CA
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 328/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.328/23
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo D'Onofrio e Nicola D'Onofrio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, Piazza Piedigrotta n.9, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Francesco Fiore ed elettivamente domiciliata presso il suo sito in Nola (NA),
Via On. Le F. Napolitano n.64, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
e nei confronti di
e per essa oggi Controparte_2 Controparte_3 [...] seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/22, nella Controparte_4 sua qualità di procuratore con rappresentanza, quest'ultima in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente Controparte_5
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Bertoloni n.29, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.288/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza del Tribunale di Terni n.288/23, pubblicata il 2/5/23, RG n.1103/19, repertorio n.617/23 del 2/5/23, previa conferma della responsabilità dei convenuti per i fatti innanzi esposti:
Dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato in data 19/5/10 per assenza di causa;
Per l'effetto, accogliere l'opposizione della società con revoca del decreto ingiuntivo nei Parte_1
confronti della medesima, perché nulla è dovuto dalla esponente per i titoli di cui al decreto ingiuntivo;
Condannare la società , unitamente alla , o chi per CP_2 Controparte_6 esse sarà ritenuto responsabile, al pagamento dell'importo di euro 192.912,78 a titolo di ripetizione delle rate del mutuo versate dalla società , somma comprensiva di sorta capitale ed interessi;
Pt_1
Condannare la , unitamente alla , alla cancellazione CP_2 Controparte_6
del nominativo della dalla Centrale Rischi;
Parte_1
Condannare, infine, le società appellate, o chi per esse sarà ritenuto responsabile, al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo.
In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga necessario si chiede ammettere CTU per accertare la insussistenza delle pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo opposto con l'analisi della copiosa documentazione depositata dalla concludente nel secondo termine, dell'art.183, co.6, dalla società appellante. In ogni caso vinte le spese.”.
Per (di seguito breviter : Controparte_1 P_
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,:
Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.288/23, pubblicata in data 22/5/23, resa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore, Dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese di causa.”.
Per (di seguito breviter ): Controparte_2 CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,:
Rigettare l'appello proposto con atto notificato il 4/6/23 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.288/23 pubblicata il 22/5/23 dal Tribunale di Terni;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.”.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 3/7/24 si era costituito in giudizio, per la suddetta società, l'Avv. , riportandosi a tutti gli atti difensivi depositati in Controparte_5 giudizio ed alle memorie autorizzate depositate nel fascicolo telematico. Infine, all'udienza del
17/1/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e aveva rigettato la richiesta istruttoria di ammissione della CTU;
successivamente, con ordinanza in data
7/4/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che con ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo , in qualità di cessionaria del credito controverso cedutole dalla aveva CP_2 P_ dedotto che: con scrittura privata del 19/5/10, l'istituto di credito cedente aveva concesso alla CP_8
(ora un finanziamento pari ad euro 1.100.000,00, da rimborsare in cinque anni
[...] Parte_1
mediante il pagamento di n.10 rate semestrali comprensive di capitale ed interessi (al tasso del 3,74% per gli interessi preammortamento e a tasso variabile per gli interessi corrispettivi) da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno;
gli interessi moratori erano stati convenuti nella misura degli interessi corrispettivi, con una maggiorazione di 3 punti percentuali;
a garanzia dell'adempimento aveva rilasciato una fideiussione omnibus sino all'importo di Parte_2
euro 2.200.000,00 e che, a seguito di una sospensione concordata di due mesi del pagamento del capitale (cfr. scrittura del 17/10/11), la durata dell'ammortamento era stata concordemente prorogata di un anno, fissando la nuova scadenza al 30/6/17 (cfr. scrittura del 24/9/12).
Ciò premesso - riferiva, ancora, la – la cessionaria aveva lamentato che essa si era resa Pt_1 inadempiente rispetto all'obbligazione restitutoria, chiedendo l'emissione di un D.I. per il pagamento dell'importo complessivo dovuto di euro 1.140.248,96 (a titolo di capitale residuo, relativi interessi, rate scadute e non pagate al 3/10/16 e relativi interessi di mora) sia nei suoi confronti sia nei confronti dell' ; in data 18/2/19 il Tribunale di Terni emetteva quindi nei confronti dei coobbligati in Pt_2
solido il D.I. n.166/19, provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, per euro 1.140.248,96 che veniva notificato in data 18/3/19 agli ingiunti, che si opponevano tempestivamente allo stesso con atto notificato il 24/4/19.
Parte opponente riferiva quindi che, a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto: la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa in concreto atteso che le somme erogate erano destinate a coprire passività dei conti correnti ordinari n.55293/61 e n.3362/82 e dei conti anticipi collegati;
il carattere indebito di tale esposizione debitoria risultante dall'applicazione di clausole nulle (a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo, interessi ultra-legali ed usurari, oneri non pattuiti); la nullità della fideiussione prestata dall' per inesistenza dell'obbligazione garantita;
Pt_2
l'illegittimità della segnalazione dei nominativi di essi opponenti alla Centrale dei Rischi. Gli opponenti evidenziavano quindi di aver concluso chiedendo, in via principale, revocarsi il D.I. opposto perché nullo ed infondato e, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità sia del contratto di mutuo sottoscritto il 19/5/10 sia della fideiussione, nonché, previa rideterminazione dei rapporti di dare/avere relativi ai conti correnti e ai conti anticipi intercorsi tra la la , condannarsi P_ Pt_1
la , unitamente alla in qualità di terza chiamata, al pagamento della somma di CP_2 P_ euro 594.046,96 quale saldo a credito spettante alla società correntista, nonché dell'importo di euro
192.912,78 a titolo di restituzione di alcune rate del mutuo versate dalla mutuataria;
da ultimo, sempre in via riconvenzionale, gli opponenti chiedevano condannarsi la cessionaria, unitamente alla cedente, alla cancellazione dei propri nominativi dalla Centrale Rischi.
La dava poi atto che si era costituita in giudizio la , evidenziando anzitutto che le Pt_1 CP_2
domande riconvenzionali relative ai contratti di conto corrente e conto anticipi erano già oggetto di un giudizio pendente avanti il Tribunale di Napoli – rispetto alle quali chiedeva dichiararsi la litispendenza ovvero, in via subordinata, rigettarsi le stesse in quanto infondate in fatto e in diritto – sicché la causa petendi posta a fondamento del D.I. era circoscritta al solo contratto di mutuo del
19/5/10, a nulla rilevando gli altri rapporti intercorsi tra la e la banca cedente. La cessionaria Pt_1
contestava poi tutte le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo, più nel dettaglio, che: quanto alla validità del negozio, il contratto di mutuo era sorretto da una causa in concreto e che non sussisteva un collegamento negoziale tra il finanziamento ed i contratti di conto corrente;
il finanziamento non poteva qualificarsi come un mutuo di scopo in difetto di un riscontro documentale nel corpo del contratto;
a seguito dell'accreditamento dell'importo finanziato, la correntista aveva fatto uso dell'importo mutuato per causali estranee al pagamento dei pregressi debiti esistenti nei confronti dell'istituto di credito, sicché la scelta della di destinare Pt_1 parte della somma erogata al ripianamento dell'esposizione debitoria pregressa esistente con l'istituto di credito non rendeva invalido il mutuo;
con riferimento alla garanzia personale assunta dall' rilevava che il garante aveva espressamente dispensato la banca dall'onere di agire nei Pt_2 termini previsti dall'art.1957 cc e che si era impegnato al pagamento immediato del debito, a semplice richiesta dell'istituto di credito. Precisava poi la società correntista che la , dopo aver CP_2 contestato la legittimazione del garante a sollevare altre eccezioni che non fossero l'exceptio doli, aveva concluso chiedendo respingersi l'opposizione e confermarsi il D.I. n.166/19, con vittoria delle spese di lite.
Infine, la società Geta, aggiungeva che, con ordinanza del 23/12/19, il Tribunale aveva autorizzato la chiamata in causa della la quale, costituitasi in quella sede, si era associata nel merito alle P_
su esposte deduzioni della , dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande CP_2
formulate dagli opponenti anche nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli e chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi la litispendenza in relazione alle domande relative ai rapporti di conto corrente ed anticipi già oggetto del giudizio pendente al Tribunale di Napoli e, in via principale, rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza – escussi i testimoni all'udienza del 20/10/21, accettata da parte della la rinuncia agli atti ex art.306 cpc del garante, accolta l'eccezione di CP_2
litispendenza formulata da parte opposta e dalla terza chiamata e disposta la separazione dal presente giudizio della causa inerente alle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente – disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuiva:
“Dichiara cessata la materia del contendere tra , e Parte_2 Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente Controparte_9
alla posizione di;
Parte_2
Rigetta l'opposizione spiegata dalla e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
Compensa integralmente le spese di lite tra , e Parte_2 Controparte_2 [...]
Controparte_9
Condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_9
delle spese di lite della presente opposizione, che liquida, per ciascuna parte, in euro
[...]
4.712,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e CPA.”.
Orbene, la , in particolare, con i due motivi di gravame impugnava la sentenza di I grado sia Pt_1 nella parte in cui il Tribunale, con violazione dell'art.112 cpc, si era limitato a ricostruire i presupposti del c.d. mutuo di scopo, senza nulla riferire sulla domanda, seppur tempestivamente proposta, di nullità del mutuo in ragione della mancanza di causa in concreto sia nella parte in cui aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria di cui al D.I. opposto con violazione degli artt.1325, 1428 e 2697 cc, evidenziando che: tra il mutuo e i richiamati conti correnti sussisteva un collegamento funzionale che emergeva, a suo dire, dalla prova testimoniale espletata e dai documenti depositati nel giudizio di I grado;
il finanziamento era nato dall'esigenza di ripianare un'inesistente situazione debitoria stanti gli addebiti illegittimi effettuati dall'istituto di credito, come statuito dal Tribunale di Napoli (cfr. sent. n.411/23, passata in giudicato, che aveva riconosciuto un credito dell'odierna appellante di euro
282.408,50 oltre interessi). Per gli indicati motivi concludeva pertanto come sopra.
La e la dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 CP_2 P_
e 348 bis cpc, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda di nullità del mutuo per carenza di causa in concreto ed aveva concluso per la validità del contratto de quo. Quanto al secondo motivo di appello, le odierne appellate hanno dedotto che il Giudice di primo grado, dopo aver concluso che il contratto di mutuo in esame non era qualificabile come un mutuo di scopo, aveva correttamente condiviso quel principio secondo il quale il contratto di mutuo può essere preordinato a soddisfare precedenti posizioni debitorie, precisando che: se è vero che il Tribunale di Napoli aveva accertato l'inesistenza delle passività contabilizzate dalla banca al momento della stipula del mutuo, avendo accertato addirittura un saldo creditore di euro 282.408,50, relativo al conto corrente n.55293 e ad altri conti, è pure vero tale saldo derivava esclusivamente dell'accredito della somma mutuata (se non vi fosse stato l'accredito sul detto conto corrente della somma mutuata pari ad euro 1.096.680,13, il saldo dello stesso conto corrente sarebbe stato sicuramente negativo, quanto meno per euro
814.271,60); nel contratto di finanziamento per cui è causa la parte mutuataria aveva chiesto un finanziamento da destinare a liquidità aziendale e la parte mutuante aveva dichiarato la disponibilità ad effettuare il finanziamento da destinare allo scopo indicato;
nessun riferimento veniva invece fatto ad un contratto di conto corrente ed alle sue passività. Quanto, infine, alla domanda di ripetizione della somma di euro 192.912,78 a titolo di restituzione delle rate di mutuo versate dalla , parte Pt_1 appellata ne ha ribadito l'infondatezza. Hanno quindi chiesto l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata.
Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza proposta dalle odierne appellate in ordine alla dedotta inammissibilità ex art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire la dichiarazione della nullità del mutuo stante la mancanza di causa concreta e del collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e i contratti di conto corrente, nonché la revoca del D.I. opposto – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Devesi anzitutto rilevare che il Giudice di I grado in effetti aveva solo argomentato in merito alla legittimità dei mutui eventualmente concessi per ripianare passività effettivamente esistenti su dei conti correnti mentre non si era pronunciato sulla specifica domanda di nullità – ritualmente proposta CP_ dalla con l'atto di opposizione a – del mutuo erogato dalla per assenza di causa Pt_1 P_
in concreto essendo il finanziamento in questione finalizzato a ripianare passività inesistenti in quanto frutto di addebiti illegittimi. Ed invero, il Tribunale aveva motivato soltanto circa il fatto che, al di là dell'ipotesi del c.d. mutuo di scopo, la destinazione delle somme finanziate ad una finalità diversa da quella pattuita non può incidere sulla validità contrattuale per mancanza di causa ex art.1418 cc: ebbene, se è vero che il c.d. mutuo di scopo è valido anche se concesso con l'accordo che il mutuatario si serva della somma erogata, o di parte di essa, per sanare una pregressa esposizione debitoria nei confronti del medesimo mutuante - risultando la datio rei integrata dall'accreditamento sul conto corrente, ciò determinando il passaggio, per quanto momentaneo, della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario (cfr. Cass. civ., sent. n.23149/22 e ord. n.37654/21) e che si configura soltanto quando concorrono due requisiti, la c.d. clausola di destinazione e l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario – nondimeno è vero che tali principi trovano applicazione soltanto laddove si tratti di passività esistenti laddove invece nella specie il Tribunale di Napoli con la sent. n.411/23 (non allegata agli atti del presente giudizio ma il cui passaggio in giudicato è circostanze rimasta incontestata) aveva riconosciuto che, all'esito del ricalcolo in quella sede effettuato, il saldo del conto era a credito dell'odierna appellante per euro
282.408,50 oltre interessi.
Ciò nonostante, pur tuttavia, la censura è infondata dato che nel caso di specie non si configura comunque alcun mutuo di scopo. La Corte osserva infatti che nel contratto di mutuo si legge che
“…la parte mutuataria ha chiesto alla banca un finanziamento da destinare a liquidità aziendale;
la banca è disposta ad effettuare il finanziamento richiesto dalla parte mutuataria da destinare allo scopo di cui sopra…” (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta ), sicché nel CP_2
documento contrattuale era stata espressamente indicata la finalità del mutuo stipulato. Ebbene, giova in primis puntualizzare come la prova testimoniale assunta in I grado (cfr. ordinanza del 22/3/21 e verbale d'udienza del 20/10/21) era in realtà inammissibile ex art.2722 cc – inammissibilità espressamente eccepita sia dalla che dalla con la terza memoria CP_2 P_
istruttoria (cfr. fascicolo I grado) – in quanto volta a provare fatti contrari al contenuto del contratto, nello specifico una finalità diversa da quella da esso risultante: ed invero il concetto di “liquidità aziendale” richiamato quale scopo del mutuo (riferibile, a titolo esemplificativo, ad un'esigenza della correntista di effettuare investimenti, pagare fornitori o quant'altro, attività, queste, ordinarie in una società) non può comprendere, di per sé, anche il ripianamento delle esposizioni debitorie di un conto corrente, quest'ultima essendo una particolare, diversa, finalità di carattere straordinario – in alcun modo menzionata nel contratto per cui è causa – che come tale non può ritenersi certamente ricompresa nel concetto di cui sopra.
Peraltro, devesi osservare che spesso le società possono avere conti correnti aperti presso più banche sicché anche ove nel contratto fosse stato previsto (e non lo era) lo scopo di ripianare passività di conto corrente, in assenza di precise indicazioni contrattuali in contrario, non potrebbe nemmeno darsi per scontato che le passività in questione debbano essere proprio quelle riferibili alla banca che concede il mutuo, sicché non sarebbe comunque identificabile uno scopo comune a quest'ultima.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.328/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla e Controparte_2
dalla nel presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_9
rispettivamente in euro 6.500,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15/5/25. La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.328/23
Tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Angelo D'Onofrio e Nicola D'Onofrio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli, Piazza Piedigrotta n.9, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Francesco Fiore ed elettivamente domiciliata presso il suo sito in Nola (NA),
Via On. Le F. Napolitano n.64, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
e nei confronti di
e per essa oggi Controparte_2 Controparte_3 [...] seguito di atto di fusione per incorporazione del 23/11/22, nella Controparte_4 sua qualità di procuratore con rappresentanza, quest'ultima in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente Controparte_5
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Bertoloni n.29, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore Appellata
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.288/23
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza del Tribunale di Terni n.288/23, pubblicata il 2/5/23, RG n.1103/19, repertorio n.617/23 del 2/5/23, previa conferma della responsabilità dei convenuti per i fatti innanzi esposti:
Dichiarare nullo il contratto di mutuo stipulato in data 19/5/10 per assenza di causa;
Per l'effetto, accogliere l'opposizione della società con revoca del decreto ingiuntivo nei Parte_1
confronti della medesima, perché nulla è dovuto dalla esponente per i titoli di cui al decreto ingiuntivo;
Condannare la società , unitamente alla , o chi per CP_2 Controparte_6 esse sarà ritenuto responsabile, al pagamento dell'importo di euro 192.912,78 a titolo di ripetizione delle rate del mutuo versate dalla società , somma comprensiva di sorta capitale ed interessi;
Pt_1
Condannare la , unitamente alla , alla cancellazione CP_2 Controparte_6
del nominativo della dalla Centrale Rischi;
Parte_1
Condannare, infine, le società appellate, o chi per esse sarà ritenuto responsabile, al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo.
In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga necessario si chiede ammettere CTU per accertare la insussistenza delle pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo opposto con l'analisi della copiosa documentazione depositata dalla concludente nel secondo termine, dell'art.183, co.6, dalla società appellante. In ogni caso vinte le spese.”.
Per (di seguito breviter : Controparte_1 P_
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,:
Rigettare l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.288/23, pubblicata in data 22/5/23, resa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica nella persona del giudice istruttore, Dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese di causa.”.
Per (di seguito breviter ): Controparte_2 CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,:
Rigettare l'appello proposto con atto notificato il 4/6/23 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.288/23 pubblicata il 22/5/23 dal Tribunale di Terni;
Condannare parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.”.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 3/7/24 si era costituito in giudizio, per la suddetta società, l'Avv. , riportandosi a tutti gli atti difensivi depositati in Controparte_5 giudizio ed alle memorie autorizzate depositate nel fascicolo telematico. Infine, all'udienza del
17/1/24 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e aveva rigettato la richiesta istruttoria di ammissione della CTU;
successivamente, con ordinanza in data
7/4/24 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che con ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo , in qualità di cessionaria del credito controverso cedutole dalla aveva CP_2 P_ dedotto che: con scrittura privata del 19/5/10, l'istituto di credito cedente aveva concesso alla CP_8
(ora un finanziamento pari ad euro 1.100.000,00, da rimborsare in cinque anni
[...] Parte_1
mediante il pagamento di n.10 rate semestrali comprensive di capitale ed interessi (al tasso del 3,74% per gli interessi preammortamento e a tasso variabile per gli interessi corrispettivi) da pagarsi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno;
gli interessi moratori erano stati convenuti nella misura degli interessi corrispettivi, con una maggiorazione di 3 punti percentuali;
a garanzia dell'adempimento aveva rilasciato una fideiussione omnibus sino all'importo di Parte_2
euro 2.200.000,00 e che, a seguito di una sospensione concordata di due mesi del pagamento del capitale (cfr. scrittura del 17/10/11), la durata dell'ammortamento era stata concordemente prorogata di un anno, fissando la nuova scadenza al 30/6/17 (cfr. scrittura del 24/9/12).
Ciò premesso - riferiva, ancora, la – la cessionaria aveva lamentato che essa si era resa Pt_1 inadempiente rispetto all'obbligazione restitutoria, chiedendo l'emissione di un D.I. per il pagamento dell'importo complessivo dovuto di euro 1.140.248,96 (a titolo di capitale residuo, relativi interessi, rate scadute e non pagate al 3/10/16 e relativi interessi di mora) sia nei suoi confronti sia nei confronti dell' ; in data 18/2/19 il Tribunale di Terni emetteva quindi nei confronti dei coobbligati in Pt_2
solido il D.I. n.166/19, provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, per euro 1.140.248,96 che veniva notificato in data 18/3/19 agli ingiunti, che si opponevano tempestivamente allo stesso con atto notificato il 24/4/19.
Parte opponente riferiva quindi che, a fondamento dell'opposizione, aveva dedotto: la nullità del contratto di mutuo per carenza di causa in concreto atteso che le somme erogate erano destinate a coprire passività dei conti correnti ordinari n.55293/61 e n.3362/82 e dei conti anticipi collegati;
il carattere indebito di tale esposizione debitoria risultante dall'applicazione di clausole nulle (a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo, interessi ultra-legali ed usurari, oneri non pattuiti); la nullità della fideiussione prestata dall' per inesistenza dell'obbligazione garantita;
Pt_2
l'illegittimità della segnalazione dei nominativi di essi opponenti alla Centrale dei Rischi. Gli opponenti evidenziavano quindi di aver concluso chiedendo, in via principale, revocarsi il D.I. opposto perché nullo ed infondato e, in via riconvenzionale, dichiararsi la nullità sia del contratto di mutuo sottoscritto il 19/5/10 sia della fideiussione, nonché, previa rideterminazione dei rapporti di dare/avere relativi ai conti correnti e ai conti anticipi intercorsi tra la la , condannarsi P_ Pt_1
la , unitamente alla in qualità di terza chiamata, al pagamento della somma di CP_2 P_ euro 594.046,96 quale saldo a credito spettante alla società correntista, nonché dell'importo di euro
192.912,78 a titolo di restituzione di alcune rate del mutuo versate dalla mutuataria;
da ultimo, sempre in via riconvenzionale, gli opponenti chiedevano condannarsi la cessionaria, unitamente alla cedente, alla cancellazione dei propri nominativi dalla Centrale Rischi.
La dava poi atto che si era costituita in giudizio la , evidenziando anzitutto che le Pt_1 CP_2
domande riconvenzionali relative ai contratti di conto corrente e conto anticipi erano già oggetto di un giudizio pendente avanti il Tribunale di Napoli – rispetto alle quali chiedeva dichiararsi la litispendenza ovvero, in via subordinata, rigettarsi le stesse in quanto infondate in fatto e in diritto – sicché la causa petendi posta a fondamento del D.I. era circoscritta al solo contratto di mutuo del
19/5/10, a nulla rilevando gli altri rapporti intercorsi tra la e la banca cedente. La cessionaria Pt_1
contestava poi tutte le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo, più nel dettaglio, che: quanto alla validità del negozio, il contratto di mutuo era sorretto da una causa in concreto e che non sussisteva un collegamento negoziale tra il finanziamento ed i contratti di conto corrente;
il finanziamento non poteva qualificarsi come un mutuo di scopo in difetto di un riscontro documentale nel corpo del contratto;
a seguito dell'accreditamento dell'importo finanziato, la correntista aveva fatto uso dell'importo mutuato per causali estranee al pagamento dei pregressi debiti esistenti nei confronti dell'istituto di credito, sicché la scelta della di destinare Pt_1 parte della somma erogata al ripianamento dell'esposizione debitoria pregressa esistente con l'istituto di credito non rendeva invalido il mutuo;
con riferimento alla garanzia personale assunta dall' rilevava che il garante aveva espressamente dispensato la banca dall'onere di agire nei Pt_2 termini previsti dall'art.1957 cc e che si era impegnato al pagamento immediato del debito, a semplice richiesta dell'istituto di credito. Precisava poi la società correntista che la , dopo aver CP_2 contestato la legittimazione del garante a sollevare altre eccezioni che non fossero l'exceptio doli, aveva concluso chiedendo respingersi l'opposizione e confermarsi il D.I. n.166/19, con vittoria delle spese di lite.
Infine, la società Geta, aggiungeva che, con ordinanza del 23/12/19, il Tribunale aveva autorizzato la chiamata in causa della la quale, costituitasi in quella sede, si era associata nel merito alle P_
su esposte deduzioni della , dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle domande CP_2
formulate dagli opponenti anche nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli e chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi la litispendenza in relazione alle domande relative ai rapporti di conto corrente ed anticipi già oggetto del giudizio pendente al Tribunale di Napoli e, in via principale, rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte, con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni con l'impugnata sentenza – escussi i testimoni all'udienza del 20/10/21, accettata da parte della la rinuncia agli atti ex art.306 cpc del garante, accolta l'eccezione di CP_2
litispendenza formulata da parte opposta e dalla terza chiamata e disposta la separazione dal presente giudizio della causa inerente alle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente – disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuiva:
“Dichiara cessata la materia del contendere tra , e Parte_2 Controparte_2 [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente Controparte_9
alla posizione di;
Parte_2
Rigetta l'opposizione spiegata dalla e, per l'effetto, conferma nei suoi confronti il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto;
Compensa integralmente le spese di lite tra , e Parte_2 Controparte_2 [...]
