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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8533 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Cossu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Cossu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monastir.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/06/2011 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Monastir, anno 2011, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, consentendo a ciascun coniuge di usufruire della casa coniugale nei modi e per i motivi esposti nel presente ricorso, con l'obbligo del mutuo rispetto e omologare con sentenza gli accordi di scioglimento di matrimonio.
2) Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento diretto della IG
, senza nulla pretendere l'un l'altro alcuna somma a titolo di Per_1 contributo al mantenimento della prole, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico Pt_1 della CP_1
Pag. 2 di 3 3) Disporre che la IG minore sia affidata congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori, con possibilità di stare col padre anche durante la notte pernottando con lui presso l'abitazione dei nonni paterni.
4) Disporre che la IG minore venga collocata presso la madre nell'abitazione dei ricorrenti sita in San Sperate nella via Biasi n. 8, ove potrà stare col padre dalle 18:00 alle 21:00, e in ogni caso secondo le condizioni che risulteranno migliori, compatibilmente con le mutate esigenze della prole.
5) Disporre che la SI.ra e il SI. siano beneficiari al 50% CP_1 Pt_1 ciascuno dell'assegno unico o altro equipollente mezzo di sostentamento statale familiare che venisse in futuro istituito.
6) I coniugi dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio proprio e della minore.
7) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data
08.06.2011 nel Comune di Monastir anno 2011 n. 5 Parte I Serie Ufficio e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Monastir di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8533 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Cossu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Cossu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 08/06/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monastir.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 08/06/2011 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Monastir, anno 2011, numero 5, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, consentendo a ciascun coniuge di usufruire della casa coniugale nei modi e per i motivi esposti nel presente ricorso, con l'obbligo del mutuo rispetto e omologare con sentenza gli accordi di scioglimento di matrimonio.
2) Disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento diretto della IG
, senza nulla pretendere l'un l'altro alcuna somma a titolo di Per_1 contributo al mantenimento della prole, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del e del 40% a carico Pt_1 della CP_1
Pag. 2 di 3 3) Disporre che la IG minore sia affidata congiuntamente e pariteticamente ad entrambi i genitori, con possibilità di stare col padre anche durante la notte pernottando con lui presso l'abitazione dei nonni paterni.
4) Disporre che la IG minore venga collocata presso la madre nell'abitazione dei ricorrenti sita in San Sperate nella via Biasi n. 8, ove potrà stare col padre dalle 18:00 alle 21:00, e in ogni caso secondo le condizioni che risulteranno migliori, compatibilmente con le mutate esigenze della prole.
5) Disporre che la SI.ra e il SI. siano beneficiari al 50% CP_1 Pt_1 ciascuno dell'assegno unico o altro equipollente mezzo di sostentamento statale familiare che venisse in futuro istituito.
6) I coniugi dichiarano di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio proprio e della minore.
7) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data
08.06.2011 nel Comune di Monastir anno 2011 n. 5 Parte I Serie Ufficio e conseguentemente ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Monastir di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3