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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 226/2022
Oggi 24 settembre 2025 innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte opposta l'avv. Claudio Messina in sostituzione degli avv.ti Zurlo ed Ornati per parte opponente l'avv. Giulia Galati la quale discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ribadendo la nullità di cessione del credito nei vari passaggi mai provati come da sentenza
Corte di Cass nr 3405 del 06 febbraio 2024; l'avv. Messina contesta e si oppone alla sollevata eccezione di legittimazione di e nel resto CP_1 si riporta a tutte le difese articolate nei propri scritti difensivi nei quali insiste e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dopo la camera di consiglio , provvede ex art. 281 sexies cpc , come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 5 nel procedimento civile N. 226 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
tra
, Codice Fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1982, ed ivi residente nella via Giuseppe Alessi n.22, elettivamente domiciliata in Palermo, nella Via Resuttana n. 414, presso lo studio dell'Avv. Francesco Bono (C. F.
[...]
) PEC: e dell'Avv. Giulia Galati (C.F. C.F._2 Email_1
) PEC: che la rappresentano e CodiceFiscale_3 Email_2 difendono giusta mandato allegato al presente atto, i quali indicano quale recapito cui far pervenire comunicazioni, oltre i predetti indirizzi pec, il fax n. 091.7481293
- opponente-
Contro
P. Iva , C.f. )), società Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla , con Controparte_3 socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A ,soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di KRUK S.A., ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntame nte e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con C.F._4 C.F._5 studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 2 8 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al Persona_1 ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP). Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento al seguente numero di fax 0187 1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata così comunicati all'Ordine Email_3 degli Avvocati della Spezia territorialmente competente ai fini della registrazione presso il Ministero della Giustizia nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi dell'art. 7 D.M. Giustizia 21.02.2011 n. 44. Opposta
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo/ Contratto di finanziamento
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
pagina 2 di 5 - Accoglie l'opposizione proposta con atto di citazione da e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr 4516/2021 , emesso dal Tribunale di Palermo in data 11.10.2021;
- Spese compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia in esame origina da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 decreto ingiuntivo nr 4516/21 emesso dal Tribunale di Palermo in data 11.10.2021, con il quale ingiungeva a di pagare la somma pari ad euro 18.547,86 oltre Parte_1
interessi, competenze e spese del monitorio , a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento nr 13590931 intrattenuto ab origine con OM PA , successivamente ceduto all'odierna opposta CP_1
* * *
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Nel merito, nell'esaminare la fondatezza della domanda, non si può prescindere dal preliminare vaglio della titolarità del credito in capo all' opposto, questione potenzialmente assorbente in quanto attinente ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda ed oggetto di un espresso motivo di opposizione.
La legittimazione infatti attiene ad un elemento costitutivo della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n.
2951).
pagina 3 di 5 La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
In caso, poi, di cessioni multiple , ( come nel caso di specie ove si assume che OM PA abbia ceduto il credito a e che quest'ultima a sua volta lo abbia ceduto CP_4
all'odierna opposta ) l'ultimo cessionario, in ordine di tempo , deve CP_1
documentare le precedenti cessioni del credito, al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti.
La notifica, poi, al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa.
L'eventuale comunicazione al terzo della intervenuta cessione tra le parti svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore .
Ciò posto, nella fattispecie , il credito azionato in giudizio deriva da un saldo debitorio, dovuto dalla parte opponente , in forza di un contratto di finanziamento Parte_1 stipulato con OM S.p.A. , di cui la società opposta assume di esserne CP_1
divenuta titolare in virtù di un atto di cessione, stipulato in data 04.06.2018, con la società
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un CP_4 portafoglio di crediti pecuniari di titolarità di crediti individuabili in blocco ai CP_4
sensi dell'art. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 del TUB, credito in precedenza ceduto dalla società OM PA a . CP_4
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa , risulta che l'opposta al fine di provare CP_1
la legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui, ha prodotto il contratto di cessione di crediti sottoscritto con in data 04.06.2018, l'estratto CP_4
della G.U. parte seconda n.81 del 14.7.2018 nonché un documento denominato “ lista crediti ceduti “ ( peraltro non formalizzato per atto notarile) , senza nulla allegare e provare in ordine pagina 4 di 5 alla precedente cessione intervenuta tra la e la OM PA. e ciò al fine CP_4
provare la titolarità del credito azionato in capo alla società . CP_4
Ed invero, pur volendosi ritenere raggiunta la prova della cessione tra e CP_1 CP_4
[...
verrebbe comunque a mancare il titolo in base al quale avrebbe acquistato a CP_4
sua volta il credito, non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'intervenuta cessione, la produzione degli avvisi di cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, a loro volta estremamente ampi e indeterminati nel contenuto.
In caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria.
Nel caso di specie, manca agli atti la prova negoziale della cessione che sarebbe intervenuta tra e la OM s.p.a. nonché la prova della inclusione del credito azionato CP_4
nell'elenco di quelli ceduti ( atteso che come sopra evidenziato “l'elenco crediti” prodotto è un documento di parte non formalizzato ) per cui, in mancanza, non è possibile ricostruire con certezza le vicende traslative che hanno interessato il credito in oggetto.
Per le considerazioni che precedono si ritiene che il supporto probatorio offerto da CP_1
a sostegno della propria legittimazione sia insufficiente ad affermare, con assoluta
[...]
determinatezza , l' effettiva ed attuale titolarità del credito per cui ha agito in via CP_1
monitoria.
L'opposizione pertanto va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione,
e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite, in considerazione delle ragioni sottese alla presente decisione incentrata sull' insufficiente prova della legittimazione attiva, induce il decidente a ritenere esistenti giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti in causa.
Cosi deciso in Palermo, 24 settembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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