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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13188 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 64811/2021 R.G. il 9.11.2021 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Angelini, giusta procura in Parte_1
calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. David Morganti, giusta procura ad lites per notaio da Persona_1
Treviso del 18.12.2014, Rep. n. 186905, Racc. n. 30367
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2021, la sig.ra , soggetto trasportato Parte_1
sull'autobus tg. FK091LV della in occasione del sinistro stradale verificatosi in data CP_2
22.9.2019, chiedeva condannarsi la e la assicuratrice CP_2 Controparte_3
della predetta, al risarcimento dei danni subiti per il complessivo importo di € 20.853,73; si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, che chiedeva il rigetto della domanda avversa o, in subordine, la liquidazione dei soli danni strettamente correlati al sinistro oggetto di causa;
nonostante regolare notifica, la CP_2
non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 1.7.2022, ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
venivano rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale per la verifica della riferibilità delle lesioni lamentate dall'attrice al sinistro oggetto di causa, nonché per la quantificazione della percentuale invalidante e delle spese sostenute;
acquisito l'elaborato peritale ed avuta la costituzione in giudizio della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e nella qualità di successore della
[...]
(in forza di atto di fusione e scissioni del 21.6.2023 per notaio Controparte_3 CP_4
da Milano), che faceva proprie tutte le richieste e conclusioni della originaria convenuta,
[...]
venivano precisate le conclusioni all'udienza del 21.3.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda risarcitoria proposta nell'ambito del presente giudizio trae origine dalle lesioni e dai relativi postumi invalidanti subiti dall'attrice (in qualità di soggetto trasportato sul bus della CP_2
tg. FK091LV) in occasione del sinistro stradale del 22.9.2019; non risultano contestate tra le parti le circostanze fattuali su cui la domanda trova il proprio fondamento, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro stradale del 22.9.2019.
Non risulta condivisibile la prospettazione difensiva offerta da parte convenuta soltanto in sede di scritti conclusionali in ordine alla qualificazione dell'evento dannoso come caso fortuito non evitabile (e, in quanto tale, non indennizzabile ai sensi dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni), dal momento che il sinistro in oggetto è stato determinato non già da un evento naturale ed imprevedibile, bensì dall'invasione della corsia di marcia dell'autobus sul quale era trasportata l'odierna attrice da parte dell'autovettura Mercedes tg. AG153HD; secondo l'insegnamento della
S.C. sul punto “…la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione
diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e
umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno
subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla
responsabilità del sinistro…” (cfr. Cass. SS.UU. n. 35318 del 30.11.2022).
E pertanto, il punto nodale ai fini della decisione della presente controversia è quello della verifica della tipologia e consistenza delle lesioni subite dall'attrice, della sussistenza del necessario nesso causale con il sinistro sopra menzionato, dell'incidenza percentuale dei postumi invalidanti e del calcolo delle spese sostenute;
nella sostanziale divergenza delle prospettazioni difensive offerte dalle parti, soccorrono gli esiti della consulenza medico – legale espletata in corso di giudizio, che ha consentito di appurare che “…trattasi di trauma a seguito di sinistro stradale in qualità di
trasportata con tipologia di lesioni in nesso cronologico e modale con il sinistro stesso. La diagnosi
clinica è la seguente: frattura XI costa lato sinistro…la lesione di tipologia fratturativa ha causato
dei postumi permanenti che, adottando a prioritario riferimento i parametri vigenti introdotti
prendendo in riferimento sia della Legge 57/01 che dalle Tabelle “barème”, sono orientativamente
valutabili nella misura del 3% (tre per cento) di IP (Invalidità Permanente), coincidente con il
Danno Biologico, con una valutazione di ITA nella misura di gg. 20 (venti) e di ITP nella misura di
gg. 10 (dieci). Non sono state prodotte in atti spese sostenute dalla periziata a seguito del sinistro
per cui è causa, ed inoltre essendo ad oggi i postumi accertati stabilizzati, non si ritengono
opportune eventuali spese mediche future poiché, non vi è possibilità di miglioramento dello stato
di salute della periziata nel caso si sottoponesse ad interventi chirurgici e/o protesici a carico del
distretto anatomico interessato dall' evento lesivo in esame nel presente giudizio…”; sono queste le conclusioni rassegnate dal consulente a seguito di completa ed esaustiva disamina e che questo giudice ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.
E, pertanto, in applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005 per la liquidazione del danno biologico e tenuto conto delle percentuali di invalidità come accertate dal
CTU, spetta all'attrice l'importo di € 2.705,00 in relazione all'invalidità permanente del 3%,
l'importo di € 1.920,00 per l'invalidità temporanea assoluta e l'importo di € 480,00 per l'invalidità
temporanea parziale, per un totale di € 5.105,00 (la domanda ha ad oggetto il risarcimento dei soli danni fisici occorsi alla sig.ra in occasione del sinistro per cui è causa); su detto Pt_1
importo devono essere conteggiati gli interessi legali (in assenza di qualsivoglia domanda relativa ad interessi compensativi) a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, mentre non risulta dovuta la rivalutazione monetaria “…essendo stata quantificata “all'attualità” la somma dovuta a
titolo di risarcimento (sicché non avrebbe avuto ragione d'essere la funzione di “reintegrazione”
del valore del bene perduto, propria della rivalutazione…” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ord. n. 10376
del 17.4.2024).
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico delle parti convenute, in ragione della loro soccombenza;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1
atto di citazione notificato in data 21.10.2021 nei confronti della e Controparte_1
della in persona dei legali rappresentanti pro tempore, ogni altra istanza ed CP_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna la e la Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in solido CP_2
tra loro ed in favore di parte attrice, del complessivo importo di € 5.105,00, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) condanna le convenute al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
1.700,00 in favore dell'avv. Francesco Angelini per dichiarato anticipo, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge;
---
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute.---
Roma, 26.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi