Sentenza 20 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2019, n. 12331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12331 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IS nato il [...] avverso la sentenza del 22/07/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. LE NI ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 22 Luglio 2016 confermativa della pronunzia di condanna di primo grado in data 18/04/2013 per la contravvenzione ex art. 707 cod. pen.
1.1. Il ricorrente richiede l'annullamento della sentenza impugnata deducendo tre motivi: a. violazione dell' art. 707 cod. pen., non avendo il tribunale considerato che difettava il presupposto della precedente condanna per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio.f Assume che secondo quanto era dato desumere dal certificato del casellario giudiziario non era configurabile il menzionato presupposto del reato, precisando che non potevano essere prese in considerazione le sentenze emesse ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen. non potendo le stesse essere qualificate come sentenze di condanna;
b. violazione ed erronea applicazione dell' art. 707 cod. pen. nonché difetto di motivazione. Rileva che del tutto erroneamente la corte territoriale non aveva considerato che l' imputato aveva giustificato il possesso degli arnesi in contestazione (un cacciavite, due tronchesi ed un martello a mazzuolo) in quanto lo stesso si trovava alla guida dell' auto del padre, muratore edile, presso la cui impresa lavorava in quel periodo e che, per altro verso, non poteva attribuirsi valore decisivo al fatto che l' imputato si era dato alla fuga alla vista dei carabinieri, condotta giustificata dalla circostanza che all' epoca dei fatti aveva la patente sospesa;
c. difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche negate sulla scorta di una motivazione del tutto carente e meramente apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni appresso specificate.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato alla luce del condivisibile principio secondo cui sussiste la condizione soggettiva di persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro - ricorrendo la quale è configurabile il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - anche qualora l'autore sia stato destinatario anche solo di una sentenza di "patteggiamento". (Sez. 2, n. 29448 del 17/05/2013 - dep. 10/07/2013, Lafore' e altro, Rv. 25635501), orientamento conforme al principio sancito dalle S.U. secondo cui la sentenza di patteggiamento risulta equiparata, da un punto di vista legislativo ad una sentenza di condanna ( vedi Sez. U., n. 17781 del 29/11/2005 - dep. 23/05/2006, Diop, Rv. 23351801).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale con una motivazione che non è né carente né illogica né contraddittoria ha chiarito che l' imputato non aveva fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine al possesso "attuale" degli strumenti in contestazione precisando che nella specie tale giustificazione era totalmente assente "sia alla luce delle circostanze già evidenziate dal giudice di primo grado in rifermento al tipo di veicolo e di abbigliamento del giovane ma anche alla luce della prospettazione difensiva secondo il quale il AL in quel tardo pomeriggio domenicale era diretto in un pub dove i giovani de/luogo sono soliti ritrovarsi a non a lavoro". In tale contesto, del tutto privi di fondamento si presentano gli assunti del ricorrente che tenta di sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
4. Il terzo motivo è generico nonchè manifestamente infondato. Va richiamato l'orientamento secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899): la motivazione del provvedimento impugnato, invero, non appare censurabile atteso che i giudici di merito hanno motivato in punto di diniego delle chieste attenuanti generiche facendo riferimento ai precedenti penali dell' imputato.
5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 Dicem