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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23/2022 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 23/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1707/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
27/8/2027 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Anna Piano (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fulvia Pisaniello (C.F
C.F._2
APPELLATA
E
(IÀ (P.I. Controparte_2 CP_3
), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in San Martino P.IVA_3
Valle Caudina (AV), presso lo studio dell'avv. Fulvia Pisaniello, come da dichiarazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c.
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI R.G. n. 23/2022 2
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15/1/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1707/2021, pubblicata in data 27/8/2021, il Tribunale di
Benevento, decidendo sull'opposizione proposta dalla società Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, “ ”), avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2015, Pt_1
con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società CP_3
della somma di € 9.027,81, oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di materiali in acciaio, così ha provveduto:
“
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 610/2015, emesso dal Tribunale di
Benevento;
3. condanna la a rifondere anche le spese di lite della fase di Parte_1
opposizione alla liquidando le spese medesime, previa CP_3
compensazione per metà, in euro 2.417,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge”.
Avverso la suindicata decisione ha proposto appello la , dinanzi a questa Pt_1
Corte, deducendo, quali motivi di impugnazione:
1) che il primo Giudice non aveva tenuto conto della totale mancanza di prove offerte dall'opposta in ordine alle forniture, la quale si era limitata a depositare soltanto delle fatture commerciali;
2) l'omessa considerazione, da parte del Tribunale di Benevento, che essa esponente aveva chiesto la revoca del provvedimento monitorio non per i vizi della merce, ma perché la stessa era stata restituita in quanto viziata;
3) il Giudice di prime cure aveva errato nel governare la prova testimoniale, in quanto: si era concentrato sulla deposizione del teste , il quale Testimone_1
aveva fatto riferimento, quanto ai materiali viziati, alle forniture eseguite negli anni 2013 e 2014, pervenendo alla conclusione che quelle del 2013 erano al di fuori del tema controverso, mentre l'unica fornitura del 2014 era quella per soli €
46,07; detto teste, invece, si era sbagliato nella collocazione temporale degli eventi narrati, tenuto conto del tempo trascorso;
il secondo teste escusso, _2
, aveva risposto affermativamente sulle circostanze di cui ai capitoli di
[...]
prova articolati nella memoria istruttoria da essa opponente. R.G. n. 23/2022 3
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità del CP_1
gravame, in quanto redatto in violazione dei canoni formali di cui al novellato art. 342 c.p.c. e privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, la stessa ha chiesto il rigetto dell'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata pronuncia.
§ 1. Così riassunti i termini della controversia, occorre in via pregiudiziale soffermarsi sulla questione di rito prospettata dall'opponente nella memoria depositata telematicamente il giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e ribadita in detta udienza, concernente il prospettato difetto di legittimazione passiva della società costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'avvocato Fulvia Pisaniello.
§ 1a. In particolare, la ha contestato la legittimazione passiva della Pt_1
controparte costituitasi, deducendo al riguardo:
- che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato ottenuto dalla CP_3
avente partita IVA , mentre dalla visura storica allegata alla
[...] P.IVA_4
memoria risulta che la stessa aveva modificato denominazione e tipo societario, trasformandosi in la quale veniva poi posta in liquidazione, con CP_1
liquidatore nominato nella persona di Controparte_4
- che la società (IÀ , avente partita IVA n. CP_1 CP_3
è del tutto distinta dalla avente partita IVA n. P.IVA_4 CP_1
e come legale rapp.te DI D'IN, la quale si è costituita nel P.IVA_2
presente giudizio di appello;
- che in forza di tali rilievi il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2007/2024 pubblicata in data 20/6/2024, aveva dichiarato l'inesistenza del diritto della
[...]
partita IVA n. , di agire in executivis in danno della CP_1 P.IVA_2
, in forza della sentenza n. 1707/2021 del Tribunale di Benevento (quella Pt_1
impugnata con il presente appello).
§ 1b. A fronte di tali contestazioni, la parte appellata costituita in giudizio, società
indicata con partita IVA n. , con la comparsa CP_1 P.IVA_4
conclusionale, qualificandosi come (IÀ con il CP_1 CP_3
medesimo numero di partita IVA) ha dedotto quanto segue:
- è vero che, a seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, la difesa di essa esponente si è accorta che la procura alle liti R.G. n. 23/2022 4
depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio risulta essere quella sottoscritta dalla dott.ssa DI D'IN, legale rapp.te della Finfer S.r.l. avente partita IVA n. , dunque società diversa dalla (IÀ P.IVA_2 CP_1 [...]
ma ciò è dipeso da un mero errore di allegazione e non da una CP_3
condotta subdola, come asserito invece dall'opponente;
- che, infatti, la gestione di svariati contenziosi delle società della famiglia CP_4
e la simile denominazione delle società, CP_1 CP_3 CP_1
è stata probabilmente la causa dell'errore di allegazione della procura alle
[...]
liti conferita dal sig. legale rapp.te p.t. della per la Controparte_5 CP_1
costituzione nel presente giudizio di appello;
- che è stata la stessa parte appellante a citare in appello entrambe le società suindicate, come si evince dal testo riportato alla pag. 1 dell'atto di citazione in appello laddove si legge: “appello contro in pers. del leg. Rapp.te CP_1
p.t. con sede legale in Paolisi (BN) alla Via Muoio, snc, P.IVA: IÀ P.IVA_2
in persona del leg. Rapp.te p.t. con sede legale in Paolisi (BN) alla CP_3
Via Muoio, snc CF: , rappresentata nel giudizio di I grado dall'avv. P.IVA_3
ZI De GR, la cui notifica della sentenza di I° è avvenuta dall'avv. Fulvia
Pisaniello”, inducendo pertanto in errore anche la difesa di essa appellata;
- ad ogni modo, nell'interesse di e nel rimediare all'errore di CP_1
allegazione della procura alle liti conferita dal sig. , l.r.p.t. della Controparte_5
di depositare spontaneamente la procura alle liti sottoscritta dal CP_6
predetto, ex art. 182 c.p.c.;
- di chiedere, nel caso in cui la Corte di Appello dovesse ritenere il presente deposito spontaneo non sufficiente a convalidare la costituzione in giudizio, la concessione del termine per tale adempimento ex art. 182, c. 2, c.p.c.;
- di chiedere, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere la costituzione in giudizio riferita alla sola società Finfer S.r.l. di cui è legale rappresentante p.t. la sig.ra DI D'IN, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese per avere citato in giudizio una società del tutto estranea, come dalla stessa affermato nella memoria difensiva depositata in data 14/1/2025, rispetto a quella contro la quale è stata proposta la opposizione a decreto ingiuntivo.
§ 1c. Tutto ciò premesso, rileva la Corte che la prospettata questione pregiudiziale debba essere risolta nei termini di seguito precisati: R.G. n. 23/2022 5
- innanzitutto, ben possono esaminarsi i documenti prodotti dall'opponente a sostegno dell'invocato difetto di legittimazione processuale della controparte costituitasi in giudizio;
- infatti, come affermato dalla Corte regolatrice, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 18/9/2024, n. 25087; Cass. 26/6/2019, n. 17062);
- ciò posto, va evidenziato che entrambe le società costituite hanno fatto confusione in ordine all'esatta individuazione della parte appellata;
- infatti, l'appellante ha proposto appello nei confronti di una sola società, indicata come partita IVA n. , IÀ partita IVA CP_1 P.IVA_2 CP_3
n. P.IVA_3
- l'appellata si è costituita come partita IVA n. ; CP_1 P.IVA_3
- ora, non v'è alcun dubbio che la società che chiese ed ottenne dal Tribunale di
Benevento il decreto ingiuntivo n. 610/2015, oggetto di opposizione, fosse la
[...]
(IÀ , avente partita IVA n. , costituitasi CP_1 CP_3 P.IVA_4
nel giudizio di primo grado in persona del legale rappresentante Controparte_5
che rilasciò la procura ad litem al difensore;
- ebbene, la società appellata, così come emerge dagli atti, è la “in CP_1 persona dell'Amm.re p.t.”, con indicazione di partita IVA n. , la P.IVA_4
quale risulta costituita in virtù di procura ad litem conferita dall'“amministratore unico” DI D'IN;
- dalle visure camerali prodotte dall'opponente emerge, però, che la D'IN è Co legale rappresentante della partita IVA n. , mentre la CP_1 P.IVA_2
Co (IÀ , posta in liquidazione con delibera iscritta nel CP_1 CP_3
registro delle imprese in data 22/1/2019, è rappresentata dal liquidatore CP_5
(IÀ amministratore);
[...]
- ne deriva la sussistenza di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., che la società costituita in giudizio come appellata sia la in tal senso deponendo la denominazione CP_1
sociale indicata nella comparsa e la procura rilasciata al difensore dall'effettivo legale rappresentante della stessa, signora DI D'IN, mentre l'indicazione R.G. n. 23/2022 6
del numero di partita IVA va considerata come un mero errore P.IVA_4
materiale;
- del resto, la stessa difesa della ha confermato in fatto le riportate CP_1
discrasie, pur se nella diversa prospettiva di essersi costituita in giudizio come
[...]
(IÀ , ma con un difetto di rappresentanza, a suo dire CP_1 CP_3
emendabile ed emendato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., mediante il deposito della procura conferita dal legale rappresentante di tale ultima società, signor Controparte_5
- tuttavia, a prescindere dalla circostanza che detta procura è stata depositata in uno alla comparsa conclusionale, è assorbente quanto innanzi esposto circa la ricostruzione probatoria, su basi presuntive, del fatto processuale dell'avvenuta costituzione, nel presente giudizio di appello, della ossia di una CP_1
società diversa rispetto a quella costituita nel giudizio di primo grado.
§ 1d. Le considerazioni che precedono conducono alle seguenti conclusioni:
a) in primo luogo, occorre dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell'appellata CP_1
b) in secondo luogo, non può ritenersi che il deposito della procura rilasciata al difensore, in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 17/3/2025, dal liquidatore della (IÀ , valga come sanatoria del CP_1 CP_3
difetto di rappresentanza, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., atteso che, come detto, tale società, mai costituitasi nel corso del presente grado, giammai potrebbe averlo fatto ritualmente con la comparsa conclusionale, coincidendo l'ultimo momento utile per la costituzione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, come stabilito dall'art. 293, comma 1, c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. 27/9/2013, n.
22289, Cass. 11/12/2012, n. 22618);
c) di conseguenza, deve essere dichiarata la contumacia della società Controparte_2
(IÀ , effettiva legittimata processuale.
[...] CP_3
§ 2. Quanto all'ammissibilità del gravame, è appena il caso di evidenziare che l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Pt_1
ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale pronuncia contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, così affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa R.G. n. 23/2022 7
diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Benevento per pervenire alla decisione di rigetto dell'opposizione.
§ 3. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 3a. La prima censura rivolta alla pronuncia gravata è priva di pregio, tenuto conto che mai nel giudizio di primo grado la ha contestato il rapporto Pt_1
giuridico dedotto in lite dalla società opposta, avendo essa sviluppato una linea difensiva del tutto incompatibile con la negazione del fatto storico dell'avvenuta fornitura della merce come descritta nei documenti fiscali e di trasporto allegati dalla controparte sin dal procedimento monitorio.
E' chiaro che trattasi di contestazione svolta per la prima volta in appello, dopo che in primo grado il tema controverso e probatorio si era cristallizzato sulla sola questione attinente ai presunti vizi dei materiali acquistati dall'opponente, con conseguente violazione del divieto dei nova in appello sancito dall'art. 345 c.p.c., il quale riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass. 22/3/2022, n. 9211; Cass. 1/2/2018, n. 2529).
§ 3b. Dagli atti di causa si evince, come del resto è pacifico tra le parti, che le forniture della merce per cui è causa sono quelle di cui alle fatture n. 158/C del
31/1/2015 (€ 5.186,78), relativa al DDT del 3/1/2015, n. 114/I del 31/1/2015 (€
1.574,28), relativa al DDT del 3/1/2015, n. 462/C del 28/2/2015 (€ 2.220,68), relativa al DDT del 13/2/2015, e n. 3625/C, del 31/12/2014 (€ 46,07), relativa al
DDT del 5/12/2014 (v. allegato 3 della comparsa di costituzione della società opposta nel giudizio di primo grado).
§ 3c. Il teste (v. verb. 6/3/2017), indicato dalla parte opponente, Testimone_1
a conoscenza dei fatti perché, all'epoca dei medesimi lavorava, quale saldatore specializzato, alle dipendenze dell' , dopo aver fatto riferimento a forniture Pt_1
di materiale non corrispondente agli standard qualitativi richiesti dalla società, ha dichiarato: “Preciso che la fornitura su cui abbiamo riscontrato dette problematiche era solo una del 2014, integralmente restituita alla Finfer, in parte lavorata. Anche per una fornitura di lamiere dell'anno 2013 per lavorazioni di R.G. n. 23/2022 8
ribaltabili, riscontrammo che ci venivano consegnate ondulate e furono restituite immediatamente”.
Ora, sulla base della suindicata deposizione, dovrebbe escludersi che i materiali forniti nel 2015 presentassero problemi, avendo il teste riferito, in modo circostanziato e preciso, vizi soltanto in relazione a forniture del 2013, che sono estranee alla presente controversia, e del 2014.
§ 3d. Il teste (v. verb. 2/5/2018), socio della , nonché Testimone_2 Pt_1
addetto alle lavorazioni in officina, ha confermato le circostanze oggetto dei capitoli di prova dell'opponente.
Tali circostanze, tuttavia, appaiono piuttosto generiche e, comunque, non univocamente riferibili alle forniture di cui alle fatture ed ai documenti di trasporto in precedenza richiamati.
In particolare, è utile richiamare integralmente i capitoli n. 2 (“Vero è che IÀ nel corso dell'anno 2013 e successivamente nel 2014 il materiale consegnato dalla
non corrispondeva più agli standard qualitativi richiesti dalla CP_3
CP_
) e n. 4 (“Vero è che l'ultima fornitura di materiale ricevuta dalla Parte_1 era di scarsa qualità”).
[...]
Com'è evidente, non risultano affatto menzionate forniture del 2015 e non può dirsi, con sicurezza, che “l'ultima fornitura” fosse quella di cui ai documenti di trasporto del 2015.
§ 3e. In ogni caso, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la precisione, nell'indicare gli anni cui risalivano le forniture difettose, mostrata da S_
, a fronte della genericità temporale delle circostanze riferite da
[...] _2
, denota un quadro di elementi tutt'altro che univoco e pregnante, il che,
[...]
avuto riguardo all'onere a carico dell'opponente di provare l'esistenza dei lamentati vizi dei materiali acquistati, induce ad escludere la dimostrazione della presenza dei dedotti vizi (cfr., fra le più recenti, Cass. 26/9/2024, n. 25747).
§ 3f. Quanto all'argomento utilizzato dall'opponente e veicolato nel presente grado attraverso il terzo motivo di gravame, secondo cui sarebbe illogico che una società che aveva rapporti commerciali ultraventennali con la potesse CP_3
lamentarsi soltanto di una fornitura del valore di € 46,07, va detto che la questione della mancata pregnanza della prova riguarda complessivamente le dichiarazioni rese dai testi, le quali, oltre ad essere contrastanti, non sono univocamente direzionate verso le forniture di cui alla documentazione sia contabile che di R.G. n. 23/2022 9
trasporto prodotta in atti, con la conseguenza che l'incertezza del quadro probatorio non può che risolversi, come innanzi esposto, sul piano dell'individuazione della parte onerata della prova, la quale era l'acquirente.
§ 3g. Quanto al rimprovero mosso dall'appellante al Giudice di prime cure per avere del tutto ignorato le dichiarazioni rese dal teste , va detto Testimone_3
che la deposizione in oggetto comunque non giova all'assunto di , avendo Pt_1
il teste riferito (v. verb. ud. 2/5/2018):
- sul capo 2 (“Vero è che IÀ nel corso dell'anno 2013 e successivamente nel 2014 il materiale consegnato dalla non corrispondeva più agli standard CP_3
qualitativi richiesti dalla ), che le lamentele della erano state Parte_1 Pt_1
solo verbali, precisando però che – legale rappresentante della Persona_1
– gli aveva detto “che avevano comunque risolto il problema”; Pt_1
- sul capo 5 (“Vero è che veniva richiesto un intervento della tramite CP_3
CP_ l'agente e pochi giorni dopo giungevano due tecnici della Testimone_3
i quali, tramite gli operai della effettuavano operazioni di saldature
[...] Pt_1
e processo di costruzione”), di essere intervenuto, su richiesta di , insieme Pt_1
ad un tecnico della presso la sede di , e di aver visionato un telaio CP_3 Pt_1 IÀ lavorato per il quale quest'ultima società sosteneva che fosse difettoso, aggiungendo che i tecnici ritornarono presso la , ma di non sapere CP_3 Pt_1
cosa gli stessi avessero riscontrato;
- di non ricordare alcunché riguardo alle altre circostanze capitolate.
§ 3h. In definitiva, alla luce delle dichiarazioni testimoniali complessivamente considerate, va detto che:
- non v'è prova idonea circa l'esistenza dei vizi lamentati dall'opponente, occorrendo peraltro sul punto osservare come sia rimasta anche sostanzialmente oscura quale fosse l'effettiva inadeguatezza dei materiali forniti;
- invero, a fronte di tale evanescenza circa la descrizione in fatto di tali vizi, la controversia non può che decidersi nella prospettiva dell'esistenza di un eventuale consenso manifestato dalla fornitrice riguardo alla sostituzione del CP_3
materiale in acciaio fornito alla controparte;
- ora, le descritte risultanze probatorie non consentono di affermare che la CP_3
abbia ammesso una siffatta necessità di sostituzione delle specifiche forniture di cui ai documenti acquisiti in atti;
R.G. n. 23/2022 10
- infatti, vi è oggettivamente una discrepanza fra le dichiarazioni rese dai due testi
, mentre il , avuto riguardo alle circostanze di cui al capitolato S_ Tes_3
di prova orale, ha fatto riferimento a forniture eseguite nel 2013 e nel 2014 (v., in particolare, il capo 2, come riportato sub § 3g), di cui le prime sono estranee al presente giudizio, mentre nel 2014 l'unica fornitura indicata nella documentazione versata in atti riguarda materiale per soli € 47,07;
- ne discende che la disponibilità del tecnico ad operare una sostituzione CP_3
di materiale lavorato, come riferita dal , riguardava verosimilmente Tes_3
forniture diverse da quelle di cui al ricorso monitorio;
- la conclusione raggiunta mostra l'infondatezza del secondo motivo di gravame, relativo alla doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che la richiesta dell'appellante era la revoca dell'ingiunzione non per i vizi della merce, ma perché la stessa era stata restituita alla fornitrice a causa della sua inidoneità;
- non può che ribadirsi, pertanto, che l'incertezza probatoria sull'effettiva esistenza di vizi dei materiali di cui alle forniture oggetto di causa si risolve a discapito della , quale parte gravata, nella prospettiva di cui all'art. 2697 Pt_1
c.c., dell'onere della prova di detti vizi.
§ 4. L'appello va quindi rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Le spese di lite del presente grado vanno governate come segue:
Nel rapporto fra appellante e (IÀ , Controparte_2 CP_3
avente partita IVA n. , nessun provvedimento va adottato, stante la P.IVA_4
contumacia dell'appellata.
Nel rapporto fra appellante e invece, tenuto conto che il difetto di CP_1
legittimazione processuale di quest'ultima attiene alla particolarissima situazione processuale descritta in precedenza nei paragrafi sub 1a-1d, la quale discende dalla confusione operata da entrambe le società e, quindi, anche da quella appellante, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Cost. 19/4/2018, n. 77, per dichiarare le spese interamente compensate.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto. R.G. n. 23/2022 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 29/12/2022, Parte_1
nei confronti della , IÀ partita IVA n. Controparte_2 CP_3
con la costituzione in giudizio della partita IVA n. P.IVA_4 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1707/2021 P.IVA_2
pubblicata in data 27/8/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia della , IÀ Controparte_2 CP_3
partita IVA n.
[...] P.IVA_4
b) dichiara il difetto di legittimazione processuale della partita CP_1
IVA n. ; P.IVA_2
c) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
d) dichiara interamente compensate le spese nel rapporto fra l'appellante e la partita IVA n. ; CP_1 P.IVA_2
e) nulla per le spese nel rapporto fra l'appellante e la Controparte_2
, IÀ partita IVA n. .
[...] CP_3 P.IVA_4
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 30/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 23/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1707/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data
27/8/2027 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Anna Piano (C.F.
) C.F._1
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fulvia Pisaniello (C.F
C.F._2
APPELLATA
E
(IÀ (P.I. Controparte_2 CP_3
), in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in San Martino P.IVA_3
Valle Caudina (AV), presso lo studio dell'avv. Fulvia Pisaniello, come da dichiarazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c.
APPELLATA-CONTUMACE
CONCLUSIONI R.G. n. 23/2022 2
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15/1/2025, da ritenersi qui integralmente trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1707/2021, pubblicata in data 27/8/2021, il Tribunale di
Benevento, decidendo sull'opposizione proposta dalla società Parte_1
(d'ora in poi, per brevità, “ ”), avverso il decreto ingiuntivo n. 610/2015, Pt_1
con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società CP_3
della somma di € 9.027,81, oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di materiali in acciaio, così ha provveduto:
“
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 610/2015, emesso dal Tribunale di
Benevento;
3. condanna la a rifondere anche le spese di lite della fase di Parte_1
opposizione alla liquidando le spese medesime, previa CP_3
compensazione per metà, in euro 2.417,50 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge”.
Avverso la suindicata decisione ha proposto appello la , dinanzi a questa Pt_1
Corte, deducendo, quali motivi di impugnazione:
1) che il primo Giudice non aveva tenuto conto della totale mancanza di prove offerte dall'opposta in ordine alle forniture, la quale si era limitata a depositare soltanto delle fatture commerciali;
2) l'omessa considerazione, da parte del Tribunale di Benevento, che essa esponente aveva chiesto la revoca del provvedimento monitorio non per i vizi della merce, ma perché la stessa era stata restituita in quanto viziata;
3) il Giudice di prime cure aveva errato nel governare la prova testimoniale, in quanto: si era concentrato sulla deposizione del teste , il quale Testimone_1
aveva fatto riferimento, quanto ai materiali viziati, alle forniture eseguite negli anni 2013 e 2014, pervenendo alla conclusione che quelle del 2013 erano al di fuori del tema controverso, mentre l'unica fornitura del 2014 era quella per soli €
46,07; detto teste, invece, si era sbagliato nella collocazione temporale degli eventi narrati, tenuto conto del tempo trascorso;
il secondo teste escusso, _2
, aveva risposto affermativamente sulle circostanze di cui ai capitoli di
[...]
prova articolati nella memoria istruttoria da essa opponente. R.G. n. 23/2022 3
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità del CP_1
gravame, in quanto redatto in violazione dei canoni formali di cui al novellato art. 342 c.p.c. e privo di ogni probabilità di essere accolto, nella prospettiva di cui all'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, la stessa ha chiesto il rigetto dell'appello, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata pronuncia.
§ 1. Così riassunti i termini della controversia, occorre in via pregiudiziale soffermarsi sulla questione di rito prospettata dall'opponente nella memoria depositata telematicamente il giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e ribadita in detta udienza, concernente il prospettato difetto di legittimazione passiva della società costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'avvocato Fulvia Pisaniello.
§ 1a. In particolare, la ha contestato la legittimazione passiva della Pt_1
controparte costituitasi, deducendo al riguardo:
- che il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato ottenuto dalla CP_3
avente partita IVA , mentre dalla visura storica allegata alla
[...] P.IVA_4
memoria risulta che la stessa aveva modificato denominazione e tipo societario, trasformandosi in la quale veniva poi posta in liquidazione, con CP_1
liquidatore nominato nella persona di Controparte_4
- che la società (IÀ , avente partita IVA n. CP_1 CP_3
è del tutto distinta dalla avente partita IVA n. P.IVA_4 CP_1
e come legale rapp.te DI D'IN, la quale si è costituita nel P.IVA_2
presente giudizio di appello;
- che in forza di tali rilievi il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2007/2024 pubblicata in data 20/6/2024, aveva dichiarato l'inesistenza del diritto della
[...]
partita IVA n. , di agire in executivis in danno della CP_1 P.IVA_2
, in forza della sentenza n. 1707/2021 del Tribunale di Benevento (quella Pt_1
impugnata con il presente appello).
§ 1b. A fronte di tali contestazioni, la parte appellata costituita in giudizio, società
indicata con partita IVA n. , con la comparsa CP_1 P.IVA_4
conclusionale, qualificandosi come (IÀ con il CP_1 CP_3
medesimo numero di partita IVA) ha dedotto quanto segue:
- è vero che, a seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellante, la difesa di essa esponente si è accorta che la procura alle liti R.G. n. 23/2022 4
depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio risulta essere quella sottoscritta dalla dott.ssa DI D'IN, legale rapp.te della Finfer S.r.l. avente partita IVA n. , dunque società diversa dalla (IÀ P.IVA_2 CP_1 [...]
ma ciò è dipeso da un mero errore di allegazione e non da una CP_3
condotta subdola, come asserito invece dall'opponente;
- che, infatti, la gestione di svariati contenziosi delle società della famiglia CP_4
e la simile denominazione delle società, CP_1 CP_3 CP_1
è stata probabilmente la causa dell'errore di allegazione della procura alle
[...]
liti conferita dal sig. legale rapp.te p.t. della per la Controparte_5 CP_1
costituzione nel presente giudizio di appello;
- che è stata la stessa parte appellante a citare in appello entrambe le società suindicate, come si evince dal testo riportato alla pag. 1 dell'atto di citazione in appello laddove si legge: “appello contro in pers. del leg. Rapp.te CP_1
p.t. con sede legale in Paolisi (BN) alla Via Muoio, snc, P.IVA: IÀ P.IVA_2
in persona del leg. Rapp.te p.t. con sede legale in Paolisi (BN) alla CP_3
Via Muoio, snc CF: , rappresentata nel giudizio di I grado dall'avv. P.IVA_3
ZI De GR, la cui notifica della sentenza di I° è avvenuta dall'avv. Fulvia
Pisaniello”, inducendo pertanto in errore anche la difesa di essa appellata;
- ad ogni modo, nell'interesse di e nel rimediare all'errore di CP_1
allegazione della procura alle liti conferita dal sig. , l.r.p.t. della Controparte_5
di depositare spontaneamente la procura alle liti sottoscritta dal CP_6
predetto, ex art. 182 c.p.c.;
- di chiedere, nel caso in cui la Corte di Appello dovesse ritenere il presente deposito spontaneo non sufficiente a convalidare la costituzione in giudizio, la concessione del termine per tale adempimento ex art. 182, c. 2, c.p.c.;
- di chiedere, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere la costituzione in giudizio riferita alla sola società Finfer S.r.l. di cui è legale rappresentante p.t. la sig.ra DI D'IN, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese per avere citato in giudizio una società del tutto estranea, come dalla stessa affermato nella memoria difensiva depositata in data 14/1/2025, rispetto a quella contro la quale è stata proposta la opposizione a decreto ingiuntivo.
§ 1c. Tutto ciò premesso, rileva la Corte che la prospettata questione pregiudiziale debba essere risolta nei termini di seguito precisati: R.G. n. 23/2022 5
- innanzitutto, ben possono esaminarsi i documenti prodotti dall'opponente a sostegno dell'invocato difetto di legittimazione processuale della controparte costituitasi in giudizio;
- infatti, come affermato dalla Corte regolatrice, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 18/9/2024, n. 25087; Cass. 26/6/2019, n. 17062);
- ciò posto, va evidenziato che entrambe le società costituite hanno fatto confusione in ordine all'esatta individuazione della parte appellata;
- infatti, l'appellante ha proposto appello nei confronti di una sola società, indicata come partita IVA n. , IÀ partita IVA CP_1 P.IVA_2 CP_3
n. P.IVA_3
- l'appellata si è costituita come partita IVA n. ; CP_1 P.IVA_3
- ora, non v'è alcun dubbio che la società che chiese ed ottenne dal Tribunale di
Benevento il decreto ingiuntivo n. 610/2015, oggetto di opposizione, fosse la
[...]
(IÀ , avente partita IVA n. , costituitasi CP_1 CP_3 P.IVA_4
nel giudizio di primo grado in persona del legale rappresentante Controparte_5
che rilasciò la procura ad litem al difensore;
- ebbene, la società appellata, così come emerge dagli atti, è la “in CP_1 persona dell'Amm.re p.t.”, con indicazione di partita IVA n. , la P.IVA_4
quale risulta costituita in virtù di procura ad litem conferita dall'“amministratore unico” DI D'IN;
- dalle visure camerali prodotte dall'opponente emerge, però, che la D'IN è Co legale rappresentante della partita IVA n. , mentre la CP_1 P.IVA_2
Co (IÀ , posta in liquidazione con delibera iscritta nel CP_1 CP_3
registro delle imprese in data 22/1/2019, è rappresentata dal liquidatore CP_5
(IÀ amministratore);
[...]
- ne deriva la sussistenza di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., che la società costituita in giudizio come appellata sia la in tal senso deponendo la denominazione CP_1
sociale indicata nella comparsa e la procura rilasciata al difensore dall'effettivo legale rappresentante della stessa, signora DI D'IN, mentre l'indicazione R.G. n. 23/2022 6
del numero di partita IVA va considerata come un mero errore P.IVA_4
materiale;
- del resto, la stessa difesa della ha confermato in fatto le riportate CP_1
discrasie, pur se nella diversa prospettiva di essersi costituita in giudizio come
[...]
(IÀ , ma con un difetto di rappresentanza, a suo dire CP_1 CP_3
emendabile ed emendato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., mediante il deposito della procura conferita dal legale rappresentante di tale ultima società, signor Controparte_5
- tuttavia, a prescindere dalla circostanza che detta procura è stata depositata in uno alla comparsa conclusionale, è assorbente quanto innanzi esposto circa la ricostruzione probatoria, su basi presuntive, del fatto processuale dell'avvenuta costituzione, nel presente giudizio di appello, della ossia di una CP_1
società diversa rispetto a quella costituita nel giudizio di primo grado.
§ 1d. Le considerazioni che precedono conducono alle seguenti conclusioni:
a) in primo luogo, occorre dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell'appellata CP_1
b) in secondo luogo, non può ritenersi che il deposito della procura rilasciata al difensore, in allegato alla comparsa conclusionale depositata in data 17/3/2025, dal liquidatore della (IÀ , valga come sanatoria del CP_1 CP_3
difetto di rappresentanza, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., atteso che, come detto, tale società, mai costituitasi nel corso del presente grado, giammai potrebbe averlo fatto ritualmente con la comparsa conclusionale, coincidendo l'ultimo momento utile per la costituzione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, come stabilito dall'art. 293, comma 1, c.p.c. (cfr., sul punto, Cass. 27/9/2013, n.
22289, Cass. 11/12/2012, n. 22618);
c) di conseguenza, deve essere dichiarata la contumacia della società Controparte_2
(IÀ , effettiva legittimata processuale.
[...] CP_3
§ 2. Quanto all'ammissibilità del gravame, è appena il caso di evidenziare che l'appello formulato dalla è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Pt_1
ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., avendo la stessa criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale pronuncia contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, così affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa R.G. n. 23/2022 7
diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Benevento per pervenire alla decisione di rigetto dell'opposizione.
§ 3. Venendo al merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
§ 3a. La prima censura rivolta alla pronuncia gravata è priva di pregio, tenuto conto che mai nel giudizio di primo grado la ha contestato il rapporto Pt_1
giuridico dedotto in lite dalla società opposta, avendo essa sviluppato una linea difensiva del tutto incompatibile con la negazione del fatto storico dell'avvenuta fornitura della merce come descritta nei documenti fiscali e di trasporto allegati dalla controparte sin dal procedimento monitorio.
E' chiaro che trattasi di contestazione svolta per la prima volta in appello, dopo che in primo grado il tema controverso e probatorio si era cristallizzato sulla sola questione attinente ai presunti vizi dei materiali acquistati dall'opponente, con conseguente violazione del divieto dei nova in appello sancito dall'art. 345 c.p.c., il quale riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché
l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio in parola in giudizio nuovo, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass. 22/3/2022, n. 9211; Cass. 1/2/2018, n. 2529).
§ 3b. Dagli atti di causa si evince, come del resto è pacifico tra le parti, che le forniture della merce per cui è causa sono quelle di cui alle fatture n. 158/C del
31/1/2015 (€ 5.186,78), relativa al DDT del 3/1/2015, n. 114/I del 31/1/2015 (€
1.574,28), relativa al DDT del 3/1/2015, n. 462/C del 28/2/2015 (€ 2.220,68), relativa al DDT del 13/2/2015, e n. 3625/C, del 31/12/2014 (€ 46,07), relativa al
DDT del 5/12/2014 (v. allegato 3 della comparsa di costituzione della società opposta nel giudizio di primo grado).
§ 3c. Il teste (v. verb. 6/3/2017), indicato dalla parte opponente, Testimone_1
a conoscenza dei fatti perché, all'epoca dei medesimi lavorava, quale saldatore specializzato, alle dipendenze dell' , dopo aver fatto riferimento a forniture Pt_1
di materiale non corrispondente agli standard qualitativi richiesti dalla società, ha dichiarato: “Preciso che la fornitura su cui abbiamo riscontrato dette problematiche era solo una del 2014, integralmente restituita alla Finfer, in parte lavorata. Anche per una fornitura di lamiere dell'anno 2013 per lavorazioni di R.G. n. 23/2022 8
ribaltabili, riscontrammo che ci venivano consegnate ondulate e furono restituite immediatamente”.
Ora, sulla base della suindicata deposizione, dovrebbe escludersi che i materiali forniti nel 2015 presentassero problemi, avendo il teste riferito, in modo circostanziato e preciso, vizi soltanto in relazione a forniture del 2013, che sono estranee alla presente controversia, e del 2014.
§ 3d. Il teste (v. verb. 2/5/2018), socio della , nonché Testimone_2 Pt_1
addetto alle lavorazioni in officina, ha confermato le circostanze oggetto dei capitoli di prova dell'opponente.
Tali circostanze, tuttavia, appaiono piuttosto generiche e, comunque, non univocamente riferibili alle forniture di cui alle fatture ed ai documenti di trasporto in precedenza richiamati.
In particolare, è utile richiamare integralmente i capitoli n. 2 (“Vero è che IÀ nel corso dell'anno 2013 e successivamente nel 2014 il materiale consegnato dalla
non corrispondeva più agli standard qualitativi richiesti dalla CP_3
CP_
) e n. 4 (“Vero è che l'ultima fornitura di materiale ricevuta dalla Parte_1 era di scarsa qualità”).
[...]
Com'è evidente, non risultano affatto menzionate forniture del 2015 e non può dirsi, con sicurezza, che “l'ultima fornitura” fosse quella di cui ai documenti di trasporto del 2015.
§ 3e. In ogni caso, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la precisione, nell'indicare gli anni cui risalivano le forniture difettose, mostrata da S_
, a fronte della genericità temporale delle circostanze riferite da
[...] _2
, denota un quadro di elementi tutt'altro che univoco e pregnante, il che,
[...]
avuto riguardo all'onere a carico dell'opponente di provare l'esistenza dei lamentati vizi dei materiali acquistati, induce ad escludere la dimostrazione della presenza dei dedotti vizi (cfr., fra le più recenti, Cass. 26/9/2024, n. 25747).
§ 3f. Quanto all'argomento utilizzato dall'opponente e veicolato nel presente grado attraverso il terzo motivo di gravame, secondo cui sarebbe illogico che una società che aveva rapporti commerciali ultraventennali con la potesse CP_3
lamentarsi soltanto di una fornitura del valore di € 46,07, va detto che la questione della mancata pregnanza della prova riguarda complessivamente le dichiarazioni rese dai testi, le quali, oltre ad essere contrastanti, non sono univocamente direzionate verso le forniture di cui alla documentazione sia contabile che di R.G. n. 23/2022 9
trasporto prodotta in atti, con la conseguenza che l'incertezza del quadro probatorio non può che risolversi, come innanzi esposto, sul piano dell'individuazione della parte onerata della prova, la quale era l'acquirente.
§ 3g. Quanto al rimprovero mosso dall'appellante al Giudice di prime cure per avere del tutto ignorato le dichiarazioni rese dal teste , va detto Testimone_3
che la deposizione in oggetto comunque non giova all'assunto di , avendo Pt_1
il teste riferito (v. verb. ud. 2/5/2018):
- sul capo 2 (“Vero è che IÀ nel corso dell'anno 2013 e successivamente nel 2014 il materiale consegnato dalla non corrispondeva più agli standard CP_3
qualitativi richiesti dalla ), che le lamentele della erano state Parte_1 Pt_1
solo verbali, precisando però che – legale rappresentante della Persona_1
– gli aveva detto “che avevano comunque risolto il problema”; Pt_1
- sul capo 5 (“Vero è che veniva richiesto un intervento della tramite CP_3
CP_ l'agente e pochi giorni dopo giungevano due tecnici della Testimone_3
i quali, tramite gli operai della effettuavano operazioni di saldature
[...] Pt_1
e processo di costruzione”), di essere intervenuto, su richiesta di , insieme Pt_1
ad un tecnico della presso la sede di , e di aver visionato un telaio CP_3 Pt_1 IÀ lavorato per il quale quest'ultima società sosteneva che fosse difettoso, aggiungendo che i tecnici ritornarono presso la , ma di non sapere CP_3 Pt_1
cosa gli stessi avessero riscontrato;
- di non ricordare alcunché riguardo alle altre circostanze capitolate.
§ 3h. In definitiva, alla luce delle dichiarazioni testimoniali complessivamente considerate, va detto che:
- non v'è prova idonea circa l'esistenza dei vizi lamentati dall'opponente, occorrendo peraltro sul punto osservare come sia rimasta anche sostanzialmente oscura quale fosse l'effettiva inadeguatezza dei materiali forniti;
- invero, a fronte di tale evanescenza circa la descrizione in fatto di tali vizi, la controversia non può che decidersi nella prospettiva dell'esistenza di un eventuale consenso manifestato dalla fornitrice riguardo alla sostituzione del CP_3
materiale in acciaio fornito alla controparte;
- ora, le descritte risultanze probatorie non consentono di affermare che la CP_3
abbia ammesso una siffatta necessità di sostituzione delle specifiche forniture di cui ai documenti acquisiti in atti;
R.G. n. 23/2022 10
- infatti, vi è oggettivamente una discrepanza fra le dichiarazioni rese dai due testi
, mentre il , avuto riguardo alle circostanze di cui al capitolato S_ Tes_3
di prova orale, ha fatto riferimento a forniture eseguite nel 2013 e nel 2014 (v., in particolare, il capo 2, come riportato sub § 3g), di cui le prime sono estranee al presente giudizio, mentre nel 2014 l'unica fornitura indicata nella documentazione versata in atti riguarda materiale per soli € 47,07;
- ne discende che la disponibilità del tecnico ad operare una sostituzione CP_3
di materiale lavorato, come riferita dal , riguardava verosimilmente Tes_3
forniture diverse da quelle di cui al ricorso monitorio;
- la conclusione raggiunta mostra l'infondatezza del secondo motivo di gravame, relativo alla doglianza secondo cui il Tribunale non avrebbe considerato che la richiesta dell'appellante era la revoca dell'ingiunzione non per i vizi della merce, ma perché la stessa era stata restituita alla fornitrice a causa della sua inidoneità;
- non può che ribadirsi, pertanto, che l'incertezza probatoria sull'effettiva esistenza di vizi dei materiali di cui alle forniture oggetto di causa si risolve a discapito della , quale parte gravata, nella prospettiva di cui all'art. 2697 Pt_1
c.c., dell'onere della prova di detti vizi.
§ 4. L'appello va quindi rigettato, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
§ 5. Le spese di lite del presente grado vanno governate come segue:
Nel rapporto fra appellante e (IÀ , Controparte_2 CP_3
avente partita IVA n. , nessun provvedimento va adottato, stante la P.IVA_4
contumacia dell'appellata.
Nel rapporto fra appellante e invece, tenuto conto che il difetto di CP_1
legittimazione processuale di quest'ultima attiene alla particolarissima situazione processuale descritta in precedenza nei paragrafi sub 1a-1d, la quale discende dalla confusione operata da entrambe le società e, quindi, anche da quella appellante, ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Cost. 19/4/2018, n. 77, per dichiarare le spese interamente compensate.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto. R.G. n. 23/2022 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con atto di citazione notificato in data 29/12/2022, Parte_1
nei confronti della , IÀ partita IVA n. Controparte_2 CP_3
con la costituzione in giudizio della partita IVA n. P.IVA_4 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1707/2021 P.IVA_2
pubblicata in data 27/8/2021, così provvede:
a) dichiara la contumacia della , IÀ Controparte_2 CP_3
partita IVA n.
[...] P.IVA_4
b) dichiara il difetto di legittimazione processuale della partita CP_1
IVA n. ; P.IVA_2
c) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
d) dichiara interamente compensate le spese nel rapporto fra l'appellante e la partita IVA n. ; CP_1 P.IVA_2
e) nulla per le spese nel rapporto fra l'appellante e la Controparte_2
, IÀ partita IVA n. .
[...] CP_3 P.IVA_4
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante di Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 30/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.