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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/12/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9253/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9253 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CLAUDIO PINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato SILVIA BARBACCI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 23/09/2025): per il ricorrente: “Conclude da ricorso introduttivo, con previsione di assegno di mantenimento in favore della signora di € 500,00 mensili, a partire dal CP_1
1 momento in cui la medesima si è allontanata dalla casa coniugale (6/7/2024), tenuto conto che l'entità dell'assegno era stata provvisoriamente determinata anche sul presupposto riferito della necessità di dover corrispondere un canone di locazione non inferiore a € 1.000,00 mensili, mentre è emerso l'acquisto immobiliare con risorse proprie”; per la resistente: “conclude chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, nonché la condanna al pagamento di un assegno di mantenimento di € 1.200,00 mensili. In via istruttoria, chiede l'ammissione di tutte le altre istanze richieste nella comparsa di costituzione, e in particolare nella richiesta di indagini tributarie”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , la quale si è costituita in giudizio nulla Controparte_1 opponendo alla domanda, chiedendo altresì la pronuncia di addebito della separazione al marito e un assegno di mantenimento di € 2.000,00 mensili.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente comparso, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
inoltre i coniugi sono separati di fatto già da circa due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati.
3. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata da , è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della Controparte_1 separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito, la ha dedotto che il CP_1 marito, dopo essere stato spronato e aiutato dalla medesima resistente ad affermarsi
2 nell'ambito professionale quale artigiano liutaio, aveva progressivamente cominciato a distaccarsi dalla moglie;
che, inoltre, al era stato riferito dal ginecologo della Pt_1 moglie di accelerare i tempi della ricerca di un figlio, giacché nell'anno 2013 alla erano stati asportati dei fibromi;
che, tuttavia, la circostanza non era stata CP_1 riportata alla resistente, la quale ne era venuta a conoscenza solo al momento della richiesta di separazione;
che la coppia decise di cominciare il percorso per la fecondazione assistita, e che il 29 aprile 2021 il Centro di procreazione medicalmente assistita aveva comunicato via email al 'che tutto era pronto e che potevano Pt_1 iniziare', ma il non ne aveva informato la moglie;
che di tale circostanza la Pt_1
è venuta a conoscenza in un momento successivo;
che, in seguito, il non CP_1 Pt_1 aveva più cercato rapporti intimi con la , allontanandola progressivamente dalla CP_1 propria vita, senza condividere con lei i propri pensieri e le proprie ragioni al riguardo.
Orbene, ciò premesso, occorre evidenziare, in via assorbente, che all'udienza del
6/12/2023 la ha dichiarato: “Io non mi voglio separare. Lui mi piace, lo amo, ne CP_1 ho stima”, così mostrando di non riconoscere l'esistenza di una crisi coniugale: da ciò consegue la irrilevanza di una indagine sui comportamenti tenuti dal marito.
In via gradata, si osserva che, comunque, non può essere individuato un nesso causale tra i comportamenti omissivi del marito – mancata comunicazione della necessità di accelerare i tempi di ricerca di un figlio, mancata comunicazione dell'esistenza dei presupposti per cominciare il percorso di fecondazione assistita – e la separazione, giacché è la stessa ad affermare, in comparsa di risposta, di essere venuta a CP_1 conoscenza di detti comportamenti al momento della separazione: la mancanza di consapevolezza di tali condotte, in capo alla , durante la vita matrimoniale, CP_1 significa che esse non possono avere avuto rilevanza nel determinare in lei un distacco dal marito e una situazione di crisi.
Neppure possono assumere rilievo le ulteriori deduzioni svolte dalla moglie nella comparsa, in merito al distacco emotivo e sessuale del marito, attesa la genericità delle deduzioni.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla convenuta.
4. In merito alla domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Controparte_1 confronti del coniuge, si osserva che, com'è noto, la separazione, a differenza dello
3 scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, determina la conservazione del vincolo coniugale e, dunque, del correlato dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi. L'art. 156 c.c. prevede, pertanto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora il primo non abbia adeguati redditi propri;
l'adeguatezza deve essere valutata in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti, con particolare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e alla sussistenza o meno di una disparità economica tra le parti (v. sul punto Cassaz. n. 770/2018).
Nel caso di specie, è pacifico tra i coniugi che sia dovuto un assegno di separazione in favore della moglie, essendo invece oggetto del contendere il profilo del quantum.
Ciò premesso, si osserva che il è un artigiano liutaio il quale, in sede di prima Pt_1 udienza, ha dichiarato di ottenere dalla sua attività un fatturato di circa € 28.000,00-
30.000,00 all'anno, pur risultando, dalla dichiarazione dei redditi 2025 per l'anno 2024, un reddito complessivo di soli € 10.720,00.
La inattendibilità della dichiarazione fiscale si ricava anche dal fatto che lo stesso all'udienza del 27/11/2024, ha ammesso di vendere i violini al prezzo di € Pt_1
2.500,00 – 3.000,00 ciascuno, e la teste (cognata della ), ha Tes_1 CP_1 dichiarato, per averlo sentito affermare dal ricorrente quando si frequentavano quali familiari, che egli era in grado di realizzare e vendere anche quattro strumenti musicali al mese.
D'altra parte, la movimentazione sui conti BNL e BancoPosta del resistente attesta la natura florida dell'attività professionale da lui esercitata, risultando bonifici esteri e rimborsi di buoni materializzati di alcune migliaia di euro, oltre a sporadici versamenti in contanti.
è comproprietario, insieme alla sorella, dell'immobile adibito ad abitazione Pt_1 familiare in Scandicci, nella quale egli vive, ed è esclusivo titolare di un altro immobile ubicato in Empoli, da cui è possibile trarre frutti;
egli è altresì intestatario di buoni postali e di una polizza vita di circa € 100.000,00, di cui, in caso di morte, sarà beneficiaria la sorella.
Il ricorrente è poi gravato dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile ubicato a Empoli, pari a circa € 645,00 mensili (che risulta addebitato sul conto
4 cointestato con ), e dall'affitto per il laboratorio artigianale, pari a € CP_2
500,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-reddituale della , si osserva che la stessa CP_1 percepisce un reddito da lavoro dipendente in qualità di infermiera part-time presso l'AUSL Toscana Centro, per un ammontare di circa € 12.000,00 all'anno (v. certificazione unica 2025 per l'anno 2024), e non ha ulteriori fonti di reddito. Ella ha recentemente acquistato un immobile ed è gravata da un finanziamento con rata di €
200,00 mensili.
Ciò considerato, valutati il divario economico tra le parti, e anche il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – il ricorrente non ha infatti tempestivamente contestato le circostanze dedotte sul punto nella comparsa di risposta: “i coniugi hanno sempre viaggiato in Italia ed all'estero, sia in Europa che nel mondo per lunghi periodi, hanno fatto lunghe vacanze al mare (la Sardegna era una delle mete preferite ma anche i tropici), andavano via per i week end, facevano viaggi in moto, uscivano spesso a cena” – il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per porre a carico di l'obbligo di continuare a corrispondere alla moglie un assegno di € Parte_1
1.200,00 mensili, con effetto a decorrere dal mese di luglio 2024 compreso, in cui si è verificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
5. Da ultimo, avendo la resistente richiamato le istanze istruttorie non ammesse, si rinvia alle ordinanze del giudice delegato alla trattazione depositate in data 20/05/2024 e in data 24/12/2024, condivise dal Collegio.
Infine, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto tardivi, il deposito di documenti (peraltro del tutto irrilevanti) effettuato dal ricorrente in data 27/10/2025, e le deduzioni di merito svolte dalla resistente con la nota di trattazione scritta depositata il
10/11/2025.
6. In considerazione dell'esito del procedimento, con reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
5 - pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 31/01/1978, e , n. a AG (PZ), il 28/01/1978 Controparte_1
(matrimonio contratto in Firenze (FI) il 09/02/2017, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FIRENZE (FI) al n. 34, parte 1, anno 2017);
- rigetta la domanda di addebito della separazione al marito, formulata da CP_1
;
[...]
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , con Parte_1 Controparte_1 effetto a decorrere dal mese di luglio 2024 compreso, l'importo mensile di € 1.200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di mantenimento del coniuge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9253 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato CLAUDIO PINI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato SILVIA BARBACCI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 23/09/2025): per il ricorrente: “Conclude da ricorso introduttivo, con previsione di assegno di mantenimento in favore della signora di € 500,00 mensili, a partire dal CP_1
1 momento in cui la medesima si è allontanata dalla casa coniugale (6/7/2024), tenuto conto che l'entità dell'assegno era stata provvisoriamente determinata anche sul presupposto riferito della necessità di dover corrispondere un canone di locazione non inferiore a € 1.000,00 mensili, mentre è emerso l'acquisto immobiliare con risorse proprie”; per la resistente: “conclude chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, nonché la condanna al pagamento di un assegno di mantenimento di € 1.200,00 mensili. In via istruttoria, chiede l'ammissione di tutte le altre istanze richieste nella comparsa di costituzione, e in particolare nella richiesta di indagini tributarie”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale da , la quale si è costituita in giudizio nulla Controparte_1 opponendo alla domanda, chiedendo altresì la pronuncia di addebito della separazione al marito e un assegno di mantenimento di € 2.000,00 mensili.
2. Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
Il ricorrente comparso, infatti, ha dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
inoltre i coniugi sono separati di fatto già da circa due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati.
3. Con riferimento alla domanda per l'addebito della separazione al coniuge formulata da , è opportuno premettere che ai fini dell'addebitabilità della Controparte_1 separazione il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e pertanto se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa (v. Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, a fondamento della domanda di addebito, la ha dedotto che il CP_1 marito, dopo essere stato spronato e aiutato dalla medesima resistente ad affermarsi
2 nell'ambito professionale quale artigiano liutaio, aveva progressivamente cominciato a distaccarsi dalla moglie;
che, inoltre, al era stato riferito dal ginecologo della Pt_1 moglie di accelerare i tempi della ricerca di un figlio, giacché nell'anno 2013 alla erano stati asportati dei fibromi;
che, tuttavia, la circostanza non era stata CP_1 riportata alla resistente, la quale ne era venuta a conoscenza solo al momento della richiesta di separazione;
che la coppia decise di cominciare il percorso per la fecondazione assistita, e che il 29 aprile 2021 il Centro di procreazione medicalmente assistita aveva comunicato via email al 'che tutto era pronto e che potevano Pt_1 iniziare', ma il non ne aveva informato la moglie;
che di tale circostanza la Pt_1
è venuta a conoscenza in un momento successivo;
che, in seguito, il non CP_1 Pt_1 aveva più cercato rapporti intimi con la , allontanandola progressivamente dalla CP_1 propria vita, senza condividere con lei i propri pensieri e le proprie ragioni al riguardo.
Orbene, ciò premesso, occorre evidenziare, in via assorbente, che all'udienza del
6/12/2023 la ha dichiarato: “Io non mi voglio separare. Lui mi piace, lo amo, ne CP_1 ho stima”, così mostrando di non riconoscere l'esistenza di una crisi coniugale: da ciò consegue la irrilevanza di una indagine sui comportamenti tenuti dal marito.
In via gradata, si osserva che, comunque, non può essere individuato un nesso causale tra i comportamenti omissivi del marito – mancata comunicazione della necessità di accelerare i tempi di ricerca di un figlio, mancata comunicazione dell'esistenza dei presupposti per cominciare il percorso di fecondazione assistita – e la separazione, giacché è la stessa ad affermare, in comparsa di risposta, di essere venuta a CP_1 conoscenza di detti comportamenti al momento della separazione: la mancanza di consapevolezza di tali condotte, in capo alla , durante la vita matrimoniale, CP_1 significa che esse non possono avere avuto rilevanza nel determinare in lei un distacco dal marito e una situazione di crisi.
Neppure possono assumere rilievo le ulteriori deduzioni svolte dalla moglie nella comparsa, in merito al distacco emotivo e sessuale del marito, attesa la genericità delle deduzioni.
Ne consegue il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito formulata dalla convenuta.
4. In merito alla domanda di assegno di mantenimento formulata da nei Controparte_1 confronti del coniuge, si osserva che, com'è noto, la separazione, a differenza dello
3 scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, determina la conservazione del vincolo coniugale e, dunque, del correlato dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi. L'art. 156 c.c. prevede, pertanto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora il primo non abbia adeguati redditi propri;
l'adeguatezza deve essere valutata in relazione alle circostanze e alle complessive situazioni economiche e patrimoniali delle parti, con particolare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e alla sussistenza o meno di una disparità economica tra le parti (v. sul punto Cassaz. n. 770/2018).
Nel caso di specie, è pacifico tra i coniugi che sia dovuto un assegno di separazione in favore della moglie, essendo invece oggetto del contendere il profilo del quantum.
Ciò premesso, si osserva che il è un artigiano liutaio il quale, in sede di prima Pt_1 udienza, ha dichiarato di ottenere dalla sua attività un fatturato di circa € 28.000,00-
30.000,00 all'anno, pur risultando, dalla dichiarazione dei redditi 2025 per l'anno 2024, un reddito complessivo di soli € 10.720,00.
La inattendibilità della dichiarazione fiscale si ricava anche dal fatto che lo stesso all'udienza del 27/11/2024, ha ammesso di vendere i violini al prezzo di € Pt_1
2.500,00 – 3.000,00 ciascuno, e la teste (cognata della ), ha Tes_1 CP_1 dichiarato, per averlo sentito affermare dal ricorrente quando si frequentavano quali familiari, che egli era in grado di realizzare e vendere anche quattro strumenti musicali al mese.
D'altra parte, la movimentazione sui conti BNL e BancoPosta del resistente attesta la natura florida dell'attività professionale da lui esercitata, risultando bonifici esteri e rimborsi di buoni materializzati di alcune migliaia di euro, oltre a sporadici versamenti in contanti.
è comproprietario, insieme alla sorella, dell'immobile adibito ad abitazione Pt_1 familiare in Scandicci, nella quale egli vive, ed è esclusivo titolare di un altro immobile ubicato in Empoli, da cui è possibile trarre frutti;
egli è altresì intestatario di buoni postali e di una polizza vita di circa € 100.000,00, di cui, in caso di morte, sarà beneficiaria la sorella.
Il ricorrente è poi gravato dalla rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile ubicato a Empoli, pari a circa € 645,00 mensili (che risulta addebitato sul conto
4 cointestato con ), e dall'affitto per il laboratorio artigianale, pari a € CP_2
500,00 mensili.
Quanto alla situazione economico-reddituale della , si osserva che la stessa CP_1 percepisce un reddito da lavoro dipendente in qualità di infermiera part-time presso l'AUSL Toscana Centro, per un ammontare di circa € 12.000,00 all'anno (v. certificazione unica 2025 per l'anno 2024), e non ha ulteriori fonti di reddito. Ella ha recentemente acquistato un immobile ed è gravata da un finanziamento con rata di €
200,00 mensili.
Ciò considerato, valutati il divario economico tra le parti, e anche il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – il ricorrente non ha infatti tempestivamente contestato le circostanze dedotte sul punto nella comparsa di risposta: “i coniugi hanno sempre viaggiato in Italia ed all'estero, sia in Europa che nel mondo per lunghi periodi, hanno fatto lunghe vacanze al mare (la Sardegna era una delle mete preferite ma anche i tropici), andavano via per i week end, facevano viaggi in moto, uscivano spesso a cena” – il Tribunale ritiene che vi siano i presupposti per porre a carico di l'obbligo di continuare a corrispondere alla moglie un assegno di € Parte_1
1.200,00 mensili, con effetto a decorrere dal mese di luglio 2024 compreso, in cui si è verificato l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
5. Da ultimo, avendo la resistente richiamato le istanze istruttorie non ammesse, si rinvia alle ordinanze del giudice delegato alla trattazione depositate in data 20/05/2024 e in data 24/12/2024, condivise dal Collegio.
Infine, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto tardivi, il deposito di documenti (peraltro del tutto irrilevanti) effettuato dal ricorrente in data 27/10/2025, e le deduzioni di merito svolte dalla resistente con la nota di trattazione scritta depositata il
10/11/2025.
6. In considerazione dell'esito del procedimento, con reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
5 - pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a FIRENZE Parte_1
(FI), il 31/01/1978, e , n. a AG (PZ), il 28/01/1978 Controparte_1
(matrimonio contratto in Firenze (FI) il 09/02/2017, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FIRENZE (FI) al n. 34, parte 1, anno 2017);
- rigetta la domanda di addebito della separazione al marito, formulata da CP_1
;
[...]
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , con Parte_1 Controparte_1 effetto a decorrere dal mese di luglio 2024 compreso, l'importo mensile di € 1.200,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di mantenimento del coniuge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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