Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di privilegi sopra gli immobili per crediti per le imposte sui redditi immobiliari e con riguardo alla dichiarazione di fallimento del contribuente, l'art. 2771, secondo comma, cod. civ., che limita il privilegio alle imposte iscritte nei ruoli principali, suppletivi, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente, deve essere inteso nel senso che detto privilegio è temporalmente limitato alle imposte poste in riscossione mediante l'iscrizione nei ruoli dell'anno in corso al momento in cui l'esattore si insinua al passivo del fallimento e dell'anno anteriore, purché il presupposto di imposta (produzione del reddito imponibile) si sia verificato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, senza che tale interpretazione trovi ostacolo nel disposto dell'art. 2916 cod. civ. (che stabilisce la inefficacia dei privilegi dei crediti sorti dopo il pignoramento) o dell'art. 52 legge fall. (che limita il concorso ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento).
In tema di privilegio speciale sui mobili inerente a crediti per le imposte sui redditi, l'art. 2759 cod. civ. ( che riconosce privilegio speciale ai crediti per imposte sul reddito sui mobili strumentali all'esercizio dell'impresa e sulle merci relative, con collocamento al settimo posto nell'ordine dei privilegi sui mobili) limita l'efficacia del privilegio a due periodi di imposta e cioè ai due anni più recenti tra quelli in cui è sorto il credito tributario e che necessariamente debbono precedere il pignoramento (art. 2916, sub. 3, cod. civ.) da chiunque sia stata promossa l'esecuzione individuale o l'inizio dell'esecuzione collettiva (artt. 44 e 52 legge fall.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO SIDERMASSA DI DA ELMI NN & c. Snc, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 1/E, presso l'avvocato CARLO MORACCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GUIDUGLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA, gestito dalla CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SpA, in persona del LE pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato MASSIMO BOGGIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MUSSI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 686/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata l'1/8/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Massa - con sentenza 2 novembre 1992 - respingeva la istanza di una ammissione al passivo del fallimento della società in a.c. Sidermassa, proposta dalla Esattoria Comunale di Massa a norma dell'art. 101 legge fallimentare, avendo ritenuto privo di titolo giustificativo il credito di cui alla dichiarazione tardiva enunciato nello stesso ricorso come attinente ad imposte sul reddito iscritte nel ruolo dell'anno in corso (di cui non era stato prodotto l'estratto relativo).
Accogliendo l'appello del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Massa Carrara, la Corte d'appello di Genova - con la sentenza 1 agosto 1996, qui impugnata -, dato atto che il LE aveva prodotto nel giudizio di appello l'estratto dal ruolo relativo ai crediti di imposta insinuati - validamente autenticato dallo stesso LE -, ammetteva il Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Massa Carrara al passivo del fallimento della società in n.c. Sidermassa per il credito di lire 68.692.980 con privilegio speciale mobiliare (art. 2778, n.7 C.C.), di lire 2.712.180 con privilegio speciale immobiliare (art.2780, n.1 C.C.), di lire 37.615.760 in via chirografaria. Facendo
riferimento all'analogo disposto dell'art. 2752, secondo comma, C.C., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 2422 del 1994), la Corte di merito rilevava che il riferimento all'"anno in cui si procede all'esecuzione" contenuto nell'art. 2771, secondo comma, prima parte, c.c. era stato per certo impiegato per indicare l'inizio dell'azione esecutiva tributaria (e non già l'inizio della procedura concorsuale), mentre i periodi di imposta ai quali l'art. 2759, primo comma, C.C. limita il previsto privilegio debbono intendersi come gli ultimi due anni di produzione del reddito ai quali si riferiscono le imposte iscritte nel ruolo e che necessariamente - nell'esecuzione concorsuale - precedono la dichiarazione di fallimento. La Corte di Genova condannava infine il fallimento al rimborso delle spese anche del giudizio di primo grado, esclusa l'applicazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., sotto il profilo che prova idonea del credito insinuato doveva intendersi anche la trascrizione dell'estratto dal ruolo contenuta nel ricorso ex art. 101 l.f. sottoscritto dallo stesso collettore con efficacia d'autenticazione.
Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento della società in n.c. Sidermassa di AI DEMI NA e c. con cinque motivi di impugnazione, cui resiste con controricorso la s.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze gestore del servizio riscossione tributi della provincia di Massa Carrara. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il fallimento deduce violazione dei disposti di cui agli artt. 2752, primo e secondo comma, e 2759, primo comma, C.C, nonché vizio di motivazione e afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il termine per il computo del privilegio "va stabilito in modo obiettivo, facendosi riferimento alle imposte iscritte nei ruoli posti in riscossione nell'anno di apertura della procedura (o della esecuzione da chiunque promossa) e nell'anno precedente". Tale interpretazione troverebbe sostegno testuale nella espressione impersonale ("...anno in cui si procede all'esecuzione") della norma novellata, rispetto al riferimento di quella previgente ("all'anno in cui l'esattore procede all'esecuzione"), nonché conferma nella ratio stessa del disposto che intende far valere una ragione di preferenza del credito esattoriale. La opposta interpretazione, nella frequente ipotesi di emissione dei ruoli ad oltre due anni dalla dichiarazione di fallimento, non consentirebbe di far valere il privilegio per le imposte maturate sui redditi dell'imprenditore in bonis.
Il motivo è infondato.
Benché nella formulazione di esso non si faccia riferimento all'art.2771 C.C., la censura è rivolta in realtà al riconoscimento del privilegio speciale quanto al credito di imposta sui redditi immobiliari e i rilievi critici che il ricorrente sviluppa con riguardo alla interpretazione, non più controversa in giurisprudenza, della analoga formulazione dell'art. 2752 C.C. (in tema di privilegio generale sui mobili quanto al credito per tributi diretto dello Stato), debbono intendersi diretto alla decisione impugnata là dove ha ammesso - con privilegio sugli immobili - il credito di lire 2.712.180 sul fondamento dell'art. 2771, secondo comma, C.C., trattandosi di imposta su redditi immobiliari iscritta nei ruoli speciali e straordinari posti in riscossione nell'anno in cui l'esattore aveva chiesto l'ammissione tardiva del credito al passivo del fallimento (1989) e nell'anno precedente. Ebbene, il curatore del fallimento ricorrente ripropone la questione interpretativa della espressione "nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente" del capoverso dell'art. 2771 C.C. (come del primo comma dell'art. 2752 C.C.) impiegata per limitare il riconoscimento del privilegio alle imposte iscritte nei ruoli - di ogni natura - poste in riscossione, appunto, in quell'arco temporale e afferma chela formulazione impersonale dovrebbe intendersi riferita non già alla iniziativa coattiva dell'esattore (alla promozione cioè dell'azione esecutiva o all'intervento nell'esecuzione da altri creditori intrapresa, ovvero alla insinuazione nella procedura concorsuale), ma all'inizio della esecuzione individuale da chiunque promossa o della esecuzione collettiva, alla dichiarazione del fallimento nella specie, con la conseguenza che non dovrebbe riconoscersi privilegio alle imposte iscritte in ruoli posti in riscossione dall'esattore negli anni successivi a quello in cui sia stato dichiarato il fallimento del debitore. Il ricorrente non prospetta argomenti nuovi che inducano a disattendere l'indirizzo interpretativo dell'art. 2771, secondo comma, C.C. (e dell'analoga disposizione dell'art. 2752, primo comma, C.C.) che ben può dirsi consolidato nella giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. n. 6926 del 1997; n. 8524 del 1996;
nn. 11250, 11146, n. 8047, 3100 del 1995; nn. 4115 e 2422 del 1994;
n.9488 del 1993), mentre è espressione di un vistoso fraintendimento il rilievo (che rifletterebbe il criterio teleologico nella interpretazione della norma) secondo cui "la tesi interpretativa che ricollega il dies a quo per la determinazione a ritroso del termine biennale (....) alla data in cui l'esattore interviene nel fallimento piuttosto che alla data della dichiarazione del fallimento" comporterebbe nella specie la esclusione di ogni privilegio, perché, essendo stato il fallimento dichiarato nel 1986 ed essendo l'esattore intervenuto ex art. 101 legge fallimentare nel 1989 in forza dei ruoli pubblicati in quest'ultimo anno e nel precedente, il privilegio sarebbe astrattamente riconoscibile limitatamente alle due ultime annualità di imposta precedenti la sua dichiarazione tardiva e non sarebbe estensibile ai due periodi di imposta 1984 e 1985 cui si riferiscono le imposte, iscritte nei ruoli, di cui si è chiesta l'ammissione al passivo. Basti dire che, al contrario, proprio la interpretazione che ha riguardo al tempo della iniziativa dell'esattore, per misurare a ritroso il limite di efficacia della emissione dei ruoli in funzione del riconoscimento del privilegio per le imposte in essi iscritte, consente di riconoscere nella specie la causa di prelazione per periodi di imposta precedenti alla dichiarazione di fallimento, giacché il termine riferito al tempo in cui sono stati posti in riscossione i ruoli non opera anche a circoscrivere ai due periodi di imposta immediatamente precedenti il riconoscimento del privilegio. Converrà infatti ancora ripetere che il confronto tra il disposto del primo comma dell'art. 2752 C.C. e quello del consecutivo secondo comma (che, quanto ai soli ruoli suppletivi limita il privilegio, "qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono", all'importo degli ultimi due anni) rende evidente che il privilegio assiste i crediti per imposte iscritte nei ruoli dell'anno in cui l'esattore procede all'esecuzione (o interviene nella esecuzione da altri creditori promossa - ovvero si insinua nella procedura concorsuale -) e dell'anno precedente, senza che rilevino gli anni di produzione del reddito soggetto a tassazione, sicché il termine rilevante ai fini del riconoscimento del privilegio attiene non già alla determinazione del periodo di imposta, ma unicamente al tempo di messa in riscossione del ruolo.
E poiché per altro nella specie le imposte di cui l'esattore ha chiesto l'ammissione in via privilegiata si riferiscono a due soli periodi (1984 e 1985), neppure rileverebbe la limitazione agli ultimi due periodi di imposta riportati nel ruolo se si trattasse di ruoli suppletivi.
Quanto infine agli ostacoli di ordine generale che la interpretazione del disposto degli artt. 2771, secondo comma, e 2752 C.C. (cui qui si aderisce) incontrerebbe negli artt. 2916 C.C. e 52
l.f., basti ribadire che i crediti tributari nascono ex lege con l'avveramento dei relativi presupposti e non per effetto dell'atto amministrativo di accertamento e il privilegio, che di quei crediti costituisce una intrinseca qualità, sorge contestualmente ed essi, mentre la norma comune agli artt. 2752 e 2771 c.c. delimita il periodo di efficacia della prelazione e non fissa il momento del suo sorgere. Con la conseguenza che nella specie il riconoscimento del privilegio in questione inerente al credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento non trova ostacolo ne' nell'art. 2916 c.c. (che stabilisce la inefficacia dei privilegi dei crediti sorti dopo il pignoramento), ne' nell'art. 52 l.f. (che limita il concorso ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dei medesimi disposti di legge e denuncia contraddittorietà di motivazione per avere la Corte di merito interpretato invece la espressione (analoga a quella dell'art. 2752, primo comma, e dell'art. 2771, secondo comma, c.c.) di cui all'art. 2759, primo comma, c.c., come riferibile ai due anni anteriori all'inizio della procedura esecutiva concorsuale.
Il motivo è fondato. La contraddizione è infatti soltanto apparente:
mentre l'art. 2771 (come l'art. 2752) c.c. fa riferimento non già agli anni di produzione del reddito - dunque al tempo in cui è sorto il credito di imposta -, ma a quelli successivi in cui i ruoli sono stati posti in riscossione - per crediti necessariamente sorti prima dell'inizio della esecuzione individuale o collettiva - l'art. 2759 c.c. (che riconosce privilegio speciale ai crediti per imposte sul reddito sui mobili strumentali all'esercizio dell'impresa e sulle merci relative, con collocazione al settimo posto nell'ordine dei privilegi sui mobili, mentre i crediti di cui all'art. 2752 per tributi diretti dello Stato sono collocati al grado diciottesimo:
art. 2778 c.c.) limita l'efficacia del privilegio a due periodi di imposta, ai due anni più recenti - cioè - in cui è sorto il credito tributario e che necessariamente debbono precedere il pignoramento (art. 2916, sub 3, c.c.) - da chiunque sia stata promossa l'esecuzione individuale - o l'inizio della esecuzione collettiva (artt. 44 e 52 l.f.). Sicché le due espressioni - impiegate dagli artt. 2752 e 2759 c.c.c - pur se letteralmente coincidenti, definiscono due situazioni funzionalmente diverse e la operatività del privilegio speciale ex art. 2759 c.c.,. se presuppone la iscrizione a ruolo del tributo corrispondente, non è compromessa se il ruolo stesso sia stato posto in riscossione in tempo successivo a pignoramento o a inizio della procedura concorsuale. Con pieno fondamento dunque la Corte di merito ha riconosciuto il privilegio speciale mobiliare del credito per imposte sul reddito di impresa dovuto per i due anni ( 1984 e 1985) anteriori alla dichiarazione di fallimento.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione del combinato disposto degli artt. 2697, c. 1, 2752, c. 2, 2759, c. 1, c.c., nonché difetto di motivazione e denuncia l'asserito errore della Corte di merito per aver esonerato l'esattore dalla prova che l'ammontare dei crediti insinuati in privilegio, sommato a quello di tutti i crediti già ammessi, non superi il limite di cui agli artt. 2752, 2 c., e 2759, 1 c., c.c..
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione dei disposti di cui agli artt. 4 D.P.R. 603/1973, 17 D.P.R. 602/1973 e 2752, 2 c. C.C.- nonché vizio di motivazione - per avere la corte di merito immotivatamente ritenuto che i ruoli posti in riscossione dall'esattore fossero straordinari e speciali, con la conseguenza della inapplicabilità del disposto di cui al secondo comma dell'art.2752 c.c., mentre gli stessi ruoli speciali possono essere sia principali che suppletivi e per altro questo distinzione avrebbe perduto di significato a seguito delle successive disposizioni in tema di riscossione dei ruoli.
I due motivi che censurano il medesimo punto della decisione, là dove la Corte di merito ha escluso che i ruoli posti in riscossione nella specie fossero supplettivi e che quindi fosse applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 2752 c.c. - rectius dell'art.2771 c.c. - sono palesemente infondati.
È appena il caso di rilevare che il ricorrente neppure distingue i diversi privilegi riconosciuti nella specie con riguardo alle imposte sui redditi immobiliari (essendo stato il credito relativo dichiarato e ammesso in lire 2.712.180 con il privilegio sugli immobili ex art. 2771 c.c.) e con riguardo alle imposte sul reddito (essendo stato il credito relativo ammesso nell'importo di lire 68.622.980 con privilegio speciale ex art. 2759 c.c. su mobili e merci strumentali all'esercizio dell'impresa); ancora confonde le fattispecie non assimilabili dell'art. 2752 e dell'art. 2759 c.c.;
infine, quanto al disposto di cui all'art. 2752, secondo comma, ma più propriamente di cui all'art. 2771, secondo comma, c.c. applicato nella specie, non ne coglie l'effettiva portata nel senso della limitazione del privilegio ai tributi iscritti nel ruolo suppletivo, dovuti per i due più recenti periodi di imposta considerati nel ruolo stesso, pur se non immediatamente precedano quello dell'anno nel quale "si procede".
Basterà quindi ribadire che non è controverso in causa che i ruoli azionati nella specie siano quelli pubblicati nell'anno in cui l'esattore è intervenuto a norma dell'art. 101 l.f. e in quello precedente (anni 1989 e 1988) e tanto basta per riconoscere il privilegio pur se si trattasse di ruoli suppletivi, perché, come riconosce la difesa del ricorrente, anche l'ammesso credito per le imposte sui redditi immobiliari (ex art. 2771 c.c.) attiene ai soli - ed ultimi - periodi di imposta 1984 e 1985.
4. Con il quinto motivo infine il ricorrente deduce violazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. e omessa motivazione in ordine alla pronuncia sulle spese, poste integralmente a carico del fallimento anche con riguardo al giudizio di primo grado. La censura è infondata.
La Corte di merito ha infatti espressamente motivato la sua statuizione in ordine alle spese, escludendo in particolare che potesse costruire ragione di pur parziale compensazione la circostanza che l'esattore avesse prodotto soltanto in appello la copia autentica dei ruoli relativi ai crediti di imposta azionati ex art. 101 l.f., perché la prova al riguardo già doveva ritenersi acquisita in primo grado con lo stesso ricorso dell'esattore che recava la trascrizione del contenuto del ruolo e che, pure da lui sottoscritto, assumeva sostanziale efficacia di copia parziale, alla stregua di un estratto autentico, pur se non concretata in un autonomo documento.
Motivazione, questa, adeguata che dà ragione della mancata applicazione dell'art. 345, con riferimento all'art. 92 c.p.c. e che perciò si sottrae alla censura di vizio di motivazione, quando il mancato esercizio della facoltà eminentemente discrezionale di derogare anche in parte dal principio di soccombenza neppure comporta la necessità di una esplicita motivazione al riguardo.
5. Rigettato per le ragioni fin qui esposte il ricorso, il ricorrente è tenuto e condannato al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore dell'esattore resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della s.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze liquidate in lire 3.043.500 delle quali lire 3.000.000 per onorari di avvocato.
Roma, 29 aprile 1998.
Depositata il Cancelleria il 14/1/1999.