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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa RInna Lopiano Presidente
Dott.ssa RI OS Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1260/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata alla via Nazionale n. 562, presso lo studio ELl'Avv. Antonio Borrelli dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese ELlo Stato per ELibera n. 2021/99/GP emessa dal
Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di RE Annunziata l'11.12.2020
RICORRENTE
E ato a RE EL EC (NA) l'11.10.1973 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di RE Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: con note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione ELl'udienza EL 30.09.2024 la ricorrente si riportava alle richieste di cui al ricorso introduttivo ed alle memorie 183 comma VI c.p.c. depositate in atti, nonché ai documenti ivi allegati, chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. e recepimento di tutte le richieste ed istanze formulate.
Il P.M., in data 8.10.2024, ha concluso chiedendo emettersi sentenza di separazione dei coniugi con conferma ELle condizioni provvisorie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2021, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge, con addebito a quest'ultimo.
A tal fine esponeva di aver contratto matrimonio con il 31.3.2005 in RE EL Controparte_1
EC (Na) e che dall'unione erano nati quattro figli, , il 15.11.2002, , nato l'[...], Per_1 Per_2 Per_ RI OS, nata il [...] e , nato il [...], di cui solo il primo, all'epoca EL deposito EL ricorso, appena maggiorenne. Il nucleo familiare stabiliva la propria abitazione in RE EL EC, alla via traversa Gradoni e Canali n. 4
A fondamento ELla domanda, deduceva la ricorrente che la fine EL rapporto coniugale era stata determinata dal comportamento prepotente e possessivo EL marito nei suoi confronti, nonché dal disinteresse dimostrato dallo stesso per le esigenze EL nucleo familiare, cui aveva fatto mancare ogni supporto materiale e morale. Grande era stata quindi la difficoltà in cui la giovane madre si era venuta a trovare, dovendo da sola badare ai quattro figlioli, potendo contare soltanto sull'aiuto ELla propria madre.
Precisando che il svolgeva attività di pescatore, mentre ella si era dedicata alla cura CP_1 ELla casa e dei figli, chiedeva l'assegnazione in proprio favore ELla casa familiare, Parte_1 disporsi l'affido condiviso dei figli minori con residenza presso la madre e regolamentazione EL regime visite EL padre, porsi a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento dei figli, di cui uno maggiorenne e atri tre minori, pari a complessivi euro 1200,00 mensili, oltre alla metà ELle spese straordinarie loro relative.
Ritualmente notificato al il ricorso introduttivo, perfezionatasi in data 12.05.2021 CP_1 mediante consegna a mani ELla madre EL resistente, qualificatasi capace e convivente, all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi EL 15.9.2021, presente la sola ricorrente
[...]
, la stessa dichiarava di aver lasciato la casa coniugale, unitamente ai figli minori, nel Parte_1 mese di aprile 2021 dopo che il marito aveva finito di scontare una pena detentiva di cinque anni, trascorsi per 5/6 mesi presso la casa circondariale di Poggioreale e per il resto agli arresti domiciliari;
ciò per il venir meno dei sentimenti di affetto ne confronti EL marito;
di aver trovato un immobile in locazione in RE EL EC per il quale pagava un canone di E 230,00 mensili e di convivere con i due figli più piccoli, ancora impegnati negli studi scolastici, mentre i figli maggiori erano rimasti a vivere presso il padre anche se erano soliti pranzare a casa sua e qualche volta intrattenersi anche a dormire;
che questi ultimi avevano lasciato la scuola già dal primo anno ELle superiori ed ora frequentavano corsi di formazione per potersi imbarcare e solo il figlio svolgeva lavoretti Per_1 saltuari;
di aver sempre lavorato come badante e di essere attualmente percettrice EL reddito di cittadinanza per € 600/700 mensili, sebbene continuasse ad andare a titolo amicale un paio di volte a settimana presso la signora da cui in precedenza lavorava, e di essere sostenuta economicamente dalla madre, mentre il lavorava al porto per l'attracco ELle barche degli iscritti alla lega CP_1 navale con un guadagno che non sapeva indicare.
Attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza EL resistente, il
Presidente con ordinanza assunta in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
preso atto EL trasferimento ELla presso altra abitazione e ELla permanenza EL figlio minore presso il Pt_1 Per_2 padre, assegnava a quest'ultimo la casa coniugale, di proprietà ELla sorella EL , affinchè vi CP_1 abitasse con il figlio minore e con il figlio maggiorenne;
disponeva l'affido condiviso dei figli Per_2 Per_1 Per_ minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata di RI OS e presso la madre e di Per_2 presso il padre;
disciplinava il diritto di visita EL padre in ragione di due pomeriggi a settimana, nonché a fine settimana alterni, mentre stante la prossima maggiore età EL figlio disponeva frequentazioni Per_2 libere EL predetto con la madre;
tenuto conto ELla reciproca condizione economica ELle parti, ELla circostanza che i figli maggiori erano soliti consumare i pasti presso la casa materna e che il figlio Per_1 svolgeva lavoretti saltuari, prevedeva a carico EL resistente un assegno di euro 350,00 quale contributo al Per_ mantenimento dei minori RI OS e;
nominava quindi il G.I. per il prosieguo EL giudizio.
Notificato il verbale di udienza presidenziale con i pedissequi provvedimenti provvisori ed urgenti al resistente (notifica perfezionatasi, ai sensi ELl'art 140 c.p.c. mediante consegna a mani EL destinatario in data 4.10.2021 ELla raccomandata di avviso), quest'ultimo non ci sostituiva e concessi i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c., in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 9 settembre 2024, poi rinviata di ufficio alla successiva udienza EL 30 settembre 2024, e quindi con ordinanza EL 2.10.2024 resa all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELla predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimessa dal giudice istruttore in decisione al collegio, previa concessione a decorrere dal 7 ottobre 2024, dei termini di cui all'art 190 c.p.c. ridotti ELla metà. Il Pm concludeva come da parere ELl'8.10.2024 per la pronuncia di separazione con conferma dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di il quale, benchè ritualmente Controparte_1 evocato in lite mediante notifica dapprima EL ricorso introduttivo e EL decreto di fissazione udienza perfezionatasi in data 12.05.2021 mediante consegna a mani, presso la ex casa coniugale, di
[...]
, qualificatasi madre ELlo stesso capace e convivente, e successivamente EL verbale di Persona_4 prima udienza e dei pedissequi provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in pari data dal Presidente, perfezionatasi mediante consegna a mani EL destinatario in data 4.10.2021 ELla raccomandata di avviso ELla notifica ex art 140 c.p.c., non ha inteso costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta ormai evidente dalle accuse mosse dalla ricorrente al marito nonché dal disinteresse dimostrato da quest'ultimo al presente giudizio, come si sia concretizzata la fine ELla comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Quanto alla domanda di addebito ELla separazione al , come proposta dalla CP_1 Pt_1 nell'atto introduttivo di giudizio, la stessa non può trovare accoglimento in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio alle – invero generiche – deduzioni di parte ricorrente. Le presunte violazioni dei doveri coniugali imputate al resistente - condotte di disinteresse verso le esigenze materiali e morali EL nucleo familiare, atteggiamenti di prevaricazione e gelosia nei confronti EL coniuge - sono infatti rimaste confinate al rango di mere asserzioni unilaterali previe di risconti oggettivi, in mancanza prima ancora che di prove, anche solo ELla indicazione e richiesta di mezzi istruttori atti ad acquisirle.
In ordine ai provvedimenti accessori riguardanti i figli ELla coppia, poi, va preliminarmente rilevato che è divenuto maggiorenne nelle more EL giudizio, pertanto nulla va disposto ordine Per_2 Per_ all'affido, collocazione e visite ELlo stesso. Con riguardo ai figli RI OS, di anni 15, e , di anni 11, invece, ritiene il collegio di poter confermare quanto disposto in via provvisoria ed urgente dal
Presidente con ordinanza EL 15.09.2021.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi ELl'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.)(cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse EL minore stesso. La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento EL minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza EL figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti ELl'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità EL genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto in sede di ricorso introduttivo e ribadito negli atti successivi, di disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori senza nulla obiettare in ordine ai provvedimenti provvisori adottati dal Presidente che non hanno derogato al regime preferenziale su esposto e senza addurre condotte pregiudizievoli per i minori o comunque ostative a tale regime di affido. Parimenti, quanto al regime di visite con il genitore non collocatario, in mancanza di allegazioni che suggeriscano una modifica EL regime provvisorio adottato, vanno confermate le statuizioni già rese con la richiamata ordinanza presidenziale EL 15.9.2021, così come specificato in dispositivo.
Quanto alla domanda di assegnazione ELla casa coniugale sita in RE EL EC, alla via
Traversa Gradoni e Canali n.4, ritiene il collegio di dover rigettare la richiesta formulata dalla ricorrente e di doverne confermare l'assegnazione in favore EL . Invero, come pacifico alla luce CP_1 ELle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, quest'ultima nell'aprile 2021 spontaneamente si allontanava dalla casa coniugale per il venir meni dei sentimenti di affetto ed amore nei confronti EL coniuge. La stessa, infatti, ha dichiarato: “ho deciso di andare via perché non avevo più sentimenti nei confronti di mio marito e questo già da tanti anni e solo di recente ho trovato la forza ed il coraggio di andare via. (…) solo ad aprile scorso sono riusicta a trovare una casa ed andare via.” Alla luce di tali dichiarazioni risulta evidente che l'allontamento dalla casa familiare ha rappresentato il frutto di una volontaria scelta ELla ricorrente, la quale si è trasferita unitamente ai figli minori presso altro immobile condotto in locazione ed ivi vive oramia stabilmente dall'epoca ELla sepraizone di fatto dal amrito. Quest'ultimo, invece, come emerso dalle dichiarazioni ELla stessa ricorrente, è rimasto a vivere nella ex casa coniugale, di proprietà ELla sorella EL predetto, unitamente ai figli maggiorenni e ( quest'ultimo all'epoca EL deposito EL ricorso ancora Per_1 Per_2 minore), di cui il secondo non ancora economicamente indipendente come riferito dalla stessa Pt_1 la quale ha dichiarato che il solo figlio svolgerebbe lavoretti saltuari, mentre il figlio , Per_1 Per_2 benchè abbia lasciato gli studi, attualmente sarebbe in cerca di occupazione e frequenti corsi professionali per potersi imbarcare. Né nel corso EL giudizio è stata dedotta qualche modifica medio tempore intervenuta circa l'eventuale inserimento di questi ultimi nel mondo EL lavoro. Alla luce di tali risultanze, quindi, appare di ragione rigettare la richiesta di assegnazione ELla casa coniugale proposta dalla ricorrente e disporne la conferma ELl'assegnazione in favore EL resistente, il quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e , quest'ultimo non ancora economicamente Per_1 Per_2 indipendente.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori e conviventi con la madre.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze EL figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza ELla Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse EL minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base EL contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ.
Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine, all'entità ELl'assegno a titolo di contributo nel mantenimento ELla prole da porsi a carico EL padre, bisogna, quindi valutare per un verso l'età dei figli (di anni 15 ed 11) e le loro crescenti esigenze, per altro verso la situazione patrimoniale di entrambi i genitori. Nello specifico, la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per circa euro 600,00 – 700,00, di abitare in affitto per un canone di euro 230,00 e ha prodotto documentazione ISEE 2021, da cui emerge un reddito EL nucleo familiare ( all'epoca comprensivo anche EL resistente) di complessivi € 6.395,14.
Ha aggiunto altresì che il marito lavora saltuariamente presso il porto di RE EL EC, ma di non sapere quanto guadagna. Tali essendo le circostanze di fatto e in considerazione EL fatto che il nulla ha documentato circa gli effettivi redditi percepiti, non essendosi costituito, il Collegio CP_1 ritiene di dover porre a carico EL resistente un assegno di mantenimento per i minori RI OS e Per_
pari ad euro 400,00 complessivi ( € 200,00 per ciascuno dei figli) da corrispondere a
[...]
entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo la variazione ISTAT a partire Parte_1 dall'1.01.2026
Per quanto concerne i figli e , avendo la ricorrente riferito che il primo svolge lavori Per_1 Per_2 saltuari, senza precisare quali e quanto percepisce, e che il secondo consuma i suoi pasti presso la madre e si limita a dormire presso il padre, in mancanza di domanda e trattandosi di figli maggiorenni
( per il cui mantenimento il tribunale non provvede di ufficio ma secondo il principio ELla domanda) il
Collegio nulla dispone in ordine al mantenimento degli stessi.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà ELle spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo. Considerata la natura EL giudizio, la contumacia EL resistente ed il tenore ELla presente decisione, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi esposta, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] l'[...]); Controparte_1
2. rigetta la domanda di addebito ELla separazione proposta dalla ricorrente nei confronti di
Controparte_1
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all' Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RE EL EC per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 19 parte I Serie A dei registri di matrimonio ELl'anno 2005);
4. rigetta la richiesta di assegnazione ELla casa coniugale sita in RE EL EC, alla via Traversa
Gradoni e Canali n. 4, come proposta dalla ricorrente e ne dispone l'assegnazione in favore EL resistente che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni e , quest'ultimo Per_1 Per_2 non ancora economicamente indipendente;
Per_
5. affida i figli RI OS e ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
6. dispone che il padre veda e tenga con sé i minori:
due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.30, di ogni settimana, in caso di disaccordo nei giorni EL martedì e giovedì;
a settimane alterne, dalle ore 10.00 EL sabato alle ore 21.30 ELla domenica;
alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il
26 dicembre o il 6 gennaio il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis);
durante il periodo estivo per almeno 10 giorni consecutivi da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7. pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli RI OS e Controparte_1 Per_
, l'assegno mensile di complessivi euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'1.01.2026, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese;
8. pone a carico di ciascun genitore la metà ELle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
9. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa RInna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa RInna Lopiano Presidente
Dott.ssa RI OS Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1260/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliata alla via Nazionale n. 562, presso lo studio ELl'Avv. Antonio Borrelli dal quale è rappresentata e difesa giusta procura rilasciata su foglio separato al ricorso, parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese ELlo Stato per ELibera n. 2021/99/GP emessa dal
Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di RE Annunziata l'11.12.2020
RICORRENTE
E ato a RE EL EC (NA) l'11.10.1973 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di RE Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: con note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione ELl'udienza EL 30.09.2024 la ricorrente si riportava alle richieste di cui al ricorso introduttivo ed alle memorie 183 comma VI c.p.c. depositate in atti, nonché ai documenti ivi allegati, chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. e recepimento di tutte le richieste ed istanze formulate.
Il P.M., in data 8.10.2024, ha concluso chiedendo emettersi sentenza di separazione dei coniugi con conferma ELle condizioni provvisorie
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2021, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge, con addebito a quest'ultimo.
A tal fine esponeva di aver contratto matrimonio con il 31.3.2005 in RE EL Controparte_1
EC (Na) e che dall'unione erano nati quattro figli, , il 15.11.2002, , nato l'[...], Per_1 Per_2 Per_ RI OS, nata il [...] e , nato il [...], di cui solo il primo, all'epoca EL deposito EL ricorso, appena maggiorenne. Il nucleo familiare stabiliva la propria abitazione in RE EL EC, alla via traversa Gradoni e Canali n. 4
A fondamento ELla domanda, deduceva la ricorrente che la fine EL rapporto coniugale era stata determinata dal comportamento prepotente e possessivo EL marito nei suoi confronti, nonché dal disinteresse dimostrato dallo stesso per le esigenze EL nucleo familiare, cui aveva fatto mancare ogni supporto materiale e morale. Grande era stata quindi la difficoltà in cui la giovane madre si era venuta a trovare, dovendo da sola badare ai quattro figlioli, potendo contare soltanto sull'aiuto ELla propria madre.
Precisando che il svolgeva attività di pescatore, mentre ella si era dedicata alla cura CP_1 ELla casa e dei figli, chiedeva l'assegnazione in proprio favore ELla casa familiare, Parte_1 disporsi l'affido condiviso dei figli minori con residenza presso la madre e regolamentazione EL regime visite EL padre, porsi a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento dei figli, di cui uno maggiorenne e atri tre minori, pari a complessivi euro 1200,00 mensili, oltre alla metà ELle spese straordinarie loro relative.
