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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9412 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2847/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dr. Diego Ragozini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2847 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 30/09/2025, e vertente TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvo- catura Distrettuale dello Stato di Napoli, ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato il 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato ed Controparte_1
, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, Napoli, domicilia per legge.
[...]
-ATTORE- E
, (C.F. , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di risposta, dall'Avv. Ciro Pane, presso il cui studio elettivamente do- miciliano in Ercolano alla via Panoramica n.258
-CONVENUTI -
CONCLUSIONI per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. così come descritti in narrativa disporre la revocatoria dell'atto di trasferimento immobili in adempimento di Accordo di Separazione Omologato del 06/08/2019, sopra indicato (doc. n. 6 – copia atto) numero reper- torio 11881/7087, trascritto in data 07/08/2019 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli (2) (doc. n. 7 – nota di trascrizione atto) Registro generale 40818, RP 31819, Presentazione n. 631, con il quale il debitore sig. ha ce- Controparte_2 duto alla sig.ra la propria quota del 50% della proprietà degli Controparte_3 immobili di seguito specificati:
1. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comu- ne di Ercolano NA Fg 19 Particella 85 subalterno 103 cat. A2 abitazione di tipo civile;
consistenza 6,5 vani rendita euro 469,98 (valore ex art 79 euro 177.652,80), sito alla via FAVORITA n. 20 Ercolano interno 11 paiano 3-4; 2. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19 particel- la 85 sub 102 cat. C 6; rendita euro 51,03 (valore ex art 79 euro 19.288,80), na- tura C6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse sito in Ercolano alla via FAVO- RITA n. 20; dichiarando inefficace nei confronti dell'attore gli atti di disposizio- ne del patrimonio in questione ex art. 2901 e ss. c.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge. Per le parti convenute 1) In limine litis: perché Voglia l'onorevole Giudicante, rigettata ogni con-traria e avversa deduzione ed eccezione in merito, dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato e, comunque,
1
il difetto di interesse ad agire dell'attrice per i motivi espressi nei capi 1) e Pt_2
2) delle osservazioni in diritto innanzi illustrate. 2) Nel merito: Voglia l'adito Giudice dichiarare infondata, sia in punto di fatto che in punto di diritto, ovvero inammissibile e improponibile la domanda attrice per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, in particolare, per i motivi enucleati dai concludenti nei capi 3), 4) e 5) della presente comparsa conclusionale e, pertanto, rigettarla.3) Si chiede condannarsi l'attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione (di seguito, per brevità, Parte_3
ha convenuto in giudizio, dinnanzi il presente Tribunale, Pt_2 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti ex Controparte_3 art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento stipulato in adempimento dell'accordo di separazione omologato del 06.08.2019, trascritto in data 07.08.2019 presso l'ufficio del Teritorio r.g. 11881. r.p 7087. Con l'atto sopra indicato trasferiva a i seguenti Controparte_2 Controparte_3 cespiti immobiliari, di cui all'allegata visura catastale, e precisamente:
1.proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19, mapp. 85 sub 103 cat. A 2; rendita euro 469,98 (valore ex art 79 euro 177.652,80);
2. proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19, mapp. 85 sub 102 cat. C 6; rendita euro 51,03 (valore ex art 79 euro 19.288,80).
ha impugnato l'atto di trasferimento considerandolo pregiudizievole per Pt_2 le sue ragioni creditorie, a sostegno delle quali ha esposto di vantare un credito nei confronti di , in forza di avvisi di accertamento e relativi oneri Controparte_2 ed accessori maturati, della somma complessiva di euro 646.492,20. In primis, ha specificato che i suddetti crediti nascono dalle iscrizioni ruolo a ca- rico del , per i quali non sussistono contenziosi né in capo agli en- Controparte_2 ti impositori né contenzioso interno, pertanto la pretesa sarebbe certa, liquida ed esigibile. Inoltre, come indici di consapevolezza del debitore del pregiudizio delle ragioni creditorie, ha evidenziato l'anteriorità della notifica di due avvisi di accer- Pt_2 tamento, rispetto all'atto di disposizione. Quanto alla natura dell'atto di trasferimento, ne ha sostenuto principalmente la gratuità data l'assenza di corrispettivo. In aggiunta, ha indicato quale elemento da cui desumere la scientia decoctionis, nel caso di riqualificazione in atto a titolo oneroso, la ricezione di due degli avvi- si di accertamento proprio da , specificando come gli stessi erano Controparte_3 inerenti alla posizione debitoria della società “Tecnology Service S.r.l.”, di cui la stessa risulta socia al 5%, unitamente a per il Controparte_3 Controparte_2
95%. Sulla base di ciò ha chiesto l'accoglimento della domanda revocatoria. Si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3
Hanno chiesto dichiararsi, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire di ravvisando l'inesperibilità dell'azione revocatoria sul bene oggetto di tra- Pt_2 sferimento, in quanto nel caso di specie non funzionale a reintegrare la garanzia patrimoniale per una futura azione esecutiva. I convenuti hanno ritenuto ostativo allo svolgersi del presente giudizio l'art. 76 dpr 602/73 che vieta a di dare corso all'espropriazione forzata se la stessa Pt_2
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ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e ove egli abbia la residenza. Nel merito, per quanto riguarda la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. hanno sostenuto l'onerosità dell'atto di trasferimento in quanto eseguito “allo scopo di un riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, avente natura compensativa”. Pertanto, riqualificando l'atto come tale, hanno evidenziato come non sia possibi- le ravvisare la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo a , data la totale separazione emotiva della coppia e l'assenza di Controparte_3 qualsivoglia comunicazione in merito all'argomento. Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, il rigetto della stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va scrutinata l'eccezione sollevata dai convenuti secondo qua- le non avrebbe interesse ad agire poiché l'esperimento dell'odierna azione Pt_2 revocatoria sarebbe incompatibile con il disposto dell'art. 76 dpr n. 602/1973. Tale eccezione è priva di pregio, in quanto il debitore come da certificato CP_2 di residenza versato in atti, risulta residente in [...]
n. 100 int. 6 c.a.p. 80056, mentre l'immobile trasferito è sito in Erco-
[...] lano in VICO FAVORITA, 20/A int. 11 cap 80056. Non vi è quindi la coincidenza richiesta ai sensi dell'art. 76 d.p.r. n. 602/703 al fine di impedire l'azione esecutiva, cui la revocatoria sarebbe prodromica. Per quanto riguarda il merito, l'azione revocatoria è fondata e deve essere accol- ta. Si ricorda in via preliminare come l'art. 2901 c.c., per il concreto esperimento della tutela revocatoria, richieda: 1) l'esistenza, in capo al soggetto revocante, di una situazione di credito anche solo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il ma- teriale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antece- dente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del compimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del cre- dito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
1. Sussistenza di una ragione creditoria
1.1. Per ciò che concerne la sussistenza del credito, va osservato – pur nei limiti di un accertamento incidentale e circoscritto al vaglio di una non manifesta prete- stuosità della pretesa – che la ragione creditoria, per la cui tutela si agisce in re- vocatoria, nel presente processo risulta incorporata nell'estratto di ruolo – versato in atti da - che costituisce idonea prova della entità e della natura del cre- Pt_2 dito vantato da parte attrice, per un importo di euro 646.493,30. 1.2. Ai fini della prova del credito nell'azione revocatoria, l'estratto di ruolo costi- tuisce fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella di pagamento e contiene tutti gli elemen- ti essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, non sussistendo pertanto un onere in capo all'agente di riscos- sione di produrre in giudizio copia integrale della cartella di pagamento, tanto più
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che nell'ambito dell'azione revocatoria la prova del credito dell'attore non deve essere necessariamente piena (cfr. Cass., n. 22464/2017).
2. Anteriorità del credito
2.1. Va specificato inoltre come il caso di specie risulti caratterizzato dal fatto che il diritto di credito è anteriore al perfezionamento dell'atto di cui si pretende la revoca, datato il giorno 7 agosto 2019. 2.2. Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momen- to in cui il credito tributario stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. Al verificarsi del presupposto di imposta, il contribuente è tenuto a liquidare il tributo dovuto, a corrisponderlo e a dare comunicazione dell'avvenuto pagamen- to: poiché l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presuppo- sti, l'attività di controllo della dichiarazione da parte dell'Amministrazione fi- nanziaria «è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione» (cfr. Cass., n. 9798/2019).
2.3. Pertanto, nel caso di specie, il sorgere del credito e la sua anteriorità vanno riferiti agli anni di imposta 2013,2014,2015, oggetto degli avvisi di accertamen- to.
3. Eventus damni
3.1. Sussiste inoltre il presupposto dell'eventus damni. Sul punto è sufficiente ri- chiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche sol- tanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficol- tà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr Cass., n.19207/2018). 3.2. Sotto il primo profilo, il debitore, con l'atto di disposizione oggetto della presente impugnativa, ha disposto di buona parte del suo patrimonio immobiliare cosicché l'atto ha integrato un obiettivo pregiudizio per i creditori, in quanto ha determinato una diminuzione quantitativa del suo patrimonio, che acquisisce par- ticolare rilevanza anche in considerazione l'entità dell'esposizione debitoria ma- turata. Sotto il secondo profilo, con riferimento dunque alla residua capacità patrimonia- le del debitore, è sufficiente considerare come “è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddi- sfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione Civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; Cass., sez II, sent. n. 1902 del 3.2.2015; Cass., ord., n.19207/2018). Onere probatorio che nella specie non è stato assolto dalle parti convenute nel presente giudizio.
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4. Consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni credito- rie 4.1. Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è richiesto quale elemento soggettivo in capo al debitore il semplice “dolo generico”, “id est la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori”, sufficien- te a far nascere nel disponente il c.d. “animus nocendi”. 4.2. La prova di tale elemento soggettivo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito che può ricorrere alle presunzioni. 4.3. In primis, la prova dell'”animus nocendi” è insita nella qualifica di socio. Gli avvisi di accertamento sono stati emessi per omesso versamento di imposte rela- tive alla società Tecnology Service S.r.l., ove il rivestiva la qua- Controparte_2 lità di socio con una partecipazione del 95%. Tale ingente quota detenuta rende altamente improbabile la mancata conoscenza del debito, con la conseguente rappresentazione del danno cagionato al creditore con l'alienazione dell'immobile.
4.4. In secondo luogo, la notifica degli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2013 e 2014, è avvenuta in data 07.01.2018. La stretta vicinanza temporale tra la notifica degli avvisi e la stipula dell'atto di trasferimento in data 07.08.2019 è valutabile senz'altro come un indice di fraudo- lenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221: in tema dell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore ab- bia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
5. Natura dell'atto di trasferimento
5.1. Preliminarmente va acclarato come l'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, in esecuzione della convenzione negoziata assisti- ta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, considerato, che pattuizioni del genere ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge di- sponente, visto che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti (cfr. Cass., sez. 1, 23/03/2004, n. 5741). Nel caso di specie, con accordo di separazione personale dei coniugi ex art.6, comma 2 del D.L. n. 132/2014 del 02/08/2019, provvisto di nulla-osta del P. M. presso il Tribunale di Napoli del 05/08/2019 (v. doc. n. 4) i coniugi avevano con- venuto che “a titolo di mantenimento, il sig. verserà alla sig.ra Controparte_2
, casalinga e priva di un proprio reddito, una somma mensile Controparte_3 nella misura ridotta di € 500,00 (cinquecento) con decorrenza dal 04/07/2019, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Ad integrazione di tale as- segno mensile di Euro 500,00 (cinquecento) e in sostituzione dell'assegno mensi- le dell'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento) precedentemente richiesto dalla moglie a titolo di mantenimento, il sig. (nato a [...] il Controparte_2
03/03/1953 e residente in [...]al Vico Favorita n. 20/A - Cod. Fiscale
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con il presente atto – avente, quindi, natura compensati- C.F._1 va e lo scopo di un riequilibro patrimoniale tra i coniugi – si obbliga a trasferire alla sig.ra (nata a [...] il [...] e residente in [...]al Vicolo Favorita n. 20/A - entro e non oltre trenta giorni dal rilascio del Nulla Osta al presente accordo da parte del Procuratore della Repubblica per gli affa- ri civili presso il Tribunale di Napoli - la piena proprietà della quota, pari alla metà (50%), dal medesimo vantata sui seguenti immobili facenti parte del fab- bricato sito in Ercolano al Vico Favorita n. 20/A”.
5.2. Non può dubitarsi dell'onerosità dell'atto di trasferimento così motivato do- vendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "gli ac- cordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separa- zione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazio- ne solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di pos- sibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale" (v. Cass. civ. n.217908/2019).
6. Scientia fraudis del terzo.
6.1. L'affermazione della natura onerosa dell'atto di trasferimento comporta che, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, sia necessaria la prova di un ulteriore requisito: la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato al creditore tramite l'atto di disposizione. Come per la consapevolezza del debitore, anche in questo caso la prova della scientia fraudis può essere raggiunta tramite presunzioni. 6.2. Militano in tal senso tre elementi, accuratamente evidenziati da parte attrice:
- la titolarità da parte di del 5% del capitale sociale dal 28 luglio Controparte_3
2010 (cfr. visura della società), quindi anche durante il periodo relativo agli anni di imposta evasi;
- la ricezione della notifica relativa agli avvisi di accertamento per il periodo di imposta 2013 e 2014 a mani proprie della stessa;
Controparte_3
- la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, in veste di marito e moglie, fino alla separazione formalizzata nel 2019, quindi ben cinque anni dopo il sorgere del credito del per il primo anno di imposta 2013.
La valutazione degli stessi induce a ritenere che , rispettivamente Controparte_3 nella sua qualità di socia, anche se minoritaria, e familiare del debitore principa- le, unitamente alla ricezione ad opera della stessa degli avvisi di accertamento, ben conoscesse l'esposizione debitoria della Tecnology Service S.r.l. e il pregiu- dizio generato dall'atto di trasferimento al creditore. 7. Sussistono dunque tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., sicché la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta e per l'effetto deve dichiararsi l'ineffica- cia dell'atto dispositivo impugnato.
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Le spese di lite sono poste a carico dei soccombenti in solido, e Controparte_2
, e vengono liquidate in dispositivo, con riduzione del 30% ai Controparte_3 sensi dell'art. 4, comma 4, al DM 55/2014, tenuto conto del valore della
contro
- versia (valore allegato dalla parte che ha agito in revocatoria da € 520.001 a €
1.000.000) e dell'attività processuale espletata (ad eccezione della fase istrutto- ria), facendo applicazione dei parametri minimi, attesa la non particolare com- plessità delle questioni trattate e la natura documentale della causa. Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso ta- riffario ex art. 5, comma 1): “ai fini della liquidazione degli onorari a carico del- la parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con- servativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assi- curare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (così Cass. n. 10089/2014; nello stesso senso V. Cass. 3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nel procedimento iscritto al n. 2847/2024 del ruolo gene- rale degli affari civili contenziosi, così provvede: accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti dell' eseguito in Controparte_5 adempimento dell'Accordo di Separazione Omologato del 06/08/2019, numero repertorio 11881/7087, trascritto in data 07/08/2019 presso l'Ufficio del Territo- rio di Napoli (Registro generale 40818, RP 31819, Presentazione n. 631, con il quale ha ceduto a la propria quota del 50% della Controparte_2 Controparte_3 proprietà degli immobili di seguito specificati:
1. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19 Particella 85 subalterno 103 cat. A2 abi- tazione di tipo civile;
consistenza 6,5 vani rendita euro 469,98 (valore ex art 79 euro 177.652,80), sito alla via FAVORITA n. 20 Ercolano interno 11 paiano 3-4;
2. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19 parti- cella 85 sub 102 cat. C 6; rendita euro 51,03 (valore ex art 79 euro 19.288,80), natura C6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse sito in Ercolano alla via FA- VORITA n. 20; manda alla cancelleria la trasmissione del presente provvedimento alla conserva- toria dei registri immobiliari per gli adempimenti di competenza;
condanna, in solido, e al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_3 di lite in favore di che liquida in € 5.481,70, a Controparte_5 titolo di compenso professionale più rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre spese generali, iva e cpa se dovute per legge e in € 1.686,00, a titolo di contributo unificato. Così deciso in Napoli, 17.10.25 Il Giudice Diego Ragozini
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione della Dottoressa
[...]
, magistrato ordinario in tirocinio mirato nominato con Dm Persona_1
22.10.2024
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dr. Diego Ragozini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2847 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 30/09/2025, e vertente TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dalla Avvo- catura Distrettuale dello Stato di Napoli, ai sensi del Protocollo d'Intesa stipulato il 22 giugno 2017 tra Avvocatura dello Stato ed Controparte_1
, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, Napoli, domicilia per legge.
[...]
-ATTORE- E
, (C.F. , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F. ) rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla C.F._2 comparsa di risposta, dall'Avv. Ciro Pane, presso il cui studio elettivamente do- miciliano in Ercolano alla via Panoramica n.258
-CONVENUTI -
CONCLUSIONI per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 e ss. c.c. così come descritti in narrativa disporre la revocatoria dell'atto di trasferimento immobili in adempimento di Accordo di Separazione Omologato del 06/08/2019, sopra indicato (doc. n. 6 – copia atto) numero reper- torio 11881/7087, trascritto in data 07/08/2019 presso l'Ufficio del Territorio di Napoli (2) (doc. n. 7 – nota di trascrizione atto) Registro generale 40818, RP 31819, Presentazione n. 631, con il quale il debitore sig. ha ce- Controparte_2 duto alla sig.ra la propria quota del 50% della proprietà degli Controparte_3 immobili di seguito specificati:
1. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comu- ne di Ercolano NA Fg 19 Particella 85 subalterno 103 cat. A2 abitazione di tipo civile;
consistenza 6,5 vani rendita euro 469,98 (valore ex art 79 euro 177.652,80), sito alla via FAVORITA n. 20 Ercolano interno 11 paiano 3-4; 2. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19 particel- la 85 sub 102 cat. C 6; rendita euro 51,03 (valore ex art 79 euro 19.288,80), na- tura C6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse sito in Ercolano alla via FAVO- RITA n. 20; dichiarando inefficace nei confronti dell'attore gli atti di disposizio- ne del patrimonio in questione ex art. 2901 e ss. c.c. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge. Per le parti convenute 1) In limine litis: perché Voglia l'onorevole Giudicante, rigettata ogni con-traria e avversa deduzione ed eccezione in merito, dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato e, comunque,
1
il difetto di interesse ad agire dell'attrice per i motivi espressi nei capi 1) e Pt_2
2) delle osservazioni in diritto innanzi illustrate. 2) Nel merito: Voglia l'adito Giudice dichiarare infondata, sia in punto di fatto che in punto di diritto, ovvero inammissibile e improponibile la domanda attrice per carenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, in particolare, per i motivi enucleati dai concludenti nei capi 3), 4) e 5) della presente comparsa conclusionale e, pertanto, rigettarla.3) Si chiede condannarsi l'attrice al pagamento delle spese e compensi del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione (di seguito, per brevità, Parte_3
ha convenuto in giudizio, dinnanzi il presente Tribunale, Pt_2 Controparte_2
e al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti ex Controparte_3 art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento stipulato in adempimento dell'accordo di separazione omologato del 06.08.2019, trascritto in data 07.08.2019 presso l'ufficio del Teritorio r.g. 11881. r.p 7087. Con l'atto sopra indicato trasferiva a i seguenti Controparte_2 Controparte_3 cespiti immobiliari, di cui all'allegata visura catastale, e precisamente:
1.proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19, mapp. 85 sub 103 cat. A 2; rendita euro 469,98 (valore ex art 79 euro 177.652,80);
2. proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19, mapp. 85 sub 102 cat. C 6; rendita euro 51,03 (valore ex art 79 euro 19.288,80).
ha impugnato l'atto di trasferimento considerandolo pregiudizievole per Pt_2 le sue ragioni creditorie, a sostegno delle quali ha esposto di vantare un credito nei confronti di , in forza di avvisi di accertamento e relativi oneri Controparte_2 ed accessori maturati, della somma complessiva di euro 646.492,20. In primis, ha specificato che i suddetti crediti nascono dalle iscrizioni ruolo a ca- rico del , per i quali non sussistono contenziosi né in capo agli en- Controparte_2 ti impositori né contenzioso interno, pertanto la pretesa sarebbe certa, liquida ed esigibile. Inoltre, come indici di consapevolezza del debitore del pregiudizio delle ragioni creditorie, ha evidenziato l'anteriorità della notifica di due avvisi di accer- Pt_2 tamento, rispetto all'atto di disposizione. Quanto alla natura dell'atto di trasferimento, ne ha sostenuto principalmente la gratuità data l'assenza di corrispettivo. In aggiunta, ha indicato quale elemento da cui desumere la scientia decoctionis, nel caso di riqualificazione in atto a titolo oneroso, la ricezione di due degli avvi- si di accertamento proprio da , specificando come gli stessi erano Controparte_3 inerenti alla posizione debitoria della società “Tecnology Service S.r.l.”, di cui la stessa risulta socia al 5%, unitamente a per il Controparte_3 Controparte_2
95%. Sulla base di ciò ha chiesto l'accoglimento della domanda revocatoria. Si sono costituiti e Controparte_2 Controparte_3
Hanno chiesto dichiararsi, in via preliminare, il difetto di interesse ad agire di ravvisando l'inesperibilità dell'azione revocatoria sul bene oggetto di tra- Pt_2 sferimento, in quanto nel caso di specie non funzionale a reintegrare la garanzia patrimoniale per una futura azione esecutiva. I convenuti hanno ritenuto ostativo allo svolgersi del presente giudizio l'art. 76 dpr 602/73 che vieta a di dare corso all'espropriazione forzata se la stessa Pt_2
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ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, adibito ad uso abitativo e ove egli abbia la residenza. Nel merito, per quanto riguarda la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. hanno sostenuto l'onerosità dell'atto di trasferimento in quanto eseguito “allo scopo di un riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, avente natura compensativa”. Pertanto, riqualificando l'atto come tale, hanno evidenziato come non sia possibi- le ravvisare la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo a , data la totale separazione emotiva della coppia e l'assenza di Controparte_3 qualsivoglia comunicazione in merito all'argomento. Hanno concluso chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea e, nel merito, il rigetto della stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, va scrutinata l'eccezione sollevata dai convenuti secondo qua- le non avrebbe interesse ad agire poiché l'esperimento dell'odierna azione Pt_2 revocatoria sarebbe incompatibile con il disposto dell'art. 76 dpr n. 602/1973. Tale eccezione è priva di pregio, in quanto il debitore come da certificato CP_2 di residenza versato in atti, risulta residente in [...]
n. 100 int. 6 c.a.p. 80056, mentre l'immobile trasferito è sito in Erco-
[...] lano in VICO FAVORITA, 20/A int. 11 cap 80056. Non vi è quindi la coincidenza richiesta ai sensi dell'art. 76 d.p.r. n. 602/703 al fine di impedire l'azione esecutiva, cui la revocatoria sarebbe prodromica. Per quanto riguarda il merito, l'azione revocatoria è fondata e deve essere accol- ta. Si ricorda in via preliminare come l'art. 2901 c.c., per il concreto esperimento della tutela revocatoria, richieda: 1) l'esistenza, in capo al soggetto revocante, di una situazione di credito anche solo in forma di aspettativa dello stesso;
2) il ma- teriale perfezionamento, da parte del debitore, di un atto di disposizione antece- dente o successivo alla nascita del credito stesso;
3) la consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio recato alle ragioni creditorie in forza del compimento dell'atto di disposizione medesimo, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del cre- dito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
4) se l'atto è a titolo oneroso, la consapevolezza di cui sopra deve riguardare anche il terzo e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, quest'ultimo deve essere partecipe della dolosa preordinazione.
1. Sussistenza di una ragione creditoria
1.1. Per ciò che concerne la sussistenza del credito, va osservato – pur nei limiti di un accertamento incidentale e circoscritto al vaglio di una non manifesta prete- stuosità della pretesa – che la ragione creditoria, per la cui tutela si agisce in re- vocatoria, nel presente processo risulta incorporata nell'estratto di ruolo – versato in atti da - che costituisce idonea prova della entità e della natura del cre- Pt_2 dito vantato da parte attrice, per un importo di euro 646.493,30. 1.2. Ai fini della prova del credito nell'azione revocatoria, l'estratto di ruolo costi- tuisce fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella di pagamento e contiene tutti gli elemen- ti essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, non sussistendo pertanto un onere in capo all'agente di riscos- sione di produrre in giudizio copia integrale della cartella di pagamento, tanto più
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che nell'ambito dell'azione revocatoria la prova del credito dell'attore non deve essere necessariamente piena (cfr. Cass., n. 22464/2017).
2. Anteriorità del credito
2.1. Va specificato inoltre come il caso di specie risulti caratterizzato dal fatto che il diritto di credito è anteriore al perfezionamento dell'atto di cui si pretende la revoca, datato il giorno 7 agosto 2019. 2.2. Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momen- to in cui il credito tributario stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. Al verificarsi del presupposto di imposta, il contribuente è tenuto a liquidare il tributo dovuto, a corrisponderlo e a dare comunicazione dell'avvenuto pagamen- to: poiché l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presuppo- sti, l'attività di controllo della dichiarazione da parte dell'Amministrazione fi- nanziaria «è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione» (cfr. Cass., n. 9798/2019).
2.3. Pertanto, nel caso di specie, il sorgere del credito e la sua anteriorità vanno riferiti agli anni di imposta 2013,2014,2015, oggetto degli avvisi di accertamen- to.
3. Eventus damni
3.1. Sussiste inoltre il presupposto dell'eventus damni. Sul punto è sufficiente ri- chiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il quale ritiene che in tema di revocatoria ordinaria, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche sol- tanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficol- tà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr Cass., n.19207/2018). 3.2. Sotto il primo profilo, il debitore, con l'atto di disposizione oggetto della presente impugnativa, ha disposto di buona parte del suo patrimonio immobiliare cosicché l'atto ha integrato un obiettivo pregiudizio per i creditori, in quanto ha determinato una diminuzione quantitativa del suo patrimonio, che acquisisce par- ticolare rilevanza anche in considerazione l'entità dell'esposizione debitoria ma- turata. Sotto il secondo profilo, con riferimento dunque alla residua capacità patrimonia- le del debitore, è sufficiente considerare come “è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddi- sfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione Civile, sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767; Cass., sez II, sent. n. 1902 del 3.2.2015; Cass., ord., n.19207/2018). Onere probatorio che nella specie non è stato assolto dalle parti convenute nel presente giudizio.
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4. Consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni credito- rie 4.1. Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è richiesto quale elemento soggettivo in capo al debitore il semplice “dolo generico”, “id est la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori”, sufficien- te a far nascere nel disponente il c.d. “animus nocendi”. 4.2. La prova di tale elemento soggettivo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito che può ricorrere alle presunzioni. 4.3. In primis, la prova dell'”animus nocendi” è insita nella qualifica di socio. Gli avvisi di accertamento sono stati emessi per omesso versamento di imposte rela- tive alla società Tecnology Service S.r.l., ove il rivestiva la qua- Controparte_2 lità di socio con una partecipazione del 95%. Tale ingente quota detenuta rende altamente improbabile la mancata conoscenza del debito, con la conseguente rappresentazione del danno cagionato al creditore con l'alienazione dell'immobile.
4.4. In secondo luogo, la notifica degli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2013 e 2014, è avvenuta in data 07.01.2018. La stretta vicinanza temporale tra la notifica degli avvisi e la stipula dell'atto di trasferimento in data 07.08.2019 è valutabile senz'altro come un indice di fraudo- lenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/06/2019, n.16221: in tema dell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore ab- bia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
5. Natura dell'atto di trasferimento
5.1. Preliminarmente va acclarato come l'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, in esecuzione della convenzione negoziata assisti- ta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, considerato, che pattuizioni del genere ben possono rivelarsi lesive, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge di- sponente, visto che nessun ostacolo testuale o logico - giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi presupposti (cfr. Cass., sez. 1, 23/03/2004, n. 5741). Nel caso di specie, con accordo di separazione personale dei coniugi ex art.6, comma 2 del D.L. n. 132/2014 del 02/08/2019, provvisto di nulla-osta del P. M. presso il Tribunale di Napoli del 05/08/2019 (v. doc. n. 4) i coniugi avevano con- venuto che “a titolo di mantenimento, il sig. verserà alla sig.ra Controparte_2
, casalinga e priva di un proprio reddito, una somma mensile Controparte_3 nella misura ridotta di € 500,00 (cinquecento) con decorrenza dal 04/07/2019, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Ad integrazione di tale as- segno mensile di Euro 500,00 (cinquecento) e in sostituzione dell'assegno mensi- le dell'importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento) precedentemente richiesto dalla moglie a titolo di mantenimento, il sig. (nato a [...] il Controparte_2
03/03/1953 e residente in [...]al Vico Favorita n. 20/A - Cod. Fiscale
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con il presente atto – avente, quindi, natura compensati- C.F._1 va e lo scopo di un riequilibro patrimoniale tra i coniugi – si obbliga a trasferire alla sig.ra (nata a [...] il [...] e residente in [...]al Vicolo Favorita n. 20/A - entro e non oltre trenta giorni dal rilascio del Nulla Osta al presente accordo da parte del Procuratore della Repubblica per gli affa- ri civili presso il Tribunale di Napoli - la piena proprietà della quota, pari alla metà (50%), dal medesimo vantata sui seguenti immobili facenti parte del fab- bricato sito in Ercolano al Vico Favorita n. 20/A”.
5.2. Non può dubitarsi dell'onerosità dell'atto di trasferimento così motivato do- vendosi condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "gli ac- cordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separa- zione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazio- ne solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di pos- sibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale" (v. Cass. civ. n.217908/2019).
6. Scientia fraudis del terzo.
6.1. L'affermazione della natura onerosa dell'atto di trasferimento comporta che, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, sia necessaria la prova di un ulteriore requisito: la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio arrecato al creditore tramite l'atto di disposizione. Come per la consapevolezza del debitore, anche in questo caso la prova della scientia fraudis può essere raggiunta tramite presunzioni. 6.2. Militano in tal senso tre elementi, accuratamente evidenziati da parte attrice:
- la titolarità da parte di del 5% del capitale sociale dal 28 luglio Controparte_3
2010 (cfr. visura della società), quindi anche durante il periodo relativo agli anni di imposta evasi;
- la ricezione della notifica relativa agli avvisi di accertamento per il periodo di imposta 2013 e 2014 a mani proprie della stessa;
Controparte_3
- la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, in veste di marito e moglie, fino alla separazione formalizzata nel 2019, quindi ben cinque anni dopo il sorgere del credito del per il primo anno di imposta 2013.
La valutazione degli stessi induce a ritenere che , rispettivamente Controparte_3 nella sua qualità di socia, anche se minoritaria, e familiare del debitore principa- le, unitamente alla ricezione ad opera della stessa degli avvisi di accertamento, ben conoscesse l'esposizione debitoria della Tecnology Service S.r.l. e il pregiu- dizio generato dall'atto di trasferimento al creditore. 7. Sussistono dunque tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., sicché la domanda proposta da parte attrice deve essere accolta e per l'effetto deve dichiararsi l'ineffica- cia dell'atto dispositivo impugnato.
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Le spese di lite sono poste a carico dei soccombenti in solido, e Controparte_2
, e vengono liquidate in dispositivo, con riduzione del 30% ai Controparte_3 sensi dell'art. 4, comma 4, al DM 55/2014, tenuto conto del valore della
contro
- versia (valore allegato dalla parte che ha agito in revocatoria da € 520.001 a €
1.000.000) e dell'attività processuale espletata (ad eccezione della fase istrutto- ria), facendo applicazione dei parametri minimi, attesa la non particolare com- plessità delle questioni trattate e la natura documentale della causa. Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso ta- riffario ex art. 5, comma 1): “ai fini della liquidazione degli onorari a carico del- la parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere con- servativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assi- curare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore” (così Cass. n. 10089/2014; nello stesso senso V. Cass. 3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nel procedimento iscritto al n. 2847/2024 del ruolo gene- rale degli affari civili contenziosi, così provvede: accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di trasferimento nei confronti dell' eseguito in Controparte_5 adempimento dell'Accordo di Separazione Omologato del 06/08/2019, numero repertorio 11881/7087, trascritto in data 07/08/2019 presso l'Ufficio del Territo- rio di Napoli (Registro generale 40818, RP 31819, Presentazione n. 631, con il quale ha ceduto a la propria quota del 50% della Controparte_2 Controparte_3 proprietà degli immobili di seguito specificati:
1. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19 Particella 85 subalterno 103 cat. A2 abi- tazione di tipo civile;
consistenza 6,5 vani rendita euro 469,98 (valore ex art 79 euro 177.652,80), sito alla via FAVORITA n. 20 Ercolano interno 11 paiano 3-4;
2. Proprietà del 50 % di immobile sito nel Comune di Ercolano NA Fg 19 parti- cella 85 sub 102 cat. C 6; rendita euro 51,03 (valore ex art 79 euro 19.288,80), natura C6 - stalle, scuderie, rimesse, autorimesse sito in Ercolano alla via FA- VORITA n. 20; manda alla cancelleria la trasmissione del presente provvedimento alla conserva- toria dei registri immobiliari per gli adempimenti di competenza;
condanna, in solido, e al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_3 di lite in favore di che liquida in € 5.481,70, a Controparte_5 titolo di compenso professionale più rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre spese generali, iva e cpa se dovute per legge e in € 1.686,00, a titolo di contributo unificato. Così deciso in Napoli, 17.10.25 Il Giudice Diego Ragozini
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione della Dottoressa
[...]
, magistrato ordinario in tirocinio mirato nominato con Dm Persona_1
22.10.2024
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