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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
nella causa civile iscritta al n°314 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Volante, elettivamente domiciliato presso lo studio della quale sito in Palermo via Gen.
Giuseppe Arimondi n. 45 e presso il domicilio digitale Email_1
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Piscitello, Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della quale sito in Palermo in Via della
Libertà n. 62
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Esposito, elettivamente domiciliato presso lo studio della quale sito in Palermo Piazza Don Bosco n. 6 e presso il domicilio digitale Email_2
Appellata e Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 14.12.2019, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 296 80 2016
00032488 000, notificato a mezzo pec il 02.12.2016, relativo alle cartelle di pagamento nn. 296 2002 0032598701 000, 296 2008 0047315736 000, 296
2009 0077653733 000, 296 2010 0109976064 000, 296 2012 0004262829 000,
296 2013 0014426803 000 e 296 2014 0006962926 000, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2018 9006203779 000, notificata a mezzo pec il 14.01.2018, relativa alla cartella di pagamento n. 296 2008 0047315736
000, già inserita nel predetto avviso di fermo.
Lamentava l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente assenza di un prodromico titolo esecutivo a fondamento dell'azione esecutiva relativa all'asserito mancato pagamento di contributi previdenziali (integrativi e minimi oltre sanzioni e accessori), per il periodo dal 1997 al 2011, alla
[...]
. Parte_1
Chiedeva, in via preliminare, disporsi la sospensione dell'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte e, nel merito, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutti i titoli indicati dal n. 1 al n. 7.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 eccependo, in via preliminare, “l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”, essendo trascorso un lungo periodo di tempo dalla notificazione dell'ultimo atto esecutivo. Eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire dell'opponente per l'intervenuto sgravio delle cartelle di pagamento nn. 296 2002 0032598701, 296 2008 0047315736, 296 2009 0077653733 e 296 2010 0109976064.
Contestava il decorso del termine di prescrizione quinquennale relativamente alle residue cartelle di pagamento nn. 296 2012 0004262829, 296
2013 0014426803 e 296 2014 0006962926, poiché notificate “tutte entro i cinque anni antecedenti la notifica del preavviso di fermo opposto”.
Si costituiva in giudizio la Parte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per la
[...] tardività dell'opposizione, ai sensi dell'art. 24, 5° comma, del d. lgs. n. 46/1999. nonché il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle contestazioni sulla regolarità delle notifiche delle cartelle opposte, con memoria contenente domanda riconvenzionale condizionata di risarcimento danni nei confronti dell' . Controparte_3
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale subordinata di risarcimento danni nei confronti dell' , in quanto unico soggetto responsabile Controparte_3 del procedimento esecutivo, nella denegata ipotesi in cui l'opposizione non fosse stata dichiarata inammissibile.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, contestava l'eccezione di prescrizione, rilevando che, a partire dalla l. n. 247/2012 è stato reintrodotto il termine decennale sia per i crediti previdenziali successi all'entrata in vigore della suddetta legge, sia per quelli antecedenti per i quali non fosse ancora decorso il termine ex art. 3 l.
n.335/1995.
Sosteneva di avere, comunque, interrotto il termine di prescrizione dei crediti previdenziali più risalenti inviando a mezzo posta all' una serie di CP_1 atti di diffida.
Deduceva, altresì, “l'inapplicabilità dell'art. 4 de1 D.L. n. 119/2018 e dell'art. 4, comma 4, de1 D.L. 41/2021” ai crediti previdenziali di un soggetto privato senza la preventiva deliberazione di autorizzazione dell'Ente, sicchè, secondo la sua prospettazione, l' non avrebbe Controparte_4 dovuto annullare con propria unilaterale decisione, le cartelle oggetto di sgravio.
Infine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto di potere estendere alle Casse private l'ambito di applicazione dell'art. 4 de1 D.L. n. 119/2018 e dell'art. 4, comma 4, de1 D.L. 41/2021, sollevava questione di legittimità costituzionale di tali norme.
Con sentenza n. 3728/2022, emessa in data 17.11.2022, il Tribunale G.L. di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, rigettava l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. formulata da a fronte della CP_5 notificazione dell'intimazione di pagamento del gennaio 2019, ritenendola, invece, fondata con riguardo alle cartelle oggetto di annullamento.
Nel merito, dichiarava l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle nn. 296 2012 0004262829 000, 296 2013 0014426803 000, notificate entrambe ai sensi dell'art.140 c.p.c., senza la prova del ricevimento per il destinatario della raccomandata informativa dell'avvenuta consegna (c.d.
“C.A.D.”) e rigettava l'opposizione esclusivamente nei confronti dei crediti sottesi alla cartella 296 2014 0006962926 000, ritualmente notificata “per compiuta giacenza”. Per la parziale riforma della decisione ha proposto appello la
[...]
con ricorso depositato in Parte_1
Cancelleria il 12.04.2023.
Con il primo motivo di gravame, si duole dell'omessa motivazione in ordine all'eccepita inesistenza del decorso del termine di prescrizione dei crediti opposti “in virtù degli atti interruttivi prodotti dalla nel Parte_1 giudizio di primo grado (come da documenti nn. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18
e19 allegati al fascicolo di primo grado).
Con il secondo e il terzo motivo di appello, lamenta l'omessa motivazione relativamente alla spiegata domanda riconvenzionale subordinata, con la quale la aveva chiesto l'accertamento della responsabilità dell' per Pt_1 CP_5 eventuali vizi di notificazione delle cartelle opposte formulando, contestualmente, “in caso di declaratoria di prescrizione” per i suddetti vizi, domanda di condanna dell' al risarcimento del danno Controparte_3
“corrispondendo in favore della l'importo dichiarato prescritto oltre Pt_1 interessi”. Con il quarto motivo di gravame, ribadisce l'eccezione di inapplicabilità degli artt. 4 D.L. n.119/2018 e 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 ai crediti previdenziali della “unilateralmente annullati” dall' Pt_1 CP_5
Infine, ripropone la questione di legittimità costituzionale relativamente all'applicabilità degli artt. 4 D.L. n.119/2018 e 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 ai crediti previdenziali della “per violazione degli artt. 2, 3, 33, 38, 97 e Pt_1
117, comma 1, Cost. in riferimento agli artt. 6 e 1, prot. 1, della Convenzione
EDU”. Per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado si è costituita in giudizio l' con memoria Controparte_4 depositata il 12.03.2025.
Con impugnazione incidentale lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato prescritti i crediti sottesi alle cartelle nn. 296 2012 0004262829 000 e 296 2013 0014426803 000 e chiede accertarsi la ritualità della notifica di tutte le cartelle opposte, incluse quelle oggetto di annullamento ex lege.
In riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla nei suoi Pt_1 confronti, ne eccepisce l'inammissibilità “per violazione della legge speciale (D. lgs. n.112/1999)”, “per carenza d'interesse ad agire”, per “Infondatezza e mancato consolidamento del presunto credito” e per “Difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Magistratura Contabile”, ribadendo l'applicabilità degli artt. 4 D.L. n.119/2018 e 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 ai crediti previdenziali della Cassa privata e l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale.
Si è costituto in giudizio con memoria del 17.03.2025, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di discussione del 27 marzo 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
II
Va rilevato che il Tribunale ha rigettato l'opposizione avverso la cartella n. 296 2014 0006962926 000 ritenuta ritualmente notificata “per compiuta giacenza”. Trattasi di statuizione che non è stata fatta oggetto di appello (neanche in via incidentale) da parte di , di talché la stessa, in parte qua, Controparte_1 deve ritenersi ormai passata in giudicato, sicché è preclusa in questa sede ogni ulteriore valutazione in ordine alla regolarità del procedimento di notifica di detta cartella.
III
La pretesa oggetto del preavviso di fermo amministrativo e delle sottese cartelle di pagamento riguarda l'omesso pagamento, da parte dell'Avv. CP_1 in favore della di contributi integrativi dovuti a titolo di Parte_1 iscrizione all'Albo professionale per gli anni dal 1997 al 2002 e 2004, l'onere per l'iscrizione d'ufficio per gli anni 2002 e 2003, i contributi minimi dovuti per gli anni dal 2004 al 2010, maggiorati di interessi, i contributi soggettivo ed integrativo, dovuti in eccedenza rispetto ai minimi dell'anno 2007, il contributo integrativo dovuto in eccedenza rispetto ai minimi dell'anno 2006, la sanzione ex art. 9 legge n. 141/92 per il ritardato invio del modello 5/2007, per l'importo complessivo di € 20.518,80. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla “dedotta inesistenza della eccepita prescrizione in virtù degli atti interruttivi prodotti” dalla stessa nel giudizio di primo grado. Pt_1
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Come evidenziato in precedenza, il Giudice di prime cure ha accolto l'opposizione di ritenendo legittimo l'annullamento relativo Controparte_1 alle cartelle di pagamento nn. 296 2002 0032598701, 296 2008 0047315736,
296 2009 0077653733 e 296 2010 0109976064, disposto ai sensi artt. 4 D.L.
n.119/2018 e 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, nonché dichiarando prescritti i crediti previdenziali inclusi nelle cartelle nn. 296 2012 0004262829 000 e 296
2013 0014426803 per l'irregolarità della notifica. Deve, in proposito, rilevarsi che, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 66 della l. n. 247/2012, per i crediti previdenziali della è stato Parte_1 reintrodotto il termine decennale di prescrizione (come previsto in origine dall'art. 19 della l. n. 576/1980).
Il termine decennale si applica, chiaramente, ai crediti successivi all'entrata in vigore della legge n.247/2012, ma anche, secondo il tenore letterale della norma, a quelli precedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, l. n. 335/1995.
Invero, come correttamente dedotto già nel corso del giudizio di primo grado, la ha documentato di avere nel tempo interrotto il termine di Pt_1 prescrizione relativamente a tutti i crediti opposti, con atti inviati a mezzo posta raccomandata a/r regolarmente consegnati ad (vedasi doc. nn. Controparte_1
6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19).
In particolare, la con due raccomandate a/r del 30.05.2006 e del Pt_1
31.05.2006 comunicava all' l'onere di iscrizione per gli anni 2002 e CP_1
2003 pari ad € 4.924,98, i contributi minimi di maternità per gli anni dal 2004 al 2006 per l'importo complessivo pari ad € 5.075,76 nonché la procedura sanzionatoria per gli anni 2001 e 2002 per l'importo di € 535,22 (doc.n. 6). Non avendo l' provveduto nei termini stabiliti al suddetto CP_1 pagamento decadeva dal beneficio ex art. 14 legge 141/1992 e la Pt_1 iscriveva tali importi nel ruolo 2008.
Con raccomandata a/r dell'08.04.2008, la diffidava l' del Pt_1 CP_1 pagamento dei contributi minimi e di maternità relativi al 2007 (doc. n. 17) che confluivano nel ruolo 2009.
Allo stesso modo, con raccomandata a/r dell'01.04.2009, la Pt_1 diffidava l' del pagamento dei contributi minimi e di maternità relativi al CP_1
2008 (doc. n. 18) che confluivano nel ruolo 2010.
Relativamente ai contributi IVA riferiti agli anni 1998, 1999 e 2000,
l' presentava domanda di condono in data 30.12.2003 (doc. n.7) accolta CP_1 dalla che comunicava l'importo dovuto di € 331,61 con comunicazione Pt_1 del 28.12.2006 (doc. n. 8)
Non avendo provveduto al suddetto versamento, la comunicava il Pt_1 provvedimento di decadenza dal condono e, successivamente, con raccomandata a/r dell'08.08.2011 inviava all' la rideterminazione dell'importo dovuto CP_1
a titolo di contributo integrativo IVA per gli anni dal 1998 al 2000, oltre sanzioni e interessi (doc. nn. 9 e 11).
Con raccomandata del 24.06.2010 inviava all' diffida per il CP_1 pagamento del contributo IVA per l'anno 2004 (doc. n. 12). Ancora, con nota del 20.04.2010, la diffidava l' al Pt_1 CP_1 pagamento dei contributi minimi e di maternità relativi al 2009 (doc. n. 19) che confluivano nel ruolo 2011.
Con raccomandata a/r del 05.03.2012 la invitava l' al Pt_1 CP_1 pagamento dei contributi in autoliquidazione per gli anni 2006 e 2007, iscritti nel ruolo 2012 (doc. n. 13 e 21).
Con raccomandata a/r del 20.06.2012 la intimava il pagamento Pt_1 della sanzione prevista per il mancato invio del mod. 5/2007 (doc. n. 14).
Pertanto, nonostante la notifica di tutte le cartelle opposte (incluse quelle oggetto delle rottamazioni) debba ritenersi non perfezionata ai sensi dell'art.140 c.p.c., mancando la prova dell'effettivo ricevimento della raccomandata informativa da parte dell' (c.d. C.A.D.), i crediti previdenziali opposti CP_1 non sono comunque prescritti, proprio in virtù degli atti interruttivi allegati dalla (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/01/2022, n. 2621). Pt_1
Non possono, quindi, dichiararsi prescritti i crediti iscritti nelle cartelle nn. 296 2012 0004262829 000 e 296 2013 0014426803, come erroneamente dichiarato dal Giudice di primo grado, ma nemmeno quelli oggetto di sgravio per effetto della normativa su citata.
L'art. 4 del d.
1. n. 119/2018, convertito in 1. n. 136/2018, rubricato
“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, prevede espressamente che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fine a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”. Successivamente, con il d.
1. n. 41 del 2021 sono state adottate “ulteriori misure in materia di sostegno alla imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID - 19”. In particolare, l'art. 4, comma 4, dispone che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto- legge 23 ottobre
2018, n. 1l9, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, all'articolo 16- bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da
184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a
30.000 euro”. Tanto premesso, i crediti previdenziali delle Casse professionali e, quindi, della stessa non possono essere automaticamente annullati Parte_1 dall'Ente riscossore in assenza della deliberazione di adesione da parte degli Enti privati, nonché della preventiva comunicazione in tal senso dell'agente riscossore, come previsto espressamente dall'art.1, commi 184 e 185 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021”, procedimento espressamente richiamati anche dall'art. 4, comma 4, del d.l. 41/2021.
Ai sensi dell'art.185: Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del
31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 187 o dal comma 188, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.
Il suddetto comma “185-bis prevede, poi, che. Le disposizioni del comma
185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali , previe apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata ”.
Al successivo comma 189 è poi previsto che il debitore che voglia aderire alla rottamazione presenti apposita istanza all'agente riscossore, dichiarando di possedere i requisiti stabiliti.
Il comma 189 statuisce, infatti, che “189. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma
184 e al comma 185 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o al comma 188 e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 190”. A conclusione della procedura, è fatto obbligo all'ente riscossore di comunicare ai debitori che vogliono aderire all'annullamento dei crediti, anche l'esistenza della favorevole delibera di cui all'art.185 bis citato. Il comma 192 della l. n. 145/2018 prevede che “192. Entro il 31 ottobre
2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 184 e
185.
La ha, infatti, dichiarato di non avere specificatamente aderito alle Pt_1 suddette rottamazioni con apposita deliberazione e di non avere ricevuto alcuna preventiva comunicazione da parte dell'ente riscossore sull'eventuale annullamento dei carichi riguardanti . Controparte_1
Sulla scorta dell'inapplicabilità delle “rottamazioni”, previste dagli artt. 4 D.L. n.119/2018 e 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, anche i crediti previdenziali sottesi alle cartelle di pagamento nn. 296 2002 0032598701 000,
296 2008 0047315736 000, 296 2009 0077653733 000, 296 2010 0109976064
000 devono ritenersi ripetibili.
Invero, non sono prescritti né i contributi successivi al 2006, ovverosia quelli richiesti entro i dieci anni precedenti la data di notificazione del preavviso di fermo amministrativo, né quelli relativi agli anni precedenti al
2006, in virtù degli atti interruttivi del termine quinquennale, prodotti dall'appellante e su indicati. Restano assorbite le ulteriori domande della ribadite con l'appello Pt_1 principale.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, va, quindi, rigettato integralmente il ricorso proposto in primo grado da . Controparte_1
IV
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano, come da dispositivo, in favore della Controparte_1 [...]
e dell' Parte_1 Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 3728/2022, emessa il 17.11.2022, dal
Tribunale G.L. di Palermo, rigetta integralmente la domanda di
[...]
. CP_1 Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi euro € 2.540,00 per il primo e in complessivi € 1.984,00 per il secondo per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute in favore di parte appellante.
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi euro € 2.540,00 per il primo e in complessivi € 1.984,00 per il secondo per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali come per legge se dovute in favore dell'
[...]
. Controparte_2
Così deciso in Palermo il 27 marzo 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo