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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2024, n. 7289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7289 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione undicesima
In persona del giudice onorario Dott.ssa Monica Vanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione all'udienza in data 20 dicembre
2023 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio Del
Re n. 12, presso lo studio dell'avv. Rosaria Maria Rita Zito che la rappresenta e difende, giusta delega estesa a margine del ricorso introduttivo.
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in C.F._2
Roma, Via Pompeo Neri n. 10.
CONVENUTA-CONTUMACE CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre 2023, il procuratore di parte attrice concludeva come da relativo verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, chiedeva, previo accertamento dell'espletamento dell'attività professionale eseguita dalla ricorrente, la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 60.000,00 per l'attività di consulente di parte svolta in favore della medesima convenuta nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato con il sig. Persona_1
rimaneva contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio veniva disposto il mutamento del rito ai sensi del II comma di cui all'art. 702 bis c.p.c..
Esaurita l'istruttoria, all'udienza cartolare del 20 dicembre 2023, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni, come da relativo verbale in atti e la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, concessi i termini di legge, ex art 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
All'esito delle emergenze istruttorie e della documentazione in atti versata, è risultato, infatti, provato sia il conferimento dell'incarico di consulente di parte a sia l'espletamento dell'attività svolta da quest'ultima in Parte_1
favore della convenuta nel procedimento avente Nrg. 69229/13, avente ad oggetto la ricostruzione della situazione patrimoniale dell'ex coniuge al fine di quantificare l'entità dell'assegno divorzile.
L'attività professionale svolta da risulta debitamente Parte_1
comprovata mediante la produzione della documentazione e delle osservazioni relativi alla consulenza in atti depositata, dalla corrispondenza tra le parti intercorsa, dalla richiesta di pagamento del 3 febbraio 2018, dei solleciti di pagamento e dalla diffida dell'11.03.2019 rimasti privi di riscontro alcuno (vedi docc. fascicolo parte attrice).
Nessuna risultanza probatoria di segno contrario, rispetto a quelle innanzi indicate, risulta in atti, avendo la convenuta deciso, con la sua scelta di non costituirsi in giudizio, di non contrastare la ricostruzione dei fatti svolta dall'attore;
Tenuto, pertanto, conto dell'attività svolta da e di quanto Parte_1
previsto nel D.M. n. 140/2012, può ritenersi congrua la somma complessiva ivi richiesta di €. 60.000,00.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, deve Controparte_1
ertanto, essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di
€. 60.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA
al pagamento, in favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
60.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino al saldo effettivo.
CONDANNA
La convenuta a rimborsare, le spese processuali anticipate dall'attrice, liquidate in complessivi €. 7.431,50 di cui €. 379,50 per spese ed € 7.052,00 per spettanze, oltre rimborso spese generali C.A.P. ed I.V.A. se dovuta;
spese da distrarsi in favore dell'avv. Rosaria Maria Rita Zito dichiaratasi antistataria nel ricorso introduttivo.
Roma, lì 28 aprile 2024.
Il Giudice onorario
Monica Vanni
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione undicesima
In persona del giudice onorario Dott.ssa Monica Vanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41318 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 assunta in decisione all'udienza in data 20 dicembre
2023 e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Antonio Del
Re n. 12, presso lo studio dell'avv. Rosaria Maria Rita Zito che la rappresenta e difende, giusta delega estesa a margine del ricorso introduttivo.
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in C.F._2
Roma, Via Pompeo Neri n. 10.
CONVENUTA-CONTUMACE CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre 2023, il procuratore di parte attrice concludeva come da relativo verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto, chiedeva, previo accertamento dell'espletamento dell'attività professionale eseguita dalla ricorrente, la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di € 60.000,00 per l'attività di consulente di parte svolta in favore della medesima convenuta nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contrato con il sig. Persona_1
rimaneva contumace. Controparte_1
Nel corso del giudizio veniva disposto il mutamento del rito ai sensi del II comma di cui all'art. 702 bis c.p.c..
Esaurita l'istruttoria, all'udienza cartolare del 20 dicembre 2023, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni, come da relativo verbale in atti e la causa veniva, pertanto, trattenuta in decisione, concessi i termini di legge, ex art 190 cod. proc. civ., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
All'esito delle emergenze istruttorie e della documentazione in atti versata, è risultato, infatti, provato sia il conferimento dell'incarico di consulente di parte a sia l'espletamento dell'attività svolta da quest'ultima in Parte_1
favore della convenuta nel procedimento avente Nrg. 69229/13, avente ad oggetto la ricostruzione della situazione patrimoniale dell'ex coniuge al fine di quantificare l'entità dell'assegno divorzile.
L'attività professionale svolta da risulta debitamente Parte_1
comprovata mediante la produzione della documentazione e delle osservazioni relativi alla consulenza in atti depositata, dalla corrispondenza tra le parti intercorsa, dalla richiesta di pagamento del 3 febbraio 2018, dei solleciti di pagamento e dalla diffida dell'11.03.2019 rimasti privi di riscontro alcuno (vedi docc. fascicolo parte attrice).
Nessuna risultanza probatoria di segno contrario, rispetto a quelle innanzi indicate, risulta in atti, avendo la convenuta deciso, con la sua scelta di non costituirsi in giudizio, di non contrastare la ricostruzione dei fatti svolta dall'attore;
Tenuto, pertanto, conto dell'attività svolta da e di quanto Parte_1
previsto nel D.M. n. 140/2012, può ritenersi congrua la somma complessiva ivi richiesta di €. 60.000,00.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, deve Controparte_1
ertanto, essere condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di
€. 60.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
CONDANNA
al pagamento, in favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
60.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino al saldo effettivo.
CONDANNA
La convenuta a rimborsare, le spese processuali anticipate dall'attrice, liquidate in complessivi €. 7.431,50 di cui €. 379,50 per spese ed € 7.052,00 per spettanze, oltre rimborso spese generali C.A.P. ed I.V.A. se dovuta;
spese da distrarsi in favore dell'avv. Rosaria Maria Rita Zito dichiaratasi antistataria nel ricorso introduttivo.
Roma, lì 28 aprile 2024.
Il Giudice onorario
Monica Vanni