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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 26.02.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 976, vertente tra
(C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Federico Lucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sora, via Vittorio Emanuele III n. 31, come da delega in atti
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Dirigente generale p.t. della ,
[...] Controparte_2
elett.te dom.to in Frosinone, Via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia
Bontempo, giusta procura generale in atti
resistente
Oggetto del giudizio: aumento della rendita.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/03/2024, ha esposto che: 1) aveva Parte_1
subito in data 23.07.2022 un grave infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva espletato la procedura amministrativa presso l' conclusasi con il riconoscimento della CP_1 natura professionale dell'infortunio e di un danno biologico nella misura del 21%, con conseguente costituzione della rendita;
2) avverso detto provvedimento aveva tempestivamente proposto ricorso amministrativo con richiesta di visita collegiale che, tuttavia, non era mai stata eseguita;
3) era invece portatrice di un danno biologico in misura maggiore, del 30%.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla liquidazione della rendita ex art.66 D.P.R.
n.1124/1965 per un danno biologico in misura del 30%, l'attrice ha chiesto al Tribunale di
Frosinone di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, CP_1
a corrispondere quanto dovuto.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' CP_1 instando per il rigetto del ricorso e deducendo che il danno biologico subito dall'attrice in relazione al riconosciuto infortunio era stato correttamente quantificato in sede amministrativa.
La causa è stata istruita con l'espletamento della C.T.U. medico legale.
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico legale, Dott. , non avendo l'Istituto contestato che l'attrice abbia subito in Persona_1
data 23.7.2022 il denunciato infortunio professionale.
Dalla stessa emerge in maniera chiara ed assolutamente convincente, siccome sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che l'attore a seguito dell'infortunio oggetto di causa ha riportato un “postumi di ustione secondo grado superficiale e profondo di entrambe le gambe consistenti in: (i) severo deficit funzionale delle articolazioni tibio- tarsica e tibio-peroneo-astragalica sulla base di lesione complessa ortopedica / neurologica (assimilabile, quest'ultima, a lesione parziale dello sciatico popliteo esterno)
a impegno deambulatorio (deambulazione ausiliata da ortesi “Molla di Codivilla” e da
2 appoggio bastone canadese); (ii) esiti cicatriziali discromici retraenti configuranti danno estetico a destra ed esiti cicatriziali a lieve impegno estetico a sinistra;
(iii) disturbo post- traumatico da stress cronico in trattamento psico-farmacologico”, che ha determinato un danno biologico pari al 26% con decorrenza dalla data di guarigione dei postumi (gennaio
2023) (voci 294, 171, 36 e 180 del D.M. 12.7.2008).
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalle parti - e considerato che il ricorrente già godeva di una rendita per un danno biologico del 21%, l' va condannato a elevare la CP_1 CP_1 percentuale della rendita già riconosciuta all'attrice, alla misura del 26%, da gennaio 2023, oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese del giudizio possono compensate tra le parti nei limiti di 1/3, stante il mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre per la residua parte vanno poste a carico di parte convenuta e sono liquidate nella misura precisata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'attore.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che dall'infortunio sul lavoro subito il 23.7.2022 al ricorrente è derivato un danno biologico pari al 26%, da gennaio 2023;
2) per l'effetto, condanna l' ad elevare alla misura del 26%, con decorrenza CP_1
da gennaio 2023, la percentuale della rendita già riconosciuta all'attore, e a pagare le differenze sui ratei arretrati, oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) condanna altresì l' a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate – previa CP_1
compensazione nei limiti di 1/3 - in €.1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali del 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratasi antistataria;
4) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Frosinone, 26/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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