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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 11266/2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 11266 DELL'ANNO 2025 TRA
(C.F. ) residente in (20131) Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Antonio Bazzini, 1 rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Emanuela Sironi (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 02/76313322) del Foro di Milano Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Turati, 8
- attrice opponente - contro ( ), residente in [...]
Della Pace 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Dalfini (CF
, pec: fax C.F._4 Email_2
045592228) ed elettivamente domiciliato pressa il suo studio in (37121) Verona (VR), Piazza Viviani, 12
- convenuta opposta –
Per l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) del 27/01-03/02/2025 e notificato il 10.02.2025.
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
Oggi in data 29/05/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice (C.F. ) Parte_1 C.F._1 compare la parte personalmente e l'Avv. SIRONI EMANUELA.
-Per parte convenuta ( ) compare la parte AR C.F._3 personalmente e l'Avv. DALFINI GIULIANO;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> Le parti e le rispettive difese dopo ampio confronto dichiarano di avere raggiunto un accordo conciliativo/transattivo nei seguenti termini ….accordo delle parti per la restituzione da parte della opponente alla opposta della somma Parte_1 CP_1 complessiva di €#200,00# con l'accordo delle parti oggi in causa a trattenere il residuo del deposito cauzionale già versato da parte della opponente Parte_1
La per proprio conto, rinunzia -ad ogni effetto di legge- al decreto ingiuntivo CP_1 chiesto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) in data del 27/01-03/02/2025 con formale ed espressa reciproca rinunzia delle parti
[...] alle reciproche domande formulate in giudizio da entrambe le parti Parte_2 rinunzia questa anche reciprocamente accettata dalle parti costituite, con la conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del presente giudizio, il tutto a spese legali interamente compensate tra le parti costituite. Il Giudice Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 29/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 29/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> RG n. 11266/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) residente in (20131) Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Antonio Bazzini, 1 rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Emanuela Sironi (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 02/76313322) del Foro di Milano Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Turati, 8
- attrice opponente - contro
( ), residente in [...]
Della Pace 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Dalfini (CF
, pec: fax C.F._4 Email_2
045592228) ed elettivamente domiciliato pressa il suo studio in (37121) Verona (VR),
Piazza Viviani, 12
- convenuta opposta –
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno raggiunto un accordo conciliativo/transattivo come da verbale di udienza del 29/05/2025….accordo delle parti per la restituzione da parte della opponente
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> alla opposta della somma complessiva di €#200,00# con l'accordo Parte_1 CP_1 delle parti oggi in causa a trattenere il residuo del deposito cauzionale già versato da parte della opponente Parte_1
La per proprio conto, rinunzia -ad ogni effetto di legge- al decreto ingiuntivo CP_1 chiesto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) in data del 27/01-03/02/2025 con formale ed espressa reciproca rinunzia delle parti
[...] alle reciproche domande formulate in giudizio da entrambe le parti Parte_2 rinunzia questa anche reciprocamente accettata dalle parti costituite, con la conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del presente giudizio, il tutto a spese legali interamente compensate tra le parti costituite.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte opponente invocava Parte_1
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto del Tribunale di Milano n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) pubblicato il 03.02.2025 e notificato il 10.02.2025 di seguito per estratto e in copia… 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<> con la proposizione di istanza per la chiamata in causa di terzo e domanda riconvenzionale. In particolare chiedeva di autorizzare la chiamata in causa delle Signore Controparte_2
(C.F. ), residente in [...] e C.F._5 [...]
(C.F. ), residente in [...], CP_3 C.F._6 affinchè, previa autorizzazione all'attribuzione alla OR del deposito Parte_1 cauzionale dalle stesse versato, le stesse vengano condannate, unitamente alla OR
al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso e del conguaglio spese CP_1 condominiali ed al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte per complessivi euro 7.464,37 o nella diversa somma maggiore o
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<> minore che risulterà in corso di causa o in subordine perché vengano tutte condannate al risarcimento dei danni causati all'immobile, quantificato in euro 3.823,40, ed al pagamento del conguaglio spese condominiali, pari ad euro 234,35 e la sola OR venga CP_2 condannata al pagamento dei canoni di locazione ed acconto spese condominiali per il periodo di preavviso, pari ad euro 3.406,62. Sempre in via preliminare
- rigettare l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) emesso dal Tribunale di Milano in data 03.02.2025, essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione per tutte le ragioni meglio dedotte in atti In via principale, Nel merito
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) emesso dal Tribunale di Milano in data 03.02.2025 assolvendo l'opponente da ogni avversa pretesa per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa;
In via riconvenzionale
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, autorizzare la OR a Parte_1 trattenere il deposito cauzionale sussistendo l'inadempimento delle Signore CP_1
e alle obbligazioni contrattualmente assunte;
CP_3 CP_2
Sempre in via riconvenzionale
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del canone e dell'acconto spese condominiali per il periodo di preavviso, condannare la OR , e in solido, AR Controparte_2 Controparte_3 al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso e del conguaglio spese condominiali, pari ad euro 3.406,62, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data domanda al saldo;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarata la presenza dei danni elencati in narrativa, condannare la OR , e AR Controparte_2
in solido, al risarcimento dei danni causati all'immobile, quantificati in Controparte_3 euro 3.823,40 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data della domanda al saldo;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del conguaglio spese condominiali, condannare la OR AR
, e in solido, al pagamento della somma di euro 234,35 Controparte_2 Controparte_3
o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data della domanda al saldo ed operare la parziale compensazione dell'importo del deposito cauzionale con le somme che risulteranno a credito della OR Parte_1
In subordine, sempre in via riconvenzionale - premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del canone e dell'acconto spese condominiali per il periodo di preavviso, condannare la sola OR al Controparte_2 pagamento dei canoni per il periodo di preavviso e del conguaglio spese condominiali, pari ad euro 3.406,62, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data domanda al saldo;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarata la presenza dei danni elencati in narrativa, condannare la OR , e AR Controparte_2
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<> in solido, al risarcimento dei danni causati all'immobile, quantificati in Controparte_3 euro 3.823,40 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data della domanda al saldo;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del conguaglio spese condominiali, condannare la OR AR
, e in solido, al pagamento della somma di euro 234,35 Controparte_2 Controparte_3
o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data della domanda al saldo ed operare la parziale compensazione dell'importo del deposito cauzionale con le somme che risulteranno a credito della In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese Parte_1 generali, IVA e CPA se dovute. Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo CP_1 contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi come rassegnate in atti. I. In via preliminare: I.
1. per tutti i motivi dedotti, autorizzarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1910/2025 D.I., n. 2881/2025 R.G., emesso in data 27.01.2025 dal Tribunale di Milano;
I.
2. per tutti i motivi dedotti, rigettarsi, segnatamente con riguardo alla mancanza di solidarietà tra le conduttrici, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa delle conduttrici sig.re e ,….; Controparte_3 Controparte_2
II. In via principale: II.
1. per tutti i motivi dedotti, accertarsi e dichiararsi l'integrale infondatezza delle domande, istanze ed eccezioni, sia nell'an che nel quantum, di e, per Parte_1
l'effetto, rigettarsi l'opposizione promossa da parte ricorrente-opponente; II.
2. per tutti i motivi dedotti, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1910/2025 D.I., n. 2881/2025 R.G., emesso in data 27.01.2025 dal Tribunale di Milano, e, in ogni caso, condannarsi a corrispondere a la somma Parte_1 AR di € 1.050,00, oltre interessi legali dal deposito al saldo, ovvero quella minore o maggiore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o all'esito dell'istruttoria del giudizio;
II.
3. per tutti i motivi dedotti, accertarsi la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. di e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni in favore di nella misura che il Giudice riterrà AR equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c. da determinarsi equitativamente;
III. In via subordinata: III.
1. per tutti i motivi dedotti, nella non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse accogliere, anche parzialmente, l'opposizione di ridursi la Parte_1 pretesa creditoria della stessa nella minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito della causa e/o di giustizia;
IV. In ogni caso: IV.
1. con vittoria di spese, competenze ed accessori, ivi comprese quelle della fase monitoria, oltre rimborso forfettario e accessori. Avevano successo i tentativi delle parti in udienza di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia.
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<> All'udienza del 29/05/2025 avevano successo i tentativi delle parti e dei rispettivi legali di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia. All'esito il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di 3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).
In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il
Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017;
Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del
<<tribunale civile e penale di milano>>
<> diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per
2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del
2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n.
