Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 28584/2021
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 28584/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.16267/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, pubblicata il
4.06.2021
TRA
(C.F. P.VA , rappresentata e difesa giusta Parte_1 P.VA_1 procura agli atti, dall'avv. Michele Siviero (C.F. ), C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al viale Maria Cristina di
Savoia n. 18/c
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso come da CP_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Antonio Liccardo (C.F. , presso il cui C.F._3 studio elettivamente domicilia in Mugnano di Napoli (Na), alla via Napoli n. 119
APPELLATO
NONCHE'
(C.F., P.VA ), Controparte_2 P.VA_2 rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Benedetta Leone (CF
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._4
Giovanni Leone in Napoli alla via Posillipo n. 239
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
n.16267/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli chiedendone la riforma.
Premetteva l'odierno appellante che, in seguito a ricorso di il Giudice CP_1 di Pace di Napoli aveva annullato “il credito esattoriale posto a base del sollecito di pagamento con la cartella esattoriale n. 07120140031650820”, fondato su ordinanze ingiunzioni nate in seguito all'elevazione da parte di di sanzioni a Parte_1 bordo treno per irregolarità/mancanza del titolo di viaggio, condannando l'
[...]
al pagamento delle spese di lite e compensando le spese tra le restanti CP_2 parti.
La sentenza veniva censurata da sotto vari profili: 1) mancata Parte_1 pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, avendo il giudice di prime cure individuato la fattispecie in termini di opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile sine die, mentre alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22080/2017 l'opposizione avrebbe dovuto essere promossa con il rito speciale disciplinato dal d. lgs. 150/2011, nel termine perentorio di giorni 30 dalla notifica rectius conoscenza del provvedimento opposto, avvenuta per il sig. il 26 marzo 2020 con successiva e tardiva CP_1 iscrizione a ruolo in data 1.10.2020. Sottolineava, altresì, che erroneamente il GdP aveva ricostruito la fattispecie in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., trattandosi invece di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con termine per l'opposizione pari a 20 gg dalla conoscenza;
2) mancata pronuncia del
Giudice di primo grado sulla domanda riconvenzionale trasversale di nei Parte_1 confronti dell' in quanto, pur avendo annullato la cartella per CP_2 CP_2 difetto di notifica imputabile alla responsabilità dell'agente riscossore, con conseguente prescrizione del diritto di credito di , aveva compensato le Parte_1 spese tra il sig. e e che da nessuna norma o accordo tra le parti CP_1 Parte_1 poteva dedursi il vincolo di solidarietà ex art. 1292 c.c. tra e Parte_1 CP_2
. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la inammissibilità e
[...] improcedibilità dell'opposizione nonché, in via riconvenzionale trasversale, che fosse accertata l'esclusiva responsabilità dell' in relazione alla prescrizione del CP_3 diritto di credito azionato con condanna in favore dell'appellante al pagamento della somma di € 814,60 con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio.
- 2 - Nel costituirsi in data 23.03.2022 l' contestava Controparte_2 radicalmente i motivi di appello e rappresentava la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del in quanto l'opposizione era avvenuta avverso l'estratto di CP_1 ruolo e cioè un atto puramente “interno”, quindi, privo di effettiva lesività degli interessi del debitore a differenza della cartella di pagamento. Puntualizzava di aver adempiuto alla regolare notificazione delle cartelle di pagamento il 16.05.2014 con il rito dell'irreperibilità assoluta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 quarto comma del DPR n. 602 del 1973 e 60 comma 1 lettera e) del DPR n. 600 del 1973,
a seguito della consegna del ruolo da parte dell'ente impositore e che, in Parte_1 quanto Ente deputato alla riscossione, attività meramente esecutiva, nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in ordine alla notifica del verbale di accertamento e concludeva per il rigetto della domanda in ordine alla condanna alle spese.
Si costituiva in data 15.04.2022 chiedendo il rigetto dell'appello con CP_1 condanna alle spese per in favore del procuratore. Parte_1
Assegnata la causa alla XII sez. civile del Tribunale di Napoli e poi trasmessa alla X sezione ex art 83 ter disp attuaz cpc, il Giudice disponeva per l'udienza del 21.04.2022 la trattazione scritta e rilevando che erano state depositate note solo dall'appellante in quanto gli appellati si erano costituiti dopo il decreto, fissava una nuova udienza per il 6.10.2022 in prosecuzione prima udienza. All'udienza del
6.10.2022 non essendo pervenuto il fascicolo di primo grado, si rinviava al 3.04.2023
e al 30.10.2023 per acquisizione del predetto fascicolo;
la causa, poi, veniva rinviata per precisazione conclusioni al 31.10.2024, e sostituita ex art 127 ter cpc la predetta udienza con il deposito di note scritte, assegnata a sentenza con i termini del 190
c.p.c.
Così riassunti brevemente i fatti della controversia oggetto del presente giudizio, si osserva che la causa può essere decisa per la ragione più liquida potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di gravame e le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti e reiterate in questo grado di giudizio.
Va, infatti, rilevato che il in primo grado ha impugnato l'estratto di ruolo CP_1 esattoriale (e non la cartella di pagamento) afferente a cartelle relative a sanzioni amministrative proponendo opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 primo comma cpc, deducendo di essere venuto a conoscenza della sua posizione debitoria da un controllo effettuato presso gli Uffici dell'Agente della Riscossione, portata dalla cartella esattoriale notificata si presumeva in data 23.08.2014 ma mai notificata né aveva ricevuto la notifica dell'atto presupposto (v. comparsa di costituzione in appello “Come eccepito e contestato, la iscrizione a ruolo della cartella è stata effettuata senza la preventiva notifica dell'atto presupposto, senza rispettare i termini prescrizionali e senza prospettare il corretto iter procedimentale per la
- 3 - formazione legittima della pretesa azionabile ovvero del diritto di credito vantato), eccependo, di conseguenza, la prescrizione dei crediti vantati dagli Enti opposti.
Orbene, nel caso di specie il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. soprattutto laddove si consideri che tale eccezione era stata sollevata dall' nel CP_3 giudizio di primo grado e poi reiterata nel presente giudizio.
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della decisione, appare utile richiamare i principi ricavabili dai precedenti giurisprudenziali in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016;
Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017). Ebbene si riteneva che nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge. Nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese). Nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente
- 4 - poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione. Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
In materia è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare
“il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi (inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire.
- 5 - La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio, si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n.
215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Applicando il menzionato principio di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale il ha impugnato l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento, CP_1 assumendone l'omessa o invalida notifica – non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato (in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma.
A diverse conclusioni non potrebbe giungersi anche nel caso in cui il avesse CP_1 contestato solo la prescrizione del diritto presupponendo la ritualità della notifica per le ragioni innanzi esposte.
Per completezza giova sottolineare che l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire – comunque oggetto di argomentazioni difensive delle originarie parti convenute fin dal primo grado di giudizio - è questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio (cfr. Cass. n. 5593/1999).
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile
2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dr. Anna Maria Pezzullo definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 28584/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata n.16267/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Napoli dichiara inammissibile l'opposizione proposta da CP_1
- 6 - - compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Così deciso in Napoli in data 27.1.2025
Il Giudice
Dr Anna Maria Pezzullo
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