Ritualmente notificato al il ricorso introduttivo, perfezionatasi in data 12.05.2021 CP_1 mediante consegna a mani ELla madre EL resistente, qualificatasi capace e convivente, all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi EL 15.9.2021, presente la sola ricorrente
[...]
, la stessa dichiarava di aver lasciato la casa coniugale, unitamente ai figli minori, nel Parte_1 mese di aprile 2021 dopo che il marito aveva finito di scontare una pena detentiva di cinque anni, trascorsi per 5/6 mesi presso la casa circondariale di Poggioreale e per il resto agli arresti domiciliari;
ciò per il venir meno dei sentimenti di affetto ne confronti EL marito;
di aver trovato un immobile in locazione in RE EL EC per il quale pagava un canone di E 230,00 mensili e di convivere con i due figli più piccoli, ancora impegnati negli studi scolastici, mentre i figli maggiori erano rimasti a vivere presso il padre anche se erano soliti pranzare a casa sua e qualche volta intrattenersi anche a dormire;
che questi ultimi avevano lasciato la scuola già dal primo anno ELle superiori ed ora frequentavano corsi di formazione per potersi imbarcare e solo il figlio svolgeva lavoretti Per_1 saltuari;
di aver sempre lavorato come badante e di essere attualmente percettrice EL reddito di cittadinanza per € 600/700 mensili, sebbene continuasse ad andare a titolo amicale un paio di volte a settimana presso la signora da cui in precedenza lavorava, e di essere sostenuta economicamente dalla madre, mentre il lavorava al porto per l'attracco ELle barche degli iscritti alla lega CP_1 navale con un guadagno che non sapeva indicare.
Attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza EL resistente, il
Presidente con ordinanza assunta in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
preso atto EL trasferimento ELla presso altra abitazione e ELla permanenza EL figlio minore presso il Pt_1 Per_2 padre, assegnava a quest'ultimo la casa coniugale, di proprietà ELla sorella EL , affinchè vi CP_1 abitasse con il figlio minore e con il figlio maggiorenne;
disponeva l'affido condiviso dei figli Per_2 Per_1 Per_ minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata di RI OS e presso la madre e di Per_2 presso il padre;
disciplinava il diritto di visita EL padre in ragione di due pomeriggi a settimana, nonché a fine settimana alterni, mentre stante la prossima maggiore età EL figlio disponeva frequentazioni Per_2 libere EL predetto con la madre;
tenuto conto ELla reciproca condizione economica ELle parti, ELla circostanza che i figli maggiori erano soliti consumare i pasti presso la casa materna e che il figlio Per_1 svolgeva lavoretti saltuari, prevedeva a carico EL resistente un assegno di euro 350,00 quale contributo al Per_ mantenimento dei minori RI OS e;
nominava quindi il G.I. per il prosieguo EL giudizio.
Notificato il verbale di udienza presidenziale con i pedissequi provvedimenti provvisori ed urgenti al resistente (notifica perfezionatasi, ai sensi ELl'art 140 c.p.c. mediante consegna a mani EL destinatario in data 4.10.2021 ELla raccomandata di avviso), quest'ultimo non ci sostituiva e concessi i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c., in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione ELle conclusioni all'udienza EL 9 settembre 2024, poi rinviata di ufficio alla successiva udienza EL 30 settembre 2024, e quindi con ordinanza EL 2.10.2024 resa all'esito EL deposito di note di trattazione scritta in sostituzione ELla predetta udienza, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimessa dal giudice istruttore in decisione al collegio, previa concessione a decorrere dal 7 ottobre 2024, dei termini di cui all'art 190 c.p.c. ridotti ELla metà. Il Pm concludeva come da parere ELl'8.10.2024 per la pronuncia di separazione con conferma dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di il quale, benchè ritualmente Controparte_1 evocato in lite mediante notifica dapprima EL ricorso introduttivo e EL decreto di fissazione udienza perfezionatasi in data 12.05.2021 mediante consegna a mani, presso la ex casa coniugale, di
[...]
, qualificatasi madre ELlo stesso capace e convivente, e successivamente EL verbale di Persona_4 prima udienza e dei pedissequi provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in pari data dal Presidente, perfezionatasi mediante consegna a mani EL destinatario in data 4.10.2021 ELla raccomandata di avviso ELla notifica ex art 140 c.p.c., non ha inteso costituirsi in giudizio.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie risulta ormai evidente dalle accuse mosse dalla ricorrente al marito nonché dal disinteresse dimostrato da quest'ultimo al presente giudizio, come si sia concretizzata la fine ELla comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Quanto alla domanda di addebito ELla separazione al , come proposta dalla CP_1 Pt_1 nell'atto introduttivo di giudizio, la stessa non può trovare accoglimento in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio alle – invero generiche – deduzioni di parte ricorrente. Le presunte violazioni dei doveri coniugali imputate al resistente - condotte di disinteresse verso le esigenze materiali e morali EL nucleo familiare, atteggiamenti di prevaricazione e gelosia nei confronti EL coniuge - sono infatti rimaste confinate al rango di mere asserzioni unilaterali previe di risconti oggettivi, in mancanza prima ancora che di prove, anche solo ELla indicazione e richiesta di mezzi istruttori atti ad acquisirle.
In ordine ai provvedimenti accessori riguardanti i figli ELla coppia, poi, va preliminarmente rilevato che è divenuto maggiorenne nelle more EL giudizio, pertanto nulla va disposto ordine Per_2 Per_ all'affido, collocazione e visite ELlo stesso. Con riguardo ai figli RI OS, di anni 15, e , di anni 11, invece, ritiene il collegio di poter confermare quanto disposto in via provvisoria ed urgente dal
Presidente con ordinanza EL 15.09.2021.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi ELl'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.)(cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse EL minore stesso. La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento EL minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza EL figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti ELl'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità EL genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole. Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto in sede di ricorso introduttivo e ribadito negli atti successivi, di disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori senza nulla obiettare in ordine ai provvedimenti provvisori adottati dal Presidente che non hanno derogato al regime preferenziale su esposto e senza addurre condotte pregiudizievoli per i minori o comunque ostative a tale regime di affido. Parimenti, quanto al regime di visite con il genitore non collocatario, in mancanza di allegazioni che suggeriscano una modifica EL regime provvisorio adottato, vanno confermate le statuizioni già rese con la richiamata ordinanza presidenziale EL 15.9.2021, così come specificato in dispositivo.
Quanto alla domanda di assegnazione ELla casa coniugale sita in RE EL EC, alla via
Traversa Gradoni e Canali n.4, ritiene il collegio di dover rigettare la richiesta formulata dalla ricorrente e di doverne confermare l'assegnazione in favore EL . Invero, come pacifico alla luce CP_1 ELle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di udienza presidenziale, quest'ultima nell'aprile 2021 spontaneamente si allontanava dalla casa coniugale per il venir meni dei sentimenti di affetto ed amore nei confronti EL coniuge. La stessa, infatti, ha dichiarato: “ho deciso di andare via perché non avevo più sentimenti nei confronti di mio marito e questo già da tanti anni e solo di recente ho trovato la forza ed il coraggio di andare via. (…) solo ad aprile scorso sono riusicta a trovare una casa ed andare via.” Alla luce di tali dichiarazioni risulta evidente che l'allontamento dalla casa familiare ha rappresentato il frutto di una volontaria scelta ELla ricorrente, la quale si è trasferita unitamente ai figli minori presso altro immobile condotto in locazione ed ivi vive oramia stabilmente dall'epoca ELla sepraizone di fatto dal amrito. Quest'ultimo, invece, come emerso dalle dichiarazioni ELla stessa ricorrente, è rimasto a vivere nella ex casa coniugale, di proprietà ELla sorella EL predetto, unitamente ai figli maggiorenni e ( quest'ultimo all'epoca EL deposito EL ricorso ancora Per_1 Per_2 minore), di cui il secondo non ancora economicamente indipendente come riferito dalla stessa Pt_1 la quale ha dichiarato che il solo figlio svolgerebbe lavoretti saltuari, mentre il figlio , Per_1 Per_2 benchè abbia lasciato gli studi, attualmente sarebbe in cerca di occupazione e frequenti corsi professionali per potersi imbarcare. Né nel corso EL giudizio è stata dedotta qualche modifica medio tempore intervenuta circa l'eventuale inserimento di questi ultimi nel mondo EL lavoro. Alla luce di tali risultanze, quindi, appare di ragione rigettare la richiesta di assegnazione ELla casa coniugale proposta dalla ricorrente e disporne la conferma ELl'assegnazione in favore EL resistente, il quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e , quest'ultimo non ancora economicamente Per_1 Per_2 indipendente.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento dei figli minori e conviventi con la madre.
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze EL figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza ELla Corte di Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse EL minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base EL contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ.
Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine, all'entità ELl'assegno a titolo di contributo nel mantenimento ELla prole da porsi a carico EL padre, bisogna, quindi valutare per un verso l'età dei figli (di anni 15 ed 11) e le loro crescenti esigenze, per altro verso la situazione patrimoniale di entrambi i genitori. Nello specifico, la ricorrente ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per circa euro 600,00 – 700,00, di abitare in affitto per un canone di euro 230,00 e ha prodotto documentazione ISEE 2021, da cui emerge un reddito EL nucleo familiare ( all'epoca comprensivo anche EL resistente) di complessivi € 6.395,14.
Ha aggiunto altresì che il marito lavora saltuariamente presso il porto di RE EL EC, ma di non sapere quanto guadagna. Tali essendo le circostanze di fatto e in considerazione EL fatto che il nulla ha documentato circa gli effettivi redditi percepiti, non essendosi costituito, il Collegio CP_1 ritiene di dover porre a carico EL resistente un assegno di mantenimento per i minori RI OS e Per_
pari ad euro 400,00 complessivi ( € 200,00 per ciascuno dei figli) da corrispondere a
[...]
entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo la variazione ISTAT a partire Parte_1 dall'1.01.2026
Per quanto concerne i figli e , avendo la ricorrente riferito che il primo svolge lavori Per_1 Per_2 saltuari, senza precisare quali e quanto percepisce, e che il secondo consuma i suoi pasti presso la madre e si limita a dormire presso il padre, in mancanza di domanda e trattandosi di figli maggiorenni
( per il cui mantenimento il tribunale non provvede di ufficio ma secondo il principio ELla domanda) il
Collegio nulla dispone in ordine al mantenimento degli stessi.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà ELle spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo. Considerata la natura EL giudizio, la contumacia EL resistente ed il tenore ELla presente decisione, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi esposta, così provvede:
1. pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] l'[...]); Controparte_1
2. rigetta la domanda di addebito ELla separazione proposta dalla ricorrente nei confronti di
Controparte_1
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all' Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RE EL EC per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 19 parte I Serie A dei registri di matrimonio ELl'anno 2005);
4. rigetta la richiesta di assegnazione ELla casa coniugale sita in RE EL EC, alla via Traversa
Gradoni e Canali n. 4, come proposta dalla ricorrente e ne dispone l'assegnazione in favore EL resistente che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli maggiorenni e , quest'ultimo Per_1 Per_2 non ancora economicamente indipendente;
Per_
5. affida i figli RI OS e ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
6. dispone che il padre veda e tenga con sé i minori:
due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.30, di ogni settimana, in caso di disaccordo nei giorni EL martedì e giovedì;
a settimane alterne, dalle ore 10.00 EL sabato alle ore 21.30 ELla domenica;
alternativamente con ciascun genitore, le festività natalizie e pasquali (il 24 o il 25 dicembre, il
26 dicembre o il 6 gennaio il 31 dicembre o il 1° gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì in albis);
durante il periodo estivo per almeno 10 giorni consecutivi da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7. pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli RI OS e Controparte_1 Per_
, l'assegno mensile di complessivi euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'1.01.2026, da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese;
8. pone a carico di ciascun genitore la metà ELle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
9. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in RE Annunziata, nella camera di consiglio EL 18.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa RInna Lopiano