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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1507/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1507/2025, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IE SI
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
CO RI
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.8.2025.
Conclusioni congiunte delle parti: “1) il minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori secondo il regime dell'affido condiviso. 2) Il medesimo resterà collocato ed avrà residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione materna, le decisioni di maggiore interesse per il minore,
1 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
3) I IGg.ri e si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti Pt_1 CP_1
preminenti riguardanti la salute, la scuola e gli sport svolti del figlio. Tuttavia, per quanto concerne la scuola, ciascun genitore sarà tenuto e potrà accedere autonomamente al registro elettronico di , conferire con gli insegnati ed, in ogni caso, i medesimi potranno acquisire Per_1 informazioni inerenti i settori di interesse del minore indipendentemente l'uno dall'altro. 4) le frequentazioni tra il minore ed i genitori saranno così disciplinate: a) il padre potrà tenere il figlio con sé a fine settimana alterni, dalla sera del venerdì, dalle ore 17 circa, prelevandolo dall'abitazione materna e/o da scuola o da altro luogo ove si trovi, fino alla domenica Per_1 sera, alle ore 19, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) il medesimo potrà tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali a sua scelta, solitamente il martedì e giovedì, prelevandolo dall'abitazione materna e/o dalla scuola o da altro luogo ove si trovi, con Per_1
possibilità di pernottamento presso la casa del padre, previo avviso alla madre, per poi riaccompagnarlo a scuola o, durante le ferie scolastiche, presso l'abitazione materna;
c) quanto agli orari, i genitori si accorderanno in base alla stagione, agli impegni scolastici, ludici e quant'altro del bambino ed ai loro, rispettivi, impegni, soprattutto lavorativi;
d) per le stesse ragioni nonché per esigenze del minore i genitori, di comune accordo, potranno modificare il regime di cui alle lettere a) e b); e) quanto alle festività Natalizie e Pasquali, il minore trascorrerà in parti uguali giorni presso la madre e il padre, da concordare secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, così come ogni altra festività annuale in alternanza tra le parti;
f) durante le vacanze estive, trascorrerà, nel mese di agosto, quindici giorni, anche non consecutivi, Per_1
con ciascun genitore, con obbligo per questi ultimi, di comunicarsi reciprocamente le date delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno, nonché di comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura ed un recapito telefonico dove potere contattare quotidianamente il minore. g) eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero di dovranno essere previamente concordati tra i Per_1 genitori e, in ogni caso, il genitore che intende portare all'estero il medesimo si obbliga a richiedere ed ottenere il previo consenso scritto dell'altro; resta inteso che i genitori potranno, di comune accordo, modificare il suddetto regime laddove ve ne sia la necessità per ragioni lavorative ed/od esigenze del minore;
5) a far data dal mese di settembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla madre € 300,00 (euro trecento/00) mensili, entro il Per_1
15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra Pt_1
comunicherà entro la fissanda udienza nanti il Tribunale di Alessandria, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed
2 extrascolastiche) verranno ripartite, con riferimento e con le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, al 50% tra i signori e . 7) Il Controparte_1 Parte_1
IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di quota parte Controparte_1 Parte_1
delle spese da quest'ultima sostenute per il mantenimento ordinario del figlio , l'importo Per_1
una tantum di euro 4.000= (quattromila/00) che verrà versato in 20 rate mensili dell'importo di euro 200= (euro duecento/00) a far data dal 15 novembre 2025 e così sino al 15 giugno 2027. 8) a partire dal mese di settembre 2025 l'assegno unico universale (AUU) verrà ripartito al 50% tra i signori e . 9) entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi Controparte_1 Parte_1
reciprocamente ogni cambiamento di residenza o dimora, nonché a comunicare nuovi recapiti telefonici. 10) spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 16.6.2025, la IG.ra ha chiesto la disciplina dei rapporti Parte_1
tra i genitori, rispetto al figlio, nato a [...], il [...]. Persona_1
2. Depositate la memoria di costituzione del resistente e le memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 28.10.2025, la IG.ra ha dichiarato: “vivo a Belforte Parte_1
Monferrato, via S: Colombano, n. 14. La casa è di proprietà di mia madre. Vivo da sola, con
. Non sono proprietaria di case o terreni, salvo un bosco in usufrutto a mio padre. Per_1
Sono impiegata presso AEL in Ovada, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di circa Euro 900,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Non ci sono mai stati problemi di violenza, il padre non ha carenze nel suo ruolo di padre”. Per converso, il IG. ha dichiarato: “vivo a Belforte Monferrato, Controparte_1
via Prasca, n. 2, sono in affitto, pago Euro 240,00, comprese le spese. Vivo da solo. Non sono proprietari[o] di case o terreni. Sono operaio presso Casalino Carta, in Rocca Grimalda, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di circa Euro 1.400,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Non ci sono mai stati problemi di violenza, la madre non ha carenze nel suo ruolo di madre”. Le parti hanno precisato le conclusioni congiunte e, rinunciato ogni altro termine a difesa, hanno chiesto l'immediata rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
3 4. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619).
5. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, ER c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SO e LA c. Italia).
6. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla
4 opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
7. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come da richiesta concorde, considerato anche la natura del giudizio e il suo esito concordato.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida il figlio minore, , in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- dispone il seguente regime di frequentazione concordato padre/figlio: “4) le frequentazioni tra il minore ed i genitori saranno così disciplinate: a) il padre potrà tenere il figlio con sé a fine settimana alterni, dalla sera del venerdì, dalle ore 17 circa, prelevandolo dall'abitazione materna e/o da scuola o da altro luogo ove si trovi, fino alla domenica sera, alle Per_1 ore 19, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) il medesimo potrà tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali a sua scelta, solitamente il martedì e giovedì, prelevandolo dall'abitazione materna e/o dalla scuola o da altro luogo ove si trovi, Per_1
con possibilità di pernottamento presso la casa del padre, previo avviso alla madre, per poi riaccompagnarlo a scuola o, durante le ferie scolastiche, presso l'abitazione materna;
c) quanto agli orari, i genitori si accorderanno in base alla stagione, agli impegni scolastici, ludici e quant'altro del bambino ed ai loro, rispettivi, impegni, soprattutto lavorativi;
d) per le stesse ragioni nonché per esigenze del minore i genitori, di comune accordo, potranno modificare il regime di cui alle lettere a) e b); e) quanto alle festività Natalizie e Pasquali, il minore trascorrerà in parti uguali giorni presso la madre e il padre, da concordare secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, così come ogni altra festività annuale in
5 alternanza tra le parti;
f) durante le vacanze estive, trascorrerà, nel mese di Per_1
agosto, quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con obbligo per questi ultimi, di comunicarsi reciprocamente le date delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno, nonché di comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura ed un recapito telefonico dove potere contattare quotidianamente il minore. g) eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero di dovranno essere previamente concordati tra i genitori e, in ogni caso, il genitore Per_1 che intende portare all'estero il medesimo si obbliga a richiedere ed ottenere il previo consenso scritto dell'altro; resta inteso che i genitori potranno, di comune accordo, modificare il suddetto regime laddove ve ne sia la necessità per ragioni lavorative ed/od esigenze del minore”;
- pone, a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre del 2025, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- prende mero atto dei seguenti ulteriori accordi intercorsi tra i genitori: “3) I IGg.ri e Pt_1
si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti preminenti CP_1
riguardanti la salute, la scuola e gli sport svolti del figlio. Tuttavia, per quanto concerne la scuola, ciascun genitore sarà tenuto e potrà accedere autonomamente al registro elettronico di , conferire con gli insegnati ed, in ogni caso, i medesimi potranno acquisire Per_1 informazioni inerenti i settori di interesse del minore indipendentemente l'uno dall'altro […]
7) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
quota parte delle spese da quest'ultima sostenute per il mantenimento ordinario del figlio
, l'importo una tantum di euro 4.000= (quattromila/00) che verrà versato in 20 rate Per_1
mensili dell'importo di euro 200= (euro duecento/00) a far data dal 15 novembre 2025 e così sino al 15 giugno 2027. 8) a partire dal mese di settembre 2025 l'assegno unico universale
(AUU) verrà ripartito al 50% tra i signori e . 9) entrambi i Controparte_1 Parte_1
genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o dimora, nonché a comunicare nuovi recapiti telefonici”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 28 ottobre 2025
6 Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1507/2025, per la disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
IE SI
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
CO RI
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 21.8.2025.
Conclusioni congiunte delle parti: “1) il minore sarà affidato ad entrambi i Persona_1 genitori secondo il regime dell'affido condiviso. 2) Il medesimo resterà collocato ed avrà residenza anagrafica prevalente presso l'abitazione materna, le decisioni di maggiore interesse per il minore,
1 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
3) I IGg.ri e si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti Pt_1 CP_1
preminenti riguardanti la salute, la scuola e gli sport svolti del figlio. Tuttavia, per quanto concerne la scuola, ciascun genitore sarà tenuto e potrà accedere autonomamente al registro elettronico di , conferire con gli insegnati ed, in ogni caso, i medesimi potranno acquisire Per_1 informazioni inerenti i settori di interesse del minore indipendentemente l'uno dall'altro. 4) le frequentazioni tra il minore ed i genitori saranno così disciplinate: a) il padre potrà tenere il figlio con sé a fine settimana alterni, dalla sera del venerdì, dalle ore 17 circa, prelevandolo dall'abitazione materna e/o da scuola o da altro luogo ove si trovi, fino alla domenica Per_1 sera, alle ore 19, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) il medesimo potrà tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali a sua scelta, solitamente il martedì e giovedì, prelevandolo dall'abitazione materna e/o dalla scuola o da altro luogo ove si trovi, con Per_1
possibilità di pernottamento presso la casa del padre, previo avviso alla madre, per poi riaccompagnarlo a scuola o, durante le ferie scolastiche, presso l'abitazione materna;
c) quanto agli orari, i genitori si accorderanno in base alla stagione, agli impegni scolastici, ludici e quant'altro del bambino ed ai loro, rispettivi, impegni, soprattutto lavorativi;
d) per le stesse ragioni nonché per esigenze del minore i genitori, di comune accordo, potranno modificare il regime di cui alle lettere a) e b); e) quanto alle festività Natalizie e Pasquali, il minore trascorrerà in parti uguali giorni presso la madre e il padre, da concordare secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, così come ogni altra festività annuale in alternanza tra le parti;
f) durante le vacanze estive, trascorrerà, nel mese di agosto, quindici giorni, anche non consecutivi, Per_1
con ciascun genitore, con obbligo per questi ultimi, di comunicarsi reciprocamente le date delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno, nonché di comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura ed un recapito telefonico dove potere contattare quotidianamente il minore. g) eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero di dovranno essere previamente concordati tra i Per_1 genitori e, in ogni caso, il genitore che intende portare all'estero il medesimo si obbliga a richiedere ed ottenere il previo consenso scritto dell'altro; resta inteso che i genitori potranno, di comune accordo, modificare il suddetto regime laddove ve ne sia la necessità per ragioni lavorative ed/od esigenze del minore;
5) a far data dal mese di settembre 2025 il padre contribuirà al mantenimento di corrispondendo alla madre € 300,00 (euro trecento/00) mensili, entro il Per_1
15 (quindici) di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente che la IG.ra Pt_1
comunicherà entro la fissanda udienza nanti il Tribunale di Alessandria, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed
2 extrascolastiche) verranno ripartite, con riferimento e con le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria, al 50% tra i signori e . 7) Il Controparte_1 Parte_1
IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di quota parte Controparte_1 Parte_1
delle spese da quest'ultima sostenute per il mantenimento ordinario del figlio , l'importo Per_1
una tantum di euro 4.000= (quattromila/00) che verrà versato in 20 rate mensili dell'importo di euro 200= (euro duecento/00) a far data dal 15 novembre 2025 e così sino al 15 giugno 2027. 8) a partire dal mese di settembre 2025 l'assegno unico universale (AUU) verrà ripartito al 50% tra i signori e . 9) entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi Controparte_1 Parte_1
reciprocamente ogni cambiamento di residenza o dimora, nonché a comunicare nuovi recapiti telefonici. 10) spese di lite compensate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 16.6.2025, la IG.ra ha chiesto la disciplina dei rapporti Parte_1
tra i genitori, rispetto al figlio, nato a [...], il [...]. Persona_1
2. Depositate la memoria di costituzione del resistente e le memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 28.10.2025, la IG.ra ha dichiarato: “vivo a Belforte Parte_1
Monferrato, via S: Colombano, n. 14. La casa è di proprietà di mia madre. Vivo da sola, con
. Non sono proprietaria di case o terreni, salvo un bosco in usufrutto a mio padre. Per_1
Sono impiegata presso AEL in Ovada, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di circa Euro 900,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Non ci sono mai stati problemi di violenza, il padre non ha carenze nel suo ruolo di padre”. Per converso, il IG. ha dichiarato: “vivo a Belforte Monferrato, Controparte_1
via Prasca, n. 2, sono in affitto, pago Euro 240,00, comprese le spese. Vivo da solo. Non sono proprietari[o] di case o terreni. Sono operaio presso Casalino Carta, in Rocca Grimalda, con contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di circa Euro 1.400,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Non ho investimenti, titoli o altri valori. Non ci sono mai stati problemi di violenza, la madre non ha carenze nel suo ruolo di madre”. Le parti hanno precisato le conclusioni congiunte e, rinunciato ogni altro termine a difesa, hanno chiesto l'immediata rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
3 4. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza
(C. App. Catania 16.8.2013 e Cass.
4.6.2010 n. 13619).
5. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, ER c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, SO e LA c. Italia).
6. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla
4 opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
7. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, come da richiesta concorde, considerato anche la natura del giudizio e il suo esito concordato.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida il figlio minore, , in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- dispone il seguente regime di frequentazione concordato padre/figlio: “4) le frequentazioni tra il minore ed i genitori saranno così disciplinate: a) il padre potrà tenere il figlio con sé a fine settimana alterni, dalla sera del venerdì, dalle ore 17 circa, prelevandolo dall'abitazione materna e/o da scuola o da altro luogo ove si trovi, fino alla domenica sera, alle Per_1 ore 19, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) il medesimo potrà tenere con sé il minore due giorni infrasettimanali a sua scelta, solitamente il martedì e giovedì, prelevandolo dall'abitazione materna e/o dalla scuola o da altro luogo ove si trovi, Per_1
con possibilità di pernottamento presso la casa del padre, previo avviso alla madre, per poi riaccompagnarlo a scuola o, durante le ferie scolastiche, presso l'abitazione materna;
c) quanto agli orari, i genitori si accorderanno in base alla stagione, agli impegni scolastici, ludici e quant'altro del bambino ed ai loro, rispettivi, impegni, soprattutto lavorativi;
d) per le stesse ragioni nonché per esigenze del minore i genitori, di comune accordo, potranno modificare il regime di cui alle lettere a) e b); e) quanto alle festività Natalizie e Pasquali, il minore trascorrerà in parti uguali giorni presso la madre e il padre, da concordare secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno, così come ogni altra festività annuale in
5 alternanza tra le parti;
f) durante le vacanze estive, trascorrerà, nel mese di Per_1
agosto, quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con obbligo per questi ultimi, di comunicarsi reciprocamente le date delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno, nonché di comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura ed un recapito telefonico dove potere contattare quotidianamente il minore. g) eventuali viaggi e/o soggiorni all'estero di dovranno essere previamente concordati tra i genitori e, in ogni caso, il genitore Per_1 che intende portare all'estero il medesimo si obbliga a richiedere ed ottenere il previo consenso scritto dell'altro; resta inteso che i genitori potranno, di comune accordo, modificare il suddetto regime laddove ve ne sia la necessità per ragioni lavorative ed/od esigenze del minore”;
- pone, a carico del padre, IG. l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra Controparte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre del 2025, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- prende mero atto dei seguenti ulteriori accordi intercorsi tra i genitori: “3) I IGg.ri e Pt_1
si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti preminenti CP_1
riguardanti la salute, la scuola e gli sport svolti del figlio. Tuttavia, per quanto concerne la scuola, ciascun genitore sarà tenuto e potrà accedere autonomamente al registro elettronico di , conferire con gli insegnati ed, in ogni caso, i medesimi potranno acquisire Per_1 informazioni inerenti i settori di interesse del minore indipendentemente l'uno dall'altro […]
7) Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
quota parte delle spese da quest'ultima sostenute per il mantenimento ordinario del figlio
, l'importo una tantum di euro 4.000= (quattromila/00) che verrà versato in 20 rate Per_1
mensili dell'importo di euro 200= (euro duecento/00) a far data dal 15 novembre 2025 e così sino al 15 giugno 2027. 8) a partire dal mese di settembre 2025 l'assegno unico universale
(AUU) verrà ripartito al 50% tra i signori e . 9) entrambi i Controparte_1 Parte_1
genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o dimora, nonché a comunicare nuovi recapiti telefonici”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 28 ottobre 2025
6 Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
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