il frutto della complessiva (ri)considerazione del compendio probatorio in cui esse sono refluite, che dava come esito la ritenuta, sostanziale, inconferenza di quegli elementi nuovi;
e tale valutazione, lungi dal lasciare scoperte delle aree che necessitassero quindi di integrazione probatoria, è stata piuttosto il risultato dell'ordinario procedimento valutativo che necessariamente si innesta nel giudizio di revisione che si fonda su prove nuove, dovendo queste essere sempre considerate alla luce del coacervo probatorio pregresso in cui vanno ad inserirsi. Se è vero che il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217 - 01), è altrettanto vero che nel caso di specie la Corte territoriale non ha ritenuto che vi fossero spazi di incompletezza dei dati cognitivi funzionali ad un migliore accertamento della verità, risultando questa già in atti acclarata;
nel caso di specie, in altri termini, il provvedimento impugnato non lascia trapelare lacune o contraddittorietà che non siano state già superate attraverso i congrui argomenti esposti dalla Corte di appello, che non si è quindi venuta a 6 trovare in quella situazione di stallo che rende indispensabile il ricorso all'integrazione probatoria officlosa. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/3/2024.