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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/07/2025, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19183/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital) , provincia di Córdoba, e CP_1 residente in [...], piano settimo, app.to “A”, Córdoba, provincia di Córdoba;
Insieme a sua sorella e i di lei figli,
, nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di Córdoba, per Persona_1 sé e insieme a in qualità di genitori dei figli minori, Controparte_2
nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di Persona_2
Córdoba,
nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di Persona_3
Córdoba,
nato il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di RT_1
Córdoba,
residenti in [...], secondo piano “A”, quartiere Colinas de Veles Sarfield,
Córdoba, provincia di Córdoba,
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. RESTANIO MONICA LIS*, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
1
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , (1) Considerata la sussistenza Controparte_4 dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
(2) Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di RT CO , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, CP_3 trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto (…). Con con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore della presente difesa nella sua qualità di antistatario». RT convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12.6.2025 è stato disposto rinvio, non essendo visibili sul portale PCT le relate di notifica di ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza. All'udienza del 3.7.2025, verificata la regolarità delle notifiche e della costituzione delle parti, la FE ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
2 Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . RT_2
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 RT_3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato – senza successo – ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani seguendo la via amministrativa, senza però riuscire ad ottenere nemmeno la calendarizzazione di un appuntamento (doc. 14-19).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3 3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del
Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912 (e ancor prima, il codice civile del 1865), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo
4 italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-13, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il [...] a Persona_4
LL NT (attuale provincia di Torino) (doc. 1);
2. In data 13.09.1911, a NO NT (e, dunque, ancora in Italia), il sig. Persona_4 ha sposato la sig.ra (doc. 2); Persona_5
3. Successivamente la coppia è emigrata in Argentina, ove, poi, il sig. è Persona_4 deceduto, senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina (non figurando – nemmeno con il nome di – nei registri degli elettori, o dei cittadini stranieri naturalizzati Per_6 argentini); egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3, certificato negativo di naturalizzazione);
4. Dall'unione tra e è nato in Argentina, in [...] Persona_4 Persona_5
2.1.1920, il sig. (doc. 4); Persona_7
5. Il sig. ha sposato nel 1947 la sig.ra (doc. 5) e, da Persona_7 Persona_8 tale unione è nato in [...], in data [...], il sig. (doc. 6); Persona_9
6. Il sig. ha poi sposato nel 1974 la sig.ra (doc. 7) e, Persona_9 Persona_10 da tale unione sono nate due figlie:
6.1. L'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 8); Persona_1
6.2. L'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 10). CP_1
7. La sig.ra ha poi sposato il sig. (doc. 9) e, da tale unione, Persona_1 Controparte_2 sono nati tre figli:
7.1. L'odierna ricorrente nata in [...] in data [...] (doc. Persona_2
11).
7.2. L'odierna ricorrente nata in [...] in data [...] (doc. Persona_3
12).
5 7.3. L'odierno ricorrente nata in [...] in data [...] (doc. 13). RT_1
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata in [...] il [...] CP_1
, nata in [...] il [...] Persona_1
nata in [...] il [...] Persona_2
nata in [...] il [...] Persona_3
nato in [...] il [...] RT_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 3/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19183/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital) , provincia di Córdoba, e CP_1 residente in [...], piano settimo, app.to “A”, Córdoba, provincia di Córdoba;
Insieme a sua sorella e i di lei figli,
, nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di Córdoba, per Persona_1 sé e insieme a in qualità di genitori dei figli minori, Controparte_2
nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di Persona_2
Córdoba,
nata il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di Persona_3
Córdoba,
nato il [...] a [...] (o Cordoba Capital), provincia di RT_1
Córdoba,
residenti in [...], secondo piano “A”, quartiere Colinas de Veles Sarfield,
Córdoba, provincia di Córdoba,
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. RESTANIO MONICA LIS*, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
1
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del , (1) Considerata la sussistenza Controparte_4 dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
(2) Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di RT CO , vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza, ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, CP_3 trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto (…). Con con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore della presente difesa nella sua qualità di antistatario». RT convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12.6.2025 è stato disposto rinvio, non essendo visibili sul portale PCT le relate di notifica di ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza. All'udienza del 3.7.2025, verificata la regolarità delle notifiche e della costituzione delle parti, la FE ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
2 Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . RT_2
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 RT_3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato – senza successo – ad ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani seguendo la via amministrativa, senza però riuscire ad ottenere nemmeno la calendarizzazione di un appuntamento (doc. 14-19).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3 3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del
Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912 (e ancor prima, il codice civile del 1865), ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo
4 italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-13, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il [...] a Persona_4
LL NT (attuale provincia di Torino) (doc. 1);
2. In data 13.09.1911, a NO NT (e, dunque, ancora in Italia), il sig. Persona_4 ha sposato la sig.ra (doc. 2); Persona_5
3. Successivamente la coppia è emigrata in Argentina, ove, poi, il sig. è Persona_4 deceduto, senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
è attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina (non figurando – nemmeno con il nome di – nei registri degli elettori, o dei cittadini stranieri naturalizzati Per_6 argentini); egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3, certificato negativo di naturalizzazione);
4. Dall'unione tra e è nato in Argentina, in [...] Persona_4 Persona_5
2.1.1920, il sig. (doc. 4); Persona_7
5. Il sig. ha sposato nel 1947 la sig.ra (doc. 5) e, da Persona_7 Persona_8 tale unione è nato in [...], in data [...], il sig. (doc. 6); Persona_9
6. Il sig. ha poi sposato nel 1974 la sig.ra (doc. 7) e, Persona_9 Persona_10 da tale unione sono nate due figlie:
6.1. L'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 8); Persona_1
6.2. L'odierna ricorrente , nata in [...] in data [...] (doc. 10). CP_1
7. La sig.ra ha poi sposato il sig. (doc. 9) e, da tale unione, Persona_1 Controparte_2 sono nati tre figli:
7.1. L'odierna ricorrente nata in [...] in data [...] (doc. Persona_2
11).
7.2. L'odierna ricorrente nata in [...] in data [...] (doc. Persona_3
12).
5 7.3. L'odierno ricorrente nata in [...] in data [...] (doc. 13). RT_1
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
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Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nata in [...] il [...] CP_1
, nata in [...] il [...] Persona_1
nata in [...] il [...] Persona_2
nata in [...] il [...] Persona_3
nato in [...] il [...] RT_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 3/07/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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