8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<> incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Premesso quanto sopra, in punto di merito il Tribunale di Milano, in composizione monocratica oggi procedente, può limitarsi, in questa sede, a solo prendere atto di quanto concordemente dichiarato e concordato dalle parti costituite a verbale di udienza odierno così provvedendo in conformità con conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente immediata declaratoria di estinzione della presente procedura anche attesa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti ex art. 100 cpc. Si dispone che le spese legali di lite e di procedura siano integralmente compensate tra le parti costituite come da accordo tra le parti anche sul punto raggiunto. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione4 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito5, deve ritenersi allo stato assorbita6. 4 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 11266/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, dato espressamente atto della formale ed espressa rinunzia della parte opposta al decreto ingiuntivo opposto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. CP_1
1910/2025 (al R.G. 2881/2025) in data del 27/01-03/02/2025, così provvede e dispone:
-Preso atto dell'accordo delle parti costituite riportato a verbale di udienza dichiara, in via giudiziale, la intervenuta e sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter partes, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la sopravvenuta carenza di interesse delle parti costituite a coltivare la presente procedura ex art. 100 cpc, con conseguente declaratoria giudiziale di immediata estinzione del presente giudizio;
-Dispone, così come da accordo tra le parti, l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di lite e di procedura;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 29/05/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 11266 DELL'ANNO 2025 TRA
(C.F. ) residente in (20131) Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Antonio Bazzini, 1 rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Emanuela Sironi (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 02/76313322) del Foro di Milano Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Turati, 8
- attrice opponente - contro ( ), residente in [...]
Della Pace 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Dalfini (CF
, pec: fax C.F._4 Email_2
045592228) ed elettivamente domiciliato pressa il suo studio in (37121) Verona (VR), Piazza Viviani, 12
- convenuta opposta –
Per l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) del 27/01-03/02/2025 e notificato il 10.02.2025.
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
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Oggi in data 29/05/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice (C.F. ) Parte_1 C.F._1 compare la parte personalmente e l'Avv. SIRONI EMANUELA.
-Per parte convenuta ( ) compare la parte AR C.F._3 personalmente e l'Avv. DALFINI GIULIANO;
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La per proprio conto, rinunzia -ad ogni effetto di legge- al decreto ingiuntivo CP_1 chiesto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) in data del 27/01-03/02/2025 con formale ed espressa reciproca rinunzia delle parti
[...] alle reciproche domande formulate in giudizio da entrambe le parti Parte_2 rinunzia questa anche reciprocamente accettata dalle parti costituite, con la conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del presente giudizio, il tutto a spese legali interamente compensate tra le parti costituite. Il Giudice Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza. Milano il 29/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. Milano il 29/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
(C.F. ) residente in (20131) Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Antonio Bazzini, 1 rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Emanuela Sironi (C.F. ; pec: C.F._2
fax: 02/76313322) del Foro di Milano Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Turati, 8
- attrice opponente - contro
( ), residente in [...]
Della Pace 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Dalfini (CF
, pec: fax C.F._4 Email_2
045592228) ed elettivamente domiciliato pressa il suo studio in (37121) Verona (VR),
Piazza Viviani, 12
- convenuta opposta –
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno raggiunto un accordo conciliativo/transattivo come da verbale di udienza del 29/05/2025….accordo delle parti per la restituzione da parte della opponente
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La per proprio conto, rinunzia -ad ogni effetto di legge- al decreto ingiuntivo CP_1 chiesto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) in data del 27/01-03/02/2025 con formale ed espressa reciproca rinunzia delle parti
[...] alle reciproche domande formulate in giudizio da entrambe le parti Parte_2 rinunzia questa anche reciprocamente accettata dalle parti costituite, con la conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione del presente giudizio, il tutto a spese legali interamente compensate tra le parti costituite.
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte opponente invocava Parte_1
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto del Tribunale di Milano n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) pubblicato il 03.02.2025 e notificato il 10.02.2025 di seguito per estratto e in copia… 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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(C.F. ), residente in [...] e C.F._5 [...]
(C.F. ), residente in [...], CP_3 C.F._6 affinchè, previa autorizzazione all'attribuzione alla OR del deposito Parte_1 cauzionale dalle stesse versato, le stesse vengano condannate, unitamente alla OR
al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso e del conguaglio spese CP_1 condominiali ed al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte per complessivi euro 7.464,37 o nella diversa somma maggiore o
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- rigettare l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) emesso dal Tribunale di Milano in data 03.02.2025, essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione per tutte le ragioni meglio dedotte in atti In via principale, Nel merito
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, revocare o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 1910/2025 (R.G. 2881/2025) emesso dal Tribunale di Milano in data 03.02.2025 assolvendo l'opponente da ogni avversa pretesa per tutte le ragioni meglio dedotte in narrativa;
In via riconvenzionale
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, autorizzare la OR a Parte_1 trattenere il deposito cauzionale sussistendo l'inadempimento delle Signore CP_1
e alle obbligazioni contrattualmente assunte;
CP_3 CP_2
Sempre in via riconvenzionale
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del canone e dell'acconto spese condominiali per il periodo di preavviso, condannare la OR , e in solido, AR Controparte_2 Controparte_3 al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso e del conguaglio spese condominiali, pari ad euro 3.406,62, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data domanda al saldo;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarata la presenza dei danni elencati in narrativa, condannare la OR , e AR Controparte_2
in solido, al risarcimento dei danni causati all'immobile, quantificati in Controparte_3 euro 3.823,40 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data della domanda al saldo;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del conguaglio spese condominiali, condannare la OR AR
, e in solido, al pagamento della somma di euro 234,35 Controparte_2 Controparte_3
o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data della domanda al saldo ed operare la parziale compensazione dell'importo del deposito cauzionale con le somme che risulteranno a credito della OR Parte_1
In subordine, sempre in via riconvenzionale - premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del canone e dell'acconto spese condominiali per il periodo di preavviso, condannare la sola OR al Controparte_2 pagamento dei canoni per il periodo di preavviso e del conguaglio spese condominiali, pari ad euro 3.406,62, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data domanda al saldo;
- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarata la presenza dei danni elencati in narrativa, condannare la OR , e AR Controparte_2
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- premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertato e dichiarato il mancato pagamento del conguaglio spese condominiali, condannare la OR AR
, e in solido, al pagamento della somma di euro 234,35 Controparte_2 Controparte_3
o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284 comma secondo c.c. dalla data della domanda al saldo ed operare la parziale compensazione dell'importo del deposito cauzionale con le somme che risulteranno a credito della In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese Parte_1 generali, IVA e CPA se dovute. Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo CP_1 contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi come rassegnate in atti. I. In via preliminare: I.
1. per tutti i motivi dedotti, autorizzarsi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1910/2025 D.I., n. 2881/2025 R.G., emesso in data 27.01.2025 dal Tribunale di Milano;
I.
2. per tutti i motivi dedotti, rigettarsi, segnatamente con riguardo alla mancanza di solidarietà tra le conduttrici, la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa delle conduttrici sig.re e ,….; Controparte_3 Controparte_2
II. In via principale: II.
1. per tutti i motivi dedotti, accertarsi e dichiararsi l'integrale infondatezza delle domande, istanze ed eccezioni, sia nell'an che nel quantum, di e, per Parte_1
l'effetto, rigettarsi l'opposizione promossa da parte ricorrente-opponente; II.
2. per tutti i motivi dedotti, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1910/2025 D.I., n. 2881/2025 R.G., emesso in data 27.01.2025 dal Tribunale di Milano, e, in ogni caso, condannarsi a corrispondere a la somma Parte_1 AR di € 1.050,00, oltre interessi legali dal deposito al saldo, ovvero quella minore o maggiore somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa e/o all'esito dell'istruttoria del giudizio;
II.
3. per tutti i motivi dedotti, accertarsi la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96, co. 1, c.p.c. di e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima al Parte_1 risarcimento dei danni in favore di nella misura che il Giudice riterrà AR equa o, quantomeno, al pagamento della somma pecuniaria di cui all'art. 96, co. 3, c.p.c. da determinarsi equitativamente;
III. In via subordinata: III.
1. per tutti i motivi dedotti, nella non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse accogliere, anche parzialmente, l'opposizione di ridursi la Parte_1 pretesa creditoria della stessa nella minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito della causa e/o di giustizia;
IV. In ogni caso: IV.
1. con vittoria di spese, competenze ed accessori, ivi comprese quelle della fase monitoria, oltre rimborso forfettario e accessori. Avevano successo i tentativi delle parti in udienza di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia.
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3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass.
n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012).
In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il
Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge
(in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017;
Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del
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2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia, in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del
2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n.
8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivì, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la …incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 11266/2025, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti, dato espressamente atto della formale ed espressa rinunzia della parte opposta al decreto ingiuntivo opposto ed emesso dal Tribunale di Milano al n. CP_1
1910/2025 (al R.G. 2881/2025) in data del 27/01-03/02/2025, così provvede e dispone:
-Preso atto dell'accordo delle parti costituite riportato a verbale di udienza dichiara, in via giudiziale, la intervenuta e sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter partes, atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la sopravvenuta carenza di interesse delle parti costituite a coltivare la presente procedura ex art. 100 cpc, con conseguente declaratoria giudiziale di immediata estinzione del presente giudizio;
-Dispone, così come da accordo tra le parti, l'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese legali di lite e di procedura;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege; La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 29/05/2025. Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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