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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16319 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott.ssa IA VA Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato in [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Maria Visentin del Foro di Roma (C.F. - P.E.C.: C.F._2
), giusta procura apposta in calce al ricorso, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma alla Via Cunfida n. 16.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020”;
Per parte resistente:
“…voglia codesto Tribunale, rigettare il ricorso, con il favore delle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1 Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 10/03/2025 e notificatogli in data 14/04/2025 – Cat.A.11-2025 Prot. n.154/2025.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di aver fatto ingresso in Italia il 25/02/2014; di aver iniziato a lavorare dal 2017; di aver partecipato all'“emersione 2020”; di vivere in un'abitazione privata;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Roma il 13/02/2023; che la inviava parere negativo il 08/01/2025; che la Questura con decreto Controparte_1 emesso il 10/13/2025 e notificato il 14/04/2025 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e
Pagina 2 della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato in ragione degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. viene assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Parte_2 società DG&P S.R.L. con la qualifica di magazziniere con funzioni di imballaggio e spedizione. È presente in atti il relativo contratto.
Nel 2020 partecipa al programma di emersione.
Dal 03/03/2023 il richiedente viene assunto a tempo determinato da sig. con Parte_3 la qualifica di commesso di negozio. Il rapporto lavorativo si è protratto per tutto il 2023 come si evince dalla relativa comunicazione obbligatoria UniLav.
Il 22/02/2025 il ricorrente stipula un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro, ma con la qualifica di fioraio coltivatore. Tale rapporto lavorativo è stato prorogato fino al 22/08/2026 con la nuova qualifica di agricoltore/operaio agricolo specializzato in coltivazioni di fiori e piante ornamentali, come documentato mediante la comunicazione obbligatoria UniLav e le buste paga.
Il giorno 20/11/2024 viene sottoscritta a suo favore una comunicazione di ospitalità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 286/1998, nella quale il connazionale CP_2 dichiara di fornirgli alloggio/ospitalità.
Il ricorrente afferma anche di comprendere e parlare la lingua italiana. Ciò è documentato dall'attesto di frequenza del corso di italiano A1.
È presente in atti anche uno storico delle rimesse fatte in favore dei familiari dal 2018 al 2025.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La prima sezione della Corte di Cassazione, conformandosi alla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, ha affermato nell'ordinanza n. 34095/2021 che “in tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in
Pagina 3 particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU”.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'istaurazione di nuovi rapporti sociali.
In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono compensate, considerato che dal provvedimento impugnato si evince che il ricorrente non abbia prodotto in sede amministrativa la documentazione, decisiva per il presente giudizio, che è stata allegata, invece, al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 17/11/2025
La Presidente
IA VA
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott.ssa IA VA Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice relatore dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato in [...] il [...], C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avvocato Maria Visentin del Foro di Roma (C.F. - P.E.C.: C.F._2
), giusta procura apposta in calce al ricorso, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato sito in Roma alla Via Cunfida n. 16.
- RICORRENTE -
nei confronti di domiciliati ex lege Controparte_1
c/o l'Avvocatura dello Stato
- RESISTENTE COSTITUITO -
Pagina 1 Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“…l'Ill.mo Tribunale voglia, nel merito in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a soggiornare sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020”;
Per parte resistente:
“…voglia codesto Tribunale, rigettare il ricorso, con il favore delle spese”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1 Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 10/03/2025 e notificatogli in data 14/04/2025 – Cat.A.11-2025 Prot. n.154/2025.
Premette il ricorrente di essere nato in [...]; di aver fatto ingresso in Italia il 25/02/2014; di aver iniziato a lavorare dal 2017; di aver partecipato all'“emersione 2020”; di vivere in un'abitazione privata;
di aver presentato istanza di protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 direttamente presso la Questura di Roma il 13/02/2023; che la inviava parere negativo il 08/01/2025; che la Questura con decreto Controparte_1 emesso il 10/13/2025 e notificato il 14/04/2025 decideva di non riconoscere la protezione speciale.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la nel parere espresso, allegato in atti, non hanno Controparte_1 debitamente considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano. Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il contestando in fatto e in diritto l'impugnazione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 5 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e
Pagina 2 della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato in ragione degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa che gli consenta di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. viene assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Parte_2 società DG&P S.R.L. con la qualifica di magazziniere con funzioni di imballaggio e spedizione. È presente in atti il relativo contratto.
Nel 2020 partecipa al programma di emersione.
Dal 03/03/2023 il richiedente viene assunto a tempo determinato da sig. con Parte_3 la qualifica di commesso di negozio. Il rapporto lavorativo si è protratto per tutto il 2023 come si evince dalla relativa comunicazione obbligatoria UniLav.
Il 22/02/2025 il ricorrente stipula un nuovo contratto a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro, ma con la qualifica di fioraio coltivatore. Tale rapporto lavorativo è stato prorogato fino al 22/08/2026 con la nuova qualifica di agricoltore/operaio agricolo specializzato in coltivazioni di fiori e piante ornamentali, come documentato mediante la comunicazione obbligatoria UniLav e le buste paga.
Il giorno 20/11/2024 viene sottoscritta a suo favore una comunicazione di ospitalità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 286/1998, nella quale il connazionale CP_2 dichiara di fornirgli alloggio/ospitalità.
Il ricorrente afferma anche di comprendere e parlare la lingua italiana. Ciò è documentato dall'attesto di frequenza del corso di italiano A1.
È presente in atti anche uno storico delle rimesse fatte in favore dei familiari dal 2018 al 2025.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
La prima sezione della Corte di Cassazione, conformandosi alla sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite, ha affermato nell'ordinanza n. 34095/2021 che “in tema di protezione umanitaria, la valutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel paese di accoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, come definiti dalle Carte sovranazionali (in primo luogo dall'art. 8 CEDU) e dalla Costituzione (in
Pagina 3 particolare, dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.), sussistendo, i requisiti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 qualora, accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello di integrazione da parte del cittadino straniero, il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU”.
Inoltre, non può essere sottovalutata né l'incidenza del lungo periodo tempo ormai trascorso dall'ingresso del ricorrente in Italia e il conseguente allentamento dei legami sociali e familiari con il Paese di origine, per effetto dei quali egli incontrerebbe notevoli difficoltà a reinserirsi nel contesto di provenienza, né la portata dello svolgimento di tirocini formativi e della frequentazione di corsi scolastici, ai fini dell'istaurazione di nuovi rapporti sociali.
In aggiunta, l'indice di integrazione che nel caso di specie va valorizzato è quello dell'impegno lavorativo che, se venisse interrotto dal rimpatrio, esporrebbe il ricorrente alla perdita del bene costituito dalla vita privata e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia.
Di conseguenza non si può ignorare la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo “[…] anche perché intorno ad esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'aver intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo […]” (Cass. ord. n.6999/2024).
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto del ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. In ordine alle spese di lite, le stesse vengono compensate, considerato che dal provvedimento impugnato si evince che il ricorrente non abbia prodotto in sede amministrativa la documentazione, decisiva per il presente giudizio, che è stata allegata, invece, al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 17/11/2025
La Presidente
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