Controparte_9
Condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 Controparte_2 Controparte_9
delle spese di lite della presente opposizione, che liquida, per ciascuna parte, in euro
[...]
4.712,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e CPA.”.
Orbene, la , in particolare, con i due motivi di gravame impugnava la sentenza di I grado sia Pt_1 nella parte in cui il Tribunale, con violazione dell'art.112 cpc, si era limitato a ricostruire i presupposti del c.d. mutuo di scopo, senza nulla riferire sulla domanda, seppur tempestivamente proposta, di nullità del mutuo in ragione della mancanza di causa in concreto sia nella parte in cui aveva ritenuto fondata la pretesa creditoria di cui al D.I. opposto con violazione degli artt.1325, 1428 e 2697 cc, evidenziando che: tra il mutuo e i richiamati conti correnti sussisteva un collegamento funzionale che emergeva, a suo dire, dalla prova testimoniale espletata e dai documenti depositati nel giudizio di I grado;
il finanziamento era nato dall'esigenza di ripianare un'inesistente situazione debitoria stanti gli addebiti illegittimi effettuati dall'istituto di credito, come statuito dal Tribunale di Napoli (cfr. sent. n.411/23, passata in giudicato, che aveva riconosciuto un credito dell'odierna appellante di euro
282.408,50 oltre interessi). Per gli indicati motivi concludeva pertanto come sopra.
La e la dopo aver eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 CP_2 P_
e 348 bis cpc, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che il Tribunale aveva ritenuto infondata la domanda di nullità del mutuo per carenza di causa in concreto ed aveva concluso per la validità del contratto de quo. Quanto al secondo motivo di appello, le odierne appellate hanno dedotto che il Giudice di primo grado, dopo aver concluso che il contratto di mutuo in esame non era qualificabile come un mutuo di scopo, aveva correttamente condiviso quel principio secondo il quale il contratto di mutuo può essere preordinato a soddisfare precedenti posizioni debitorie, precisando che: se è vero che il Tribunale di Napoli aveva accertato l'inesistenza delle passività contabilizzate dalla banca al momento della stipula del mutuo, avendo accertato addirittura un saldo creditore di euro 282.408,50, relativo al conto corrente n.55293 e ad altri conti, è pure vero tale saldo derivava esclusivamente dell'accredito della somma mutuata (se non vi fosse stato l'accredito sul detto conto corrente della somma mutuata pari ad euro 1.096.680,13, il saldo dello stesso conto corrente sarebbe stato sicuramente negativo, quanto meno per euro
814.271,60); nel contratto di finanziamento per cui è causa la parte mutuataria aveva chiesto un finanziamento da destinare a liquidità aziendale e la parte mutuante aveva dichiarato la disponibilità ad effettuare il finanziamento da destinare allo scopo indicato;
nessun riferimento veniva invece fatto ad un contratto di conto corrente ed alle sue passività. Quanto, infine, alla domanda di ripetizione della somma di euro 192.912,78 a titolo di restituzione delle rate di mutuo versate dalla , parte Pt_1 appellata ne ha ribadito l'infondatezza. Hanno quindi chiesto l'integrale rigetto del gravame in quanto infondato sia in fatto sia in diritto, con conferma della sentenza gravata.
Osserva la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, pur conducendo ad una soluzione chiara della vicenda, implica comunque attività valutative ed interpretative su cui è possibile controvertere.
Deve poi rigettarsi l'ulteriore doglianza proposta dalle odierne appellate in ordine alla dedotta inammissibilità ex art.342 cpc, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire la dichiarazione della nullità del mutuo stante la mancanza di causa concreta e del collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e i contratti di conto corrente, nonché la revoca del D.I. opposto – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Devesi anzitutto rilevare che il Giudice di I grado in effetti aveva solo argomentato in merito alla legittimità dei mutui eventualmente concessi per ripianare passività effettivamente esistenti su dei conti correnti mentre non si era pronunciato sulla specifica domanda di nullità – ritualmente proposta CP_ dalla con l'atto di opposizione a – del mutuo erogato dalla per assenza di causa Pt_1 P_
in concreto essendo il finanziamento in questione finalizzato a ripianare passività inesistenti in quanto frutto di addebiti illegittimi. Ed invero, il Tribunale aveva motivato soltanto circa il fatto che, al di là dell'ipotesi del c.d. mutuo di scopo, la destinazione delle somme finanziate ad una finalità diversa da quella pattuita non può incidere sulla validità contrattuale per mancanza di causa ex art.1418 cc: ebbene, se è vero che il c.d. mutuo di scopo è valido anche se concesso con l'accordo che il mutuatario si serva della somma erogata, o di parte di essa, per sanare una pregressa esposizione debitoria nei confronti del medesimo mutuante - risultando la datio rei integrata dall'accreditamento sul conto corrente, ciò determinando il passaggio, per quanto momentaneo, della somma nella disponibilità giuridica del mutuatario (cfr. Cass. civ., sent. n.23149/22 e ord. n.37654/21) e che si configura soltanto quando concorrono due requisiti, la c.d. clausola di destinazione e l'esistenza di un interesse alla destinazione delle somme erogate sia in capo al mutuante che al mutuatario – nondimeno è vero che tali principi trovano applicazione soltanto laddove si tratti di passività esistenti laddove invece nella specie il Tribunale di Napoli con la sent. n.411/23 (non allegata agli atti del presente giudizio ma il cui passaggio in giudicato è circostanze rimasta incontestata) aveva riconosciuto che, all'esito del ricalcolo in quella sede effettuato, il saldo del conto era a credito dell'odierna appellante per euro
282.408,50 oltre interessi.
Ciò nonostante, pur tuttavia, la censura è infondata dato che nel caso di specie non si configura comunque alcun mutuo di scopo. La Corte osserva infatti che nel contratto di mutuo si legge che
“…la parte mutuataria ha chiesto alla banca un finanziamento da destinare a liquidità aziendale;
la banca è disposta ad effettuare il finanziamento richiesto dalla parte mutuataria da destinare allo scopo di cui sopra…” (cfr. allegati alla comparsa di costituzione e risposta ), sicché nel CP_2
documento contrattuale era stata espressamente indicata la finalità del mutuo stipulato. Ebbene, giova in primis puntualizzare come la prova testimoniale assunta in I grado (cfr. ordinanza del 22/3/21 e verbale d'udienza del 20/10/21) era in realtà inammissibile ex art.2722 cc – inammissibilità espressamente eccepita sia dalla che dalla con la terza memoria CP_2 P_
istruttoria (cfr. fascicolo I grado) – in quanto volta a provare fatti contrari al contenuto del contratto, nello specifico una finalità diversa da quella da esso risultante: ed invero il concetto di “liquidità aziendale” richiamato quale scopo del mutuo (riferibile, a titolo esemplificativo, ad un'esigenza della correntista di effettuare investimenti, pagare fornitori o quant'altro, attività, queste, ordinarie in una società) non può comprendere, di per sé, anche il ripianamento delle esposizioni debitorie di un conto corrente, quest'ultima essendo una particolare, diversa, finalità di carattere straordinario – in alcun modo menzionata nel contratto per cui è causa – che come tale non può ritenersi certamente ricompresa nel concetto di cui sopra.
Peraltro, devesi osservare che spesso le società possono avere conti correnti aperti presso più banche sicché anche ove nel contratto fosse stato previsto (e non lo era) lo scopo di ripianare passività di conto corrente, in assenza di precise indicazioni contrattuali in contrario, non potrebbe nemmeno darsi per scontato che le passività in questione debbano essere proprio quelle riferibili alla banca che concede il mutuo, sicché non sarebbe comunque identificabile uno scopo comune a quest'ultima.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata;
quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del medio grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.328/23
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Condanna la stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla e Controparte_2
dalla nel presente grado di giudizio, che si liquidano Controparte_9
rispettivamente in euro 6.500,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 15/5/25. La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini