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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Avv. Mauro Casale Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 97/2024
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MARIANGELA CASIELLO e Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA DON MICHELE PAESANO 53
EBOLI
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CRESCENZO SANTUORI e dom.to VIA ERCOLINO SCALFARO 9 CATANZARO
- appellato –
Avverso la sentenza n.1278/2023, RG 4370/2020, pubblicata in data 14.09.2023,
resa dal Tribunale di Salerno sezione lavoro.
Conclusioni delle parti:
Appellante: “1)Accogliere l'appello e per i motivi di illegittimità denunciati in I e II
grado dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento disciplinare prot. n. 8726 del
31.07.2020 irrogato in data 31.07.2020.
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa del
doppio grado di giudizio, oltre cassa con attribuzione al sottoscritto avvocato
antistatario”.
Appellato: “Voglia l'On.le Collegio adito rigettare l'avverso appello poiché infondato
in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di spese e
competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2020 l'odierno appellante, , Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il al Controparte_1
fine di sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli della sospensione di 4 ore di retribuzione e il conseguente annullamento della stessa. Il
ricorrente contestava l'indeterminatezza delle contestazioni disciplinari, la carenza di motivazione, l'assenza di proporzionalità e la violazione del principio di immodificabilità. Più in particolare l'appellante, in qualità di dipendente del Controparte_1
con le funzioni di Comandante della polizia locale e responsabile del
[...]
settore vigilanza, si era visto notificare dal in Controparte_1
data 06.04.2020, ai sensi dell'art 55 bis comma 4 del d.lgs 165 del 2001 con nota prot. riservata n. 4145, una contestazione di addebiti avente ad oggetto i seguenti fatti:
“…in data 27.03.2020, nella tarda mattinata, l'autovettura in dotazione della Polizia
Locale, nonostante ripetute richieste formulate verbalmente dal sindaco veniva
ancora parcheggiata sul fianco destro della stradina di uscita dal piazzale adibito a
parcheggio, nel quale vi erano, come di consueto, numerosi posti per parcheggiare in
modo corretto;
in data 03/04/2020, nonostante la comunicazione scritta del Sindaco
inviata, con riferimento alla problematica segnalata, in data 30/03/2020 prot. n.
3585/2020, veniva ancora parcheggiata sul fianco destro della carreggiata
all'imbocco della stradina di uscita dal predetto piazzale, né tantomeno, in risposta
alla suddetta nota, la S.V. spiegava al Sindaco le ragioni per le quali l'auto veniva
ancora lasciata in siffatto luogo, anziché essere parcheggiata nel piazzale
unitamente alle altre o in altro luogo idoneo”.
Ravvisando in tale predetto comportamento la “violazione del codice disciplinare
all'art. 59 comma 3 lettera b) e lettera h) del C.C.N.L., Funzioni Locali del 21.05.2018,
così come integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater,
55-quinquies de D.Lgs. n. 165/2001 modificati e introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009 e
dal D.Lgs. n. 75/2017” veniva avviato il procedimento disciplinare che terminava con l'irrogazione della sanzione.
Si costituiva in primo grado il che contro Controparte_1
deduceva e concludeva per il rigetto del ricorso. In particolare evidenziava che l'addebito contestato aveva preso le mosse dalla immotivata scelta del ricorrente di mantenere un atteggiamento marcatamente oppositivo e non conforme ai principi di correttezza rispetto alle disposizioni di servizio impartite e alle reiterate richieste,
di collocare l'automobile della Polizia Locale nel luogo corretto. Inoltre, la contestazione relativa al parcheggio dell'autovettura non era da sola ma seguiva ad una precedente contestazione riguardante altre condotte rilevanti disciplinarmente, per le quali aveva ricevuto un richiamo scritto. Evidenziava il di aver richiesto, dapprima verbalmente, poi anche con nota scritta n. CP_1
prot. 3585/2020 del 30.3.2020 di spostare l'autovettura, di aver contestato formalmente le condotte e dato la possibilità al di articolare una memoria Pt_1
difensiva, rivendicando così la regolarità procedurale della sanzione irrogata.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi il giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Spiega ora ricorso in appello il articolando sette punti di gravame. Pt_1
Quanto ai primi tre relativi alla mancata valutazione di un fatto processuale decisivo al fine del decidere, al mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere probatorio della responsabilità e del rispetto del principio di proporzionalità, alla violazione dell'articolo 2697 codice civile, alla inesistenza della condotta sanzionata, travisamento dei fatti, illogica motivazione va rilevato quanto segue.
L'appellante articola la propria difesa sulla circostanza che non sarebbe stato lui a parcheggiare l'auto nella posizione contestata e che i richiami verbali non gli sarebbero mai arrivati. Da qui sostiene che il datore di lavoro non avrebbe fornito prova che sia stato lui a parcheggiare l'auto in questione e, quindi, l'addebitabilità
della condotta. Ebbene, dall'esame della documentazione si evince con chiarezza che le richieste, dapprima verbali e poi scritte, di parcheggiare l'auto in uso al comando di polizia municipale in altro luogo, sono indirizzate a non in Parte_1
qualità di diretto utilizzatore dell'auto ma nella qualità di Comandante responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale e, quindi, responsabile della gestione corretta e del buon andamento dell'Ufficio cui è preposto. In altri termini, non è compito del
Sindaco indagare e individuare il soggetto specifico che avrebbe di volta in volta parcheggiato l'autovettura, la doglianza ha correttamente seguito le vie istituzionali ed è stata rivolta al Comandante responsabile dell'Ufficio di polizia locale che ha in dotazione e usa l'autovettura.
Ne consegue che una volta provato il fatto del posizionamento dell'auto con modalità non corrette e la reiterazione della condotta, parte datoriale ha assolto l'onere di provare quanto di sua competenza e correttamente ha rivolto le doglianze alla persona che riveste il ruolo apicale dell'Ufficio cui è preposto. Il fatto storico d'altra parte non è stato contestato dal ma anche la prova testimoniale ha Pt_1
confermato che l'autovettura veniva parcheggiata abitualmente in tale posizione.
L'onere della prova si ripete concerne il fatto storico e non che lo stesso sia stato posto personalmente in essere dal e ciò perché questi viene individuato Pt_1
quale destinatario delle richieste in quanto capo dell'Ufficio. In quanto tale avrebbe dovuto non solo provvedere ad una attività di richiamo del personale del comando ad un diverso e corretto posizionamento dell'autovettura, ma anche rispondere alla nota del Sindaco come dovere di correttezza istituzionale. Cosa non avvenuta.
La doglianza quindi, della mancanza di prova che il parcheggio sia imputabile al non ha alcun fondamento. La corrispondenza è indirizzata al “Comandante Pt_1
della Polizia Locale” pertanto non a colui che ha parcheggiato in concreto ma a colui sul quale incombe l'obbligo di vigilanza sul personale dell'Ufficio di polizia locale e che si deve attivare in presenza di condotte non consone.
Quanto appena detto svuota di contento tutte le argomentazioni poste a base dell'impugnativa sia relativamente alla condotta e sia alla sua addebitabilità e riporta negli esatti binari la contestazione, e la successiva sanzione disciplinare.
All'appellante, al quale era già stato irrogato un richiamo scritto per altre condotte,
è stato dapprima richiesto verbalmente , nella qualità di comandante dell'ufficio,
di non parcheggiare l'auto in dotazione nel luogo non destinato a parcheggio, con successiva nota del 30.3.2020 n. 3585/20 la richiesta è stata reiterata per iscritto e, ciò nonostante, l'autovettura è ricomparsa puntualmente nella predetta posizione. Inoltre, alcuna risposta è pervenuta alla nota del sindaco del 30.3.2020.
Risalta con evidenza come vi sia stata una decisa e consapevole volontà di non ottemperare alla richiesta del sindaco. Si palesa pertanto un atteggiamento di insubordinazione consistito nell'ignorare completamente la richiesta fino al punto di reiterare la condotta e di omettere qualsivoglia risposta. Se pure, come lamentato dall'appellante, la richiesta verbale non gli fosse giunta in quanto non fatta a lui direttamente, di certo non può sostenere di non aver conosciuto della richiesta scritta del 30.3.2020 protocollata. Ne consegue che la sanzione disciplinare non poteva essere evitata dato l'atteggiamento evidentemente oppositivo del
Comandante.
Tali motivi di gravame vanno pertanto disattesi.
Venendo ad esaminare la doglianza relativa alla proporzione della sanzione con il fatto contestato va rilevato che l'art. 59 ccnl funzioni locali recita:”
1. Nel rispetto
del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento; 77 b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella
violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
Al comma 3 si legge:”3.La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-
quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001; b) condotta non conforme a principi
di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione,
nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970; f) insufficiente
rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie
considerate nell'art. 55- quater del D.Lgs. n. 165/2001; g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D.Lgs. n. 165/2001; h) violazione di doveri ed
obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti,
da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti
o ai terzi.”
Dalla lettura dell'art. 59 si evince che in caso di violazioni come descritte al punto a e b la sanzione va dal rimprovero verbale, al rimprovero scritto (censura) alla sospensione della retribuzione fino ad un massimo di quattro ore.
Ebbene, nel caso che ci occupa il sindaco aveva già inoltrato una richiesta verbale e già protocollato una richiesta scritta, ampiamente articolata, nella quale ha evidenziato di aver tentato di contattare il anche telefonicamente senza Parte_2
esito alcuno. Si evince che non vi era più spazio per rimproveri sia orali che scritti alla luce del risultato ottenuto. Pertanto la prima sanzione più afflittiva era appunto la sospensione della retribuzione.
Tale sanzione, stata applicata nella misura massima di quattro ore, è ora oggetto di doglianza per assenza di proporzionalità rispetto al fatto. L'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove si legge: ”proporzionata la sanzione in ragione
della intenzionalità del comportamento e della funzione del responsabile del settore
vigilanza del destinatario”. Ebbene, questa Corte ritiene di condividere le ragioni del giudice di prime cure valutando la proporzionalità della sanzione alla luce della condotta chiaramente intenzionale e di noncuranza della richiesta. Di tale intenzionalità vi è piena prova come di seguito si dirà.
Quanto al punto IV del gravame attinente alla errata valutazione delle prove in quanto la prova testimoniale non avrebbe dimostrato che l'ordine verbale sia effettivamente giunto al Comandante va ribadito che in ogni caso vi è prova Pt_1
della nota scritta del 30.3.2020 che è stata del tutto ignorata. L'appellante ribadisce a tal riguardo che alcuna prova è emersa della intenzionalità
il cui onere è a carico del datore di lavoro.
Ebbene, anche tale punto di gravame è infondato. La prova della intenzionalità è
conseguente alla richiesta formalizzata per iscritto e protocollata, del tutto ignorata dal Comandante cui non ha ritenuto di rispondere, così lasciando trasparire un comportamento deliberatamente oppositivo. Anche a voler ritenere mai giunta la richiesta verbale, come asserito dall'appellante, in ogni caso vi era una richiesta scritta. Ma anche sulla richiesta verbale si ritiene raggiunta la prova. Il teste escusso all'udienza del 22.6.2022 il teste riferisce ha dichiarato: ”Confermo Tes_1
che il Sindaco ha sempre parcheggiato lì la sua personale autovettura e non CP_2
vi è stata a mai alcuna formale disposizione che vietasse il parcheggio nel piazzale
delle auto comunali. C'è stata soltanto una comunicazione verbale durante la
pandemia proveniente dal sindaco e fatta per il tramite del dipendente geometra
il quale contattò l'ufficio di polizia municipale riferendoci che il Controparte_3
sindaco aveva riferito di spostare la auto di servizio dal solito luogo di sosta
all'interno del piazzale e di collocarla in un'altra posizione sempre all'interno del
piazzale. La posizione di sosta dell'auto dell'ufficio di polizia municipale è stata
sempre la stessa dal 2012. Nei giorni seguenti abbiamo accolto la richiesta del
Sindaco e abbiamo parcheggiato l'auto in una posizione diversa così come richiesto
dal Sindaco così come ancora oggi viene posizionata”.
Da tale deposizione si evince che l'ufficio di polizia municipale era ben a conoscenza della richiesta del sindaco tanto da aver ottemperato, sebbene in ritardo, alla richiesta.
Anche su tale punto l'appellante si difende ritenendo che il sindaco avrebbe dovuto dimostrare che la richiesta verbale sia giunta specificamente a lui. Al contrario la richiesta del sindaco era indirizzata all'ufficio rappresentato dal Comandante.
Pertanto anche la richiesta verbale risulta ampiamente dimostrata.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha interpretato la prova testimoniale utile a dimostrare che la richiesta sia giunta a conoscenza dell'Ufficio.
Altri due motivi di gravame riguardano l'immodificabilità della contestazione e la non corrispondenza tra la contestazione e la condotta posta a base del provvedimento disciplinare, violazione del diritto di difesa. Il giudice di prime cure scrive: “E' altresì infondata l'ulteriore censura proposta dal ricorrente per la dedotta
modifica della fattispecie addebitata. La documentata circostanza evidenziata in
ricorso, che nella contestazione disciplinare la violazione è stata ricondotta alle
fattispecie sanzionatorie di cui alla lettera b e h dell'art. 59 comma 3 del ccnl funzioni
locali, mentre nel provvedimento disciplinare si è fatto riferimento alle lettere a e b
della medesima disposizione non vale a delineare un mutamento del fatto contestato
che è rimasto quello indicato nella predetta comunicazione del 06.04.2020 e che in
entrambi i provvedimenti è stato ricondotto alla fattispecie sanzionatoria di cui alla
lettera b , il fatto che poi nel provvedimento disciplinare si sia contestata anche l'
ulteriore fattispecie sanzionatoria della lettera a dell'art 59 comma 3 del ccnl
originariamente non contemplata non vale a ritenere violato il principio della
immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare in quanto la sanzione
risulta irrogata per i medesimi fatti addebitati sebbene con una differente
qualificazione giuridica.”
Orbene, l'appellante espone che il procedimento disciplinare è stato avviato con nota prot. 4145 del 06.04.2020 per violazione dell'art 59 comma 3 lettera b e lettera h del ccnl funzioni locali, comportamento non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi nonché una violazione dei doveri e obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno e pericolo all'amministrazione, agli utenti, o ai terzi. Poi la sanzione è stata irrogata per violazione dell'art 59 comma 3 lettera a e b , ovvero mancata ottemperanza ad un ordine di servizio. Ebbene si duole l'appellante che la mancata ottemperanza ad un ordine di servizio di cui alla lettera a del comma 3 dell'art. 59 CCNL funzioni locali,
non è mai stata contestata, pertanto non si è potuto difendere su tale specifica mancanza.
Ebbene, anche su tale punto va condivisa la motivazione del giudice di prime cure che ha ritenuto irrilevante tale difformità, atteso che il fatto storico contestato è
rimasto identico e il è stato chiamato a rispondere di quello. Il divieto di Pt_1
mutamento riguarda il fatto contestato e non la sua qualificazione giuridica. Le
argomentazioni a difesa sul fatto storico portate in sede di audizione disciplinare,
peraltro, sono state molto scarne e non utili a giustificarne la condotta.
Anche tale gravame va respinto.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame concernente le spese di lite si ritiene la doglianza assorbita dal rigetto dell'appello e dalla conferma della sentenza di primo grado che vede il soccombente. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1278/2023, emessa dal Tribunale di Salerno il 14/09/2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
962,00 oltre accessori Iva e Cpa come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Salerno 10/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dr. Maura Stassano Presidente
Dr. Francesca Tritto Consigliere rel.
Avv. Mauro Casale Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio all'esito dell'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 97/2024
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to MARIANGELA CASIELLO e Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA DON MICHELE PAESANO 53
EBOLI
- appellante -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CRESCENZO SANTUORI e dom.to VIA ERCOLINO SCALFARO 9 CATANZARO
- appellato –
Avverso la sentenza n.1278/2023, RG 4370/2020, pubblicata in data 14.09.2023,
resa dal Tribunale di Salerno sezione lavoro.
