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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 25/02/2026, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2926/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO LE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1368/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo e da conclusioni rese in udienza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2023 n. 112401464130.
Ha premesso: che l'immobile oggetto di accertamento, situato in Roma, Indirizzo_1 (individuato nel NCEU con Daticatastali_1 ), risulta tuttora intestato a sua madre Nominativo_1, deceduta il 25/12/2016 e della quale era l'unico erede con regolare atto di successione.
Ha rilevato che in tale immobile aveva trasferito la residenza nel 2019, a seguito di separazione di fatto con sua moglie;
che tutte le annualità di imposta menzionate nell'avviso di accertamento relativamente all'immobile in oggetto erano state regolarmente pagate, ad eccezione dell'ultima semestralità del 2023, per la quale non era pervenuta nessuna richiesta di pagamento al consueto indirizzo da parte del resistente.
Nel corso dell'odierna udienza la parte ha prodotto la risposta del Comune di Roma alla richiesta di autotutela, da cui emerge che è intervenuto l'annullamento parziale dell'avvenuto accertamento esecutivo in oggetto, nei limiti delle somme già pagate. La violazione riscontrata è riferita solo dal periodo dall'1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il Comune di Roma, pur ritualmente citato, non si è costituito.
La parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere e non si è opposta alla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Ed invero il Comune di Roma ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento, nei limiti richiesti dalla parte ricorrente, la quale aveva dichiarato di non aver pagato il semestre tra l'1 luglio 2023 e il 31 dicembre
2023, che gli è stato appunto addebitato con un nuovo atto.
Consegue a ciò l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della tempestività dell'atto di autotutela e del consenso prestato dal ricorrente, alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Roma, 27 gennaio 2026 Il
Giudice Dott. Raffaele Gargiulo
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARGIULO LE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3323/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401464130 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1368/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atto introduttivo e da conclusioni rese in udienza
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2023 n. 112401464130.
Ha premesso: che l'immobile oggetto di accertamento, situato in Roma, Indirizzo_1 (individuato nel NCEU con Daticatastali_1 ), risulta tuttora intestato a sua madre Nominativo_1, deceduta il 25/12/2016 e della quale era l'unico erede con regolare atto di successione.
Ha rilevato che in tale immobile aveva trasferito la residenza nel 2019, a seguito di separazione di fatto con sua moglie;
che tutte le annualità di imposta menzionate nell'avviso di accertamento relativamente all'immobile in oggetto erano state regolarmente pagate, ad eccezione dell'ultima semestralità del 2023, per la quale non era pervenuta nessuna richiesta di pagamento al consueto indirizzo da parte del resistente.
Nel corso dell'odierna udienza la parte ha prodotto la risposta del Comune di Roma alla richiesta di autotutela, da cui emerge che è intervenuto l'annullamento parziale dell'avvenuto accertamento esecutivo in oggetto, nei limiti delle somme già pagate. La violazione riscontrata è riferita solo dal periodo dall'1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il Comune di Roma, pur ritualmente citato, non si è costituito.
La parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere e non si è opposta alla compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Ed invero il Comune di Roma ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento, nei limiti richiesti dalla parte ricorrente, la quale aveva dichiarato di non aver pagato il semestre tra l'1 luglio 2023 e il 31 dicembre
2023, che gli è stato appunto addebitato con un nuovo atto.
Consegue a ciò l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della tempestività dell'atto di autotutela e del consenso prestato dal ricorrente, alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 22, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Roma, 27 gennaio 2026 Il
Giudice Dott. Raffaele Gargiulo