Articolo 14 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 novembre 1953
Art. 14.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1953-54 nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 536 e 537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953