Art. 12.
La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto.
La disposizione contenuta nel comma 3° dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339 , s'intende applicabile soltanto nel caso in cui il debitore avesse assunto genericamente l'obbligo di pagare l'imposta di ricchezza mobile. Non s'intendono pertanto invalidati dalla detta disposizione i patti speciali relativi all'obbligo assuntosi espressamente dal debitore, anteriormente alla pubblicazione di detta legge, di sostenere a suo carico qualsiasi futuro aumento dell'imposta di ricchezza mobile o di ogni imposta, garantendo al creditore un determinato interesse netto.