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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/07/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. VG 7040/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/05/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
3.7.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
DE BONA MARIKA e LANZA BARBARA MARIA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PRADELLA FEDERICO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTI RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da note scritte depositate in data 30.6.2025 e 27.6.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con sentenza n. 105/2022 depositata in data 24.01.2022 del Tribunale di Verona venivano regolate le condizioni di divorzio tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico della figlia e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 105/2022 depositata in data 24.01.2022 del Tribunale di Verona, così dispone in accoglimento delle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 30.6.2025 e 27.6.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28.5.2025:
1. il sig. verserà a partire dal mese di aprile 2025 e sino al 31 dicembre Controparte_1
2025, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili direttamente a Grandis Giada ex art. 337 septies cc sul suo c/c intestato alla stessa, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa in via anticipata;
2. la casa coniugale sita in Verona Via D. Comboni 22 ed assegnata alla sig.ra Pt_1 affinché quest'ultima vi conviva con la figlia, dovrà essere riconsegnata da
[...]
al sig. con tutti gli arredi entro e non oltre il 28.02.2026. Parte_1 Controparte_1
Al momento del rilascio la sig.ra potrà asportare solamente i seguenti beni oltre Pt_1 ai propri effetti personali: i due letti delle camere da letto di madre e figlia (comodini e cassettiere), il tavolo con le sedie della sala ed il mobile tv.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
2 Si comunichi.
La GIUDICE EST.
Virginia Manfroni
LA PRESIDENTE
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 28/05/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio con provvedimento del
3.7.2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
DE BONA MARIKA e LANZA BARBARA MARIA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso introduttivo,
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
PRADELLA FEDERICO, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
PARTI RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
1 PER LE PARTI: come da note scritte depositate in data 30.6.2025 e 27.6.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con sentenza n. 105/2022 depositata in data 24.01.2022 del Tribunale di Verona venivano regolate le condizioni di divorzio tra le parti;
- preso atto che ora le parti si sono accordate per modificare tali condizioni in un senso maggiormente rispondente al benessere psicofisico della figlia e aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto di dover accogliere la richiesta congiunta delle parti in quanto espressione di genitorialità condivisa;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica della sentenza n. 105/2022 depositata in data 24.01.2022 del Tribunale di Verona, così dispone in accoglimento delle condizioni di cui alle note scritte depositate in data 30.6.2025 e 27.6.2025, che confermano le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 28.5.2025:
1. il sig. verserà a partire dal mese di aprile 2025 e sino al 31 dicembre Controparte_1
2025, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 400,00 mensili direttamente a Grandis Giada ex art. 337 septies cc sul suo c/c intestato alla stessa, a mezzo bonifico bancario con valuta fissa in via anticipata;
2. la casa coniugale sita in Verona Via D. Comboni 22 ed assegnata alla sig.ra Pt_1 affinché quest'ultima vi conviva con la figlia, dovrà essere riconsegnata da
[...]
al sig. con tutti gli arredi entro e non oltre il 28.02.2026. Parte_1 Controparte_1
Al momento del rilascio la sig.ra potrà asportare solamente i seguenti beni oltre Pt_1 ai propri effetti personali: i due letti delle camere da letto di madre e figlia (comodini e cassettiere), il tavolo con le sedie della sala ed il mobile tv.
3. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
2 Si comunichi.
La GIUDICE EST.
Virginia Manfroni
LA PRESIDENTE
Antonella Guerra
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