Conclusioni delle parti:
Appellante: “1)Accogliere l'appello e per i motivi di illegittimità denunciati in I e II
grado dichiarare nullo e/o annullare il provvedimento disciplinare prot. n. 8726 del
31.07.2020 irrogato in data 31.07.2020.
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa del
doppio grado di giudizio, oltre cassa con attribuzione al sottoscritto avvocato
antistatario”.
Appellato: “Voglia l'On.le Collegio adito rigettare l'avverso appello poiché infondato
in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa. Con vittoria di spese e
competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.09.2020 l'odierno appellante, , Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno il al Controparte_1
fine di sentir dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli della sospensione di 4 ore di retribuzione e il conseguente annullamento della stessa. Il
ricorrente contestava l'indeterminatezza delle contestazioni disciplinari, la carenza di motivazione, l'assenza di proporzionalità e la violazione del principio di immodificabilità. Più in particolare l'appellante, in qualità di dipendente del Controparte_1
con le funzioni di Comandante della polizia locale e responsabile del
[...]
settore vigilanza, si era visto notificare dal in Controparte_1
data 06.04.2020, ai sensi dell'art 55 bis comma 4 del d.lgs 165 del 2001 con nota prot. riservata n. 4145, una contestazione di addebiti avente ad oggetto i seguenti fatti:
“…in data 27.03.2020, nella tarda mattinata, l'autovettura in dotazione della Polizia
Locale, nonostante ripetute richieste formulate verbalmente dal sindaco veniva
ancora parcheggiata sul fianco destro della stradina di uscita dal piazzale adibito a
parcheggio, nel quale vi erano, come di consueto, numerosi posti per parcheggiare in
modo corretto;
in data 03/04/2020, nonostante la comunicazione scritta del Sindaco
inviata, con riferimento alla problematica segnalata, in data 30/03/2020 prot. n.
3585/2020, veniva ancora parcheggiata sul fianco destro della carreggiata
all'imbocco della stradina di uscita dal predetto piazzale, né tantomeno, in risposta
alla suddetta nota, la S.V. spiegava al Sindaco le ragioni per le quali l'auto veniva
ancora lasciata in siffatto luogo, anziché essere parcheggiata nel piazzale
unitamente alle altre o in altro luogo idoneo”.
Ravvisando in tale predetto comportamento la “violazione del codice disciplinare
all'art. 59 comma 3 lettera b) e lettera h) del C.C.N.L., Funzioni Locali del 21.05.2018,
così come integrato dalle disposizioni di cui agli artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater,
55-quinquies de D.Lgs. n. 165/2001 modificati e introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009 e
dal D.Lgs. n. 75/2017” veniva avviato il procedimento disciplinare che terminava con l'irrogazione della sanzione.
Si costituiva in primo grado il che contro Controparte_1
deduceva e concludeva per il rigetto del ricorso. In particolare evidenziava che l'addebito contestato aveva preso le mosse dalla immotivata scelta del ricorrente di mantenere un atteggiamento marcatamente oppositivo e non conforme ai principi di correttezza rispetto alle disposizioni di servizio impartite e alle reiterate richieste,
di collocare l'automobile della Polizia Locale nel luogo corretto. Inoltre, la contestazione relativa al parcheggio dell'autovettura non era da sola ma seguiva ad una precedente contestazione riguardante altre condotte rilevanti disciplinarmente, per le quali aveva ricevuto un richiamo scritto. Evidenziava il di aver richiesto, dapprima verbalmente, poi anche con nota scritta n. CP_1
prot. 3585/2020 del 30.3.2020 di spostare l'autovettura, di aver contestato formalmente le condotte e dato la possibilità al di articolare una memoria Pt_1
difensiva, rivendicando così la regolarità procedurale della sanzione irrogata.
Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi il giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Spiega ora ricorso in appello il articolando sette punti di gravame. Pt_1
Quanto ai primi tre relativi alla mancata valutazione di un fatto processuale decisivo al fine del decidere, al mancato assolvimento da parte del datore di lavoro dell'onere probatorio della responsabilità e del rispetto del principio di proporzionalità, alla violazione dell'articolo 2697 codice civile, alla inesistenza della condotta sanzionata, travisamento dei fatti, illogica motivazione va rilevato quanto segue.
L'appellante articola la propria difesa sulla circostanza che non sarebbe stato lui a parcheggiare l'auto nella posizione contestata e che i richiami verbali non gli sarebbero mai arrivati. Da qui sostiene che il datore di lavoro non avrebbe fornito prova che sia stato lui a parcheggiare l'auto in questione e, quindi, l'addebitabilità
della condotta. Ebbene, dall'esame della documentazione si evince con chiarezza che le richieste, dapprima verbali e poi scritte, di parcheggiare l'auto in uso al comando di polizia municipale in altro luogo, sono indirizzate a non in Parte_1
qualità di diretto utilizzatore dell'auto ma nella qualità di Comandante responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale e, quindi, responsabile della gestione corretta e del buon andamento dell'Ufficio cui è preposto. In altri termini, non è compito del
Sindaco indagare e individuare il soggetto specifico che avrebbe di volta in volta parcheggiato l'autovettura, la doglianza ha correttamente seguito le vie istituzionali ed è stata rivolta al Comandante responsabile dell'Ufficio di polizia locale che ha in dotazione e usa l'autovettura.
Ne consegue che una volta provato il fatto del posizionamento dell'auto con modalità non corrette e la reiterazione della condotta, parte datoriale ha assolto l'onere di provare quanto di sua competenza e correttamente ha rivolto le doglianze alla persona che riveste il ruolo apicale dell'Ufficio cui è preposto. Il fatto storico d'altra parte non è stato contestato dal ma anche la prova testimoniale ha Pt_1
confermato che l'autovettura veniva parcheggiata abitualmente in tale posizione.
L'onere della prova si ripete concerne il fatto storico e non che lo stesso sia stato posto personalmente in essere dal e ciò perché questi viene individuato Pt_1
quale destinatario delle richieste in quanto capo dell'Ufficio. In quanto tale avrebbe dovuto non solo provvedere ad una attività di richiamo del personale del comando ad un diverso e corretto posizionamento dell'autovettura, ma anche rispondere alla nota del Sindaco come dovere di correttezza istituzionale. Cosa non avvenuta.
La doglianza quindi, della mancanza di prova che il parcheggio sia imputabile al non ha alcun fondamento. La corrispondenza è indirizzata al “Comandante Pt_1
della Polizia Locale” pertanto non a colui che ha parcheggiato in concreto ma a colui sul quale incombe l'obbligo di vigilanza sul personale dell'Ufficio di polizia locale e che si deve attivare in presenza di condotte non consone.
Quanto appena detto svuota di contento tutte le argomentazioni poste a base dell'impugnativa sia relativamente alla condotta e sia alla sua addebitabilità e riporta negli esatti binari la contestazione, e la successiva sanzione disciplinare.
All'appellante, al quale era già stato irrogato un richiamo scritto per altre condotte,
è stato dapprima richiesto verbalmente , nella qualità di comandante dell'ufficio,
di non parcheggiare l'auto in dotazione nel luogo non destinato a parcheggio, con successiva nota del 30.3.2020 n. 3585/20 la richiesta è stata reiterata per iscritto e, ciò nonostante, l'autovettura è ricomparsa puntualmente nella predetta posizione. Inoltre, alcuna risposta è pervenuta alla nota del sindaco del 30.3.2020.
Risalta con evidenza come vi sia stata una decisa e consapevole volontà di non ottemperare alla richiesta del sindaco. Si palesa pertanto un atteggiamento di insubordinazione consistito nell'ignorare completamente la richiesta fino al punto di reiterare la condotta e di omettere qualsivoglia risposta. Se pure, come lamentato dall'appellante, la richiesta verbale non gli fosse giunta in quanto non fatta a lui direttamente, di certo non può sostenere di non aver conosciuto della richiesta scritta del 30.3.2020 protocollata. Ne consegue che la sanzione disciplinare non poteva essere evitata dato l'atteggiamento evidentemente oppositivo del
Comandante.
Tali motivi di gravame vanno pertanto disattesi.
Venendo ad esaminare la doglianza relativa alla proporzione della sanzione con il fatto contestato va rilevato che l'art. 59 ccnl funzioni locali recita:”
1. Nel rispetto
del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento; 77 b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di
pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi; e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare
riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella
violazione di più lavoratori in accordo tra di loro”.
Al comma 3 si legge:”3.La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-
quater, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165/2001; b) condotta non conforme a principi
di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba
espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione,
nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970; f) insufficiente
rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie
considerate nell'art. 55- quater del D.Lgs. n. 165/2001; g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55- novies, del D.Lgs. n. 165/2001; h) violazione di doveri ed
obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti,
da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti
o ai terzi.”
Dalla lettura dell'art. 59 si evince che in caso di violazioni come descritte al punto a e b la sanzione va dal rimprovero verbale, al rimprovero scritto (censura) alla sospensione della retribuzione fino ad un massimo di quattro ore.
Ebbene, nel caso che ci occupa il sindaco aveva già inoltrato una richiesta verbale e già protocollato una richiesta scritta, ampiamente articolata, nella quale ha evidenziato di aver tentato di contattare il anche telefonicamente senza Parte_2
esito alcuno. Si evince che non vi era più spazio per rimproveri sia orali che scritti alla luce del risultato ottenuto. Pertanto la prima sanzione più afflittiva era appunto la sospensione della retribuzione.
Tale sanzione, stata applicata nella misura massima di quattro ore, è ora oggetto di doglianza per assenza di proporzionalità rispetto al fatto. L'appellante impugna la sentenza di primo grado laddove si legge: ”proporzionata la sanzione in ragione
della intenzionalità del comportamento e della funzione del responsabile del settore
vigilanza del destinatario”. Ebbene, questa Corte ritiene di condividere le ragioni del giudice di prime cure valutando la proporzionalità della sanzione alla luce della condotta chiaramente intenzionale e di noncuranza della richiesta. Di tale intenzionalità vi è piena prova come di seguito si dirà.
Quanto al punto IV del gravame attinente alla errata valutazione delle prove in quanto la prova testimoniale non avrebbe dimostrato che l'ordine verbale sia effettivamente giunto al Comandante va ribadito che in ogni caso vi è prova Pt_1
della nota scritta del 30.3.2020 che è stata del tutto ignorata. L'appellante ribadisce a tal riguardo che alcuna prova è emersa della intenzionalità
il cui onere è a carico del datore di lavoro.
Ebbene, anche tale punto di gravame è infondato. La prova della intenzionalità è
conseguente alla richiesta formalizzata per iscritto e protocollata, del tutto ignorata dal Comandante cui non ha ritenuto di rispondere, così lasciando trasparire un comportamento deliberatamente oppositivo. Anche a voler ritenere mai giunta la richiesta verbale, come asserito dall'appellante, in ogni caso vi era una richiesta scritta. Ma anche sulla richiesta verbale si ritiene raggiunta la prova. Il teste escusso all'udienza del 22.6.2022 il teste riferisce ha dichiarato: ”Confermo Tes_1
che il Sindaco ha sempre parcheggiato lì la sua personale autovettura e non CP_2
vi è stata a mai alcuna formale disposizione che vietasse il parcheggio nel piazzale
delle auto comunali. C'è stata soltanto una comunicazione verbale durante la
pandemia proveniente dal sindaco e fatta per il tramite del dipendente geometra
il quale contattò l'ufficio di polizia municipale riferendoci che il Controparte_3
sindaco aveva riferito di spostare la auto di servizio dal solito luogo di sosta
all'interno del piazzale e di collocarla in un'altra posizione sempre all'interno del
piazzale. La posizione di sosta dell'auto dell'ufficio di polizia municipale è stata
sempre la stessa dal 2012. Nei giorni seguenti abbiamo accolto la richiesta del
Sindaco e abbiamo parcheggiato l'auto in una posizione diversa così come richiesto
dal Sindaco così come ancora oggi viene posizionata”.
Da tale deposizione si evince che l'ufficio di polizia municipale era ben a conoscenza della richiesta del sindaco tanto da aver ottemperato, sebbene in ritardo, alla richiesta.
Anche su tale punto l'appellante si difende ritenendo che il sindaco avrebbe dovuto dimostrare che la richiesta verbale sia giunta specificamente a lui. Al contrario la richiesta del sindaco era indirizzata all'ufficio rappresentato dal Comandante.
Pertanto anche la richiesta verbale risulta ampiamente dimostrata.
Ne consegue che correttamente il giudice di prime cure ha interpretato la prova testimoniale utile a dimostrare che la richiesta sia giunta a conoscenza dell'Ufficio.
Altri due motivi di gravame riguardano l'immodificabilità della contestazione e la non corrispondenza tra la contestazione e la condotta posta a base del provvedimento disciplinare, violazione del diritto di difesa. Il giudice di prime cure scrive: “E' altresì infondata l'ulteriore censura proposta dal ricorrente per la dedotta
modifica della fattispecie addebitata. La documentata circostanza evidenziata in
ricorso, che nella contestazione disciplinare la violazione è stata ricondotta alle
fattispecie sanzionatorie di cui alla lettera b e h dell'art. 59 comma 3 del ccnl funzioni
locali, mentre nel provvedimento disciplinare si è fatto riferimento alle lettere a e b
della medesima disposizione non vale a delineare un mutamento del fatto contestato
che è rimasto quello indicato nella predetta comunicazione del 06.04.2020 e che in
entrambi i provvedimenti è stato ricondotto alla fattispecie sanzionatoria di cui alla
lettera b , il fatto che poi nel provvedimento disciplinare si sia contestata anche l'
ulteriore fattispecie sanzionatoria della lettera a dell'art 59 comma 3 del ccnl
originariamente non contemplata non vale a ritenere violato il principio della
immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare in quanto la sanzione
risulta irrogata per i medesimi fatti addebitati sebbene con una differente
qualificazione giuridica.”
Orbene, l'appellante espone che il procedimento disciplinare è stato avviato con nota prot. 4145 del 06.04.2020 per violazione dell'art 59 comma 3 lettera b e lettera h del ccnl funzioni locali, comportamento non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi nonché una violazione dei doveri e obblighi di comportamento non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno e pericolo all'amministrazione, agli utenti, o ai terzi. Poi la sanzione è stata irrogata per violazione dell'art 59 comma 3 lettera a e b , ovvero mancata ottemperanza ad un ordine di servizio. Ebbene si duole l'appellante che la mancata ottemperanza ad un ordine di servizio di cui alla lettera a del comma 3 dell'art. 59 CCNL funzioni locali,
non è mai stata contestata, pertanto non si è potuto difendere su tale specifica mancanza.
Ebbene, anche su tale punto va condivisa la motivazione del giudice di prime cure che ha ritenuto irrilevante tale difformità, atteso che il fatto storico contestato è
rimasto identico e il è stato chiamato a rispondere di quello. Il divieto di Pt_1
mutamento riguarda il fatto contestato e non la sua qualificazione giuridica. Le
argomentazioni a difesa sul fatto storico portate in sede di audizione disciplinare,
peraltro, sono state molto scarne e non utili a giustificarne la condotta.
Anche tale gravame va respinto.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame concernente le spese di lite si ritiene la doglianza assorbita dal rigetto dell'appello e dalla conferma della sentenza di primo grado che vede il soccombente. Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno nelle persone dei magistrati come in epigrafe indicati,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 1278/2023, emessa dal Tribunale di Salerno il 14/09/2023, ogni diversa istanza reietta comunque disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1 b) condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro
962,00 oltre accessori Iva e Cpa come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Salerno 10/3/2025
Il Relatore Il Presidente
Dr. Francesca Tritto Dr. Maura Stassano