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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9627/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa AU IA MA Presidente rel. Dott.sa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.8.2025 da
nata a [...] il [...], residente a [...]
Giovanni Bellezza n. 8, casalinga;
codice fiscale: , CodiceFiscale_1
e
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_2 [...]
, residente in [...], imprenditore, C.F._2
entrambi difesi e rappresentati, dall'avv. Fabio Bailot (C.F ) del Foro di CodiceFiscale_3
Udine, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec del difensore: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) in data 25 giugno 2009 (anno 2009 atto n. 985 reg. 01 parte 1 serie) e con dichiarazione inserita nell'atto di matrimonio hanno scelto il regime della separazione dei beni.
con il seguente figlio: nato a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
maggiorenne non economicamente autosufficiente in quanto ancora studente CodiceFiscale_4 universitario FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 agosto 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Il mantenimento di fino al momento in cui raggiungerà l'indipendenza economica Persona_1 sarà equamente suddiviso tra i genitori;
nella quota del 50% di mantenimento, sarà di spettanza del padre il pagamento dell'affitto della casa ove risiederà durante gli studi Parte_2 Per_1 universitari e conseguentemente le altre spese resteranno in capo alla madre . I signori Parte_1
e avranno diritto reciproco al conguaglio da effettuarsi entro la fine del Parte_2 Parte_1 mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le suddette spese di mantenimento;
2) si obbliga a costituire, entro 6 (sei) mesi dalla vendita dell'immobile come infra Parte_2 meglio precisato, un fondo di investimento a favore esclusivamente del figlio Persona_1 dell'importo di Euro 20.000,00 (ventimila) quale restituzione di un importo che il nonno aveva già corrisposto in passato a favore del suddetto Persona_1
3) i signori e si faranno carico ciascuno del 50% (cinquanta per cento) Parte_2 Parte_1 delle spese extra assegno, relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) spese per mezzi di trasporto pubblico
( ) dal luogo di residenza all'istituto universitario;
Email_2
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) eventuali corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio. 4) A titolo di contributo al mantenimento di non verserà alla stessa Parte_1 Parte_2 alcuna somma;
5) La casa familiare sita Milano, via G. Bellezza, essendo di proprietà esclusiva della signora Pt_1
, che ne ha anche il possesso, resterà in esclusivo utilizzo a quest'ultima. A
[...] tacitazione/compensazione di ulteriori pretese, il signor cede alla signora Parte_2 Pt_1
, che accetta, la proprietà dei seguenti beni mobili:
[...]
. Impianto TV;
. impianto Audio/Stereo;
. vini. CP_1
Le parti convengono inoltre che l'autovettura già di proprietà di (o società ad egli Parte_2 riconducibile) resterà in utilizzo esclusivo alla madre della signora , che ove già non Parte_1 lo avesse fatto, provvederà a propria cura e spesa ad intestarsi la proprietà del suddetto bene mobile registrato;
6) La casa sita in Via Veglia n. 22 Silvaplana, presso il condominio di rimarrà nella Parte_3 detenzione esclusiva di Parte_2
Le parti hanno, inoltre, nel loro ricorso, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della ulteriore documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza, come già indicato in ricorso. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 come sopra generalizzati, che hanno contratto matrimonio in Milano in data 25 giugno 2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Presidente rel.
Dott-ssa AU IA MA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG